Natura del reato di contraffazione

In merito alla ratio della tutela inerente la falsificazione dei marchi e alla sua natura, nella dottrina esistono opinioni discordanti. I sostenitori della natura plurioffensiva di questo reato prendono spunto dalle critiche mosse nei confronti dell’inafferrabilità del bene giuridico, che è sotteso in tutte le incriminazioni di falso. Secondo questi autori [1] la pubblica fede ha una natura ontologicamente evanescente, dai contorni vaghi ed indefiniti, e ciò impedisce di cogliere il discrimine tra le condotte penalmente rilevanti e quelle che invece non presentano aspetti di particolare disvalore.

Nell’ottica della plurioffensività si sottolinea come nei delitti di falso la falsificazione non sia quasi mai fine a sé stessa, ma intenda conseguire un risultato ulteriore, e si rimarca che, contemporaneamente alla pubblica fede, sono tutelate le privative sui marchi registrati, l’interesse alla regolarità del commercio, dell’industria,... _OMISSIS_ ...via.

Ma anche tra gli Autori che propendono per la natura monoffensiva delle contraffazioni dei marchi, si registrano divergenti opinioni: c’è chi infatti sostiene che la commissione del reato di cui all’art. 474 c.p. minerebbe la fiducia del pubblico in ordine alla genuinità delle opere dell’ingegno e dei prodotti industriali, inducendo in confusione sulle caratteristiche di autenticità del prodotto [2], e chi invece proietta la fede pubblica nell’orizzonte dell’affidamento verso il titolare del marchio contraffatto, rendendo parimente meritevoli l’interesse al non abuso della pubblica fede ed i diritti individuali dei titolari dei marchi.

Come si è già accennato, però, la giurisprudenza di legittimità, eccettuate rarissime occasioni, si è attestata nel tempo e con sempre maggior convinzione sulla tesi che individua nella pubblica fede il bene giuridico protetto dalle norme di cui agli artt. 473-474 c.p. ... _OMISSIS_ ...rti casi, i giudici di legittimità, pur sposando questa prospettazione e quindi riconoscendo nella fede pubblica il bene presidiato dalle norme in parola, ne hanno dato una interpretazione eccessivamente riduttiva.

È il caso della sentenza Diaw Papa del 2000 [3], che per la sua originalità ha dato vita ad aspre critiche anche a livello internazionale e che afferma che «un marchio contraffatto può trarre in inganno un compratore, così da integrare, in caso di vendita della merce, il reato contestato in questa sede, in quanto la provenienza prestigiosa del prodotto costituisca l’unico elemento qualificatore o comunque quello prevalente per determinare nell’acquirente di media esperienza la volontà di acquistare il prodotto stesso. Qualora, viceversa, altri elementi del prodotto, quali l’evidente scarsità qualitativa del medesimo o il suo prezzo eccessivamente basso rispetto al prezzo comune di mercato, siano rivelatori agli occ... _OMISSIS_ ...ente di media esperienza del fatto che il prodotto non può provenire dalla ditta di cui reca il marchio, la contraffazione di quest’ultimo cessa di rappresentare un fattore sviante della libera determinazione del compratore, sì da integrare il delitto contestato».

La sentenza appena citata, oggetto, come accennato, di vivaci discussioni, non ha mancato di suscitare in alcuni casi anche un seguito nella giurisprudenza di merito, che però il giudice di legittimità ha ben presto riportato negli ambiti di un indirizzo interpretativo, volto a rafforzare il concetto di pubblica fede in parametri più estesi e sganciati da riferimenti eccessivamente collegati alla contingenza del singolo atto d’acquisto.

Tale concetto è stato affermato già pochi mesi dopo, sempre dalla medesima sezione [4]: «In tema di commercio di prodotti aventi marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, punito ex art. 474 c.p., il reato è co... _OMISSIS_ ... limiti in cui tutela la fede pubblica, per l’idoneità della falsificazione, anche imperfetta e parziale a trarre in inganno i terzi, a ingenerare l’errore circa l’origine e la provenienza del prodotto e, quindi, la confusione tra contrassegno e prodotto originario e quelli non autentici».

Nel 2003 e 2005 si rinvengono ulteriori prese di posizione, questa volta della Sezione II della Suprema Corte [5]: «Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall’art. 474 c.p., è volto a tutelare, non l’affidamento del singolo, ma esclusivamente la pubblica fede intesa quale affidamento dei cittadini nei marchi o nei segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Pertanto costituisce reato la detenzione per la vendita di prodotti con contrassegni falsi, e la grossolanità rileva solo se riconoscibile ictu oculi a... _OMISSIS_ ...ona più sprovveduta» - e ancora [6] «non è quindi alle modalità circostanziali che occorre far riferimento per ritenere il cosiddetto falso innocuo, posto che la consapevolezza della contraffazione ingenerata da tali modalità nel compratore è di per sé irrilevante ai fini della lesione dei beni giuridici protetti, dovendo piuttosto attenzionarsi le qualità intrinseche al prodotto e la veste del marchio che con lo stesso si immedesima: e solo quando, in base a criteri di valutazione ex ante, riferibili a qualsiasi persona fornita di comune discernimento e avvedutezza, possa escludersi il pericolo di confusione circa la riferibilità del prodotto a titolare del marchio sarà dato parlare di falso grossolano».

Va rimarcato che, anche recentemente, la giurisprudenza si mantiene costante [7]: «In altre parole, l’art. 474 c.p. (ma il discorso coinvolge anche l’art. 473 c.p.) è norma incriminatrice attinente a reato plurioffensiv... _OMISSIS_ ...vitare non solo l’inganno dei consumatori, ma anche l’usurpazione del segno distintivo, poiché quanto più si diffonde la circolazione dei prodotti con marchi contraffatti, tanto più si svilisce l’affidabilità di quelli autentici; ciò evidenzia come la possibilità di confusione vada vista con riferimento non al momento dell’acquisto, concluso in particolari condizioni (per lo più mercatini rionali, ambulanti e a prezzo nettamente inferiore a quello dei prodotti originali), ma alla visione degli oggetti nel loro successivo utilizzo, rispetto al quale la grossolanità dovrebbe essere valutata in relazione ad un numero indistinto di soggetti, sicché non è in concreto apprezzabile» [8].

Come si vede dalla rassegna delle massime sopra citate, emerge che il concetto di grossolanità della contraffazione, che sfocia nel reato impossibile e che esclude la punibilità, è rapportato ad una condizione di non sempre facile dimostrazione ed è ... _OMISSIS_ ...nte avvallata.

Il falso, per considerarsi grossolano, deve cioè risultare riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, con riferimento non solo al soggetto che materialmente effettua l’acquisto, ma ad una platea indeterminata di individui, che entreranno in contatto con gli oggetti falsificati nel loro successivo e pubblico utilizzo. Il ragionamento che, pertanto, dovrà essere posto in essere dal giudice, non potrà restare confinato ad una dimensione individualizzata e concretamente mirata alla persona dell’acquirente, ma, e necessariamente, dovrà qualificare in termini teorici e generali le caratteristiche di inidoneità assoluta della merce maldestramente imitata o contraffatta a trarre chiunque in errore e, conseguentemente, a ledere il bene giuridico tutelato.

La Cassazione sembra ormai ben difficilmente disposta ad avallare qualsiasi revirement al riguardo, come dimostrato anche dalla recente sen... _OMISSIS_ ...1 della sezione II, con cui - accogliendo il ricorso per saltum proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze - è stata annullata la decisione presa in data 20.10.2008 dal Tribunale di Firenze, che aveva mandato assolto un cittadino extracomunitario ritenendo che le modalità della vendita su pubblica via di merce con marchi di pregio contraffatti escluderebbe la possibilità di ingannare gli acquirenti. Allo stato quindi la ricorrenza del reato impossibile nella vendita di oggetti con marchio contraffatto può considerarsi certamente esclusa.