Diversità tra indennità di occupazione e risarcimento del danno da illegittima occupazione

Anche la terza voce della somma di denaro che deve essere quantificata[1] in sede di acquisizione coattiva sanante non trova diretta corrispondenza nell’indennità di esproprio.

Ed invero, il comma 3 della disposizione da ultimo citata, dopo essersi occupato al primo periodo dell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale[2], prescrive al secondo periodo il risarcimento per il danno da occupazione senza titolo, quantificandolo per ogni anno nel 5% del valore venale, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno[3].

La norma in esame trova piuttosto un diretto corrispondente nell’abrogato art. 43 e segnatamente alla lett. b) del comma 6. Questa lettera, infatti, integrava il risarcimento del danno, fondamentalmente commisurato al valore venale del bene ai sensi della lett. a), con una peculiare forma di «interessi moratori», decorrenti dal giorno in cui il terreno era stato o... _OMISSIS_ ...itolo[4].

La disposizione aveva suscitato notevoli dubbi[5], a cominciare proprio dalla qualificazione in termini di «interessi moratori»: l’espressione va infatti riferita all’art. 1224 c.c., che obbliga al pagamento degli interessi legali dal giorno della costituzione in mora[6].

Sennonché, non solo la costituzione in mora non è necessaria per le obbligazioni risarcitorie[7], dal momento che il risarcimento è sempre attualizzato al momento della condanna, ma nel caso di specie mancava anche la funzione tipica di questi interessi, che mirano ad indennizzare il creditore per il ritardo nell’adempimento e non per il mancato godimento di una cosa, come accade nell’occupazione sine titulo[8].

Correttamente, dunque, la giurisprudenza maggioritaria si era orientata nel senso che gli interessi avessero piuttosto natura compensativa[9], rimettendone la disciplina all’art. 1499 c.c.[10], anc... _OMISSIS_ ...tenze seguitavano ancora a parlare di interessi moratori[11].

Il legislatore del 2011 ha ragionevolmente preso atto della lettura giurisprudenziale e riformulato integralmente la previsione in oggetto. L’art. 42-bis prevede infatti, al secondo periodo del comma 3, un interesse del 5% annuo sul valore venale del bene, senza sbilanciarsi in ordine alla relativa natura giuridica.

Ad ogni modo, se si considera che persino laddove la legge parlava di interessi moratori la giurisprudenza vi aveva riconosciuto natura compensativa, ad oggi non sembra seriamente dubitabile che gli interessi in parola abbiano la funzione di compensare il privato per il mancato godimento del bene occupato, secondo lo schema disegnato dal citato art. 1499 del codice civile.

La logica di fondo rimane comunque la stessa dell’art. 43: il danno subito dal proprietario per l’occupazione sine titulo, infatti, è presuntivamente quantificato in... _OMISSIS_ ...ionale al valore venale del bene ed alla durata dell’occupazione stessa.

Dell’emolumento in parola l’art. 42-bis conferma anche la natura giuridica, che è tipicamente risarcitoria, trattandosi di occupazione illegittima e quindi di illecito. Diversamente da quanto rilevato in tema di indennizzo, però, il legislatore non ha sentito la necessità di contrapporre un danno non patrimoniale a quello patrimoniale, evitando di prendere posizione sulla possibilità di risarcire il primo ai sensi dell’art. 2059 c.c., come pure la giurisprudenza amministrativa sembra incline a fare, almeno in teoria[12].

Nel dettaglio, il risarcimento complessivo presuppone la determinazione del risarcimento annuo, che va rapportato al «valore determinato ai sensi del presente comma», cioè al valore venale stimato ai fini dell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, che è disciplinato dal primo periodo del medesimo comma 3 ... _OMISSIS_ ...tto[13] - si ritiene comunque rilevante anche laddove l’art. 42-bis si riferisca al valore del bene puro e semplice.

Per ogni anno di occupazione illegittima - quella legittima non conta a questi fini[14] - va dunque determinato il valore venale ed il 5% di questo valore deve essere corrisposto al proprietario, come confermato dalla prima decisione del Consiglio di Stato intervenuta in materia dopo l’entrata in vigore dell’art. 42-bis[15]. Dato quindi il valore venale nei singoli anni di occupazione (VU1, VU2, ecc. fino a VUN), il risarcimento del danno (RD) si può trovare sommando il 5% - cioè la ventesima parte - di ciascuno di questi valori.


RD= VU1/ 20 + VU2 / 20 + …+ VUN / 20


In via matematica si può dunque dimostrare che è altrettanto corretto sommare tutti i valori e dividere per venti la sommatoria.


RD= [(VU1 + VU2 +...+ VUN)]/20


Qu... _OMISSIS_ ...valore rimanga costante per tutti gli anni dell’occupazione, sarà sufficiente moltiplicarlo per il tempo di durata dell’occupazione illegittima (T), contando anche le frazioni di anno[16], e corrispondere la ventesima parte di questo prodotto.

RD=(VU X T)/20

Da tutto ciò si ricava che il valore venale deve essere sì stimato al momento dell’adozione del provvedimento acquisitivo, ma deve essere stimato altresì negli anni precedenti: l’interesse, infatti, decorre per il periodo antecedente all’acquisizione[17].

Per quanto riguarda la misura del 5% del valore venale, essa è stata ritenuta, in dottrina, un’altra scelta piuttosto generosa[18]. Riferendosi agli interessi moratori, in effetti, l’art. 43 disponeva l’applicazione dell’interesse legale, che nel XXI secolo non ha mai raggiunto la quota del 5% e che all’entrata in vigore dell’art. 42-bis era q... _OMISSIS_ ...ena nella misura dell’1,5%[19].

D’altra parte, neppure il rinvio all’art. 1499 c.c. operato dalla giurisprudenza permetteva di sfuggire all’interesse legale, atteso che è in questa misura che devono essere quantificati gli interessi compensativi in mancanza di diversa pattuizione[20].

Sennonché, in tema di occupazione legittima l’art. 50 d.P.R. 327/2001 riconosce al proprietario un’indennità annuale pari a un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto in caso di esproprio dell’area[21], cioè, in buona sostanza, una somma che tende all’8,33% del valore venale del bene per ogni anno di occupazione.

Resasi conto della dubbia ragionevolezza di indennizzare l’occupazione legittima più di quella illegittima, parte della giurisprudenza formatasi nel vigore dell’art. 43 aveva sostituito tale quantificazione all’interesse legale, rinviando appunto alla «alla misura prev... _OMISSIS_ ...e per l’indennità di occupazione ai fini espropriativi»,[22]. In senso contrario, però, altra parte della giurisprudenza seguitava a negare il diritto all’indennità da occupazione per il periodo di occupazione sine titulo[23].

Il legislatore di oggi, dal canto suo, respinge sia la scelta dell’interesse legale[24] che quella della parificazione all’indennizzo da occupazione legittima, optando per il valore intermedio del 5% annuale, con scelta che peraltro le prime sentenze intervenute successivamente alla nuova norma ritengono coerente con la giurisprudenza anteriore al d.l. 98/2001[25].

Ora, la volontà di superare l’interesse legale è senz’altro apprezzabile, ma non altrettanto può dirsi in relazione alla mancata considerazione dell’art. 50 d.P.R. 327/2001. Confrontando questa previsione con l’art. 42-bis, in effetti, emerge senz’altro che l’occupazione legittima continua ad... _OMISSIS_ ...zzata più di quella illegittima, che ad avviso di chi scrive è scelta tecnica di ragionevolezza assai dubbia. Non è dunque inverosimile che la norma sia rimessa alla Consulta anche per questa scelta tecnica operata dal comma 3.

Per evitare tale ultimo risultato si può forse osservare che la quantificazione descritta costituisce una presunzione semplice. In effetti, l’art. 42-bis fa salva «la prova di una diversa entità del danno», con un passaggio che è stato ritenuto «assai criptico»[26] in dottrina.

Orbene, per dimostrare tale «diversa entità», ad avviso di chi scrive, l’interessato potrebbe da un lato utilizzare i propri diritti di partecipazione procedimentale: la giurisprudenza, infatti, ha giustamente osservato che essa deve risultare dagli atti del procedimento[27], ma non è escluso che questi siano stati prodotti dal privato in occasione della sua partecipazione procedimentale.
... _OMISSIS_ ...ferma dunque, in ultima analisi, la necessità di notificare al proprietario la comunicazione di cui all’art. 7 della l. 241/1990, in mancanza della quale egli potrà dimostrare ex post la diversa entità del danno ed ottenere pertanto l’annullamento in parte qua del provvedimento acquisitivo.

D’altro lato, però, la riserva del maggior danno si presta anche ad un’altra lettura. Se si tiene a mente - come sopra dimostrato - che l’occupazione legittima avrebbe portato ad un indennizzo dell’8,33% annuale, la prova della diversa entità del danno potrebbe risultare in re ipsa ed essere corrisposta dall’amministrazione anche a prescindere da qualsiasi osservazione presentata dal privato.

Sul punto si potrebbe per vero obiettare che il termine di durata della pubblica utilità è fissato in cinque anni dall’art. 13 del testo unico[28], per cui il privato non potrebbe ottenere l’8,33% per un arco di ... _OMISSIS_ .... Sennonché, il citato art. 13 assegna a tale termine quinquennale un significato meramente suppletivo[29], per cui una maggiore durata della pubblica utilità - con conseguente maggior durata dell’occupazione legittima - dovrebbe essere senz’altro fissata dall’autorità espropriante quando l’entità dell’opera e dell’esproprio lo rendano necessario.

L’insufficiente previsione temporale della durata dell’occupazione illegittima si traduce dunque in un evidente pregiudizio sofferto dal privato, che solo per la durata della stessa si vede riconosciuto l’8,33%, ottenendo invece il 5% per tutto il tempo che l’amministrazione ha occupato l’immobile senza averlo saputo prevedere.

Ad avviso di chi scrive, dunque, la coraggiosa scelta di elevare automaticamente il danno risarcibile all’8,33%, benché apparentemente non imposta dalla prima giurisprudenza formatasi sull’art. 4... _OMISSIS_ ...ituirebbe il modo più sicuro per evitare la censura di costituzionalità della norma in parte qua, che potrebbe altrimenti porre nel nulla la quantificazione - di dubbia ragionevolezza - del 5%.