Rimangono, dunque, alcuni dubbi che, a parere di chi scrive, non rappresentano affatto un deficit in termini di certezza, anzi dimostrando come la giurisdizione nazionale sia sempre di più e progressivamente destinata a subire le decisioni delle giurisdizioni sovranazionali, ma anche a diventare l’artefice principale nel sistema di tutela dei diritti fondamentali.
Il punto è allora di capire qual è o quale dovrebbe essere l’atteggiamento giusto per far germinare da tale situazione frutti virtuosi per la protezione dei diritti umani.
Il tema, lo si comprende, è quello del dialogo fra il giudice europeo e quello nazionale [1].
In aggiunta a quanto già sopra accennato, va detto che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo - sul punto già la sentenza Scordino c. Italia - 27 marzo 2003, aveva riconosciuto che spetta alle autorità nazionali di interpretare e applicare il diritto naziona...
_OMISSIS_ ...forme ai principi della convenzione, ed in particolare ai criteri interpretativi elaborati dalla corte europea, quest’ultima potendo però verificare l’operato della corte nazionale - i giudici nazionali devono conformarsi, nell’applicare il diritto interno, alla CEDU ed alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Agli stessi è sì riservato in via prioritaria il sindacato ermeneutico sul diritto nazionale, purchè questo si compia in consonanza con i dettami della CEDU.
E’ in definitiva questo il senso finale del principio di sussidiarietà che anima i rapporti fra giudice nazionale e Corte europea.
Orbene, la Grande Camera, nella sentenza del dicembre 2009, ha ben presente il tema delle ricadute delle proprie pronunzie sulla giurisdizione nazionale italiana, avendo dato atto delle sentenze nelle quali la stessa aveva preso direttamente in considerazione la CEDU.
In questa prospet...
_OMISSIS_ ... di orientamento operato dalla Corte europea viene espressamente rivolto ai giudici italiani ai quali, per questo motivo, si chiede di operare in modo conforme al nuovo indirizzo.
Ora, occorre chiedersi in che termini questo dialogo fra “giudici” possa funzionare.
Esso – in assenza di un meccanismo di rinvio pregiudiziale del tipo di quello previsto nel sistema del diritto comunitario fra giudice nazionale e Corte di Giustizia - soffre certamente di quell’asimmetria di base correlata al meccanismo operativo che individua un ruolo di istanza ultima della Corte di Strasburgo, chiamata ad intervenire quando nessun’altro rimedio interno è possibile sperimentare a tutela di un diritto fondamentale.
Malgrado questo, il dialogo sembra atteggiarsi in termini di direzione sinergica dei due dialoganti verso un obiettivo comune, ritenuto da entrambi fondamentale ed appunto correlato al rispetto dei diritti ...
_OMISSIS_ ... tanto il giudice nazionale che la Corte CEDU contribuiscono senza essere imbrigliati da legami gerarchici.
Anche la pronunzia in esame, consapevole dell’assenza di canali formali di collegamento, sperimenta forme di cooperazione informali che, pur non modificando il sistema dei rapporti, sembrano improntate a quell’esigenza di effettività e concretezza che, indiscutibilmente, caratterizza la giurisprudenza CEDU, promuovendo una tutela concreta dei diritti fondamentali.
Per un verso emerge la consapevolezza, da parte del giudice sovranazionale, che la protezione dei diritti umani non può non passare attraverso l’opera del giudice nazionale il quale, però, ha l’obbligo di procedere ad un’applicazione della normativa interna che non vada ad incidere, penalizzandola, sui diritti fondamentali di matrice sovrastatuale.
Per altro verso, dalla sentenza resa dal giudice europeo qui esaminata esce vieppiù...
_OMISSIS_ ...rilevanza della giurisprudenza nazionale nella costruzione del diritto vivente della Corte dei diritti umani.
Il revirement giurisprudenziale della Corte europea, a ben considerare è risultato decisivo per rimodulare, in termini generali e “non” con esclusivo riferimento alla vicenda italiana, il meccanismo di quantificazione dell’equo soddisfacimento in caso di violazione dell’art.1 Prot.n.1 alla CEDU perpetrato da altri Stati.
Sul punto si pensi all’ancora più recente Corte Dir.uomo, 28 settembre 2010, Schembri c. Malta, della quale si è già detto.
Tendenza già manifestatasi presso la Corte europea con lo strumento delle c.d. cause pilota [2].
In questa prospettiva, la Corte di Strasburgo prende al volo l’occasione offertagli dal cambio di giurisprudenza inaugurato dalla sentenza del 21 ottobre 2008 per riaffermare taluni principi inviolabili per la stessa Corte europea, qua...
_OMISSIS_ ...li della sussidiarietà e centralità della giurisdizione nazionale nel processo di riconoscimento dei diritti fondamentali.
In questa prospettiva, allora, si può spiegare il riferimento ad alcuni capisaldi della costruzione dell’occupazione acquisitiva che la Corte europea pare consapevolmente utilizzare proprio per modificare la propria giurisprudenza sul tema delle conseguenze dannose correlate alla lesione di un diritto umano.
Ecco che il richiamo alle argomentazioni sopra ricordate sembra così il segno virtuoso del dialogo, quasi che la Corte di Strasburgo, dopo avere inizialmente sconfessato un sistema nazionale nel quale anche l’articolazione giudiziaria aveva contribuito alla perpetuazione delle violazioni ai diritti CEDU, non ha timore di fondare il proprio revirement su parte delle motivazioni che aveva essa stessa in precedenza stigmatizzato nell’affermazione il vulnus all’art.1 Prot.n.1 alla CEDU, in...
_OMISSIS_ ...endo che la totale equiparazione fra occupazione acquisitiva ed usurpativa affermata nella precedenti decisioni si fondava su postulati instabili e difficilmente sostenibili a livello interno.