Casi di proroga ex lege delle occupazioni d'urgenza finalizzate all'esproprio

OCCUPAZIONE --> DURATA OCCUPAZIONE --> PROROGA --> PROROGA LEGALE --> ART. 1 DL N. 390/2001 E ART. 6- QUATER D.L. 314/2004

E’ da escludere che il termine per l’espropriazione possa essere prorogato attraverso il differimento dell’occupazione e questo anche in riferimento alle proroghe legislative intervenute (art. 1, comma 1 DL n. 390/2001 e art. 6- quater D.L. 314/2004), cui vanno riconosciuti effetti limitatamente all’occupazione d’urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge n. 219/1981.

OCCUPAZIONE --> DURATA OCCUPAZIONE --> PROROGA --> PROROGA LEGALE --> ART. 14 L. 47/1988

La proroga di due anni disposta dal D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, art. 14 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47), trova applicazione in ogni caso di occupazione d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore del decreto... _OMISSIS_ ... l'occupazione fosse già stata prorogata una volta in base al D.L. 22 dicembre 1984, n. 901, art. 1, comma 5 bis, (convertito, con modificazioni, dalla L. 1 marzo 1985, n. 42), sia che questa fosse in corso ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20 ma non ancora prorogata.

Il decreto di occupazione, qualora già efficace al momento dell'entrata in vigore del Decreto n. 534 del 1987, art. 14, segna il momento rilevante, dal punto di vista giuridico, del sub-procedimento di occupazione temporanea di urgenza, che, quindi deve considerarsi in corso alla data del 1 gennaio 1988. La proroga disposta dal Decreto n. 534 del 1987, art. 14, si riferiva proprio al termine quinquennale, già fissato nel decreto, e, per l'appunto, prorogato di due anni, laddove la data del verbale di immissione in possesso costituiva il termine iniziale per il calcolo della durata, in concreto, dell'occupazione.

La proroga di cui al D.L. n. 534 del 1987, art. 14 è... _OMISSIS_ ... base al suo espresso tenore letterale non già a qualsiasi apprensione e detenzione di beni immobili altrui, anche se senza titolo, ma esclusivamente "alle occupazione di urgenza in corso" alla data di entrata in vigore della legge; ove tale continuità sia venuta a cessare, vengono meno i presupposti per applicare il regime agevolativo, anche perché con la scadenza, la trasformazione eventualmente realizzata (senza che sia stato emesso decreto di esproprio) assume definitivamente il carattere dell'illiceità, e origina un'obbligazione risarcitoria per la perdita della proprietà.

Sebbene l’art. 14, comma 2, D.L. n. 534/1987 conv. nella L. n. 47/1988 contempla esplicitamente anche la precedente proroga prevista dall’art. 1 comma 5 bis, D.L. n. 901/1984 conv. nella L. n. 42/1985, va rilevato che l’ulteriore proroga di 2 anni si riferisce espressamente a tutte le “occupazione d’urgenza”, il cui termine di 5 anni, pr... _OMISSIS_ ...uo;art. 20, comma 2, L. n. 865/1971, risulta ancora “in corso”, per cui dal tenore letterale del cit. art. 14 risulta facilmente evincibile che la relativa proroga di 2 anni si applica indistintamente a tutte le occupazione d’urgenza, il cui termine quinquennale ex art. 20, comma 2, L. n. 865/1971 non sia ancora scaduto.

Il D.L. n. 534 del 1987, art. 14 prevede che la proroga si applichi alle occupazioni d'urgenza in corso al momento della sua entrata in vigore, onde la stessa non era applicabile alla procedura di esproprio qualora il provvedimento di occupazione fosse intervenuto successivamente.

OCCUPAZIONE --> DURATA OCCUPAZIONE --> PROROGA --> PROROGA LEGALE --> ART. 22 L. 158/1991

La proroga biennale dei termini di scadenza delle procedure espropriative per pubblica utilità introdotta dalla L. n. 158/1991, si applica soltanto -pur se indistintamente- per tutte le occupazioni d'urgenza in cors... _OMISSIS_ ....

La proroga legale del termine di occupazione ex L. n. 158/1991 deve intendersi applicabile indistintamente a tutte le occupazioni d'urgenza in corso al primo gennaio 1991 sia che l'occupazione fosse già stata prorogata una volta (per esempio, in base all'art. 1, comma quinto bis, del menzionato d.l. 901/1984, o più volte), sia che questa fosse in corso ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ma non ancora prorogata.

La proroga legale dei termini disposta dall’art. 22 della L. n. 158 del 20 maggio 1991, riguarda solo i procedimenti espropriativi che siano in corso alla stessa data; di conseguenza, la norma può valere a restituire legittimità ad occupazioni divenute inefficaci o illegittime solo se l'obiettivo di recupero della procedura espropriativa - costituente la ratio dichiarata della norma - sia conseguibile per non essersi già perfezionato il fatto (illecito) acquisitivo per effetto del concorrere dell'illegi... _OMISSIS_ ...cupazione e dell'irreversibile trasformazione del fondo.

La proroga biennale legale, disposta dalla L. n. 158 del 1991, art. 22, si riferiva alla scadenza del termine concretamente fissato dall'autorità amministrativa nel provvedimento di occupazione d'urgenza, non già alla scadenza del termine massimo (quinquennale) di durata delle occupazioni d'urgenza, fissato dalla L. n. 865 del 1971, art. 20.

Le proroghe dei termini dell'occupazione d'urgenza (nel caso di specie derivante dalla l. n. 158/1991), non operano nel caso in cui l'opera pubblica sia ultimata entro la scadenza del periodo originariamente fissato dall'Amministrazione procedente. Tale assunto è congruente con la logica interpretativa per cui l'Amministrazione può avvalersi degli effetti favorevoli della protrazione della fase occupativa solo nel caso in cui, nel medesimo spatium temporis, perduri l'efficacia legittimante della dichiarazione di p.u., alla cui scadenza - viceversa ... _OMISSIS_ ...ranea occupazione del bene è più ravvisabile risultando completata la vicenda ablativa.

La proroga biennale anche retroattiva (ex lege n. 158 del 1991), non poteva avere effetti qualora alla scadenza del periodo di occupazione (nella specie il 1987) l'opera fosse stata già compiuta e pertanto l'opera stessa fosse stata automaticamente acquisita.

L'orientamento per cui la proroga biennale anche retroattiva (ex L. n. 158 del 1991) non può avere effetti qualora alla scadenza del periodo di occupazione l'opera sia stata già compiuta e pertanto già automaticamente acquisita, non può essere invocato nel caso in cui la realizzazione piena dell'opera pubblica non avrebbe potuto portare ad alcuna vicenda di occupazione acquisitiva per essere intervenuta prima dell'applicabilità della sua regula juris (L. 458/1998 e sentenza 486 del 18 Dicembre 1991).

L’art. 22, comma 1, l. 20 maggio 1991, n. 158, proroga i termini di cui all... _OMISSIS_ ...a secondo, l. 22 ottobre 1971, n. 865, relativamente alle occupazioni “in corso” al momento della sua emanazione, e non può quindi essere riferito alle occupazioni disposte successivamente.

La proroga dei termini dei decreti di occupazione d'urgenza, disposta dalla L. n. 158 del 1991, art. 22, nell'interpretazione autentica di cui alla L. n. 166 del 2002, art. 4, non si riferisce soltanto ai termini di validità dei menzionati decreti, ma altresì al termine finale per l'emanazione del decreto di esproprio contenuto nella dichiarazione di pubblica utilità, in osservanza della L. n. 2359 del 1865, art. 13.

Non può operare una proroga prevista da una legge (caso di specie ex L. n. 158/1991), anche avente efficacia retroattiva, quando, alla data della sua pubblicazione (G.U. 21 maggio 1991), prima della sua vigenza, sia terminata la occupazione già prorogata e completata la trasformazione irreversibile dell'area occupata.
... _OMISSIS_ ...oroga legale del termine dell’occupazione d’urgenza opera nonostante si sia già verificata l’irreversibile trasformazione dell’area occupata, poiché il fenomeno della cosiddetta occupazione appropriativa si verifica solo alla data di scadenza dell’occupazione legittima; ne consegue che, fino a quando tale termine (originario o prorogato) non sia spirato, il proprietario dell’area null’altro può pretendere se non la corresponsione della relativa indennità ed è sempre possibile l’emanazione del decreto di espropriazione.

La proroga dei termini di scadenza dell'occupazione temporanea disposta con la L. n. 158 del 1991, opera automaticamente attuandone il prolungamento; il differimento del termine finale va applicato in ogni caso in cui l'occupazione sia in corso e si estende anche ai connessi procedimenti espropriativi, ivi compreso il termine per il decreto di esproprio.

I decreti di occupazione ... _OMISSIS_ ...vamente alla L. n. 158/1991 art. 22, non hanno potuto beneficare della proroga di due anni ivi prevista.

Con la L. 20 maggio 1991, n. 158, art. 22, è stato prorogato di ulteriori due anni il termine di occupazione, come risulta chiaramente dalla lettera della norma che fa espresso riferimento alla L. n. 865 del 1971, art. 20.

La proroga dei termini di scadenza delle occupazioni temporanee disposta dall'art. 22 della L. n. 158/1991, si riferisce esclusivamente alla scadenza del termine concretamente fissato dall'autorità amministrativa nel provvedimento di occupazione d'urgenza, non già alla scadenza del termine massimo - quinquennale - di durata delle occupazioni, fissato dall'art. 20 della L. n. 865/1971.

Per effetto della L. n. 158 del 1991, art. 22, deve ritenersi prorogato automaticamente il periodo di occupazione ordinaria in corso all’entrata in vigore della legge medesima.

La proroga biennale introd... _OMISSIS_ .... 158 del 1991, art. 22, ha avuto come indefettibile condizione, espressamente richiesta dalla legge medesima, che l'occupazione d'urgenza fosse già "in corso" alla data della sua entrata in vigore.

La proroga biennale disposta con l’art. 22 della L. n. 158/1991 si applica non solo al termine per le occupazioni d’urgenza ma anche ai termini per l’inizio e la fine delle procedure espropriative e per il compimento dei lavori. Tale tesi deve ritenersi implicitamente avallata dall’art. 4, della L. n. 166/ 2002. Diversa interpretazione sarebbe in contrasto, oltre che con la lettera della norma, con la stessa ratio legis, giacché sarebbe inconcepibile il perdurare di un regime occupatorio temporaneo senza il corrispondente slittamento dei termini utili per l'emissione del decreto definitivo di esproprio.

La proroga legale della durata dell’occupazione d’urgenza, in corso alla data di entrata in vigore ... _OMISSIS_ ...991, n. 158, art. 22, ha operato come effetto immediato e senza bisogno di un’ulteriore manifestazione di volontà dell’Amministrazione, alla sola condizione di un’occupazione d’urgenza ancora in corso.

La proroga ex lege dei termini relativi all’occupazione d’urgenza, ai sensi dell'art. 22 della legge 158 del 1991, non necessitava di alcun formale atto di recezione o esecuzione, a contenuto discrezionale, da parte della P.A..

La proroga introdotta dalla L. n. 158 del 1991, art. 22, opera per le sole "occupazioni d'urgenza in corso" al 1 gennaio 1991 (art. 23).

La proroga disposta dall'art. 22 della L. n. 158 del 1991 riguarda soltanto il termine previsto dall'art. 20, comma 2, L. n. 865 del 1971, e cioè il termine fissato per l’occupazione temporanea e d'urgenza dell'area da espropriare e, quindi, non interferisce sul diverso termine stabilito con la dichiarazione di pubblica... _OMISSIS_ ... compimento della procedura ablativa, il cui decorso determina l'inefficacia di detta dichiarazione, anche se non sia ancora scaduto il termine per l’occupazione.

OCCUPAZIONE --> DURATA OCCUPAZIONE --> PROROGA --> PROROGA LEGALE --> ART. 22 L. 158/1991 --> OCCUPAZIONE NEGOZIALE

La proroga del termine massimo di durata dell'occupazione d'urgenza di cui alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, stabilita dalla L. 20 maggio 1991, n. 158, art. 22, è automaticamente applicabile anche ai negozi di diritto pubblico con cui il privato consente la preventiva occupazione del bene, nel senso di prolungare il periodo di occupazione legittima per una corrispondente durata.

OCCUPAZIONE --> DURATA OCCUPAZIONE --> PROROGA --> PROROGA LEGALE --> ART. 5 BIS DL 901/1984

Qualora la scadenza del termine stabilito con la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera abbia reso priva di titolo l'occupaz... _OMISSIS_ ...ileva la proroga disposta dal D.L. 22 dicembre 1984 n. 901, art. 1, comma 5 bis conv. con modificazioni dalla L. 1 marzo 1985 n. 42, che prorogava di un anno i termini delle occupazioni in corso, che, operando sulla durata della sola occupazione, non poteva supplire alla sopravvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità.

Alcun effetto retroattivo può essere attribuito alla proroga concessa dalla legge n.42/1985, in ordine alle occupazioni in corso alla data del 15 marzo 1985, con riferimento a procedimento espropriativo che l'Amministrazione avrebbe dovuto perfezionare entro una data anteriore, non potendo oltre ta...


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