Motivi di illegittimità del ricorso in Cassazione: il vizio di motivazione

Sintesi: Il vizio deducibile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell'ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione.

Estratto: «4.1. - Il quarto motivo (omessa e insufficiente motivazione in ordine alla applicazione dell'art. 905 cod. civ.) denuncia che, in relazione alla distanza per l'apertura delle vedute,la presenza della strada era pacifica e incontestata, non potendo assumere rilievo quanto in proposito affermato dal consulente: la questione, che era evidentemente decisiva, avrebbe reso necessario integrare la consulenza.4.2. Il motivo è infondato.La sentenza ha verificato, alla stregua delle indagini compiute dall'ausiliario, che non era risultata la presenza della strada. Il motivo è assolutamente generico laddove si limita ad affermare che la presenza della strada era pacifica ma avrebbe dovuto indicare gli atti, gli elementi ovvero le dichiarazioni delle parti dalle quali si sarebbe dovuto evincere la circostanza de qua, quando la esistenza della strada pubblica invece è stata esclusa in base alle indagini del consulente d'ufficio.Orbene, le critiche formulate dalla ricorrente non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell'iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere l'erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici. Al riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell'ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione.»

Sintesi: La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione

Estratto: «1 - Con il primo motivo del ricorso l'esponente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367; ovvero degli artt. 782 e 1350 c.c.; l'omessa e insufficiente motivazione.Deduce che l'indicata convenzione 29.7.1986 stipulata inter partes avrebbe dovuto essere interpretata nel senso della reciproca accettazione delle previsioni progettuali riguardanti i rispettivi edifici fronteggiantisi; con conseguente necessario assenso da parte dei B. alla realizzazione dei balconi nel prospetto sud dell'edifico di essa De Gaetano Costruzioni, così come previsti in progetto.In sintesi la convenzione avrebbe dovuto regolare tutte le distanze e le servitù tra i confinanti edifici di proprietà delle parti e non solo quelle espressamente indicate nella scrittura stessa. In ipotesi di diversa interpretazione - sempre secondo la ricorrente - i benefici contemplati in tale convenzione sarebbero stati previsti unicamente in favore degli edifici B., ma non anche della De Gaetano, per cui tale convenzione si sarebbe atteggiata in una sorta di donazione, che sarebbe nulla per difetto di forma. A sostegno del suo assunto la ricorrente deduce la dichiarata conoscenza dei reciproci progetti edificatori, di cui le parti avevano dato atto nella premesse della scrittura de qua. La doglianza non è fondata.Intanto va dato atto che il motivo non osserva i canoni di autosufficienza del ricorso per cassazione, mancando una trascrizione - per lo meno nei punti essenziali - di tale convenzione del 29.7.1986.La motivazione della sentenza appare adeguata e congrua, anche rispetto alla subordinata eccezione di nullità per difetto di forma in ipotesi di donazione, nonché sembra pienamente rispettosa dei criteri esegetici che si assumono violati. Il giudice distrettuale ha infatti affermato che la conoscenza dei rispettivi progetti edilizi, richiamata nella premessa della convenzione, non costituisse reciproca accettazione di tutte le previsioni contenute in tali progetti. Nella convenzione in parola, invero, le parti avevano espressamente indicato quali erano i singoli rapporti che intendevano regolamentare, mentre la scrittura de qua prevedeva vantaggi reciproci. A questo riguardo va anche sottolineato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte : "la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione" (Cass. S.U. Sentenza n. 24148 del 25/10/2013).»

Sintesi: In tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi, come nella specie, su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa.

Estratto: «1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1 141 e 2697 c.c..Deducono che la modificazione della destinazione di un fondo attraverso un'attività costruttiva posta in essere da chi si trovi in relazione materiale con la cosa è sufficiente a determinare l'interversione della detenzione in possesso e che, pertanto, nella specie tale effetto era stato senz'altro prodotto dalla edificazione posta in essere dai danti causa dei resistenti, che non era consistita in una baracca precaria, come previsto nel contratto di affitto, bensì in un vero e proprio fabbricato. Sostengono che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, spettava al Comune di Piove di Sacco provare che esistesse un rapporto obbligatorio tra le parti e che vi fosse inadempimento a tale rapporto, tale da confermare la permanenza della mera detenzione anche dopo la scadenza del contratto di fitto avvenuta il 3 1-10- 1958. Deducono che nei confronti della Pubblica Amministrazione va esclusa la configurabilità della rinnovazione tacita del contratto di locazione e che, pertanto, il giudice di appello ha errato nell'affermare che il prolungarsi della detenzione dopo la scadenza del contratto di fitto non aveva dato luogo ad alcuna interversione del possesso.Il motivo si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti di diritto:a) "Se, ai fini dell'acquisto per usucapione, la interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiale, qual è l'attività costruttiva, in quanto manifestazione inequivocabile e riconoscibile dell'intenzione del terzo detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa".b) "Se la prova da parte di colui che invoca il possesso ad usucapionem deve avere ad oggetto soltanto l'elemento di fatto (relazione materiale con la cosa) dal momento che si deve sempre presumere il possesso in colui che esercita il potere di fatto con la conseguenza che provato il potere di fatto del soggetto che vanta il possesso ad usucapionem, fa carico alla controparte l'onere della prova del rapporto obbligatorio, dunque della detenzione a discapito dell'interversio, atta a vincere la presunzione iuris tatitum del possesso legittimo".c) "Se, scaduto il termine di durata del contratto di fitto concluso con la Pubblica Amministrazione proprietaria del bene immobile, la volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam, si che nei confronti della stessa P.A. non è configurabile la rinnovazione tacita del contratto di fitto, ragion per cui, una volta cessato il rapporto contrattuale per scadenza del termine, il perdurare del potere di fatto esercitato dal detentore sull'immobile senza corrispondere alcun canone per il godimento dello stesso - accompagnato dal disinteresse dell'ente proprietario - costituisce non un mero inadempimento contrattuale bensì un elemento comprovante l'interversio possessi onis, cioè l'intenzione del detentore di voler, da quel momento, possedere l'immobile nomine proprio e non più nomine alieno".2) Il motivo è infondato.Contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, la Corte di Appello non è incorsa in violazione o falsa applicazione di norme di diritto, avendo applicato correttamente la disposizione dell'art. 1141 c.c., comma 2, laddove è previsto che, se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore.E invero, la presunzione di possesso prevista dall'art. 1141 c.c., comma 1 va riferita al momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa; sicché, una volta che colui che contesta il possesso abbia dimostrato che il rapporto con il bene ha avuto inizio come detenzione, il medesimo non è tenuto altresì a provare che detto esercizio sia anche proseguito come detenzione. In tal caso, al contrario, poiché, ai sensi dell'art. 1141 c.c., comma 2, la detenzione non può tramutarsi in possesso se non mediante una interversio possessionis, spetta a colui che invoca un siffatto mutamento fornire la relativa dimostrazione.Nella specie, pertanto, essendo pacifico che la relazione di fatto con la cosa da parte dei danti causa degli odierni ricorrenti aveva avuto origine in un contratto di affitto e, quindi, era iniziato a titolo di detenzione, incombeva sugli attori l'onere di provare l'esistenza di un atto di interversione del possesso; onere che la Corte di Appello, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto non assolto.Correttamente, in particolare, il giudice del gravame ha negato la valenza di atto di interversione all'attività di edificazione posta in essere dai danti causa degli attori sul fondo per cui è causa.Giova rammentare che l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem si hi habendi". Tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (Cass. 15-3-2010 n. 6237; Cass. 29-1-2009 n. 2392; Cass. 1-7-2004 n. 12007; Cass. 17-4-2002 n. 5487; 12-5-1999 n. 4701; Cass. 29-10-1999 n. 12149).L'interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di sole attività materiali, se esse manifestano in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (Cass. n. 5419 del 2011; Cass. n. 1296 del 2010).Non par dubbio, pertanto, che, in via generale ed astratta, l'edificazione di un fabbricato su un terreno ricevuto in detenzione possa manifestare la volontà di comportarsi come proprietario, costituendo l'estrinsecazione di una facoltà tipica del diritto dominicale. In tal senso si è già espressa questa Corte, affermando che la costruzione di un organismo edilizio nuovo, realizzato dal detentore di un terreno su propria iniziativa, senza il consenso, quanto meno tacito, dei proprietari, i soli legittimati al compimento di attività edificatorie sul fondo, costituisce un comportamento suscettibile di manifestare pretese dominicali sul bene, trascendenti i limiti della detenzione, sia pur qualificata, incompatibili con il possesso del titolare del diritto reale, come tali idonee ad integrare gli estremi di un atto d'interversione ai sensi dell'art. 1141 c.c., comma 2 (Cass. 19-12-2011 n. 27521; Cass. n. 1296 del 2010; Cass. 31-5-2006 n. 12968).Nel caso in esame, la Corte di Appello, nell'affermare che, agli effetti dell'interversione del possesso, non poteva assumere rilevanza la circostanza dell'edificazione effettuata sul terreno per cui è causa da parte dei G., in quanto la relativa facoltà era stata concessa proprio dal Comune di Piove di Sacco con il contratto di affitto del 31-10-1955, non si è affatto discostata dagli enunciati principi di diritto. E' evidente, infatti, che la costruzione di un fabbricato da parte del conduttore, ove sia stata espressamente autorizzata dal proprietario del suolo, non costituisce un'attività posta in essere "contro" il possessore, e non può, conseguentemente, essere invocata dal detentore quale atto di "opposizione" idoneo a mutare il titolo del rapporto con la cosa in possesso.Quanto, poi, alle affermazioni dei ricorrenti, secondo cui il contratto di affitto avrebbe previsto la costruzione di una baracca e non di un vero e proprio fabbricato, le stesse prospettano una questione non trattata nella sentenza di appello, che i ricorrenti non hanno dedotto di avere posto con l'atto di appello e che, pertanto, implicando la necessità di indagini di fatto, non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità: Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito (tra le tante v. Cass. 13-9-2007 n. 19164; Cass, 26-3-2012 n. 4787; Cass. 9-7-2013 n. 17041).Le ulteriori deduzioni svolte con il motivo in esame, secondo cui, non essendo configurabile una rinnovazione tacita dei contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, il perdurare, alla scadenza del contratto di affitto, del potere di fatto esercitato dal detentore sull'immobile senza corrispondere alcun canone non potrebbe essere considerato un mero inadempimento contrattuale, bensì un elemento comprovante in l'interversio possessionis, sono inammissibili.Si osserva, al riguardo, che la Corte di Appello ha escluso che il mancato pagamento del canone dopo la scadenza contrattuale del 1958 potesse valere a concretare un atto di interversione del possesso, rilevando che il G. aveva semplicemente prolungato l'inadempimento precedente; e che, pertanto, non vi era stato, da parte del predetto, un comportamento esterno "di rottura" materialmente e inequivocabilmente percepibile. Ha aggiunto che il fatto che il detentore dopo la scadenza, non avesse mutato il titolo della detenzione, risultava in modo incontrovertibile dalla missiva del 16-3-1960, con la quale G.M. senior chiedeva al Comune di Piove di Sacco una riduzione del canone: una simile richiesta, infatti, escludeva in modo radicale che il G. in quel momento detenesse l'immobile con l'animus del possessore.La valutazione espressa dal giudice del gravame circa la mancata interversione del possesso a seguito della scadenza del contratto di affitto, pertanto, poggia su un duplice ordine di ragioni. I ricorrenti hanno impugnato solo la prima di dette argomentazioni, senza muovere alcuna doglianza in ordine alla seconda, di per sé sufficiente a sorreggere la decisione.Ciò posto, si rileva che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi, come nella specie, su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa (Cass. 11-2-2011 n. 3386; Cass. 18-9-2006 n. 20118; Cass. SU. 8-8-2005 n. 16602; Cass. 27-1-2005 n. 1658; Cass. 12-4-2001 n. 5493).»

Sintesi: Il vizio di motivazione, a seguito della riforma di cui al D. Lgs. 40/2006, è deducibile contro tutti i provvedimenti, anche di giudici speciali, per i quali è ammesso il ricorso per cassazione, emessi successivamente alla data di entrata in vigore del richiamato D. Lgs..

Estratto: «p.3. Il ricorso, pur valutato alla stregua dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (tipologia di vizio che, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed a partire dalla data di entrata in vigore della "novellale ormai deducibile con carattere di generalità ai sensi del riscritto art. 360 c.p.c., u.c. contro tutti i provvedimenti, anche di giudici speciali, per i quali è ammesso il ricorso per cassazione, emessi successivamente a tale data), è nondimeno da respingere, risultando privi di fondamento tutti i tre profili di censura in esso esposti.»

Sintesi: Quanto al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.

Sintesi: Il vizio di motivazione non consiste nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito.

Sintesi: La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.

Estratto: «Va anzitutto osservato che, come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla medesima, con - fra l'altro - l'esposizione di argomentazioni intelligibili...
[...omissis...]

Sintesi: Il vizio di motivazione su punto decisivo della controversia denunziabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l'omissione venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico.

Estratto: «Con particolare riferimento al 2 e 3 motivo va ulteriormente osservato che laddove fa riferimento ad un vero e proprio travisamento del fatto asseritamente operato dalla corte di merito la ricorrente in realtà inammissibilmente adombra un vizio revocatorio.Come questa corte ha avuto più volte modo di affermare, tale vizio si sostanzia nell'erronea percezione dei fatti di causa quali emergenti, nella loro ontologica realtà, dagli atti di giudizio (in termini, cfr. quanto affermato, da ultimo, da Cass., 12/10/2010, n. 21081), nella affermazione o supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece indiscutibilmente esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito (v. Cass., 13/7/2011, n. 15371; Cass., 27/3/2007, n. 7469; Cass., 23/5/2006, n. 12254).Il vizio di motivazione su punto decisivo della controversia denunziabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, postula invece che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l'omissione venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico.Pertanto, allorquando l'omessa valutazione dipenda - come invero nel caso dedotto dalla ricorrente - da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, esistente un fatto o un documento la cui esistenza risulti incontestabilmente esclusa (o, per converso, inesistente un fatto o un documento la cui esistenza risulti incontestabilmente accertata) alla stregua degli stessi atti di causa, è viceversa configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, (v. Cass., 25/8/2006, n. 18498; Cass., 27/5/2005, n. 15672. V. altresì Cass., 18/1/2006, n. 830; Cass., 2/3/2006, n. 4660).Il vizio di motivazione, vale infine (anche a completamento di quanto già più sopra indicato) osservare, non può essere invero utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice, e non ai possibili vizi del relativo iter formativo rilevanti ai sensi dell'art. 112 c.p.c. (v. Cass., 9/5/2003, n. 7058).Va d'altro canto ribadito che al giudice di merito non può nemmeno imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione di tutte le tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti come nella specie da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).Il vizio di motivazione non può essere utilizzato nemmeno per proporre un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice (v. Cass., 9/5/2003, n. 7058).Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.»

Sintesi: Il vizio di motivazione non può essere invero utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice, e non ai possibili vizi del relativo iter formativo rilevanti ai sensi dell'art. 112 c.p.c..

Estratto: «Con particolare riferimento al 2 e 3 motivo va ulteriormente osservato che laddove fa riferimento ad un vero e proprio travisamento del fatto asseritamente operato dalla corte di merito la ricorrente in realtà inammissibilmente adombra un vizio revocatorio.Come questa corte ha avuto più volte modo di affermare...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione di tutte le tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti come nella specie da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

Estratto: «Con particolare riferimento al 2 e 3 motivo va ulteriormente osservato che laddove fa riferimento ad un vero e proprio travisamento del fatto asseritamente operato dalla corte di merito la ricorrente in realtà inammissibilmente adombra un vizio revocatorio.Come questa corte ha avuto più volte modo di affermare...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

Estratto: «Con particolare riferimento al 2 e 3 motivo va ulteriormente osservato che laddove fa riferimento ad un vero e proprio travisamento del fatto asseritamente operato dalla corte di merito la ricorrente in realtà inammissibilmente adombra un vizio revocatorio.Come questa corte ha avuto più volte modo di affermare...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale ovvero per omesso esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, quando la prova non ammessa ovvero non esaminata sia in concreto idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.

Estratto: «5. - Il terzo e il quarto motivo, il cui esame appare prioritario inerendo alla ricostruzione in fatto della controversia, sono fondati.5.1. - Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione (per omessa ammissione della prova testimoniale ovvero) per omesso esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, quando la prova non ammessa ovvero non esaminata sia in concreto idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. nn. 3075/06, 7086/05, 3696/03 e 15113/01).5.1.1. - Nello specifico, il punto decisivo della controversia prospettato dalle parti (secondo il testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5 anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006 ed applicabile alla fattispecie ratione temporis) riguarda l'essere o non l'autorimessa di proprietà M. completamente interrata, in considerazione del costante indirizzo di questa Corte che ai fini dell'applicazione delle norme in materia di distanze legali stabilite dall'art. 873 c.c. e segg. esclude dalla nozione di costruzione solo i manufatti edilizi completamente interrati (cfr. per tutte e da ultimo, Cass. n. 15972/11), considerando tali solo quelli realizzati interamente al di sotto del piano di campagna (Cass. n. 12489/95). Di talchè ciò che assume connotato di decisività è l'individuazione di tale ultimo aspetto, segnatamente ove la costruzione sia stata realizzata su di un terreno declive.5.2. - Nel caso in esame, la documentazione fotografica allegata alla seconda relazione del c.t.u., di cui parte ricorrente lamenta il mancato o insufficiente esame da parte della Corte d'appello, così come descritta nel ricorso evidenzia essenzialmente tre dati di fatto, ossia che l'autorimessa è stata costruita sullo stesso piano stradale di accesso alla chiesa; che ne sono in qualche modo visibili sia la facciata, sia le pareti laterali; e che la sua realizzazione è avvenuta mediante lo sbancamento di una scarpata. Soprattutto quest'ultimo elemento lascia intendere la presenza di un dislivello e dunque di due diversi piani di campagna, uno superiore e uno inferiore, presenza che se non muta l'applicazione del principio di diritto sopra richiamato, poiché in ogni caso la costruzione non può considerarsi interrata se anche solo in parte sporge da terra, richiede maggiore chiarezza nei riferimenti spaziali.5.2.1. - Sul punto la motivazione della sentenza d'appello è tutt'altro che perspicua, logica e coerente all'interpretazione dell'art. 873 c.c. presupposta dalla stessa Corte territoriale.Quest'ultima ha affermato che l'autorimessa "è interrata e che soltanto il piano relativo al suo accesso è posto ad una quota di + 14 cm, rispetto alla quota di riferimento costituita dal piano stradale (Sacrato) antistante il portone d'accesso alla Chiesa", e "che quindi l'autorimessa si trova ad una quota di -0,40 cm. rispetto alla soglia d'ingresso della Chiesa, posta ad una quota di + 54 cm. rispetto alla quota di riferimento"; per poi proseguire affermando che "la morfologia del terreno circostante è tale da ricoprire quasi completamente l'autorimessa, come del resto risulta chiaramente dalla documentazione fotografica allegata alla relazione a chiarimenti"; e concludere, infine, che "dovendo essere considerata l'autorimessa in questione unitariamente" (?) "la minima entità che supera la quota di riferimento non può essere ritenuta rilevante, essendo stata sostanzialmente rispettata la ratio della norma riguardante le distanze legali".In disparte (perché eccedente l'ambito dei due motivi in esame) l'errata conclusione giuridica cui è pervenuta la Corte fiorentina (conclusione basata non sul rispetto, ma sul "sostanziale" rispetto dell'art. 873 c.c. per la prevalenza, sembra di capire, della parte interrata rispetto a quella eccedente il suolo), il ragionamento svolto lascia intendere che il giudizio sia stato operato non già in base alla posizione del manufatto fuori o sottoterra, ma a stregua della conformazione complessiva dei luoghi, utilizzando il fuorviante concetto di quota (che designa la distanza di un punto da un piano orizzontale prefissato di riferimento), il quale è idoneo a quantificare un rapporto tra punti (non a caso espresso con i segni + o -), ma non già ad esprimere la collocazione fisica di un manufatto sopra o sotto lo stesso suolo su cui sorge, che è il solo riferimento rispetto al quale valutare il requisito in parola. Nè è chiaro come possa essere del tutto o quasi del tutto interrata un'autorimessa senza un'adeguata rampa d'accesso, cui la sentenza impugnata neppure accenna.»

Sintesi: Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.

Sintesi: Il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, giacché - ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria - la Corte di Cassazione, nell'esercizio del potere correttivo attribuitole dall'art. 384, co. 2, c.p.c. deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata.

Estratto: «2. - Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o il vizio di motivazione della sentenza. Sostiene, al riguardo, che l'art. 13 delle N.T.A. del piano regolatore del comune di (OMISSIS), applicato dalla Corte d'appello, era vigente all'epoca dell'instaurazione del giudizio, ma non anche al momento dell'edificazione, risalente al 1976, allorché era applicabile solo l'art. 873 c.c.. Ciò premesso, lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto non provata tale circostanza di fatto, attribuendo prevalenza all'accertamento del c.t.u. e senza dare ingresso alle prove testimoniali dedotte al fine di dimostrare l'epoca di edificazione del manufatto dispensa, lavanderia e cucina.Parte ricorrente contesta, inoltre, la sentenza impugnata anche perché non ha motivato in ordine alla legittimità del garage di proprietà di N., E., S. e B.L., che sebbene realizzato negli anni 90 era stato costruito "in sintonia" con quello antistante di B.M.A.. Il posizionamento del garage di quest'ultimo a ridosso della linea di confine, ma non sulla linea di confine, come risulta confermato dal c.t.u., ha necessariamente condizionato la collocazione di quello degli odierni ricorrenti, i quali si sono trovati nella necessità di evitare intercapedini pericolose, data la presenza lungo la linea di confine di un muro di recinzione, che ostava alla costruzione del garage in aderenza o in accomunamento. Nonostante le argomentazioni difensive svolte al riguardo, la sentenza impugnata nulla motiva in merito, limitandosi ad affermare che il garage degli odierni ricorrenti si trova a distanza inferiore a 5 metri dal confine e che, pertanto, è illegittimamente posizionato.2.1. - Il motivo è infondato in ordine alla prima, e inammissibile quanto alla seconda censura.2.1.1. - Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 5377/11, 4369/09,11457/07 e 3075/06).Nella specie, la sentenza impugnata ha accertato, sulla base della relazione del c.t.u., che la costruzione del locale adibito a lavanderia, dispensa e cucina risale agli anni 1992-1993. Tale accertamento non può ritenersi certamente confutabile mediante un ipotetico esito positivo della prova testimoniale dedotta dalla parte odierna ricorrente, a conferma dell'epoca, anteriore alla pubblicazione delle N.T.A. del P.R.G., cui risalirebbero taluni rilievi fotografici aventi ad oggetto persone, più che luoghi (v. pagg. 19 e 20 del ricorso), in ordine ai quali nulla di preciso è possibile trarre dal capitolato.2.1.2. - In ordine alla seconda censura del motivo, giova ricordare che il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, giacché - ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria - la Corte di Cassazione, nell'esercizio del potere correttivo attribuitole dall'art. 384 c.p.c., comma 2, deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 28054/08).Nello specifico, parte ricorrente riferisce il dedotto vizio motivazionale non ad un fatto controverso e decisivo, ma ad un giudizio avente ad oggetto la legittimità o meno del posizionamento del garage degli odierni ricorrenti rispetto a quello antistante di proprietà di B.M.A., giudizio che in quanto tale riguarda l'applicazione delle N.T.A. del P.R.G. sulla base di un accertamento di fatto, relativo all'ubicazione dei rispettivi manufatti delle parti, che in realtà non è controverso.»

Sintesi: Ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. citato, la dedotta erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva dei fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell'ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo ove è anche giudice del fatto.

Estratto: «2.1.- Il terzo motivo, lamentando violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per errata applicazione della L. n. 2248 del 1865 all. F, art. 2, comma 3 e della L. n. 126 del 1958, art. 7, lett. B, censura la decisione impugnata laddove non aveva considerato che, per le sue caratteristiche, la stradella doveva fare parte del sistema viario del Comune di (OMISSIS), tenuto conto che: non presenta ostacoli all'ingresso; viene utilizzata da un numero indeterminato di persone per accedere a diversi condomini allogati nelle aree circostanti senza che alcuno possa intervenire per vietare l'accesso; pertanto, tali circostanze dovevano formare oggetto della prova orale al riguardo articolata.2.2.- Il motivo è infondato.Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 822 c. c., comma 2, e dell'art. 824 cod. civ., fanno parte del ed. demanio accidentale quei beni che, oltre ad appartenere allo Stato o alle Province o ai Comuni, presentino caratteristiche rispondenti a quelle indicate nel citato art. 822, comma 2; ne consegue che, in riferimento alle strade comunali, la presunzione di demanialità di cui alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), art. 22 non si riferisce ad ogni area contigua e/o comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle aree che per l'immediata accessibilità appaiono integranti della funzione viaria della rete stradale, così da costituire una pertinenza della strada stessa (Cass. 8876/2001).Orbene, la sentenza ha escluso la natura pubblica della stradella, avendo accertato che la stessa non poteva fare parte del sistema viario del Comune sul rilievo che, proprio in considerazione della ubicazione e delle sue caratteristiche, l'accesso alla stradella è utilizzabile soltanto dagli acquirenti delle unità immobiliari edificate sul terreno di proprietà della società convenuta, così evidentemente ritenendo superflua, alla stregua di quanto già accertato, ogni ulteriore indagine istruttoria: trattasi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito che, come tale, è insindacabile in sede di legittimità, quando come nella specie sia immune da vizi di motivazione, dovendo qui ricordarsi che il vizio deducibile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell'art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva dei fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell'ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corto è anche giudice del fatto).In base alle medesime considerazioni era correttamente pure escluso che la stradella fosse soggetta a servitù di uso pubblico, servitù che postula l'utilizzazione di un bene per il soddisfacimento di bisogni e di utilità di carattere generale a favore di una collettività indeterminata di persone ovverossia di un raggruppamento di persone che, seppure non organizzato in ente territoriale, presenti una particolare coesione per la comunanza di interessi e di situazioni che legittimino l'uso pubblico: in sostanza, la funzione pubblica della strada, in quanto volta a soddisfare un bisogno del gruppo, non può ridursi alla somma dei singoli interessi particolari dei vari utenti, i quali devono esercitare il diritto non uti singuli ma uti cives, cioè come titolari di interessi generali.»

Sintesi: Il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. (ante d.l. 83/2012 conv. in legge 134/2012) si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento.

Estratto: «2.1.- Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 73 c.p.c., della L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies, comma 1, lett. C) nonché erronea motivazione, deducono in ogni caso che la sentenza impugnata, nel ritenere la violazione delle distanze, non aveva considerato che il portico esistente a piano terra era una costruzione autonoma e indipendente dal piano sopraelevato, come del resto contraddittoriamente ritenuto dai Giudici,ed aveva un altezza di metri 3,13, mentre l'immobile dei ricorrenti era a distanza di oltre quattro metri da quello di controparte; il piano sopraelevato, dell'altezza di metri 6,20 era a una distanza di oltre sei metri.2.2.- Il motivo è infondato.La sentenza ha ritenuto che la costruzione realizzata costituisce un fabbricato di cui il portico è elemento caratterizzante e parte integrante: pertanto, la distanza andava calcolata, secondo quanto previsto dalla norma citata, dal fronte dell'edificio ovvero dal porticato tenuto conto necessariamente dell'altezza dell'intero manufatto e la sentenza ha verificato la violazione delle distanze posto che il portico è a distanza inferiore rispetto all'altezza dell'edificio.Il motivo si risolve nella censura dell'accertamento di fatto compiuto dai Giudici che è insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione dal quale la decisione impugnata è immune, dovendo qui ricordarsi che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento.»

Sintesi: È inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili quali: a) l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio; b) l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi; c) la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Estratto: «2. Occorre preliminarmente rilevare che in tema di ricorso per cassazione, mentre il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico (con la correlata necessità che la sua denunzia debba avvenire mediante l'indicazione precisa dei punti...
[...omissis...]

Sintesi: Con il ricorso per cassazione non può rimettersi in discussione l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, perché l'art. 360, n. 5 c.p.c. non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale, la correttezza dell'esame e della valutazione compiuta dal giudice di merito.

Estratto: «Il motivo di ricorso, del resto, non scalfisce il ragionamento del giudice di merito, risolvendosi in una diversa ricostruzione del quadro probatorio e nel tentativo di sollecitare, da parte di questa Corte, una non consentita rivalutazione dello stesso. E' noto, infatti, che con il ricorso per cassazione non può rimettersi in discussione l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, perché l'art. 360 c.p.c., n. 5), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale, la correttezza dell'esame e della valutazione compiuta dal giudice di merito (in tal senso, di recente, v. Cass., 18 marzo 2011, n. 6288, Id., ord. 6 aprile 2011, n. 7921).»

Sintesi: La parte che in sede di legittimità deduce il vizio di carenza di motivazione ha l'onere di indicare gli elementi ritenuti trascurati o insufficientemente valutati, specificando la loro pregressa deduzione in sede di merito e la loro rilevanza processuale al fine di pervenire ad una diversa decisione, risultando altrimenti irrilevante la carenza di motivazione denunziata

Estratto: «3.3 Con il terzo motivo il Consorzio censura la valutazione con la quale la CTR ha ritenuto che la situazione rilevata con riferimento agli anni 1994-1999 dalla c.t.u. prodotta in giudizio fosse corrispondente a quella esistente alla data del rapporto oggetto di controversia (2005), non avendo fornito i Giudici di merito alcuna indicazione delle opere di bonifica iniziate o portate a termine nel precedente periodo e di quelle considerate dal nuovo piano di classifica del 2001, così impedendo la verifica del percorso logico che aveva porto alla equiparazione dei due periodi. Inoltre inesatto doveva ritenersi anche il giudizio formulato dalla CTR di prevalenza della c.t.u. rispetto agli altri elementi probatori acquisiti al giudizio - la relazione di parte del prof. V. - da cui risultavano invece i vantaggi diretti arrecati ai fondi dei consorziati.I resistenti contestano che il piano di classifica, oltre alla modifica dei criteri di stima, avesse disposto o rilevato anche una modifica del tipo di opere realizzate dal Consorzio, in particolare contestano che dal Piano emergesse un sostanziale mutamento dello stato dei luoghi rispetto alla situazione relativa agli anni di imposta precedenti al 2001. Sostengono inoltre la correttezza della selezione delle risultanze istruttorie compiuta dai Giudici di merito e la inammissibilità di una revisione delle valutazioni di fatto del Giudice di appello.3.3.1. Il motivo è fondato.Costituisce principio consolidata di questa Corte quello per cui la parte che in sede di legittimità deduce il vizio di carenza di motivazione ha l'onere di indicare gli elementi ritenuti trascurati o insufficientemente valutati, specificando la loro pregressa deduzione in sede di merito e la loro rilevanza processuale al fine di pervenire ad una diversa decisione, risultando altrimenti irrilevante la carenza di motivazione denunziata (Corte cass. sez. lav. 30.3.2004 n. 6323).Con specifico riguardo alla motivazione della sentenza "per relationem", il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione (Corte cass. 3 sez. 6.9.2007 n. 18688; id. 1 sez. 13.1.2006 n. 26694).Non incorre, pertanto, nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr. Corte cass. 1 sez. 20.5.2005 n. 10668; id. 1 sez. 4.5.2009 n. 10222).Tali principi, affermati in relazione a consulenze tecniche di ufficio disposte ed espletate nel medesimo giudizio, risultano di applicazione certamente più rigorosa nel caso in cui il Giudice di merito assuma ad elemento decisivo della controversia un mezzo di prova -quale è una consulenza tecnica non solo "deducente" ma anche "percipiente" svolta in un altro giudizio: come nel caso di specie in cui la c.t.u. su cui è fondata la decisione impugnata ha avuto ad oggetto la rilevazione della ubicazione dei fondi, la individuazione delle opere di bonifica, l'accertamento della funzionalità di dette opere ed il collegamento causale tra il risultato conseguito o conseguibile dal funzionamento dell'opera di bonifica e la utilità eventualmente beneficiata dal fondo-, atteso che le indagini svolte nella consulenza relativa al precedente giudizio hanno solo indiretto riferimento -quanto meno in considerazione dell'elemento cronologico, necessariamente variato- ai fatti della causa oggetto della decisione, dovendo in tal caso il Giudice, ove intenda aderire integralmente alle conclusioni di tale documento, rendere chiaramente ostensibili in motivazione le ragioni per le quali -nonostante la oggettiva diversità dei fatti storici esaminati dalla c.t.u. e di quelli dedotti nel giudizio pendente- i rilevamenti di fatto compiuti dall'ausiliario e le conclusioni da questi raggiunte possano essere in tutto od in parte trasposti anche nel nuovo giudizio.3.2.2. Tanto premesso il motivo si palesa fondato tanto nella "pars destruens" del capo di sentenza impugnato, in quanto il vizio motivazionale denunciato investe puntualmente la totale mancanza della indicazione degli elementi argomentativi minimi idonei a supportare la affermazione conclusiva del giudizio secondo cui "la consulenza da evidenza del fatto che gli immobili in questione non hanno goduto del vantaggio diretto e specifico dalle opere poste in essere dal Consorzio" -essendosi limitata la CTR lombarda ad aderire alle valutazioni finali espresse nella c.t.u. senza tuttavia dare conto delle ragioni per cui la situazione dei luoghi sarebbe rimasta immutata nel tempo, né delle indagini svolte in fatto dal consulente, né dei motivi addotti in tale relazione a giustificazione della indicata conclusione-, quanto nella upars construens" relativa alla puntuale indicazione degli elementi probatori ritualmente acquisiti nei precedenti giudizi di merito (nella specie il piano di classifica corredato della relazione tecnica di accompagnamento redatta dal prof. V. e le schede tecniche relative alle singole opere esistenti nel perimetro di contribuenza, documenti il cui parziale contenuto è stato trascritto nel ricorso alle pag. 4-6, 33-34) addotti dal Consorzio e non valutati dai Giudici di appello in quanto -erroneamente- ritenuti giuridicamente irrilevanti, e che appaiono rispondere altresì al requisito di decisività richiesto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (dalla trascrizione del contenuto di tali documenti risulta che i fondi dei consorziati collocati all'interno della perimetrazione di contribuenza dei comprensori di bonifica idraulica dello Scaricatore della Roggia Serio, del Torrente Mora e del Canale di Gronda Sud e dei comprensori di bonifica irrigua dell'Opera di Presa di Albino, della Roggia Serio e derivate, beneficerebbero delle opere consistenti in "sfioratori di troppo pieno" e "scolmatori...in grado di separare le acque di scolo...dalle acque di precipitazione" in assenza delle quali si determinerebbe una saturazione dell'intero sistema fognario con inevitabili fenomeni di rigurgito estesi sino a monte dei collettori fognari con conseguenti allagamenti delle aeree urbane servite dalle fognature).3.2.3. Le evidenziate lacune logiche dell'iter argomentativo svolto nella sentenza impugnata, unitamente alla omessa valutazione delle prove documentali ritenute "giuridicamente irrilevanti", venendo ad incidere sulla inesatta ricostruzione della fattispecie concreta, integrano il vizio motivazionale denunciato e determinano la cassazione della sentenza di appello con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale affinché provveda ad un nuovo esame delle risultanze probatorie emendando i vizi logici riscontrati.»

Sintesi: Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte.

Estratto: «Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione artt. 2043 e 2697 c.c. - Difetto di motivazione anche per omesso esame di documenti decisivi".Secondo parte ricorrente la motivazione della Corte d'Appello è incongrua e presenta salti logici, fondandosi su una sanzione amministrativa per violazione di norme del codice della strada mai irrogata.Inoltre l'impugnata sentenza contiene una violazione dell'art. 2697 c.c., essendosi invertito l'onere della prova.Il motivo è infondato.Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 18 marzo 2011, n. 6288).Nel caso in esame l'impugnata sentenza ha attribuito la responsabilità al danneggiato, oltre che per la velocità, anche per l'uso di pneumatici non adatti alla condizione dei luoghi.»

Sintesi: L'omesso esame di specifici elementi probatori idonei a fornire la rappresentazione dei fatti oggetto di accertamento e che risultano suscettibili di determinare una diversa decisione della causa da parte del giudice comporta un vizio di motivazione su un punto decisivo della domanda.

Estratto: «4.- Con il quinto motivo deducono: "Violazione degli artt. 116 e 232 c.p.c.; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5" e concludono con il seguente quesito di diritto: a) "Se ammesso dal giudice di primo grado l'interrogatorio formale di un ente pubblico su una circostanza decisiva attinente al suo obbligo di vigilanza e custodia su una piazza cittadina e struttura su di essa realizzata in occasione di una festa cittadina, e non presentatasi la parte (id est il Sindaco di Comune di Terme Vigliatore) a renderlo, lo stesso, valutato ogni altro elemento di prova, ha ritenuto come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, il giudice di appello, pur potendo ugualmente negare alla mancata o rifiutata risposta all'interrogatorio qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro, debba, con adeguata motivazione, giustificare questo suo modo di vedere e non possa per contro esercitare il potere discrezionale attribuitogli dall'art. 232 c.p.c. in senso positivo o negativo senza adeguata motivazione, che renda palese che il risultato non è frutto di arbitrio, ma di una ponderata comparazione eseguita nel più ampio quadro degli elementi probatori acquisiti, in tal modo dimostrando di aver valutato la complessiva consistenza e logicità. b) in relazione al secondo aspetto della censura specificano il fatto controverso: "il giudice di appello ha omesso di considerare (attesa anche la mancata puntuale contestazione del Comune di Terme Vigliatore e le altre prove testimoniali raccolte in giudizio) al fine di individuare il soggetto legittimato passivo e responsabile in ordine alla domanda di risarcimento dei danni proposta dagli originari attori, la mancata presentazione del Sindaco del Comune di Terme Vigliatore a rendere l'interrogatorio deferitogli sulla circostanza dedotta: "vero che il giorno 15 agosto 1991 durante una spettacolo.. organizzato dal Comune di Terme Vigliatore nella piazza... mentre gli attori si trovavano ad assistervi insieme al figlio minore .. questi è rimasto vittima del crollo di impalcature di legno, sistemate in modo provvisorio dal Comune che, utilizzate dagli spettatori per vedere meglio i cantanti, spezzandosi gli rovinavano addosso causando gravi lesioni personali".Il motivo, correlato alla doglianza contenuta nel secondo motivo, accolto, è fondato.Va infatti ribadito che l'omesso esame di specifici elementi probatori idonei a fornire la rappresentazione dei fatti oggetto di accertamento e che risultano suscettibili di determinare una diversa decisione della causa da parte del giudice comporta un vizio di motivazione su un punto decisivo della domanda; ne consegue che il giudice, cui spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, deve dar conto, con motivazione adeguata, delle ragioni per le quali ritenga diversamente dal giudice di primo grado, di non attribuire efficacia probatoria ai mezzi probatori acquisiti al processo (Cass. 6697 del 2009).»

Sintesi: Il vizio di motivazione, anche nella configurazione più radicale della carenza assoluta della motivazione, può costituire oggetto di ricorso per Cassazione esclusivamente in quanto incida sull'accertamento e sulla valutazione di punti di fatto rilevanti per la decisione e non anche quando riguardi l'affermazione o l'applicazione di principi giuridici.

Estratto: «Passando all'esame della sesta doglianza, va osservato che la censura articolata sotto il profilo dell'omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si fonda sulla considerazione che "per tabulas ed è riconosciuto dalle altre parti in causa", la strada in cui si è verificato l'incidente è una lunga arteria notevolmente trafficata ed attraversata da un rilevante numero di utenti per cui sarebbe inapplicabile il disposto di cui all'art. 2051 c.c.. Di tanto, pur a fronte di precise deduzioni del Comune, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto nella sentenza impugnata.La censura è inammissibile in quanto il vizio di motivazione, anche nella configurazione più radicale della carenza assoluta della motivazione, può costituire oggetto di ricorso per Cassazione esclusivamente in quanto incida sull'accertamento e sulla valutazione di punti di fatto rilevanti per la decisione e non anche quando riguardi l'affermazione o l'applicazione di principi giuridici (cfr. Sez. Un. 21712/04).Giova aggiungere che, secondo il più recente orientamento di questa Corte, la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c., è invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode (ex multis Cass. n. 20427/08).»

Sintesi: Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte.

Estratto: «E' noto, del resto, che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia...
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Sintesi: È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata ai sensi dell'art. 360 n. 5, c.p.c. qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata.

Estratto: «Con il primo motivo la ricorrente, lamentando insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 e 873 cod. civ., e della circolare dell'ufficio degli affari legali dell'urbanistica della Provincia Autonoma di Bolzano del 30-3-1994, censura la decisione gravata laddove aveva ritenuto provato nella misura di 70-80 l'innalzamento del terreno: la motivazione della sentenza si basava su una mera presupposizione formulata dal consulente tecnico d'ufficio, non tenendo conto di quanto rilevato dallo stesso ctu e dal consulente di parte M., secondo i quali i rilievi del sopralluogo corrispondevano al progetto concessionato, atteso che il livello del piano di campagna accertato era identico a quello del progetto ed era risultato pari a 45 cm. mentre del tutto irrilevante nella presente causa era l'altezza del muro di sostegno fra il confine M. - Me..Doveva trovare applicazione la circolare della Provincia Autonoma di Bolzano del 30-3-1994, secondo cui non costituiscono costruzioni gli innalzamenti di terreno se realizzati, come nella specie, con un angolo di scarpata inferiore a 45: si trattava di modestissima opera che non poteva qualificarsi come costruzione.Il motivo è infondato.In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la sentenza non ha dato per presupposta la circostanza relativa all'innalzamento del terreno pari a 70.80 citi. ma è pervenuta a tale conclusione a seguito della valutazione di una serie di dati obbiettivi acquisiti, indicando gli elementi in base ai quali ha fondato il convincimento in ordine alla misura dell'innalzamento artificiale del terreno: al riguardo, ha verificato che per il sostegno del rialzo del terreno rispetto alla part. f. 34/1 situata nella proprietà della vicina Me., era stato costruito un muro di sostegno di cm.70-80, che prima dell'innalzamento del terreno il muro del garage sul lato nord era incontestabilmente libero e che il vecchio muretto di recinzione basato su degli zoccoli - che sul lato ovest è collegato al muro del garage e si estende lungo il confine tra la due pp. ff. 27/6 e 27/7, è alto solo pochi centimetri. Se il riferimento all'altezza del muro del confine con la proprietà della vicina era correttamente compiuto al limitato fine di acquisire un elemento presuntivo volto a verificare l'altezza del terreno riportato dalla convenuta per realizzare la piscina, qui occorre sottolineare che il procedimento logico giuridico seguito dalla sentenza impugnata è immune da vizi, dovendo ricordarsi che con riferimento al vizio di motivazione, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 67394/2010).Nella specie, le doglianze si risolvono nella censura della valutazione del valore probatorio degli elementi presuntivi in base ai quali la ricorrente formula una ricostruzione di fatti difforme da quella accolta dalla sentenza impugnata.Per quel che poi concerne l'omesso esame di quanto avrebbero rilevato il consulente tecnico e quello di parte, il motivo difetta di autosufficienza, dovendo qui ancora ricordarsi che in relazione al vizio di motivazione per omesso esame di un documento, di una prova o della consulenza tecnica d'ufficio o di parte, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento o la prova nella sua integrità ovvero i passi salienti della consulenza tecnica in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006; 10576/2003), tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove essi fossero stati presi in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa: tale onere nella specie non è stato ottemperato dalla ricorrente. E, avendo verificato che - realizzato il rialzo del terreno - in esso era stata poi interrata la piscina e su di esso costruito altresì il pozzo per il contenimento della copertura della piscina, la sentenza ha correttamente qualificato come costruzione, secondo la previsione di cui all'art. 873 cod. civ., le opere realizzate dalla convenuta a stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali di origine codicistica o prescritte dagli strumenti urbanistici in funzione integrativa della disciplina privatistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera.Infine,va considerato che le circolari amministrative, costituendo espressione della potestà di indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività dell'Amministrazione, non sono fonte di diritto né hanno alcuna efficacia nell'interpretazione della legge.»

Sintesi: Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione.

Sintesi: L'omesso esame di documenti, riconducibile al vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ricorre solo nel caso in cui questi si rivelino idonei a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo od estintivo del rapporto giuridico in contestazione, tanto da condurre ad una pronunzia diversa, vale a dire solo se siano tali da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui è fondato il convincimento del giudice del merito, sicché la rado decidendi venga a trovarsi priva di base.

Estratto: «Come affermato da questa Corte, il ricorrente, qualora, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass. nn. 18506/06 e 21621/07).Inoltre, l'omesso esame di documenti, riconducibile al vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) ricorre solo nel caso in cui questi si rivelino idonei a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo od estintivo del rapporto giuridico in contestazione, tanto da condurre ad una pronunzia diversa (v. Cass. n. 9701/03), vale a dire solo se siano tali da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui è fondato il convincimento del giudice del merito, sicché la rado decidendi venga a trovarsi priva di base (v. Cass. nn. 3696/03, 3075/06, 11457/07, 4369/09 e 5377/11).»

Sintesi: Il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o ma esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.

Sintesi: Per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.

Estratto: «Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano vizi di motivazione sostenendo che le fessurazioni esistenti all'interno dell'appartamento di essa P.C. sono state evidenziate dalla seconda relazione dei c.t.u. e dalle ivi allegate riproduzioni fotografiche. Il c.t.u. ha quindi confermato - e non smentito come affermato nella sentenza impugnata - quanto già rilevato in sede di accertamento tecnico preventivo.
[...omissis...]

Sintesi: Il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c. sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale desumibile dalla sentenza, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte.

Estratto: «Si rileva inoltre che, come questa Corte ha affermato con giurisprudenza costante (Cass. SS.UU. n. 5802 del 1998; 16459/2004; n. 4891 del 2000) il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale desumibile dalla sentenza, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, posto che la citata norma conferisce alla Corte di Cassazione solo i potere di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui spetta individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.E' stato altresì affermato: "In base al principio di autosufficienza, è inammissibile il ricorso per cassazione che non consenta l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si chieda la cassazione della sentenza di merito, né permetta la valutazione della fondatezza di tali ragioni ex actis, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e, quindi, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio di merito" (Cass. n. 15952 del 2007).Nel caso di specie il ricorrente, in violazione dei principi teste ricordati con i motivi sub 2) e 3) ha chiesto una diversa valutazione di un accertamento fatto compiuto dal giudice di merito, senza peraltro allegare la documentazione (di cui ad entrambi i motivi) che si assume versata in atti e ignorata (sub 3) o erroneamente interpretata (sub 2) dal giudice dell'appello.Per completezza si rileva che proprio l'applicazione del principio giurisprudenziale che ritiene (Cass. n. 16835 del 2008; Conf. n. 29648/2008; n. 28010/2009) che "in tema di imposta di registro, la disposizione di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, non intende dare rilievo al riscontro formale dell'insistenza dell'immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un'area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare", postula degli accertamenti in fatto tendenti ad accertare che l'immobile si trovi in un'area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell'edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato, "essendo possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato".»

Sintesi: E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesta la genericità dell'indicazione di dottrina e giurisprudenza, dal momento che il vizio di motivazione può riguardare solo un accertamento di fatto.

Estratto: «2.5 - Per quanto in particolare dedotto nel terzo motivo - con cui si deduce vizio motivazionale in ordine alla indicazione generica di dottrina e di giurisprudenza - deve osservarsi che il vizio di motivazione può riguardare solo un accertamento di fatto, onde sotto tale aspetto si appalesa inammissibile; il riferimento, poi, alla necessità di motivare sulla interpretazione dell'atto di concessione, al fine di verificare la costituzione di un diritto reale o meramente obbligatorio, non è pertinente al caso in esame in quanto tale attività ermeneutica, come sopra osservato, era imposta solo per le annualità anteriori all'applicabilità dell'art. 18 più volte citato che, riconoscendo l'espressa imponibilità, ai fini ICI, del concessionario, esclude la necessità di tale indagine.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

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