DURATA

Stai vedendo 1-12 di 7 risultati

La proroga legale dei termini di durata dell'occupazione temporanea per motivi di pubblica utilità

Le proroghe dell'occupazione d'urgenza disposte con il D.L. n. 901 del 1984, art. 1, comma 5-bis, convertito dalla L. n. 42 del 1985, D.L. n. 534 del 1987, art. 14, convertito dalla L. n. 47 del 1988, non hanno elevato in via generale ed astratta il termine di cui all'art. 20 Ln. 865/71, ma hanno inciso in maniera diretta ed immediata sulla scadenza dei periodi di occupazione temporanea, come già concretamente determinati dall'autorità amministrativa, disponendone il prolungamento.

La proroga amministrativa dell'occupazione d'urgenza

Il provvedimento di proroga dell’efficacia dell’occupazione d’urgenza non è un atto recettizio, attesocchè è idoneo a produrre i suoi effetti nella sfera giuridica dei soggetti espropriati a prescindere dalla conoscenza che ne abbiano questi ultimi, non essendo necessaria per la sua efficacia la collaborazione dei destinatari.

Limiti alla proroga dell'occupazione d'urgenza

Non sussiste un obbligo di particolare motivazione in ordine ai provvedimenti di proroga della occupazione d' urgenza, essendo sufficiente la prospettazione della necessità di avere a disposizione un maggiore tempo per il perfezionamento della procedura espropriativa.

La durata dell'occupazione temporanea in rapporto ai termini della pubblica utilità

Il mancato perfezionamento della procedura ablatoria determina anche la decadenza dell’originaria dichiarazione di pubblica utilità e la perdita di efficacia del provvedimento di occupazione d’urgenza.

Durata dell'occupazione temporanea

Pur in mancanza di un termine esplicito di durata dell’occupazione, un termine implicito della stessa esiste pur sempre in relazione alla natura ed alla funzione dell’istituto che è quello di consentire l’immediato inizio dei lavori di trasformazione senza dover attendere l’adozione del definitivo decreto di esproprio.

Casi di proroga ex lege delle occupazioni d'urgenza finalizzate all'esproprio

E’ da escludere che il termine per l’espropriazione possa essere prorogato attraverso il differimento dell’occupazione e questo anche in riferimento alle proroghe legislative intervenute (art. 1, comma 1 DL n. 390/2001 e art. 6- quater D.L. 314/2004), cui vanno riconosciuti effetti limitatamente all’occupazione d’urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge n. 219/1981.

La proroga dei termini di scadenza delle occupazioni d'urgenza stabilita dalla L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 4

A norma della L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 4, le proroghe dei termini di occupazione d'urgenza disposte per legge, coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti.