Contraffazione grossolana: una fattispecie originale

uo;art. 17, comma 2 della legge n. 99/2009 ha modificato l’art. 1, comma 7, del D.L. n. 35/2005, noto come “decreto competitività”, convertito dalla legge n. 80/2005, il quale aveva previsto come illecito amministrativo l’acquisto, per uso personale, di prodotti grossolanamente contraffatti.

La fattispecie si pone in una collocazione originale rispetto alla tradizionale impostazione delle norme in materia di contraffazione e commercio di prodotti contraffatti. Ed infatti con essa si affronta la diffusa abitudine ad acquistare, spesso sulla pubblica via, ma non solo, prodotti marcati, nella consapevolezza delle loro non genuinità.

La norma in esame quindi sanziona chiunque acquista per proprio uso cose che, per la loro qualità, per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, appalesino la non autenticità della merce e rendano probabile il ritenere che siano state violate le norme in materia di p... _OMISSIS_ ...riale. La tipicità di questa norma è perciò analoga a quella della contravvenzione dell’”incauto acquisto”, già oggetto di ampia precedente disamina [1], ma, mentre in questo il presupposto di fatto è la sospetta provenienza da reato, nell’illecito amministrativo esso è rappresentato dalla sospettata violazione delle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti in materia di proprietà industriale.

Il principio di specialità contenuto nell’art. 9 della legge n. 689/1981, secondo cui il presupposto dell’illecito amministrativo ne consentirebbe la prevalenza, è reso inapplicabile dalla clausola di riserva penale [2]. Pertanto fino alla modifica del 2009 l’illecito amministrativo di incauto acquisto per uso personale era applicabile solo nei casi in cui la sospetta provenienza della cosa non integrasse i profili di rilevanza penale.

Sebbene tra le intenzioni del legislatore del 2005 vi fosse qu... _OMISSIS_ ...tare il fenomeno della contraffazione grossolana in modo più ferreo di quanto si potesse fare con la contravvenzione dell’art. 712 c.p., la difficoltà di riscontro concreto dell’ipotesi di applicabilità dell’illecito amministrativo ha reso inattuata questa norma.

Il problema, insuperabile nella pratica, è stato risolto dall’art. 17, comma 2 L. 99/09, che, oltre a sopprimere la clausola «salvo che il fatto costituisca reato» e quindi evitando la prevalenza della contravvenzione di cui l’art. 712 c.p. e rendendo completamente applicabile questa disposizione, ha contemporaneamente ridimensionato la cornice edittale dell’illecito amministrativo.

Mentre nella previsione originaria dell’art. 1, comma 7, del decreto competitività la sanzione pecuniaria era prevista fino alla misura di 10.000 €, il D.L. n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, ha inserito il minimo di 100 € che,... _OMISSIS_ ...e della particolare offensività per l’economia pubblica del mercato nero dei prodotti grossolanamente contraffatti, è stato innalzato a 500 € dal D.L. n. 272/2005, convertito in legge n. 49/2006.

La sanzione amministrativa pecuniaria che andava quindi da 500 € a 10.000 €, oltre che criticata da tutti gli operatori del settore per la sua troppo spesso inadeguata e difficile applicazione, è stata ritenuta eccessiva dal legislatore che con l’art 17, comma 2, l’ha sostituita con una da 100 € a 7.000 €.

L’esame delle modifiche potrebbe proseguire, ma qui ci si limiterà ad annotare che, tra le altre, spicca la sostituzione dell’aggettivo “intellettuale” con quello di “industriale”, dando un’evidente maggiore delimitazione dell’ambito della tutela del relativo diritto; o ancora la soppressione del secondo periodo che prevedeva l’estensione della sanzion... _OMISSIS_ ...a agli intermediari.