Il reato di contraffazione

È opportuno a questo punto del discorso prendere in esame la disciplina codicistica della tutela penale del marchio, ed in particolare passare in rassegna gli articoli 473-475 c.p., anche alla luce della novella della L. 23 Luglio 2009 n. 99. Infatti la legge del 2009 ha operato non soltanto una modifica del testo degli artt. 473 e 474 c.p., ma ha inserito ex novo le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter e 474-quater, realizzando in tal modo un ampliamento non irrilevante di questa sezione del codice penale.

La L. 99/2009, conosciuta anche come “Collegato Sviluppo”, è forse più nota perché aveva sancito il ritorno - ora tramontato a seguito del recente esito referendario - dell’Italia all’energia nucleare, e l’introduzione della c.d. class action. Tuttavia, in tale provvedimento dalle molte facce, è stata anche inserita una parte dedicata al potenziamento della lotta alla contraffazione.

Tale sezione ... _OMISSIS_ ... per esser stata destinata, differentemente da altre parti della legge, la cui attuazione è stata delegata al governo, ad entrare in vigore immediatamente. Dal 15 agosto 2009 quindi sono state inasprite, tra l’altro, le sanzioni anticontraffazione [1]; ciò corrisponde ad una tecnica largamente praticata dall’attuale legislatore penale, che tende a sottolineare i propri interventi di riforma, idealmente rafforzativi della tutela penale di determinati beni giuridici, con un aumento delle pene edittali che molto spesso reca in se un significato prevalentemente emblematico e che raramente si vede tradotto in applicazioni concrete.

Pare indispensabile riportare innanzitutto il nuovo testo degli artt. 473 e 474 del codice penale.

«Art. 473 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà in... _OMISSIS_ ...raffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di pr... _OMISSIS_ ...i falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473 c.p., chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

Entr... _OMISSIS_ ...medias res va detto che in ordine alla distinzione tra queste due disposizioni, appare significativo quanto affermato dalla Suprema Corte [2] secondo la quale l’uso dei marchi e dei segni distintivi, punito dall’art 473 c.p., «essendo inteso a determinare un collegamento tra un marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l’immissione in circolazione dell’oggetto falsamente contrassegnato, e comunque, se ne distingue; l’uso punito dall’art. 474 invece, è direttamente connesso con l’immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato, in quanto presuppone già realizzato il collegamento tra contrassegno e prodotto, o più specificamente, il già apposto contrassegno su un determinato oggetto. Nel primo reato, la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno, nel secondo, il prodotto contrassegnato».

Fermo questo presupposto, si può ancora notare che il secondo reato, a sua volta, indi... _OMISSIS_ ...tte distinte: la prima è relativa alla mera introduzione nel territorio dello Stato di prodotti industriali con marchi contraffatti, mentre la seconda, che ha trovato posto nel secondo comma come riformato, riguarda le diverse condotte della detenzione, messa in vendita o comunque in circolazione di tali prodotti.

La differente cornice edittale prevista per queste condotte può indurre erroneamente a ritenere che la gravità di un’azione d’importazione di merce contraffatta da uno stato estero sia maggiore di quella di chi si occupa della vendita e commercializzazione di quei prodotti in Italia. Invero, tale differenza sanzionatoria altro non è che un tentativo, voluto dalle rappresentanze imprenditoriali e dall’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, di arginare l’importazione di merce tarocca - come si dice in gergo - dalla Cina, che è indiscutibilmente una delle principali piaghe della proprietà industriale italiana.
... _OMISSIS_ ... modo esattamente opposto a quello che era condivisibilmente previsto dalla normativa previgente, è oggi punibile (tramite peraltro una norma di carattere sussidiario), con una pena maggiore colui che importa merce contraffatta in Italia, rispetto a chi direttamente la produce e commette la contraffazione.