Corte cost.n. 349/2007: la conformizzazione della funzione sociale costituzionale alla CEDU

Passando ora ad esaminare le ricadute prodotte in tema di diritto di proprietà dalla sentenza n.349 del 2007, emerge con immediatezza che la giurisprudenza costituzionale che aveva progressivamente legittimato l’occupazione acquisitiva subisce un brusco arresto proprio in dipendenza della giurisprudenza di Strasburgo già accennata.

Corte cost. n.349/2007, condannava senza appello il comma 7 bis dell’art. 5 bis l.n.359/1992.-"...Per converso, alla luce delle conferenti norme costituzionali, principalmente dell'art. 42, non si può fare a meno di concludere che il giusto equilibrio tra interesse pubblico ed interesse privato non può ritenersi soddisfatto da una disciplina che permette alla pubblica amministrazione di acquisire un bene in difformità dallo schema legale e di conservare l'opera pubblica realizzata, senza che almeno il danno cagionato, corrispondente al valore di mercato del bene, sia integralmente risarcito....".

... _OMISSIS_ ... da osservare che il passaggio sopra riportato è di estrema importanza, forse il più significativo di Corte cost. n. 349/2007, se si guarda esclusivamente al tema dell’occupazione acquisitiva.

Esso conteneva l’espresso riconoscimento che il parametro costituzionale - art.42 Cost.- in forza del quale si era ritenuta congrua la misura risarcitoria si è arricchito, grazie agli obblighi internazionali assunti con la Convenzione, al punto da non giustificare più ciò che in precedenza era stato invece ritenuto costituzionalmente corretto (Corte cost. n.369/1996 e n.148/1999).

Si ricorderà, infatti, che Corte cost. n.369/1996, dopo aver assunto che “la regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha …. copertura costituzionale” aveva espressamente ritenuto sussistenti " in astratto gli estremi giustificativi di un intervento normativo ragionevolmen... _OMISSIS_ ...lla misura della riparazione dovuta dalla pubblica amministrazione al proprietario dell’immobile che sia venuto ad essere così incorporato nell’opera pubblica", proprio in relazione alla “peculiare connotazione dell'illecito in esame, per il suo dispiegarsi tra i due estremi (iniziale) della dichiarazione di pubblica utilità di un'opera e (finale) di concreta realizzazione, sia pur non iure, dell'opera stessa.

Sicchè, proseguiva la Corte, “la ragionevolezza di una siffatta riduzione viene peraltro a dipendere - come pure precisato nella citata sentenza n. 132 del 1985 - dall'equilibrato componimento, che la norma di conformazione del danno risarcibile deve assicurare, degli opposti interessi in gioco. Interessi che, in questo caso, sono, da un lato, quello riferibile all'amministrazione di conservazione dell'opera di pubblica utilità, con contenimento dell'incremento di spesa correlativa; e, dall'altro, l'interesse del ... _OMISSIS_ ...nere riparazione per l'illecito subito”.

Se, dunque, la conclusione espressa da Corte cost.n.369/1996 era stata nel senso che la normativa di equiparazione dell’indennizzo espropriativo al risarcimento del danno vulnerava anche l'art. 42, secondo comma Cost. per la perdita di garanzia che al diritto di proprietà deriva da una così affievolita risposta dell'ordinamento all'atto illecito compiuto in sua violazione, appare assai chiaro che la posizione espressa dal giudice costituzionale era pienamente rispettata – e così l’art.42 cit.- dal legislatore che avesse ridotto l’importo del risarcimento.

In questa prospettiva, del resto, Corte cost. n. 148/1999 aveva giustificato la correttezza costituzionale del criterio risarcitorio introdotto dal comma 7 bis dell’art.5 bis sia pur correlandola primariamente al carattere temporaneo ed eccezionale della misura (rivolta a governare situazioni passat... _OMISSIS_ ...ssità di una nuova disciplina organica per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere pubbliche (Corte cost. n.148/1999).

Ma anche a voler riconoscere che il comma 7 bis dell’art.5 bis era stato giustificato solo in ragione del suo carattere temporaneo, non può disconoscersi che secondo il giudice delle leggi l’intervento alternativo del legislatore in punto di quantificazione del risarcimento del danno da occupazione acquisitiva non avrebbe comunque dovuto rispettare il principio dell’integralità del risarcimento del danno, proprio perché si era in presenza di un istituto sui generis.

Per effetto di Corte cost. n.349/2007 tale principio veniva dunque totalmente superato proprio in forza della giurisprudenza di Strasburgo che ha finito, così, non solo per rappresentare insieme all’art.1 prot. n.1 alla CEDU, norma parametro rispetto all’art.117 Cost.1^comma Cost., ma anche per implemen... _OMISSIS_ ... ed il significato di altri principi costituzionali e, nel caso di specie, dell’art.42 Cost. E la posizione espressa dalla Corte delle leggi ha poi trovato un punto fermo nella legislazione successiva che ha determinato nel valore venale del bene il criterio risarcitorio da salvaguardare [1].

Sul punto, va infatti rammentato che era stata la stessa Cass.11887/2006, cit. ad ipotizzare che il sistema interno fosse compatibile con i valori costituzionali proprio in ragione del canone della funzione sociale della proprietà scolpito dall’art.42 Cost.

In quella circostanza, infatti, non si era mancato di evidenziare che “potrebbe sostenersi, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale (ma anche della Corte europea dei diritti dell’uomo) in tema di indennizzo espropriativo che la misura di esso ragguagliata al valore di mercato, non tiene conto del principio costituzionale per cui il diritto di proprietà si trova in... _OMISSIS_ ...ssiva rispetto all’interesse primario dell’utilità sociale (Cass. 27.3.2004, n. 6173)” e poi di aggiungere che “…la concezione liberale del diritto di proprietà che fa da sfondo all’interpretazione resa dalla Corte dei diritti sull’art. 1, I prot. agg. (si veda, oltre alle sentenze Scordino del 29.7.2004 e 17.5.2005 anche l’altra sentenza, sempre in causa Scordino, del 15.7.2004, sulla reiterazione dei vincoli urbanistici) non appare perfettamente in linea con il disegno dell’Assemblea costituente (nell’art. 42, ma anche, più in generale, nell’art. 41 Cost.), di mediare le facoltà dominicali (e imprenditoriali) con l’utilità pubblica.”

In buona sostanza, il giudice remittente aveva manifestato il dubbio che lo “statuto proprietario” garantito a livello costituzionale fosse meno protettivo di quello offerto dalla Corte di Strasburgo.

Era allora Corte co... _OMISSIS_ ...ad avvertire la non attualità del bilanciamento da essa operato in passato in materia di occupazione acquisitiva e la necessità di introdurre il novum rappresentato dalla norma CEDU e dai valori da essa garantiti: “…Il bilanciamento svolto in passato con riferimento ad altri parametri costituzionali deve essere ora operato, pertanto, tenendo conto della sopra indicata rilevanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato, e cioè della regola stabilita dal citato art. 1 del Protocollo addizionale, così come attualmente interpretato dalla Corte europea.”- cfr. p.8 sent. n.349/2007-.

Ed è in questa prospettiva che, tornando più direttamente all’esame delle vicende dominicali, la posizione della Corte costituzionale mostrava la progressiva ed accresciuta rilevanza della CEDU nella protezione dei diritti a livello interno.

Ecco che la stagione aperta nel 2007 è quella della condivisione della tutela di matri... _OMISSIS_ ...a riconsiderando e riscoprendo la portata della stessa Carta costituzionale, in una prospettiva che non guarda più allo spettro del contrasto fra Carte, ma semmai al confronto delle Carte stesse ed al dialogo costruttivo.

Rimaneva certo la pregiudiziale ideologica, ancora predicata dalla Corte delle leggi, circa la poziorietà del controllo costituzionale rispetto a quello convenzionale.

Ma a ben considerare, si tratta di ben poca cosa rispetto ad una prospettiva che ormai non può non considerare il peso e l’incidenza della CEDU sul testo costituzionale e che, proprio per questo, intende trarre dalla CEDU conferma della stessa attuale rilevanza del controllo di compatibilità del sistema con i diritti fondamentali.

Lo spettro dell’inconciliabilità fra tutela offerta dall’art.42 Cost. e garanzie riconosciute dall’art.1 Prot.n.1 alla CEDU, costruito attorno alla funzione sociale della proprietà che pure er... _OMISSIS_ ...’ordinanza d rimessione alla Corte costituzionale del sistema risarcitorio previsto in tema di occupazione acquisitiva, è stato velocemente cancellato, cogliendo in modo mirabile il significato delle condanne sovranazionali, non certo indirizzate a negare né la funzione sociale della proprietà, né il margine di apprezzamento riconosciuto alle legislazioni interne in ordine alla conformazione delle modalità di acquisizioni dei beni al patrimonio pubblico per il conseguimento degli interessi pubblici, quanto a scongiurare condotte di autentico “esproprio” senza un giusto indennizzo o risarcimento.