Un'interpretazione conforme alla CEDU

Alla ricerca dell’interpretazione conforme a CEDU dell’istituto dell’occupazione acquisitiva:Cass.11887/2006 e la questione di costituzionalità dell’art.5 bis comma 7 bis l.n.359/1992 Solo sulla base del quadro della giurisprudenza della Corte europea e della Cassazione ora riassunto è possibile esaminare la posizione espressa nell’ordinanza n.11887/2006 con la quale la Prima sezione civile della Cassazione ha rimesso alla Corte costituzionale la valutazione circa la compatibilità dell’art.5 bis comma 7 bis della l.n.359/1992 con gli artt.111 e 117 1^ Comma Cost.-integrati dagli artt.6 CEDU e 1 Prot.n.1 alla CEDU- nella parte in cui prevede la possibilità di applicare retroattivamente i nuovi criteri risarcitori ai giudizi iniziati anteriormente all’entrata in vigore della l.n.662/1996, riducendo fortemente l’importo spettante al proprietario colpito da una condotta di occupazione acquisitiva sollecita alcune considerazion... _OMISSIS_ ...a sede, si cercherà di sintetizzare.

La Corte di Cassazione ha espressamente escluso di poter procedere ad un’interpretazione conforme della normativa interna al diritto promanante dalla CEDU, riconoscendo il contrasto della normativa interna con il canone dell’art.111 Cost. per lo straripamento di potere del legislatore rispetto a quello giudiziario, si è discostata dai principi espressi dalla stessa Corte di Cassazione nella pronunzia n.11096/2004, laddove la Corte, esaminando un motivo di ricorso fondato proprio sull’asserito straripamento del potere giudiziario, aveva recisamente escluso tale possibilità, parimenti escludendo la possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale.

Totalmente silente rimaneva, però, il giudice di legittimità sui dubbi di sostanza in ordine alla compatibilità dell’occupazione acquisitiva con i canoni convenzionali che pure avevano costituito una delle ragioni fond... _OMISSIS_ ...ime condanne inferte all’Italia.

Ed allora, ci era parso che la prospettiva del giudice di legittimità non fosse affatto favorevole a voltare pagina sull’occupazione acquisitiva, come sarebbe stato confermato successivamente dalla giurisprudenza della Cassazione successiva alle “sentenze gemelle” della Corte costituzionale.



La svolta in punto di rapporti fra CEDU e sistema interno: le sentenze gemelle nn.348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale Non è questa la sede per ritornare sul significato e sulla portata della giurisprudenza costituzionale in tema di rapporti fra sistema interno e CEDU a partire delle due sentenze gemelle del 2007[1].

Preme semmai qui sottolineare che proprio grazie alle vicende italiane originate dalle violazioni al Protocollo n.1 alla CEDU l’intero sistema giudiziario abbia avvertito la doverosità di una risistemazione dei rapporti fra CEDU ed ordina... _OMISSIS_ ....

Risistemazione che, a sommesso giudizio di chi scrive, è tutt’altro che definita e che comunque, già da ora, ha mostrato in maniera chiara la presa di coscienza delle giurisdizioni interne – comuni e “non” comuni- sul fatto che la CEDU è una “cosa seria”.

La chiara consapevolezza, progressivamente emersa, circa il fatto che la violazione CEDU affermata a livello sovranazionale era capace di disgregare i paletti del sistema interno, fondati sull’autorità non tanto del giudicato, ma quanto del “sistema” che su di esso fondava uno dei pilastri della democrazia e dello stesso “patto sociale”, ha condotto le giurisdizioni ad un ripensamento di fondo del ruolo della CEDU.

La soluzione adottata, in definitiva, a parte ogni maldicenza in ordine al ruolo della CEDU e del suo giudice che pure non mancava di serpeggiare in taluni ambienti, rappresenta così la pre... _OMISSIS_ ... non solo del valore di quel sistema, ma anche della necessità di inserire quel circuito di protezione all’interno dei meccanismi di tutela nazionali.

Il riconoscimento della CEDU come parametro interposto di costituzionalità per il tramite dell’art.117 1^ comma Cost. si poneva, in tale prospettiva, come unico salvagente per evitare che la CEDU potesse ulteriormente frantumare i meccanismi di protezione dei diritti riconosciuti a livello interno.

In definitiva, l’inserimento della CEDU nel contesto costituzionale, con i tratti fissati dalle “prime” sentenze gemelle, ha commendevolmente inteso salvaguardare il ruolo del sistema di protezione nazionale dei diritti.

I meccanismi posti in essere per proteggere il “primato” dell’ordinamento nazionale - e prioritariamente della Costituzione - attraverso il sistema del sindacato accentrato e dei c.d. controlimiti portato al massimo liv... _OMISSIS_ ...l punto di vista teorico) veniva bilanciato dal riconoscimento di un ruolo notevolissimo alla giurisprudenza di Strasburgo ed a quella “comune”: il primo capace di vincolare il giudice (comune e non) in ordine all’interpretazione offerta dal diritto in astratto declinato dalla CEDU, il secondo individuato come garante della legalità convenzionale e tributario di un obbligo d’interpretazione convenzionalmente conforme esplicitamente rivolto a riconformare l’intero sistema agli obblighi convenzionali.

Ora, a parte ogni considerazione in ordine all’impraticabilità di un sistema fondato sulla “gerarchia” piuttosto che sui valori che Antonio Ruggeri ha più di ogni altro vigorosamente e magistralmente tracciato nei suoi scritti e, ancora in ordine alla centralità (rectius dominio) della Corte costituzionale nel controllo di convenzionalità, il pregio maggiore da attribuire alla scelta di campo della Corte costit... _OMISSIS_ ...ra quello di avere sdoganato i diritti fondamentali di matrice CEDU, nel chiaro convincimento che quel sistema di protezione doveva essere inglobato all’interno del circuito più elevato di garanzie previste nell’ordinamento democratico nazionale per garantire la vita stessa del sistema e delle Istituzioni nazionali.

Un’analisi particolareggiata va allora riservata alle ricadute che tale operazione ha prodotto rispetto al tema della proprietà. Analisi che sembra doversi ripercorrere muovendo dal peso attribuito alla funzione sociale nel sistema interno per giustificare operazioni al ribasso in danno del proprietario.