La protezione del diritto di proprietà nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Il diritto di proprietà tutelato dall’art.1 Prot.n.1 alla CEDU: nozione La collocazione, all’interno del Primo protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo -ratificata con la legge 4 agosto 1955 n°848 - firmato a Parigi il 20 marzo 1952 piuttosto che nella Convenzione europea, della disposizione a tutela del diritto di proprietà - rectius del diritto al rispetto dei beni - rende manifesti i dubbi e le incertezze sorte all’atto di inserire in uno strumento convenzionale destinato a raccogliere i diritti civili una situazione giuridica soggettiva attinente alla sfera economica e sociale dell’individuo ed incidente sulle scelte strategiche dei Paesi aderenti, spesso impegnati in processi di nazionalizzazione particolarmente significativi [1].

Il difficile parto della disposizione in esame ha comunque universalizzato un compendio di principi valevoli per il regime dominicale, sganciando il sistema di... _OMISSIS_ ...ompetenza esclusiva dei singoli Stati ed aprendo, invece, a forme di controllo sovranazionale.

Una chiave di lettura moderna dell’art.1 Prot.n.1 alla CEDU muove dunque dalla individuazione – in esso - di soglie di tutela superiori a quelle contenute – anche a livello costituzionale- e della relativa giurisprudenza - nelle singole legislazioni [2].

Il che consente al contempo di considerare superata la lettura dell’art.1 Prot.n.1 alla CEDU inizialmente proposta dal diritto vivente della Convenzione- id est la Commissione e la stessa Corte dei diritti umani- che, prendendo posizione sulle varie tematiche relative alla tutela del diritto di proprietà, ne aveva fatto – come meglio si dirà in prosieguo - “una disposizione praticamente inutile, tamquam non scripta” [3]. Ciò in forza dei principi evolutivo e di effettività che hanno consentito alla Corte di concretizzare ed attualizzare il contenuto dei... _OMISSIS_ ...i dalla CEDU in ragione dell’evoluzione sociale e culturale delle differenti società europee [4].

Esso dispone che “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni”. Il secondo paragrafo aggiunge che “Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale”. E’ poi precisato che “Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.” [5]

Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte dei diritti umani, questa disposizione contiene tre norme distinte:

«la prima, è espressa nella prima frase ... _OMISSIS_ ... e riveste un carattere generale, enuncia il principio del rispetto della proprietà;
la seconda, che figura nella seconda frase dello stesso comma, concerne la privazione della proprietà e la sottomette a determinate condizioni;
quanto alla terza, espressa nel secondo comma, riconosce agli Stati contraenti il potere, tra gli altri, di regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale.

Non si tratta di regole sprovviste di rapporto tra loro. La seconda e la terza, che sono tratte da esempi particolari di violazione del diritto di proprietà, devono interpretarsi alla luce del principio consacrato nella prima» [6].

Occorre subito precisare che l’interpretazione delle espressioni contenute nell’art.1 ult.cit. non deve seguire quella esistente nell’ordinamento interno. Si parla, in tali casi, di interpretazione autonoma [7], per significare che la ricerc... _OMISSIS_ ...to di un’espressione contenuta nella Convenzione va cercata alla luce della stessa Convenzione [8].

Il che consente di pervenire ad un’interpretazione uniforme nei vari Paesi aderenti che fanno applicazione dei principi contenuti nella CEDU e, al contempo, di impedire che un singolo Stato si sottragga agli obblighi su di esso incombenti facendo riferimento al contenuto di disposizioni interne [9].

Ma accanto a tale canone esegetico, non può non sottolinearsi l’opportunità di perseguire sempre, nella lettura della disposizione il c.d. effetto utile, in modo da garantire che tra due possibili interpretazioni prevalga quella che dà valore ed efficacia alla disposizione piuttosto che quella rivolta ad escludere ogni valenza.

Ed in tale prospettiva, sulla quale si tornerà in prosieguo, si coglie l’importanza decisiva dell’organo giurisdizionale – Corte europea dei diritti dell’uomo (brevit... _OMISSIS_ ...mato a vivificare il contenuto di un precetto contenente sicuramente norme generiche ed imprecise.


Il concetto di “bene” La parametrazione del concetto di “bene” ai sensi dell’art.1 Prot.n.1 annesso alla CEDU può essere sintetizzata rilevando che tale nozione ha subito, per effetto di profondi interventi ermeneutici della Corte di Strasburgo, progressivi ampliamenti, superando indirizzi dapprima inaugurati, nel primo periodo di vigenza della Convenzione, dalla Commissione.

Colpisce, anzitutto, come la Corte europea sia andata assimilando al concetto di “bene” quello di “proprietà” [10], confermando l’idea che la tutela apprestata dal Protocollo n.1 prescinde dalla qualificazione giuridica delle nozioni di proprietà e beni presenti nei singoli ordinamenti.

Solo per comprendere la delicatezza del tema appare utile ricordare il caso Buffalo s.r.l. c. Italia,... _OMISSIS_ ...orte ha riconosciuto rientrare nel concetto di bene il credito al rimborso di imposte non dovute spettante al contribuente corrisposto con notevole ritardo dall’amministrazione pubblica.

In tale occasione la Corte, confermando le opinioni dottrinali volte a giustificare una nozione ampia del termine bene sulla base della nozione di property di common law e dunque a ritenere tale un “interesse patrimoniale sostanziale” [11], ha ritenuto che l'indisponibilità prolungata di somme dovute a titolo di rimborso ha avuto un sicuro e considerevole impatto sulla situazione finanziaria della società proprio perché “un ritardo anormalmente lungo nel pagamento di un credito ha per conseguenza l’aggravamento della perdita finanziaria del creditore e lo pone in una situazione d'incertezza”.

Qui la lesione arrecata ai « beni » viene individuata nel negativo impatto finanziario causato dall’attesa... _OMISSIS_ ...idonea ad elidere il giusto equilibrio che deve sussistere tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui [12].

Altre volte al credito si è riconosciuto valore patrimoniale se lo stesso ha base sufficiente nel diritto interno in quanto riconosciuto da una consolidata giurisprudenza - Corte dir. uomo [GC] Eskelinen c. Finlandia, § 94- o comunque è sufficientemente provato da risultare esigibile - sent. Raffinerie Greche Stran e Stratis c. Grecia, § 59 -.

Più volte, del resto, la Corte europea ha precisato che la nozione di bene inglobata nell’art.1 Prot.n.1 ha una portata autonoma che non si limita alla proprietà dei beni materiali – anzi comprendendo anche quelli immateriali (Corte dir uomo, Anheuser Busch Inc. c. Portogallo, § 72) e che è indipendente dalla qualificazione formale del diritto nazionale-v. Corte dir. uomo, ... _OMISSIS_ ...7, Hamer c. Belgio, §75 -.

Sicchè il soggetto che utilizza il bene come casa di villeggiatura edificato senza permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità senza che l’autorità locale avesse per circa 25 anni contestato la violazione, anzi incassando le imposte relative all’immobile, è stato considerato titolare di un bene ai sensi della accennata disposizione, se appunto si considera che l’art.1 Prot.n.1 tutela non solo i beni attuali, ma anche l’aspettativa legittima che un soggetto può avere di ottenere il riconoscimento effettivo del diritto di proprietà.

Questa prospettiva ha così condotto la Corte a riconoscere l’autonoma tutelabilità - sotto l’art.1 Prot.n.1 cit.- dell’avviamento di un’attività professionale, distinguendolo dall’attività professionale medesima [13], come anche della posizione del titolare di una licenza per la vendita di bevan... _OMISSIS_ ...4].

In conclusione, compendia in modo esaustivo la nozione omnicomprensiva di bene contemplata nell’art.1 Prot.n.1 alla CEDU quella dottrina che, sunteggiando i più significativi arresti sul punto resi dalla Corte dei diritti dell’uomo, vi ricomprende [15]:

"diritti di disposizione a titolo ereditario;
diritti relativi alla successione;
diritto alla conservazione della clientela;
diritto al mantenimento di una licenza di vendita di bevande alcoliche;
diritto del locatario alla conservazione dell’avviamento commerciale;
diritto del proprietario alla soddisfazione di un credito, maturato sotto la vigenza di una legge abrogata prima del passaggio in giudicato della sentenza con la quale il credito era stato riconosciuto;
credito di natura risarcitoria, relativo ad un danno accertato con sentenza, nonostante la succ... _OMISSIS_ ...in vigore di una nuova legge sul regime di responsabilità;
interesse patrimoniale dell’acquirente alla conservazione di un quadro, acquisito in violazione della legge italiana del 1939 sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico;
interesse patrimoniale del proprietario di una baracca, costruita abusivamente, al risarcimento del danno procurato dalla distruzione della baracca";

Si tratta, all’evidenza, di un catalogo meramente esemplificativo che poggia, semmai, le proprie fondamenta sulla valorizzazione di un concetto- quello di utilità patrimoniali- volto a superare lo schema tradizionale della proprietà, per converso tutto incentrato sull’essere di una cosa e sulle difese riconosciuto al proprietario sulla cosa stessa [16].

Catalogo la cui ampiezza è confermata dalle statistiche recentemente stilate dalla CEDU (Settembre 2011) dalle quali risulta che dall'epoca della sua i... _OMISSIS_ ...icorsi che hanno riguardato la tutela del diritto garantito dall'art.1 Prot.n.1 alla CEDU nei confronti di tutti gli Stati sono stati pari al 14% dei ricorsi; percentuale che appare in linea con quella relativa all'Italia (14%).