Fermare la contraffazione: modifiche alla legge penale

Sebbene come si è visto, il legislatore sia intervenuto di recente con modifiche sostanziali sulle norme penali che puniscono i reati di contraffazione, si possono tuttavia ipotizzare degli ulteriori aggiustamenti che potrebbero agire da deterrente per i contraffattori, anche perché proprio le novelle dimostrano più di qualche difetto. La formulazione delle nuove norme, seppur con un apprezzabile sforzo di indurre una maggior tutela della proprietà industriale, dimostra una scarsa lungimiranza e una disattenzione nella scelta dei termini, che emergono al momento della loro applicazione giurisprudenziale.

La sostituzione dell’inciso «al fine di farne commercio» con quello «al fine di trarne profitto» nella formulazione del nuovo art. 474 c.p. può, ad esempio, far pensare che ora nel suo alveo applicativo vi possa rientrare anche la condotta del turista che, di ritorno da un viaggio in Asia, importi in Italia un oggetto o acces... _OMISSIS_ ...tto per mera utilità personale. Probabilmente non è ciò che il legislatore voleva, ma se si considera l’ampia interpretazione che la giurisprudenza ormai conferisce al concetto di “profitto”, si arriverebbe proprio a punire (e così duramente) anche una condotta di limitata capacità lesiva.

E ancora, nel secondo comma dell’art. 517-ter c.p. è punita la «messa in vendita con offerta ai consumatori». Intendeva con ciò il legislatore escludere l’applicabilità della norma alle ipotesi di compravendita di merce tra soggetti imprenditoriali, nelle quali non entri in gioco il rapporto con un consumatore? Evidentemente no, ma stando al tenore letterale della norma, non sarebbe nemmeno sbagliato pensarlo [1].

Questi due piccoli esempi sono alquanto significativi della problematica qui accennata. De jure condendo si potrebbe quindi pensare ad una rivisitazione ed a un arricchimento delle norme in questio... _OMISSIS_ ...dettagliarne e chiarirne gli ambiti ed il significato, anche al costo di introdurne di nuove.

Si potrebbe innanzitutto pensare di introdurre una fattispecie incriminatrice autonoma o circostanziata, che punisca l’associazione finalizzata alla produzione e al traffico dei prodotti contraffatti, sul modello di quella prevista dall’art. 74 D.P.R. n. 309/1990 in materia di stupefacenti oppure di quella prevista dall’art. 416, comma 5, c.p. in materia di tratta e riduzione in schiavitù. Già con la Legge 99/2009 si è introdotta una circostanza aggravante speciale [2] che punisce la commissione dei reati contraffattivi in modo sistematico o tramite l’allestimento di mezzi ed attività organizzate, ma la capacità dissuasiva di una fattispecie autonoma sarebbe senza dubbio maggiore.

È immaginabile che la prova dell’esistenza di una vera e propria organizzazione alle spalle del commercio di merce contraffatta comporti un ... _OMISSIS_ ...o investigativo, ma tecnicamente questo può essere facilitato nel suo aspetto probatorio, valutando di inserire nell’art. 266 c.p.p. i reati in materia di contraffazione e pirateria tra quelli per i quali è espressamente prevista la possibilità di far uso delle intercettazioni telefoniche.

Nel segno opposto, bene ha fatto il legislatore a istituire la circostanza attenuante speciale di cui all’art. 474-quater c.p. prevedendo un sistema premiale, che favorisce la collaborazione non solo di coloro che fanno parte delle organizzazioni criminali coinvolte nella contraffazione, ma anche del semplice venditore ambulante extracomunitario clandestino. Si potrebbe poi anche pensare di prevedere espressamente procedure di infiltrazione di agenti sotto copertura sul modello di quelle già previste per la lotta alla criminalità organizzata ed il terrorismo.

Inoltre, poiché i prodotti contraffatti vengono introdotti nei circuiti commerciali ol... _OMISSIS_ ...rso il mercato clandestino anche attraverso il circuito commerciale ordinario, sarebbe auspicabile, come ulteriore deterrente, la previsione di misure interdittive in aggiunta a quelle detentive. Così come accade per la pirateria ex art. 174-quinquies della Legge sul diritto d’autore, si può infatti imporre una interdizione dall’esercizio di attività commerciali per le persone fisiche.

Infine, anche sulla base dei riscontri di indagini sociologiche statistiche [3], è emerso che molti consumatori acquirenti di merce contraffatta si ritengono quasi legittimati all’acquisto dalla connivenza di alcuni rappresentanti delle Forze dell’Ordine, che spesso passano con indifferenza di fronte a venditori ambulanti di merce contraffatta, lasciando agli astanti quindi il fondato dubbio che tali condotte non siano poi così sbagliate.

Questo problema potrebbe essere facilmente risolvibile, come auspicato anche da alcun... _OMISSIS_ ...he, tramite l’applicazione del reato di omissione di denuncia di cui all’art 361 c.p. [4] per gli agenti delle forze dell’ordine, che si trovano in presenza di una chiara violazione delle norme a tutela della proprietà industriale dando allo stesso tempo al cittadino un chiaro ed inequivocabile messaggio di rispetto della legalità.