Elenco triennale delle opere pubbliche e aggiornamento annuale

La procedura espropriativa si configura come una fattispecie a formazione progressiva; il fatto che il progetto non sia ancora inserito nella programmazione dei lavori pubblici non implica la illegittimità dell’azione amministrativa.

Le opere pubbliche, non inserite nel programma triennale, possono essere realizzate sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco: ne consegue che il mancato inserimento dell'opera non implica l'illegittimità della sua esecuzione quando essa sia finanziata con fondi diversi da quelli previsti in sede di redazione del programma medesimo.

Il programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 128 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, ha natura di atto di mera programmazione, fungendo da strumento di pianificazione della spesa, nonché delle necessità della comunità sotto il profilo de... _OMISSIS_ ...ne degli interventi pubblici e, conseguentemente, delle relative priorità. L’atto, pertanto, ha carattere cogente nei soli confronti dell’ente che lo redige, il quale è tenuto a seguire, nella realizzazione delle opere pubbliche, l'ordine di priorità ivi prefissato, mentre non è idoneo a precludere ai privati l’utilizzo, a fini edificatori, di aree interessate dalla futura esecuzione delle opere programmate.

Il difetto di inserimento dell'opera nel programma triennale non rende illegittima la sua realizzazione nel caso in cui sia finanziata attraverso fondi differenti rispetto a quelli contemplati in ambito di redazione del programma stesso.

L’inserimento dell’opera nell’elenco annuale, prima dell’approvazione della variante che adegui gli strumenti urbanistici, è vizio sanato dalla successiva modifica degli strumenti urbanistici.

Va annullato l’iter conclusosi con l’appro... _OMISSIS_ ...getto esecutivo dell’opera che non rispetti né le scansioni di legge in ordine alla programmazione pluriennale, né le previsioni in ordine alla necessaria copertura finanziaria preventiva dei progetti.

Il Comune, che partecipi solo al cofinanziamento della spesa dell'opera pubblica, per essere questa di competenza di altro Ente (nel caso di specie Provincia), non è tenuto ad includere la stessa nella relativa programmazione dei lavori pubblici, ma solo a prevedere la copertura del cofinanziamento negli specifici documenti di bilancio.

Ai sensi dell’art. 14, secondo comma, della L. 109/94, il programma triennale delle opere pubbliche costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni delle amministrazioni locali che gli organi competenti predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze ed in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

Ai sensi... _OMISSIS_ ...omma 11 della L. n. 109/1994, i competenti organi sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici ( D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 21 giugno 2000 successivamente sostituito con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 giugno 2004).

Ai fini dell'inserimento dell'opera nel piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche, in disparte l’autonomia formale del documento in cui sono riportati gli studi effettuati o le schede di sintesi prescritte dall'art. 14 L. N. 104/1994, ciò che rileva è l’esigenza sostanziale che gli elementi richiesti dalla norma per la valutazione di fattibilità dell'opera siano stati considerati e sottoposti agli organi locali per le valutazioni decisorie.

In ipotesi di variante semplificata ex art. 19 DPR 327/2001 non può essere rispettata la ... _OMISSIS_ ...scritta dal comma 8 dell’art. 128 d. l.vo 163/2006 per la quale i progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

L'art. 14 della legge n.109/1994, come sostituito dall’art. 4 della legge n.415/1998, sancisce l’obbligo del programma triennale e dell’elenco annuale per i soggetti pubblici indicati nell’art. 2, comma 2, lettera a, della legge n.109/1994, con esclusione dei concessionari di lavori pubblici di cui all’art.19, comma 2, della stessa legge. Ne deriva che laddove rilevi la realizzazione di opere pubbliche attraverso la concessione di costruzione e gestione, non sussiste il predetto obbligo.

Il mancato inserimento dell’opera nel programma triennale delle opere pubbliche, non preclude la realizzazione dell’intervento, ma richiede solo che questa avvenga sulla base di un piano finanziario aut... _OMISSIS_ ...alle risorse già impegnate.

Il piano triennale delle opere pubbliche lungi dall’introdurre vincoli espropriativi, che interverranno eventualmente all’esito della fase di concreta progettazione e realizzazione dell’opera pubblica, nemmeno crea vincoli di natura conformativa del diritto di proprietà, avendo invece la diversa funzione di autovincolare l’ente locale, dal punto di vista politico e finanziario, alla realizzazione di determinati interventi pubblici.

Nella sede programmatoria del piano triennale il Consiglio comunale rende note le opere che intende iniziare nel triennio, indicandone l’ordine di priorità, in relazione ai bisogni della collettività, i costi e le modalità di reperimento delle risorse, mediante capitale pubblico o privato.

Per un’opera di manutenzione straordinaria (quale è il rifacimento del manto d’usura), non si rende necessario introdurre una voce ad hoc nell... _OMISSIS_ ...nnuale dei lavori pubblici.

L’atto di programmazione triennale ha natura di atto di pianificazione e di indirizzo; lo stesso costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni, che i soggetti pubblici predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze.

Il principio di programmazione dei lavori pubblici è finalizzato a rendere concreti in tale delicata materia i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., responsabilizzando l’attività delle singole pubbliche amministrazioni ed evitando che, in assenza di un quadro di riferimento, le decisioni circa l’effettuazione dei lavori possano essere assunte al di fuori di reali esigenze pubbliche.

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche ha natura di mero atto di programmazione e di indirizzo e non è suscettibile di incidere d... _OMISSIS_ ...le posizioni giuridiche dei privati: pertanto, è illegittimo il provvedimento che ordini di non ricostruire una recinzione in precedenza demolita che sia fondato sulla previsione nel programma di un intervento che preveda l'arretramento della recinzione.

L’inserimento dell'opera negli atti programmatori (programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici) costituisce presupposto per la realizzazione dei relativi lavori, ma non condiziona necessariamente l'approvazione dei relativi progetti; ne consegue che nessun immediato nesso di invalidità derivata è suscettibile di essere ravvisato tra l’atto di programmazione, eventualmente viziato, ed il provvedimento approvativo del progetto.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.