Le misure a tutela dei beni culturali

1. Gli effetti dell’imposizione del vincolo di culturalità.

Abbiamo affrontato – a grandi linee – le prime definizioni di quelli che risultano essere i beni culturali nel nostro ordinamento, quali species del più ampio genus del patrimonio culturale.
Orbene, preme ora soffermarci su quelli che sono gli effetti principali dell’imposizione di un vincolo in capo ai beni facenti parte del patrimonio culturale.

In prima battuta, possiamo affermare come l’apposizione di un vincolo comporti pur sempre l’inedificabilità delle aree soggette al predetto vincolo, parimenti culturale ovvero paesaggistico.

Peraltro, la giurisprudenza amministrativa riteneva che «l’esame delle categorie di beni paesaggistici tutelati dal D.lgs. 29/10/1999 n. 490 e gli scopi della tutela stessa dimostrano che tale salvaguardia è finalizzata alla migliore conservazione della loro percezione visiva come be... _OMISSIS_ ...izzanti il paesaggio nazionale e non tanto a garantire la loro essenza come elemento fondante le condizioni ambientali generali da una umanizzazione pervasiva. Nello specifico, l’art. 151 del D.lgs. n. 490/1999 stabilisce l’impossibilità di distruggere o di apportare modificazioni ai beni tutelati, ove tali interventi possano arrecare pregiudizio a quell’esteriore aspetto che è l’autentico oggetto di protezione».

Abbiamo peraltro già visto come la notifica del provvedimento di vincolo non abbia alcuna valenza costitutiva dello stesso, ma solo puramente dichiarativa: «l’efficacia del provvedimento vincolistico non è subordinata alla notificazione dell’atto, bensì alla sua trascrizione nei registri immobiliari; in ogni caso, è sufficiente la notificazione dello stesso anche a uno solo dei comproprietari o possessori dell’immobile avendo detta dichiarazione d’interesse natura reale».
... _OMISSIS_ ... specifico riferimento al vincolo paesaggistico, a differenza di altri vincoli (quali, ad esempio, quelli relativi alla c.d. fascia di rispetto cimiteriale, stradale o autostradale), si ritiene che il vincolo in commento non comporti l’inedificabilità assoluta dell’area in cui si trova il bene sottoposto a tutela. In giurisprudenza, infatti, si ritiene che «il vincolo di inedificabilità e di fruibilità per eventuali utilizzazioni intermedie (parcheggi e depositi) dell’area ablata connesso alla presenza di testimonianze archeologiche sul terreno espropriato, non è astrattamente qualificabile come assoluto. Non può infatti teoricamente escludersi un’attività edificatoria che non snaturi né pregiudichi la conservazione ed integrità dei reperti archeologici e tanto fermo restando il solo limite che non debba ritenersi che in concreto l’interesse archeologico non sia circoscritto ad alcuni resti presenti nell’area, ma si correli al lu... _OMISSIS_ ...plesso considerato che integra, come tale, un parco archeologico ovverosia una sede di una pluralità di reperti nel loro insieme testimonianti uno specifico assetto storico di insediamento».
Nello stesso senso, recentemente, si è sostenuto che «le misure di tutela di cui all’art. 142, comma 1, lett. c del D.lgs. n. 42 del 2004, entrato in vigore il primo maggio 2004 (che dispone che sono di interesse paesaggistico i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna) non consistono in un vincolo di inedificabilità assoluta in quanto viene invece prescritto che gli interventi da attuarsi siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica».

In altre parole, il vincolo paesaggistico non comporta l’impossibilità as... _OMISSIS_ ...zzare opere edilizie, sol che – ovviamente – venga richiesta ed ottenuta la c.d. autorizzazione paesaggistica e non si vada a snaturare l’intrinseca unitarietà del luogo sottoposto a vincolo.

Tornando al discorso dei beni culturali, una volta intervenuta l’imposizione del vincolo questi non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione, ai sensi dell’art. 20 del Codice dei beni culturali. Per ciò che concerne i beni immobili, ogni intervento di edilizia pubblica e privata deve essere vagliato ed approvato dalla soprintendenza che ha il potere di ordinare la sospensione di interventi iniziati in violazione delle prescrizioni di legge ovvero condotti in difformità dell’autorizzazione rilasciata (artt. 22 e segg. del Codice).


2. Gli obblighi di conservazione dei beni culturali.|... _OMISSIS_ ...Ai sensi degli artt. 29 e segg. del Codice dei beni culturali, «la conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti. Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restaur... _OMISSIS_ ...squo;intervento di miglioramento strutturale».
Vengono pertanto individuati una serie di obblighi di conservazione che il proprietario è tenuto a rispettare, cui possono aggiungersi interventi conservativi imposti dallo stesso Ministero dei beni culturali.

Senza volerci dilungare oltre, la giurisprudenza ritiene che «la pubblica fruibilità di un bene culturale, attenendo alla sua valorizzazione, è finalità non prevalente, ma subordinata alla conservazione, cioè alle esigenze di tutela, come vuole la previsione di chiusura dell’art. 6, comma 2, del Codice dei beni culturali: invertire questo rapporto realizza sia una violazione della stessa regola generale, sia uno sconfinamento nella discrezionalità che in ipotesi (e ferma la regola medesima) spetterebbe comunque all’Amministrazione».

Possiamo pertanto affermare come gli effetti dell’imposizione del vincolo (tra cui anche il sorgere degli obblighi d... _OMISSIS_ ...) rispondano alle più elevate finalità di protezione dei beni culturali.
Come già sostenuto, «il bene culturale è attualmente protetto per ragioni non solo e non tanto estetiche, quanto per ragioni storiche, sottolineandosi l’importanza dell’opera o del bene per la storia dell’uomo e per il progresso della scienza»; inoltre, «i beni culturali sono funzionali a preservare la memoria della comunità nazionale ed a promuovere lo sviluppo della cultura. Proprio attraverso la loro fruizione, il cittadino si riconosce nella storia del proprio Paese e percepisce immediatamente di essere parte di uno Stato – comunità, da intendersi nel senso di una dimensione di massima partecipazione che realizza la sovranità popolare (ex art. 1, co. 1 Cost.). Nella loro tutela, quindi, è stato definitivamente accantonato il criterio estetizzante privilegiando il profilo storicistico».