Verifica della legittimazione passiva della parte convenuta

Sintesi: La legittimazione a contraddire - che, peraltro, neppure costituisce un presupposto processuale ma una condizione dell'azione - si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale; mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.

Estratto: «1.1. - Il primo motivo, lamentando falsa applicazione della normativa in materia di esproprio, deduce che il trasferimento del diritto di superficie era subordinato all'effettivo trasferimento del diritto di proprietà a favore del Comune che si realizzò soltanto nel 1983 a seguito dell'atto di cessione volontaria, essendo del tutto fuori luogo il riferimento alla vendita di cosa altrui.Pertanto, secondo la ricorrente, al momento della instaurazione del giudizio, la convenuta era carente di legittimazione passiva che costituiva un presupposto processuale e non una condizione dell'azione che possa intervenire nel corso del giudizio, come invece ritenuto erroneamente dalla sentenza impugnata.1.2.- Il motivo è infondato.In primo luogo la disquisizione sulla natura dell'atto di cessione volontaria ovvero la qualificazione ad esso data dai Giudici appare inconferente, essendo circostanza pacifica che in ogni caso nel 1983 la Cooperativa era divenuta titolare del diritto di superficie per essere avvenuto nel corso di causa il trasferimento al Comune della proprietà del suolo sul quale era stato costituito il diritto di superficie. In effetti, la censura parte dalla erronea premessa che addirittura la titolarità nella convenuta del diritto in forza del quale era stata evocata in giudizio costituirebbe un presupposto processuale della domanda.Occorre innanzitutto chiarire che la legittimazione ad agire ed a contraddire - che, peraltro, neppure costituisce un presupposto processuale ma una condizione dell'azione - si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste - rispettivamente - di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla; mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico; laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio. Nella specie, l'attrice aveva evocato in giudizio la convenuta, quale titolare del diritto di superficie del suolo sul quale stava realizzando l'immobile in virtù di concessione rilasciata dal Comune: in discussione era la effettiva titolarità del diritto superficie ovvero la sua costituzione a favore della convenuta, essendo lo stesso subordinato dal trasferimento della proprietà del suolo da parte del Comune che peraltro l'ha acquistata nel corso del processo in forza dell'atto di cessione volontaria concluso con l'attrice.Orbene, la titolarità o meno del diritto, attenendo al merito, doveva sussistere al momento della decisione così come accertato dalla sentenza.»

Sintesi: La legittimazione passiva deve essere verificata con riguardo alla sola formulazione della domanda, e al rapporto in essa istituito tra il convenuto e la fattispecie dedotta quale causa petendi.

Estratto: «Occorre preliminarmente identificare il fondamento della costante giurisprudenza di questa corte, di cui si sollecita un cambiamento.Sul punto è sufficiente richiamare quanto si afferma nella sentenza di queste sezioni unite, 20 marzo 2009 n. 6769. In essa si ha cura di precisare che il mero ricorso allo strumento della concessione traslativa, con l'attribuzione al concessionario affidatario dell'opera della titolarità di poteri espropriativi (che non comprendono peraltro quello di emettere il decreto di espropriazione, bensì solo quello di compiere i singoli atti del procedimento in luogo dell'ente espropriante: l'autorità amministrativa che emette il decreto, infatti, non è passivamente legittimata al giudizio in questione), non potrebbe trasferire ogni responsabilità al riguardo sul concedente, essendo necessario a tal fine che, in osservanza al principio di legalità dell'azione amministrativa, l'attribuzione all'affidatario di detti poteri e l'accollo da parte sua degli obblighi indennitari e risarcitori siano previsti da una legge che espressamente li autorizzi. Il fondamento legale dell'efficacia traslativa, nel caso delle concessioni rilasciate per l'esecuzione del programma straordinario di urbanizzazione nell'area metropolitana del Comune di Napoli, è stato individuato nella L. n. 219 del 1981, art. 81 (relativa al programma straordinario di urbanizzazione nell'area metropolitana del Comune di (OMISSIS)). Si è dunque affermato che è proprio questa disposizione ad aver autorizzato, in forza di una disciplina speciale e in parte derogatoria rispetto a quella sulle espropriazioni, il ricorso alla cessione traslativa.Conseguentemente, la fonte della responsabilità esclusiva del concessionario e della sua legittimazione passiva, in relazione - per ciò che qui interessa - al pagamento delle indennità dovute in conseguenza di espropriazioni rituali, è stata individuata proprio nella menzionata norma di legge. Le considerazioni che precedono consentono di affermare due punti, che valgono da soli a ridurre considerevolmente l'area delle questioni in discussione.In primo luogo, la responsabilità esclusiva del concessionario, nel caso di concessioni traslative, può avere il suo fondamento soltanto in una norma di legge, e ciò postula l'identificazione di questa norma, e la sua corretta interpretazione. L'una e l'altra danno luogo, tuttavia, a questioni di diritto, a proposito delle quali, per il ben noto e tradizionale insegnamento, non è configurabile una censura di vizio di motivazione della sentenza impugnata; e una tale questione, se proposta, deve essere dichiarata inammissibile.In secondo luogo - ma si tratta solo di un corollario dello stesso principio - l'identificazione del responsabile del pagamento delle indennità di espropriazione nel concessionario pone, nelle ipotesi qui contemplate, una questione di legittimazione passiva al giudizio di determinazione dell'indennità, vale a dire, per riprendere formule tradizionali e largamente collaudate, di una condizione dell'azione, intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia essa favorevole o contraria, risolvendosi essa nella titolarità del potere o del dovere (a seconda che si tratti di legittimazione attiva o passiva) di promuovere o di subire un giudizio, indipendentemente dalla sussistenza e titolarità effettiva, attiva o passiva, del rapporto giuridico di diritto sostanziale dedotto in giudizio. E, diversamente dalla questione della titolarità passiva del rapporto, che implica indagini di fatto (nella specie, circa la coincidenza dei convenuto, esecutore dell'opera, con l'effettivo titolare di una concessione emessa a norma della L. n. 219 del 1981, art. 81) e decisioni di merito, le quali devono essere motivate sulla base degli elementi raccolti in corso di causa, la legittimazione passiva deve essere verìficata con riguardo alla sola formulazione della domanda, e al rapporto in essa istituito tra il convenuto (in questo caso, il titolare di una concessione L. n. 219 del 1981, ex art. 81) e la fattispecie dedotta quale causa petendi.Occorre solo aggiungere che nella fattispecie non è controverso che l'odierna ricorrente fosse titolare di una concessione rilasciata a norma della L. n. 219 del 1981, art. 81, e che proprio in tale qualità sia stata citata a comparire con la domanda introduttiva del giudizio; con la conseguenza che l'unica questione prospettabile è una questione di legittimazione passiva in senso tecnico, la quale non richiede alcun accertamento di merito, e dunque neppure una motivazione in punto di fatto. Tutte le questioni sollevate sotto questo profilo nel ricorso sono inammissibili.In particolare, non potrebbe incidere sulla legittimazione passiva della convenuta Fintecna il contenuto della convenzione da essa stipulata con l'amministrazione concedente, perché essa non potrebbe derogare - con effetti nei confronti dei terzi a qualsiasi titolo interessati dalla realizzazione del programma straordinario, e specificamente dei proprietari espropriati - a norme di legge che stabiliscono con formule imperative il contenuto e gli effetti delle concessioni medesime.»

Sintesi: Deve ritenersi rituale la notifica del ricorso effettuata al Comune in persona del Sindaco pro tempore e non al dirigente, in quanto, anche se quest'ultimo è competente ad emanare i provvedimenti, che attengono alla specifica materia e settore, l'attività in tal senso svolta è sempre complessivamente riferibile all'amministrazione comunale, a capo della quale si colloca il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente munito di legittimazione passiva

Estratto: «2. Il ricorso è anzitutto ammissibile, palesandosi infondate entrambe le eccezioni sollevate in rito dalla resistente amministrazione, la quale ha dedotto il difetto di legittimazione attiva del sig. Manna – per aver agito in proprio mentre l’attività commerciale è esercitata da società in accomandita semplice, rispetto alla quale l’instante non avrebbe nemmeno dimostrato di avere la rappresentanza – ed il difetto di legittimazione passiva, in quanto l’atto introduttivo è stato notificato all’ente nella persona del Sindaco pro tempore anziché del competente dirigente comunale.2.1. Circa il primo punto, il Collegio osserva che il ricorrente ha agito in nome proprio quale proprietario dell’immobile in questione (esibendo nota di trascrizione dell’atto di compravendita stipulato in data 10.2.1987), dunque quale titolare di una situazione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei soggetti, che indubbiamente gli attribuisce un’autonoma legittimazione ad impugnare il provvedimento, distinta rispetto a quella della società che gestisce l’attività svolta all’interno del fabbricato (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 16 aprile 2003 n.1990). 2.2. Quanto alla seconda questione, in conformità ad un condiviso orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi rituale la notifica del ricorso effettuata al Comune in persona del Sindaco pro tempore e non al dirigente, in quanto, anche se quest'ultimo è competente ad emanare i provvedimenti, che attengono alla specifica materia e settore, l'attività in tal senso svolta è sempre complessivamente riferibile all'amministrazione comunale, a capo della quale si colloca il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente munito di legittimazione passiva (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 25 gennaio 2005, n. 155; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione II, 13 marzo 2007 n.799; Sezione III, 6 giugno 2005 n.954 e 11 luglio 2005 n.1198; T.A.R. Marche, 20 gennaio 2003 n.8; T.A.R. Basilicata, 3 febbraio 2004 n. 50; T.A.R. Lazio, Sezione II, 8 settembre 2005, n. 6664).»

Sintesi: L'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva attiene al merito, sicché essa non è rilevabile d'ufficio, ma rimane affidata alla disponibilità delle parti, le quali, per farla valere proficuamente, devono formularla tempestivamente.

Estratto: «Il primo motivo di ricorso denunzia "Falsa applicazione di norme di diritto", censurando al sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile per novità l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta B. per la prima volta in sede di appello nonostante che l'eccezione stessa, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio dal giudice, non rientrasse nel divieto stabilito dall'art. 345 cod. proc. civ. Il motivo è infondato.Costituisce orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte il principio che la sussistenza della legittimazione ad agire ed a contraddire alla domanda va riscontrata da parte del giudice esclusivamente alla stregua della fattispecie materiale e giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa; ne discende che, a differenza della legitimatio ad causam (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito, sicché essa non è rilevabile d'ufficio, ma rimane affidata alla disponibilità delle parti, le quali, per farla valere proficuamente, devono formularla tempestivamente (Cass. n. 11284 del 2010; Cass. n. 14468 del 2008; Cass. n. 20819 del 2006). In applicazione di tale principio, la decisione della Corte romana, che ha ritenuto attinente al merito e quindi soggetta al divieto del ius novorum in appello l'eccezione sollevata dalla B. di non titolarità del fondo confinante, appare corretta, trattandosi di contestazione che investe la stessa titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, non risolvibile sulla base della mera prospettazione della domanda.»

Sintesi: Va affermata la legittimazione passiva non solo dell’amministrazione che ha un interesse sostanziale al mantenimento degli atti impugnati, ma anche di quelle che hanno posto in essere atti endoprocedimentali, in quanto l'annullamento dell'atto conclusivo può comportare il travolgimento anche degli atti del procedimento.

Estratto: «2. Ciò precisato, vanno preliminarmente esaminate le eccezioni in rito sollevate dall’Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento, nonché dai controinteressati.2.1. L’Azienda U.S.L. n. 1 (cui, come s’è detto, è subentrata l’A.S.P. di Agrigento), ha eccepito e, successivamente, con memoria del 25 giugno 2010 (cfr. pag. 12), ribadito, la propria estraneità al giudizio ed ha chiesto la conseguente estromissione dallo stesso.Ad avviso del Collegio l’eccezione è infondata.Non può, infatti, essere disposta l’estromissione dell’Azienda sanitaria per difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio (avente ad oggetto il provvedimento con cui il Comune ha negato l’adozione dei provvedimenti inibitori della realizzazione di attività sottoposta a d.i.a. e successivamente rilasciato il permesso di costruire in sanatoria concernente i medesimi interventi), atteso che pur non essendo detta Amministrazione preposta all’adozione del provvedimento conclusivo, gli atti di natura consultiva ed endoprocedimentale, dalla stessa adottati, nel caso di specie risultano essere oggetto di specifica impugnativa. Va pertanto affermata la legittimazione passiva non solo dell’ amministrazione che ha un interesse sostanziale al mantenimento degli atti impugnati, ma anche di quelle che hanno posto in essere atti endoprocedimentali, in quanto l'annullamento dell'atto conclusivo può comportare il travolgimento anche degli atti del procedimento e ciò specialmente quando oggetto delle censure è proprio l'atto endoprocedimentale recepito e posto a base del provvedimento finale dell'amministrazione: ciò che, nel caso di specie, impedisce di disporre l’estromissione dal giudizio della resistente Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento (cui è subentrata l’A.S.P. per effetto della l.r. n. 5 del 2009).»

Sintesi: La legittimazione a contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza dal lato passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza.

Estratto: «La Corte distrettuale ha escluso la legittimazione passiva del Consorzio Urbanistico sostanzialmente ritenendo che gli S. avessero inteso far valere un diritto che semmai si sarebbe potuto appuntare in capo al Comune di Avezzano, dal momento che la "messa a disposizione" delle loro aree in favore del Consorzio...
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.