Il nesso causale e la filiera dei responsabili

Le procedure espropriative si svolgono in un arco di tempo pluriennale che vede a volte più soggetti, siano essi amministratori o dipendenti pubblici, avvicendarsi nel compimento dei vari atti amministrativi ad esse preordinate.

Va da sé che, in tali casi, «risulterebbe oltremodo iniquo addebitare l’intero nocumento» esclusivamente al soggetto o ai soggetti che hanno «materialmente posto in essere l’ultimo comportamento in ordine di tempo della variegata concatenazione causale che ha generato l’evento dannoso» nei confronti della Pubblica Amministrazione[1].

Nemmeno può accogliersi l’assunto difensivo in base al quale il convenuto, nel caso di specie un Sindaco, potrebbe fare affidamento, ai fini del perfezionamento della procedimento espropriativo, sui successori a lui subentrati alla guida dell’ente locale[2].

In tal caso, infatti, si giungerebbe alla speculare conseguenz... _OMISSIS_ ...ale i soggetti che subentrano sarebbero portati ad addossare l’intera responsabilità su quanti li hanno preceduti, con il conseguente formarsi di «aree di sostanziale irresponsabilità» per i danni erariali procurati[3].

I vari soggetti che si avvicendano durante l’intero periodo di tempo nel quale si svolge la procedura espropriativa sono tenuti a svolgere i relativi atti con la massima sollecitudine e, anche nel caso in cui la dichiarazione di pubblica utilità assegni un ampio spazio di tempo per la sua conclusione, scrupolo e diligenza devono caratterizzare il loro operato, al fine di consentire la conclusione del procedimento nei termini legislativamente prefissati[4].

Solo così si concretizza la bontà dell’agire amministrativo, intesa sia come dovere funzionale di buona amministrazione da parte del singolo amministratore o dipendente pubblico, di cui agli artt. 78 comma 1, 107 comma 6 del d.lgs. n. 26... _OMISSIS_ ...ma 1 del d.P.R. n. 3/1957, sia come buon andamento dell’amministrazione intesa nel suo complesso di cui all’art. 97 comma 1 Cost[5].

In sostanza, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti, «la durata - più o meno lunga - del mandato politico ricoperto e l’epoca - più o meno prossima alla scadenza dell’occupazione legittima – di cessazione dello stesso non sono elementi idonei ad interrompere il nesso eziologico»[6] tra le condotte antigiuridiche e il verificarsi del danno, e un ragionamento analogo può farsi per quanto concerne le funzioni svolte dai dipendenti pubblici.

Per la giurisprudenza contabile, infatti, facendo applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. «qualora l’evento lesivo si ricolleghi ad una pluralità di condotte succedutesi nel tempo e riferibili a più soggetti, deve essere riconosciuta a ciascuna di esse efficacia causale rispetto al danno se, nella successione degli av... _OMISSIS_ ...ngoli fatti – e le relative condotte – abbiano determinato una situazione tale che, senza alcuno di essi, non si sarebbe verificato l’evento dannoso»[7].

L’interruzione del nesso causale si avrà, quindi, soltanto qualora i «fatti successivi siano stati da soli idonei alla causazione del danno, si da degradare le cause precedenti a semplici occasioni»[8].

Nel caso in cui, però, il mandato degli amministratori abbia inizio in un periodo di tempo successivo alla scadenza dell’occupazione legittima o alla realizzazione dell’opera pubblica, la loro condotta non avrà alcun rilievo nella causazione del danno erariale, in quanto l’eventuale emanazione del decreto di esproprio non sarebbe in grado di scongiurare la produzione dell’illecito civile[9].

Esente da responsabilità è da considerare anche il soggetto che abbia ricoperto la carica per un periodo di tempo coincide... _OMISSIS_ ...r un lasso di tempo molto breve con quello in cui avrebbe potuto essere utilmente concluso il procedimento[10].

Nell’ipotesi di occupazione usurpativa non è, tuttavia, possibile individuare una sorta di responsabilità oggettiva di coloro che hanno svolto le proprie funzioni successivamente all’occupazione illegittima, a meno che non si dimostri che essi, una volta venuti a conoscenza della condotta di chi li ha preceduti, tramite comportamenti dolosi o gravemente colposi, abbiano contribuito alla trasformazione del fondo, oppure abbiano omesso di porre rimedio al fatto illecito perpetrato dai loro predecessori[11].

Bisogna infatti ricordare, con la giurisprudenza contabile, che in tali casi «l’illecito amministrativo può ritenersi realizzato “istantaneamente”, cioè solo nel momento in cui si è concretizzata l’occupazione del bene immobile di proprietà del privato, anche se i suoi effetti si protraggo... _OMISSIS_ ...nentemente”»[12].

«Per l’intero periodo di occupazione illecita e anche dopo l’ultimazione dell’opera pubblica», continuano i giudici della Corte dei Conti, «pur permanendo i suddetti effetti, essi sono da considerare giuridicamente irrilevanti ai fini della responsabilità della prosecuzione della condotta causativa di danno erariale», a meno che, come già osservato in precedenza, abbiano contribuito alla trasformazione del fondo, oppure abbiano omesso di porre rimedio al fatto illecito perpetrato dai loro predecessori.