Le esimenti o cause di giustificazione

Le cause che legittimino l’esercizio del potere riduttivo del giudice contabile, esaminante nel capitolo relativo al danno erariale, agiscono alla stregua di “attenuanti”, consentendo di ridurre la parte di danno da porre a carico del convenuto riconosciuto responsabile.

Esistono, inoltre, delle particolari circostanze che agiscono, invece, per così dire, a monte, consentendo di escludere addirittura la responsabilità del convenuto che abbia posto in essere un comportamento antigiuridico.

Si tratta di cause che possono essere definite esimenti o di giustificazione, le quali permettono a chi abbia violato obblighi di servizio di andare indenne da responsabilità.

Note sono le esimenti, previste a livello legislativo, nell’ambito della responsabilità civile e penale, quali ad esempio la legittima difesa disciplinata dagli artt. 2044 c.c. e 52 c.p., o l’esercizio di un diritto previsto dal... _OMISSIS_ ....

Anche nell’ambito della responsabilità per danno erariale vi sono esimenti previste direttamente del legislatore, quale quelle, già esaminate, contemplate dall’art. 1 comma 1 ter della l. n. 20/1994.

Un altra esimente è prevista dall’art. 18, comma secondo, del d.P.R. n. 3/1957, secondo il quale qualora il convenuto abbia agito «per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l’ordine».

In senso analogo a quello del summenzionato art. 18 dispone anche il comma secondo dell’art. 82 della R.D. n. 2440/1923.

Il terzo comma dell’art. 18 del d.P.R. n. 3/1957 , però, mantiene ferma la responsabilità di colui che non ha agito per ordine, bensì per delega.

Accanto a quelle previste dalla legge, esistono delle cause di giustificazione delineate dalla giurisprudenza cont... _OMISSIS_ ...CRLF| Si tratta, in sostanza, di circostanze che non consentono di «qualificare come grave il livello della violazione dei parametri della diligenza richiesti dal rapporto di impiego o di servizio», in un contesto nel quale la gravità della colpa dell’agente, come meglio sarà esaminato in seguito, è elemento costitutivo della responsabilità per danno erariale[1].

Per ciò che concerne l’espropriazione per pubblica utilità la Corte dei conti ha riconosciuto, ad esempio, efficacia esimente a «situazioni contingenti ed indifferibili in grado di svolgere un ruolo condizionante il processo deterministico, sviandolo dai binari di una legittima conclusione».

Nel caso di specie, esaminato dai giudici della Sezione Lazio, si trattava di un «ritardo della Commissione Provinciale Espropri nel rendere il proprio parere in ordine alla rideterminazione delle indennità non accettate» e dell’inizio ... _OMISSIS_ ...ione giudiziale […] prima della scadenza dei termini per il compimento della procedura espropriativa»[2].

Analogamente alle situazioni contingenti anche il comportamento dei danneggiati, i quali avevano acconsentito all’occupazione del bene destinato alla realizzazione di una scuola materna, e successivamente avevano tenuto dei comportamenti non lineari, è stato ritenuto quale causa di giustificazione.

All’iniziale volontà dei proprietari di cedere il terreno a titolo gratuito e prima del formale compimento del contratto di donazione, infatti, era seguita «una disputa con i proprietari stessi i quali pretendevano che la donazione venisse collegata al piano di lottizzazione da essi proposto con riferimento ad altri terreni di loro proprietà»[3].

Tra le ipotesi esimenti vanno, inoltre, segnalate sia il comportamento del funzionario che, al fine di evitare conseguenze dannose per l’ente,... _OMISSIS_ ...ripetutamente ed instancabilmente attivato nei confronti dei competenti organi politici […] al fine di pervenire alla conclusione del procedimento ablatorio» [4], sia le iniziative di mediazione e i tentativi di componimento messi in atto dal Sindaco negli ultimi mesi di occupazione legittima volti ad ottenere la conclusione della procedura con il minor aggravio possibile[5].

Viceversa, la colpa grave non è stata esclusa dalla giurisprudenza contabile nonostante l’attività posta in essere dal Sindaco volta alla conclusione di un atto di cessione volontaria, qualora, poi, nessuna iniziativa concreta sia seguita per la conclusione nei termini della procedura espropriativa[6].

Per quanto riguarda le proroghe legali del termine per l’emissione del decreto di esproprio, la Sezione Lazio ha ritenuto che non sussiste la colpa grave del dirigente responsabile dell’Ufficio Espropri per mancata conclusione del procedimen... _OMISSIS_ ...o in ragione dell’entrata in vigore della l. n. 158/1991[7].

La suddetta legge, infatti, all’art. 22, aveva disposto una proroga di due anni del termine previsto dall’art. 20, comma 2, della l. n. 865/1978 relativo alle occupazioni d’urgenza all’epoca in corso.

Nel caso di specie, sottoposto ai giudici laziali, il convenuto è stato ritenuto non assoggettabile a responsabilità in ragione del fatto che aveva già cessato il suo incarico al momento della scadenza del termine di occupazione d’urgenza legislativamente prorogato dalla suddetta l. n. 158/1991, senza, quindi, necessità di emanare un apposito provvedimento di proroga.

Di contrario avviso, invece, la Sezione Calabria, secondo la quale la menzionata proroga legale «è destinata ad avere rilievo nei processi civili per il risarcimento del danno aquiliano, ma non in quelli per responsabilità amministrativa»[8].

... _OMISSIS_ ...state ritenute cause esimenti anche le difficoltà incorse nella realizzazione dei lavori (nel caso di specie l’approvazione di varianti, una prolungata sospensione dei lavori e il ritardo nella presentazione degli atti di frazionamento da parte del direttore dei lavori)[9], la mancata conoscenza del procedimento dovuta all’assenza di un passaggio formale di consegne con conseguente assenza di ricognizione delle procedure ancora pendenti[10], nonché le diffuse prassi omissive che portavano alla mancata conclusione del procedimento[11].

Per quanto riguarda poi la buona fede prevista dal comma 1 ter dell’art. 1 della l. n. 20/1994, la magistratura contabile ha ritenuto che tale requisito non sussista in capo al Sindaco di un paese di piccole dimensioni in quanto il primo cittadino, «secondo l’id quod plerumque accidit, non può non considerarsi a conoscenza dei servizi e dello svolgimento dell’azione amministrativa dell... _OMISSIS_ ...2].