Il decorso del termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto decorre dalla data di conoscenza del procedimento

Sintesi: Al fine del decorso del termine per l’impugnazione del provvedimento amministrativo, l’esercizio per delega del diritto di accesso realizza in capo al delegante la diretta conoscenza dei documenti oggetto di ostensione con piena conoscenza dell'attività amministrativa e della sua lesività.

Estratto: «In via pregiudiziale, l’amministrazione procedente e la controinteressata eccepiscono la tardività del ricorso, sostenendo che i coniugi Grazzini avrebbero acquisito la conoscenza delle caratteristiche tecniche del fabbricato in corso di realizzazione sul terreno attiguo alla loro proprietà almeno dall’agosto del 2007, vale a dire dal momento in cui fu evasa l’istanza di accesso ai documenti contenuti nella relativa pratica edilizia. Replicano i ricorrenti come la loro piena e personale conoscenza della lesività degli atti impugnati non possa farsi risalire a prima del 22 dicembre 2007, data della missiva da loro inviata al Comune di Montecatini Terme con richiesta di riesame della legittimità del titolo edilizio rilasciato alla controinteressata: in particolare, i ricorrenti evidenziano che a quella data non risultavano ancora realizzate le finestre dell’edificio ed aggiungono che, a ben vedere, il momento dell’effettiva conoscenza della lesività dell’opera in questione dovrebbe farsi coincidere con la nota comunale del 28 gennaio 2008, contenente la risposta formale alla predetta richiesta di riesame. L’eccezione è fondata. Come risulta dai documenti di causa, ed è pacifico, il 3 luglio 2007 il tecnico incaricato dai ricorrenti ha presentato al Comune di Montecatini istanza di accesso ai titoli edilizi rilasciati alla Turistico Alberghiera Grilli, al dichiarato scopo di prenderne visione ed estrarne copia per eseguire le proprie verifiche. La presentazione dell’istanza, corredata della dichiarazione del tecnico medesimo di aver ricevuto delega dai signori Grazzini e Porta quali proprietari confinanti con il fondo interessato dalle opere, integra evidentemente l’esercizio in nome e per conto altrui di una pretesa riconosciuta e tutelata dall’ordinamento nei confronti dell’amministrazione, secondo un modello che appare riconducibile a quello generale della rappresentanza disciplinata dal codice civile ed intesa, con la dottrina prevalente, come sostituzione nello svolgimento di un’attività giuridica non soltanto di matrice negoziale: in altri termini, l’esecuzione del mandato professionale di verificare il contenuto dei titoli edilizi conseguiti dalla controinteressata si traduce, da parte del tecnico incaricato, nel compimento in nome dei ricorrenti anche delle attività prodromiche a quelle squisitamente valutative, a partire dall’acquisizione della documentazione amministrativa oggetto dell’indagine. L’esistenza dei poteri rappresentativi accessori al mandato non è, del resto, contestata dai ricorrenti, i quali invocano la massima giurisprudenziale in forza della quale la conoscenza dell'attività amministrativa e della sua lesività, al fine del decorso del termine di impugnazione, deve essere non soltanto piena, ma anche personale, e quindi formarsi in capo al diretto interessato, non potendo essere supplita dalla conoscenza acquisita da altri soggetti quali l'avvocato difensore o un tecnico titolare del mandato di compiere attività professionali connesse all'affare cui l'atto impugnato si riferisce. Il caso in esame, tuttavia, differisce sensibilmente da quelli trattati nei precedenti richiamati dai coniugi Grazzini, relativi a fattispecie nelle quali il diritto di accesso risultava essere stato esercitato da soggetti dei quali non era stata dimostrata alcuna connessione con la parte ricorrente (T.A.R. Marche, sez. I, 12 aprile 2012, n. 273), ovvero la comunicazione del provvedimento impugnato – dalla quale l’amministrazione resistente avrebbe voluto far decorrere il termine per l’impugnazione – era stata eseguita nei confronti di uno dei procuratori della società ricorrente (T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. I, 2 agosto 2007, n. 1905). In ogni caso, la tesi non può essere condivisa. Nella sua assolutezza, essa condurrebbe infatti a disconoscere gli effetti della rappresentanza anche nelle ipotesi in cui la procura sia espressamente conferita dal titolare dell’interesse sostanziale proprio al fine di farsi sostituire nell’esercizio del diritto di accesso e comprenda, pertanto, il potere di esigere in nome del rappresentato l’adempimento dello specifico obbligo di prestazione innescato a carico dell’amministrazione dalla richiesta di accesso: una situazione in nessun modo assimilabile a quella che si verifica in presenza di un mandato professionale che non contempli esplicitamente, da parte del professionista, lo svolgimento di attività siffatte, e tantomeno assimilabile alla rappresentanza processuale che scaturisce dal mandato alle liti, priva di contenuti sostanziali e come tale inidonea a realizzare il fenomeno dell’imputazione al rappresentato della conoscenza di atti amministrativi che il difensore abbia eventualmente acquistato in ambito processuale. Nella specie, negare gli effetti della rappresentanza equivarrebbe inoltre ad avallare l’utilizzo distorto della delega, consentendo che il soggetto delegato operi quale “schermo” del titolare dell’interesse sostanziale, mentre quest’ultimo resterebbe libero di dilatare a piacimento i termini per la proposizione dell’impugnativa giurisdizionale nei confronti degli atti e provvedimenti oggetto dell’accesso, e questo non soltanto in spregio ai principi dell’autoresponsabilità e della certezza delle situazioni giuridiche, ma anche in contrasto con le attuali tendenze giurisprudenziali che, nella materia edilizia, qualificano l’esercizio del diritto di accesso come strumento che il soggetto, il quale si reputi leso dalla realizzazione di un intervento edificatorio, ha l’onere di attivare ogniqualvolta abbia il sospetto di una possibile illegittimità del titolo abilitativo sottostante a quell’intervento, senza poterne abusare per ritardare il decorso del termine di impugnazione e calibrare in tal modo la propria futura iniziativa giurisdizionale in danno di colui che in buona fede eserciti le prerogative derivanti dal titolo in contestazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 322, secondo cui “nel sistema delle tutele, il diritto di accesso e le modalità del suo esercizio, in mancanza di una completa ed esaustiva conoscenza del provvedimento, costituiscono fattori che, così come il completamento dei lavori ed il tipo dei vizi deducibili in relazione a tale completamento, concorrono ad individuare, con riferimento al caso concreto, il punto di equilibrio tra i principi di effettività e satisfattività da una parte, e quelli di certezza delle situazioni giuridiche e legittimo affidamento dall'altra”). E se pure si volesse escludere che l’esercizio per delega del diritto di accesso realizzi in capo al delegante la diretta conoscenza dei documenti oggetto di ostensione, le esigenze di un corretto bilanciamento dei principi dianzi richiamati imporrebbe quantomeno di presumere che il rappresentante abbia tempestivamente riferito delle proprie acquisizioni al rappresentato, ponendo a carico di quest’ultimo l’onere di dimostrare il contrario.»

Sintesi: ll termine decadenziale di impugnazione di un provvedimento amministrativo, che lede i soggetti direttamente contemplati dallo stesso provvedimento, decorre dalla data in cui tali soggetti ne abbiano avuto piena conoscenza e non dalla data di pubblicazione di tale provvedimento.

Estratto: «Sempre in via preliminare va disattesa l’eccezione, proposta dall’ANAS, di irricevibilità del ricorso, per la mancata impugnazione del provvedimento di espropriazione definitiva, Decreto Prefetto di Matera del 19.1.2009, entro il termine decadenziale ex art. 29 Cod. Proc. Amm., decorrente dal 10.3.2009, cioè dalla data pubblicazione di tale provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, attesocchè è nullo, perché affetto da carenza di potere il decreto di esproprio emanato dopo la scadenza del termine per il compimento delle espropriazioni (cfr. per es. Cass. Civ. Sez. I Sent. n. 17491 del 26.6.2008). Comunque, tale provvedimento di espropriazione definitiva, Decreto Prefetto di Matera del 19.1.2009, risulta inutiliter datum, in quanto, oltre che emanato dopo il periodo di vigenza del provvedimento di occupazione d’urgenza, i terreni di cui è causa erano già stati irreversibilmente trasformati nel periodo di vigenza del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di occupazione d’urgenza (come nella specie, tenuto conto della circostanza che i ricorrenti a pag. 8 del ricorso affermano che l’opera pubblica di cui è causa è stata ultimata “entro il termine quinquennale del periodo di occupazione legittima”) e perciò dalla data della loro irreversibile trasformazione risultavano già trasferiti all’ANAS (cfr. per es. TAR Basilicata Sent. n. 341 del 13.6.2009; TAR Sardegna Sez. II Sent. n. 1618 del 13.7.2007; TAR Milano Sez. II Sent. n. 1966 del 28.9.2006). In ogni caso, pur prescindendo dalla circostanza che il termine decadenziale di impugnazione di un provvedimento amministrativo, che lede i soggetti direttamente contemplati dallo stesso provvedimento, decorre dalla data in cui tali soggetti ne abbiano avuto piena conoscenza e non dalla data di pubblicazione di tale provvedimento, va rilevato che il decreto di espropriazione definitiva, provvedimento conclusivo del procedimento di espropriazione, costituisce il momento in cui il diritto di proprietà dell’immobile, oggetto di espropriazione, viene trasferito dall’espropriato al soggetto espropriante, cioè tale provvedimento ha carattere costitutivo ed efficacia reale, per cui da tali caratteristiche discende l’evidente obbligo della sua notifica ai proprietari (o, nel caso di comunione, a ciascun comproprietario), che risultano dai registri catastali, con la conseguenza che solo dalla data di tale notifica decorre il termine decadenziale di impugnazione ex art. 29 Cod. Proc. Amm..»

Sintesi: La mancata conoscenza legale degli atti oggetto di impugnativa non consente il decorso del termine decadenziale per la proposizione dell’azione.

Estratto: «3.5. Per le medesime ragioni non può trovare accoglimento l’assunto della tardività del ricorso al Tribunale amministrativo regionale dalla Capasso, per essere stato proposto ad oltre un anno dall’adozione del decreto dichiarativo della pubblica utilità.Al riguardo basti osservare che la mancata conoscenza legale degli atti oggetto di impugnativa non consentiva il decorso del termine decadenziale per la proposizione dell’azione, e che il Comune appellante non ha allegato alcun elemento atto a dimostrare che la Capasso aveva avuto da altra fonte piena conoscenza dei provvedimenti in epoca anteriore a quella di proposizione del ricorso (non ha rilievo la consapevolezza della diversa circostanza per cui l’area era stata in precedenza vincolata con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e destinata alla realizzazione del parco archeologico, trattandosi di vicenda giuridica diversa dall’intervenuta dichiarazione di pubblica utilità di cui qui si verte).»

Sintesi: Non è sufficiente ad integrare la presunzione di piena consapevolezza della lesività dell’atto né la semplice comunicazione dell’esistenza di una delibera di approvazione di un progetto di opera pubblica comportante la dichiarazione di P.U., né la comunicazione che genericamente contenga notizia del mero impulso dato al procedimento. Occorre, invece, che gli atti del procedimento per cui è fatta la comunicazione siano allegati a quest’ultima, a fini di notifica, ovvero che la stessa comunicazione ne riporti, quanto meno in sintesi, il contenuto più rilevante, così che possa ritenersi verificata la condizione della piena conoscenza degli atti del procedimento.

Estratto: «3. Quanto al merito della presente controversia, la Sezione osserva in via preliminare che parte ricorrente ha ricevuto notificazione del provvedimento mediante comunicazione ex art.17 del DPR n.327/2001; in ordine all’eccezione di tardività formulata dall’Amministrazione e alle repliche sul punto di parte ricorrente...
[...omissis...]

Sintesi: Il giudizio sulla piena conoscenza dell’atto non può essere basato esclusivamente sulla circostanza che il provvedimento impugnato sia portato nella sfera di conoscibilità dell’interessato, poiché la conoscenza deve avere un contenuto adeguato, tale da contemplare gli elementi concreti su cui si basa il provvedimento medesimo e che nel singolo caso ne inficiano, eventualmente, il contenuto.

Estratto: «3b. L’appellante sostiene, in subordine, che il termine d’impugnazione decorre dall’11 giugno 2004 per avere l’appellato in quella data estratto copia delle concessioni in sanatoria, ed avuto quindi conoscenza del contenuto precettivo dei provvedimenti.A suo avviso, il termine non decorre dalla data in cui il ricorrente ha avuto conoscenza completa dell’iter motivazionale che ha portato all’adozione dell’atto, quale nel caso di specie i pareri della Soprintendenza ed in generale l’attività amministrativa ad esso propedeutica; è invece sufficiente la conoscenza del provvedimento finale nei suoi elementi essenziali e nel suo contenuto dispositivo.Osserva il Collegio che il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla piena conoscenza del provvedimento da impugnare.Ad avviso del Collegio il dies a quo va identificato nella data di cognizione piena ed effettiva del carattere pregiudizievole del provvedimento, vale a dire dal momento in cui è possibile valutare il suo grado di lesività giuridica effettiva.Ritiene il Collegio che una diversa impostazione sia contraria al principio del giusto processo, consacrato nell’art. 111 della Costituzione.A voler seguire l’impostazione proposta dall’appellante, infatti, il titolare dell’interesse legittimo per tutelare adeguatamente la sua situazione giuridica senza incorrere in decadenze dovrebbe assoggettarsi al gravoso onere della proposizione di un’azione giurisdizionale, per la quale pagare un consistente tributo e procurarsi l’onerosa assistenza di un professionista, senza alcuna ragionevole certezza circa il fondamento dell’azione medesima.In altri termini, egli dovrebbe proporre un’impugnazione - il cui fondamento giuridico gli è a quel momento ignoto - al solo fine di non incorrere nella decadenza, salvo poi abbandonarla qualora la documentazione acquisita dimostri la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.Peraltro, l’impossibilità di ottenere una pronuncia favorevole gli impedirebbe, anche in questo caso, di ottenere la rifusione delle spese affrontate.Afferma, quindi, il Collegio che la conoscenza di una situazione potenzialmente lesiva non obbliga il titolare dell’interesse legittimo oppositivo alla realizzazione di una costruzione abusiva ad attivarsi immediatamente in sede contenziosa; egli può solo essere obbligato ad attivare sollecitamente gli strumenti per acquisire piena conoscenza dell’operato dell’Amministrazione.Una volto assolto quest’onere, spetta all’Amministrazione fornire tempestivamente la documentazione necessaria, dalla cui consegna decorre il termine decadenziale per l’impugnazione.Il principio appena riassunto si attaglia con particolare evidenza al caso di specie.In questo caso, infatti, la lettura della concessione della cui legittimità si discute certamente non evidenzia i possibili mezzi di impugnazione, rilevabili soltanto in un momento successivo, a seguito dell’acquisizione dei presupposti decreti soprintendentizi.Giustamente, quindi, l’appellato ha individuato il dies a quo per l’impugnativa nella data in cui ha avuto conoscenza dei decreti soprintendentizi, data alla quale soltanto è possibile ricondurre la consapevolezza piena dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistiche.Solo in data 15 dicembre 2004 l’appellato è venuto a conoscenza del contenuto dei decreti nn. 14881 e 14882 del 5 giugno 2000 con cui la Soprintendenza ha ritirato i precedenti provvedimenti di annullamento dei nulla osta paesaggistici, i quali portavano allora al rigetto delle istanze concessorie, e che hanno portato in un secondo momento al loro accoglimento, senza che fosse mutata la situazione di fatto oggetto di disciplina.L’atto di ritiro in questione ha costituito pertanto di per sé il presupposto logico – giuridico per il rilascio dei provvedimenti impugnati, e solo la sua conoscenza ha consentito all’appellato di valutare la correttezza dell’intervento successivamente assentito rispetto alle norme urbanistiche.In tale quadro, appare evidente che l’appellato ha potuto apprezzare la conformità a diritto della concessione in sanatoria soltanto dopo avere avuto conoscenza delle ragioni del ripensamento della Soprintendenza, ragioni sulle quali ha infatti appuntato le censure articolate nel ricorso.Deve pertanto essere affermato che il giudizio sulla piena conoscenza dell’atto non può essere basato esclusivamente sulla circostanza che il provvedimento impugnato sia portato nella sfera di conoscibilità dell’interessato.La conoscenza deve avere un contenuto adeguato, tale da contemplare gli elementi concreti su cui si basa il provvedimento medesimo e che nel singolo caso ne inficiano, eventualmente, il contenuto.Giustamente quindi l’appellato sostiene di aver potuto apprezzare la lesività giuridica dell’intervento assentito dopo aver conosciuto i decreti soprintendentizi, in quanto le concessioni in sanatoria del Comune derivano non dalla specifica scelta di rivedere il precedente operato ma dalla determinazione della Soprintendenza di ritirare gli atti di segno contrario in precedenza adottati e di esprimere così parere positivo per il rilascio del titolo.L’interpretazione restrittiva che l’appellante propone del principio della piena conoscenza, secondo lui riferibile soltanto al contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non può, in conclusione, essere condivisa.»

Sintesi: La comunicazione via fax della visionabilità sul sito internet della P.A. dei provvedimento è idonea ad integrare la piena conoscenza che rappresenta il dies a quo del termine decadenziale di impugnazione purché contenga quanto meno indicazioni formali, certe ed inequivoche, circa l’effettiva esistenza di provvedimenti amministrativi che potevano essere potenzialmente lesivi degli interessi dei ricorrenti; la mancata conoscenza del relativo contenuto non rileva, poiché giustifica al massimo la proposizione di motivi aggiunti.

Estratto: «6.1. Con il primo motivo di gravame le appellanti amministrazioni comunali hanno innanzitutto contestato la declaratoria di irricevibilità dell’impugnativa dei provvedimenti commissariali n. 1 e n. 2 del 28 dicembre 2005 (aventi ad oggetto rispettivamente, il primo, “Organizzazione del Servizio Idrico Integrato, ex art. 9 legge 36/94 – Approvazione Piano d’Ambito con relativo Addendum, Convenzione di gestione e Disciplinare Tecnico”; il secondo “Scelta del sistema di affidamento e approvazione del bando di gara per la gestione del Servizio Idrico Integrato”), sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, non corrispondeva al vero né che essi fossero stati pubblicati all’Albo della Provincia di Palermo, né che con nota 1888 del 30 dicembre 2005 la Conferenza dei sindaci avesse comunicato ai comuni partecipanti “l’approvazione degli atti di gara da parte del Commissario ad acta e la loro visionabilità sul sito della Provincia”.In particolare, secondo gli appellanti, nella ricordata nota era solo precisato che “atti e documenti redatti e approvati dal Commissario erano visionabili presso il sito www.provincia.palermo.it/ato/pres.htm”: non essendo stati indicati gli estremi e il contenuto di tali atti e non essendo il sito della provincia assimilabile all’albo pretorio ex art. 124 del T.U.E.L. (non rinvenendosi del resto alcun elemento in tal senso nella legge n. 36/94), non si era realizzata la fattispecie tipica della pubblicazione e di conseguenza l’impugnativa, in difetto di puntuale prova contraria da fornirsi dalle parti resistenti circa la conoscenza degli atti impugnati, doveva considerarsi tempestiva.La tesi, pur suggestiva, non è meritevole di favorevole considerazione.6.1.1. Come ha più volte sottolineato la giurisprudenza, ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l'impugnazione di un atto innanzi al giudice amministrativo ciò che rileva, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, qualora il predetto atto non sia stato notificato, è la sua piena ed effettiva conoscenza, indipendentemente dal mezzo con cui tale conoscenza sia stata acquisita, con la precisazione che non è necessaria la conoscenza completa dell'atto, essendo invece sufficiente la conoscenza dei suoi elementi essenziali (quali l'organo che lo ha adottato, la data ed il contenuto del dispositivo, ex pluribus, C.d.S., sez. VI, 19 marzo 2009, n. 1690; sez. IV, 30 giugno 2004, n. 4803; 2 dicembre 2002, n. 6601), fermo restando che la parte che eccepisce la tardività del ricorso deve dare prova della diversa data in cui la parte ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto impugnato (ex multis, C.d.S., sez. IV, 18 dicembre 2008, n. 6365; 15 maggio 2008, n. 2236; 20 dicembre 2004, n. 8115; sez. VI, 12 febbraio 2007, n. 540).E’ stato anche precisato che se è vero che, ai fini della decorrenza del termine per l' impugnazione occorre la conoscenza piena del provvedimento causativo della lesione, è anche vero che la tutela dell'amministrato non può ritenersi operante oltre ogni limite temporale ed in base ad elementi puramente esteriori, formali o estemporanei, quali, ad esempio, atti d'iniziativa di parte (richieste d'accesso, istanze, segnalazioni, ecc.), con la conseguenza inaccettabile che l'attività dell'Amministrazione e le iniziative dei controinteressati restano soggette indefinitivamente o per tempi dilatati alla possibilità di impugnazione, anche quando l'interessato non si renda parte diligente nel far valere la pretesa entro i limiti temporali assicuratigli dalla legge (C.d.S., sez. IV, 5 marzo 2010, n. 1298).6.1.2. Ciò precisato, con riferimento al caso di specie occorre rilevare che, anche a voler prescindere dalla circostanza che, come eccepito dall’appellata Società azionaria per la condotta di acque potabili S.p.A., il bando di gara (che evidentemente si fonda sulle impugnate delibere commissariali) è stato ritualmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 18 gennaio 2006 (circostanza quest’ultima che già di per sé oggettivamente sarebbe sufficiente a supportare adeguatamente, secondo l’id quod plerumque accidit, un giudizio di tardività di impugnazione degli atti che costituiscono il necessario presupposto giuridico e fattuale del bando stesso) , con la citata nota 1888 del 30 dicembre 2005, in pari data trasmessa via fax ai comuni ricorrenti e da questi effettivamente ricevuta (come risulta dalla documentazione versata in atti, senza che sul punto sia stata svolta dagli interessati alcuna contestazione), la segreteria tecnica – operativa dell’Ambito Territoriale 1 di Palermo informava dell’avvio della procedura di affidamento del Servizio Idrico Integrato, quale “conseguenza delle determinazioni assunte il 28/12/05 dal Commissario allo scopo incaricato dal Presidente della Regione Siciliana con proprio decreto n. 1205/05”, avvisando nel contempo che “atti e documenti redatti e approvati dal Commissario sono visionabili presso il sito www.provincia.palermo.it/ato1/pres.htm”.La circostanza che i provvedimenti adottati dal commissario ad acta in data 28 dicembre 2005 fossero soltanto i decreti n. 1 e n. 2, di cui si discute, così che non sussisteva alcuna possibilità di eventuale confusione con altri provvedimenti e che non poteva esservi dubbio alcuno sul loro effettivo contenuto (essendo stato fatto tra l’altro nella ricordata comunicazione riferimento al decreto stesso n. 1205/05 con cui era stato nominato), induce ragionevolmente a ritenere che la predetta comunicazione costituiva adeguato mezzo di conoscenza dei provvedimenti, sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione, contenendo quanto meno indicazioni formali, certe ed inequivoche, circa l’effettiva esistenza di provvedimenti amministrativi che potevano essere potenzialmente lesivi degli interessi dei comuni ricorrenti, a nulla rilevando la mancata conoscenza del relativo contenuto, ciò potendo giustificare solo la proposizione di motivi aggiunti.A tutto voler concedere, deve rilevarsi che detta comunicazione era quanto meno sufficiente a far conseguire, attraverso un comportamento di minima diligenza e di auspicabile buona fede, la dovuta conoscenza dei provvedimenti commissariale: del resto non è stato giammai contestato che, malgrado la predetta comunicazione, gli atti e i provvedimenti di cui trattasi non fossero stati effettivamente messi a disposizione degli interessati e che pertanto era stato effettivamente impedito l’esercizio del diritto di difesa ed in concreto la possibilità di proporre tempestivo ricorso giurisdizionale.Sotto altro concorrente profilo, peraltro, anche a prescindere dalle considerazioni fin ad ora svolta, dalla documentazione versata in atti, emerge che all’ordine del giorno della conferenza dei sindaci dell’A.T.O. 1 di Palermo del 5 luglio 2006 vi era “1. Compimento delle procedure di affidamento in concessione della gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale 1 Palermo ex art. 12 della Convenzione di Cooperazione” e che in particolare la discussione su tale argomento riguardò la questione delle modalità di designazione dei componenti della Commissione di gara (essendo quindi implicito che tutti i sindaci dell’ambito in questione erano a conoscenza dell’esistenza della gara – della legittimità del cui affidamento si discute – ovvero ancora avrebbero potuto attivarsi, secondo un fondamentale principio di comportamento secondo buona fede, per avere conoscenza degli atti presupposti della gara).Nella successiva riunione del 20 luglio 2006, poi, nella quale al primo punto all’ordine del giorno vi era: “1. Comunicazione componenti commissione di gara designati”, si registrò inizialmente un puntuale intervento del Sindaco del Comune di Caltavuturo il quale, tra l’altro, sostenne espressamente la tesi della illegittimità della procedura di gara (sia per la possibilità prevista dal bando di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, sia perché era previsto che gli stessi soggetti progettassero ed eseguissero i lavori, sia ancora per la situazione di incompatabilità in cui versava il commissario ad acta); nel corso della seduta il predetto sindaco, intervenendo ulteriormente nella discussione, relativamente al terzo punto all’ordine del giorno (“Adeguamento convenzione di cooperazione al nuovo D. Lgs. 152/06”) ed alla proposta (conciliativa rispetto ad un contenzioso in atto con l’AMAP) a tal fine avanzata dal Comune di Palermo, affermò testualmente “…di trovarsi di fronte ad una follia istituzionale e giuridica. Essendo già stata prestabilita dal commissario ing. Rosario Mazzola, la modalità di affidamento del servizio, sulla base di un piano di ambito e di un apposito capitolato, con questo accordo si andrebbe a modificare il sistema di aggiudicazione e, soprattutto il piano di ambito, sul quale Palermo raccoglie oltre il 50% degli interventi previsti”.Prescindendo da ogni considerazione sul merito di tali interventi e sugli esiti delle deliberazioni assunte in tali sedute dalla Conferenza dei servizi (trattandosi evidentemente di questioni che non interessano la controversia in esame), dalla lettura dei ricordati verbali emergono incontrovertibilmente elementi di fatto, gravi, precisi e concordanti da cui si ricava l’effettiva conoscenza da parte dei comuni interessati (regolarmente convocati a tali riunioni, profilo - anche questo – su cui non è stata prospettata alcuna riserva o svolta alcuna contestazione) dell’esistenza e del contenuto dei provvedimenti commissariali n. 1 e n. 2 del 28 dicembre 2005 del commissario ad acta quanto meno alla data del 20 luglio 2006, così che la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, avvenuta il 15 marzo 2007, è evidentemente tardiva, come correttamente ritenuto dai primi giudici.6.1.3. D’altra parte è appena il caso di rilevare che, come del resto emerge dalla lettura delle stesse censure formulate dai comuni interessati fin dal primo grado di giudizio, gli impugnati decreti commissariali contengono determinazioni autonomamente ed immediatamente lesive degli interessi dei comuni facenti parti dell’ambito ottimale, quali, per esempio, le (contestate) modifiche del precedente Piano d’Ambito, della convenzione di gestione e del disciplinare di gara, già approvati dalla Conferenza dei sindaci dei comuni dell’A.T.O.Detti decreti, pertanto, pur costituendo atti (necessariamente) presupposti del bando di gara e del successivo procedimento concorsuale, non possono essere qualificati come meramente procedimentali e, ai fini della tempestività della loro impugnazione, non è dunque sufficiente la tempestiva impugnazione del provvedimento (aggiudicazione definitiva) conclusivo del procedimento.6.2. La delineata tardività dell’impugnazione dei ricordati decreti del commissario ad acta, n. 1 e n. 2 del 28 dicembre 2005 impedisce l’esame delle censure di merito sollevate con il secondo motivo di gravame.6.3. Deve essere altresì confermata, alla stregua delle osservazioni già svolte sub 6.1., anche la declaratoria di tardività della censura sollevata in primo grado (in ordine alla violazione del principio di imparzialità) circa la situazione in cui versava il commissario ad acta, autore dei decreti n. 1 e n. 2 del 28 dicembre 2005, per aver svolto significativi incarichi in alcune società facenti parte proprio del raggruppamento temporaneo di imprese risultato poi aggiudicatario dell’appalto.Sul punto, indipendentemente da ogni altra considerazione, ad avviso della Sezione è decisiva la considerazione che tale situazione di incompatibilità risulta essere sicuramente conosciuta ben prima dei sessanta giorni precedenti la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, essendovene espressa menzione nel già citato verbale della conferenza dei sindaci del 20 luglio 2006.Per completezza giova evidenziare che l’inammissibilità (per tardività) della censura in questione in sede di giudizio amministrativo non preclude la segnalazione della asserita incompatibilità all’autorità giudiziaria, qualora ovviamente sussistano elementi di fatto tali da configurare l’esistenza di specifiche condotte delittuose.Devono essere pertanto respinti anche il sesto ed il settimo motivo di appello.»

Sintesi: Non è idonea a integrare la presunzione di piena consapevolezza della lesività dell’atto impugnato la semplice comunicazione dell’esistenza di una delibera di approvazione di un progetto di opera pubblica, comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, occorrendo invece che gli atti del procedimento espropriativo per cui è fatta la comunicazione siano allegati a quest’ultima, a fini di notifica, ovvero la stessa comunicazione ne riporti, quanto meno in sintesi, il contenuto più rilevante, così che possa ritenersi verificata la condizione della piena conoscenza degli atti del procedimento.

Estratto: «Al riguardo, giova richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini della declaratoria di tardività dell’impugnazione, la piena conoscenza degli atti impugnati da parte del ricorrente dev’essere rigorosamente provata dalla parte che la eccepisce...
[...omissis...]

Sintesi: Il termine per l'impugnazione di un atto amministrativo, per il quale non è vi è stata la notificazione o comunicazione, decorre dalla piena conoscenza dello stesso da parte dell'interessato.

Estratto: «7. E’, invece, fondata l’eccezione di irricevibilità della domanda di annullamento del decreto di esproprio prot. n. 15045 del 12.10.1981.7.1 Il termine per l'impugnazione di un atto amministrativo, per il quale non è vi è stata la notificazione o comunicazione, decorre dalla piena conoscenza dello stesso da parte dell'interessato. 7.2 Nel caso di specie, l’amministrazione ha fornito la prova certa che la conoscenza dell’esistenza e della lesività del provvedimento impugnato risalgono ad oltre 60 giorni prima della proposizione dell’azione di annullamento, e, in particolare, ad un momento antecedente al 2.1.2003, data in cui la ricorrente ha ricevuto la nota del Comune del 23.12.2002 che consentiva l’accesso al decreto di esproprio, citandone gli estremi.7.3 L’ordinanza n. 30/2002, notificata alla sig.ra Pernatsch in data 30.10.2002, conteneva l’indicazione dell’esistenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lodi di una nota di trascrizione n. 7251 dell’1.9.1982. Con nota (doc. n. 9 depositato in giudizio dall’amministrazione) del 31.10.2002, l’avv. Costantino Ercoli - in nome e per conto della sig.ra Pernatsch - ha rappresentato al Comune di San Martino in Strada la mancata notifica alla stessa sig.ra Pernatsch di un atto di esproprio, che l’atto dell’1.9.1982, cui è fatto riferimento nell’ordinanza n. 30/2002, era stato emesso nei confronti del sig. Noè, il quale non era più proprietario e, dunque, l’inopponibilità alla sig.ra Pernatsch dell’esproprio.7.4 Alla data del 31.10.2002, la ricorrente era dunque a conoscenza dell’esistenza di un decreto di esproprio del terreno identificato al catasto al foglio 3 mappale 138/b e ne aveva percepito la valenza lesiva, consistente nella erronea della individuazione del proprietario catastale. 7.5 Il Collegio ritiene che l’ignoranza degli estremi del decreto di esproprio non abbia impedito la piena conoscenza dell’atto e che gli elementi di cui la ricorrente era in possesso alla data del 31.10.2002 fossero già sufficienti a consentirle di percepire l’esistenza del provvedimento e la sua portata lesiva e dunque a integrare quella piena conoscenza dalla quale decorre il termine per l’impugnazione.7.6 La domanda di annullamento del decreto di esproprio prot. n. 15045 del 12.10.1981 proposta con il ricorso principale, notificato in data 4 febbraio 2003, è, pertanto irricevibile per tardività.»

Sintesi: La piena conoscenza costituisce un equivalente sostitutivo della notificazione, comunicazione o pubblicazione dell'atto, idoneo a determinare la decorrenza del termine decadenziale per proporre ricorso.

Estratto: «Deve osservarsi nel caso in questione, peraltro, che, diversamente da quel che avviene nelle ordinarie procedure finalizzate all'approvazione di progetti di opere pubbliche, il progetto preliminare delle opere strategiche di interesse nazionale non sia - come esattamente rilevato dalla difesa di...
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Sintesi: La confessione proveniente dalla stessa parte ricorrente in ordine all'avvenuta conoscenza dell'atto lesivo va adeguatamente apprezzata ai fini di valutare la tempestività del ricorso.

Estratto: «Il ricorso, notificato il 28.4.2005 e depositato il 27.5.2005, si appalesa irricevibile, come ha esattamente eccepito la controinteressata società Publiaudio s.r.l. nei seguenti termini testuali:“[……]Il ricorso è improcedibile, inaccoglibile ed infondato sia nel merito che per quanto attiene alla proposta istanza incidentale di sospensiva del provvedimento...
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Sintesi: Il dies a quo per l’impugnazione decorre dalla legale conoscenza o comunque dalla piena conoscenza di un atto che sia immediatamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente, così come dallo stesso prospettata.

Estratto: «In relazione all’eccezione di irricevibilità del ricorso e dei tre motivi aggiunti per tardività deve anzitutto rilevarsi in via generale che il dies a quo per l’impugnazione a decorre dalla legale conoscenza o comunque dalla piena conoscenza di un atto che sia immediatamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente, così come dallo stesso prospettata.»

Sintesi: Il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione non può che farsi coincidere con l’effettiva e piena conoscenza dell’attività provvedimentale da parte del ricorrente (nel caso di specie realizzatasi solo a seguito dell’accesso agli atti).

Estratto: «3.1. Deve essere ribadita, con il conforto della giurisprudenza prevalente, la valenza sostanziale della comunicazione di avvio dei procedimenti espropriativi. In tema di provvedimenti ablatori la predetta comunicazione non costituisce, infatti, un adempimento puramente formalistico, giacché finalizzata alla realizzazione del principio sostanziale della partecipazione procedimentale, quest’ultimo funzionale alla conoscenza del provvedimento in itinere ed all’esercizio della riconosciuta facoltà del soggetto inciso di interloquire con la P.A. in modo da poter evidenziare, nell’ambito del procedimento, gli interessi di cui sia portatore. Ne consegue che il mancato avviso personale, non superato da una prova di conoscenza aliunde o dalla effettiva partecipazione al procedimento espropriativo rende illegittimo il provvedimento conclusivo dello stesso (Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 15 maggio 2008, n. 2249). Più precisamente, l'amministrazione espropriante è tenuta ad avvisare l'interessato dell'avvio del procedimento espropriativo che riguarda le aree di sua proprietà, già dalla fase iniziale del sub procedimento di predisposizione del progetto che precede la sua approvazione e la connessa efficacia implicita (Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 12 dicembre 2008, n. 6173; Consiglio Stato, sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3760).3.2. Quanto alle modalità, l'onere di comunicare all'espropriato l'avvio del procedimento ablatorio impone all'amministrazione di ricercare il destinatario presso l’effettiva residenza o domicilio e, solo in caso di esito negativo, di attivare le forme legali di comunicazione previste per i destinatari irreperibili (affissione alla casa comunale e simili) (Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 22 maggio 2008, n. 2460).Nel caso di specie, sono state utilizzate dall’amministrazione procedente forme di comunicazione previste per i destinatari irreperibili, ma senza che ne ricorressero i presupposti, giacché è pacifico che il ricorrente avesse la propria residenza nel comune di Reggio Calabria. La conseguenza è che la notifica non ha potuto sortire efficacia alcuna, e ciò prescindere dalla scusabilità o meno dell’errore compiuto (tra l’altro la scusabilità deve essere esclusa trattandosi di errori generati da cause interne all’amministrazione).Dall’inefficacia delle notifiche, nel senso sopra chiarito, discende l’infondatezza dell’eccezione di tardività profilata dall’amministrazione. Il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione non può che farsi coincidere con l’effettiva e piena conoscenza dell’attività provvedimentale da parte del ricorrente, in questo caso realizzatasi solo a seguito dell’accesso agli atti.»

Sintesi: Non è sufficiente ad integrare la presunzione di piena consapevolezza della lesività dell’atto, né la semplice comunicazione dell’esistenza di una delibera di approvazione di un progetto di opera pubblica, comportante la dichiarazione di pubblica utilità, né ancor meno la comunicazione che genericamente contenga notizia del mero impulso dato al procedimento espropriativo; occorre, invece, che gli atti del procedimento espropriativo per cui è fatta la comunicazione siano allegati a quest’ultima, a fini di notifica, ovvero, la stessa comunicazione ne riporti, quanto meno in sintesi, il contenuto più rilevante.

Sintesi: Non può essere utile ad integrare la piena conoscenza del provvedimento, l’invito rivolto agli interessati ad accedere agli atti presso la sede dell’Amministrazione; detto invito non può in alcun modo supplire l’obbligo di quest’ultima di notificare ai proprietari (da essa individuati) gli atti procedimentali sin dal momento dell’adozione della delibera che dichiara la pubblica utilità dell’opera, ovvero l’ulteriore obbligo di procedere, quanto meno, alla trascrizione in sintesi del contenuto rilevante di detti atti nella comunicazione all’uopo notificata.

Estratto: «Con detto motivo i sigg. Dirodi hanno criticato la motivazione espressa nella sentenza appellata sostenendo che la comunicazione del Comune di Vieste n. 4559 del 22 marzo 2001 -loro inviata ai sensi dell’art. 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990 per comunicare “…l’avvio del procedimento finalizzato all’espropriazione del terreno o di parte del terreno di vs. proprietà, necessario per i lavori di completamento della locale Scuola Media Don A. Spalato…”- non sarebbe idonea a far ritenere che da tale data sia intervenuta in capo agli appellanti la piena conoscenza degli atti espropriativi, tenuto conto che essa è generica, non indicando neppure quali atti siano stati adottati dall’ente procedente e che è intervenuta, peraltro, due anni dopo l’emanazione (nel 1999) della delibera di approvazione del progetto definitivo dell’opera e di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.Il motivo è fondato.Giurisprudenza che il Collegio condivide (cfr. ad es. C.d.S., sez. V^, n. 1562 del 18 marzo 2002) afferma che non è sufficiente ad integrare la presunzione di piena consapevolezza della lesività dell’atto, né la semplice comunicazione dell’esistenza di una delibera di approvazione di un progetto di opera pubblica, comportante la dichiarazione di pubblica utilità, né ancor meno la comunicazione che genericamente contenga notizia del mero impulso dato al procedimento espropriativi, specialmente se detta comunicazione intervenga, sia nell’uno che nell’altro caso, con molto ritardo rispetto alla data di approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.»

Sintesi: La menzione del provvedimento dichiarativo della p.u. nel notificato decreto di occupazione d'urgenza, la partecipazione a trattative con l'Autorità espropriante dirette al concordamento dell'indennità nonché la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del piano particellare con l'indicazione puntuale delle dichiarazioni di pubblica utilità pronunciate, sono elementi da cui emerge con inequivoca certezza la piena conoscenza da parte del soggetto interessato, non solo dell'intervenuta dichiarazione di p.u., ma anche del più generale svolgersi della procedura espropriativa.

Estratto: «Ciò premesso, rileva il Collegio che, nella specie, l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera di che trattasi è rappresentato dalla delibera n. 1 del 7 febbraio 1994 della società Ferrovie dello Stato. Delibera che, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 210 del 1985 e del comma 4 bis dell’art. 14 della legge n. 359 del 1992, ha appunto valore di dichiarazione di pubblica utilità. Orbene questa delibera è chiaramente indicata nelle premesse del decreto prefettizio di occupazione di urgenza in data 19 settembre 1994. Per chiaramente indicata il Collegio intende che la stessa è (in sede di decreto di occupazione di urgenza) prima menzionata, come “visto” quale delibera recante approvazione del progetto della linea Alta Velocità per la tratta Roma – Napoli dal km. 25+126 al km. 202-300 e quindi richiamata, come “considerato”, quanto al valore di detta approvazione di progetto in termini di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, essendovi anche espressamente detto che la ricordata approvazione di progetto “produce gli effetti di cui all’art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1”. Il citato decreto di occupazione di urgenza, in uno con la convocazione della odierna ricorrente per la immissione in possesso relativa alla particella di interesse, è stato notificato alla ricorrente in data 9 novembre 1994. Peraltro, in data 13 dicembre 1994, il rappresentante del Consorzio IRICAV ha proceduto alla redazione del verbale di consistenza degli immobili da occupare “alla presenza continua” della odierna ricorrente, che ha anche sottoscritto il detto verbale. Ancora, in data 12 maggio 1999 la ricorrente (unitamente ad altra proprietaria di aree interessate alla medesima procedura espropriativa) ha rivolto dettagliatissima istanza – in atti del giudizio - a tutti i soggetti pubblici e non coinvolti nella procedura medesima e finalizzata in primis a rimettere in discussione la procedura espropriativa di che trattasi ovvero, in una sorta di richiesta subordinata, a conseguire un serio ed equo ristoro, dalla quale emerge con inequivoca certezza la piena conoscenza in capo al soggetto istante degli atti della procedura espropriativa di che trattasi fino all’epoca adottati (invero, altre analoghe istanze risultano sottoscritte in data 14 luglio 1999 e 4 marzo 2000), Deve pure ricordarsi che la ricorrente è stata convocata dal Consorzio IRICAV Uno per concordare l’eventuale indennità di esproprio in data 27 aprile 1995 e comunque ha avuto compiuta ed integrale notizia del procedimento espropriativo in corso per esserle stata notiziata, con raccomandata in data 21 giugno 1999, la avvenuta pubblicazione del piano particellare, dell’elenco delle ditte da espropriare nonché l’indicazione puntuale delle dichiarazioni di pubblica utilità pronunciate.E’ agevole dunque rilevare dal complesso di elementi richiamati la tardività del proposto ricorso, notificato solo il 26 aprile 2000, essendo certa la conoscenza in capo alla ricorrente non solo della intervenuta dichiarazione di pubblica utilità, ma anche del più generale svolgersi della procedura espropriativa interessante l’area di sua proprietà sin dal 1994 (e comunque, al più tardi, dal giugno 1999).»

Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di una concessione edilizia, l'effettiva conoscenza coincide con il momento in cui è possibile percepire, con certezza e definitività, la consistenza, portata ed entità dell’intervento giudicato lesivo, e, qualora tale momento non coincida con la conoscenza della concessione non essendo ivi evincibile il vizio, il la decorrenza del termine va ricondotta al momento in cui la costruzione rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica.

Estratto: «Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce delle considerazioni che seguono.Va premesso che la domanda è pienamente ricevibile, con riferimento al momento in cui i ricorrenti hanno avuto cognizione della natura e lesività delle progettate opere, che nella specie deve ritenersi coincidente con l’effettivo accesso agli atti di rilascio del permesso de quo.Ai fini della decorrenza del termine per la impugnazione, nella materia in esame, è noto che, per giurisprudenza consolidata, la effettiva conoscenza coincide con il momento in cui è possibile percepire, con certezza e definitività, la consistenza, portata ed entità dell’intervento giudicato lesivo(cfr C.d.S. sez.V, 3.03.2004 n.1022 C.d.S. sez.V 8.10.2002 n.5312), e, qualora tale momento non coincida con la conoscenza della concessione non essendo ivi evincibile il vizio, il la decorrenza del termine va ricondotta al momento in cui la costruzione rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica. Pertanto, qualora i vizi denunciati siano desumibili direttamente dal progetto, ed ivi sia esattamente percepibile nella sua dimensione e consistenza la lesione denunciata, il termine decorre, indubbiamente, dalla piena ed effettiva conoscenza dell’atto impugnato e del progetto ad esso allegato. In sostanza, la tardività della impugnazione di una concessione edilizia o di un permesso di costruire deve essere sempre rapportata al concreto svolgersi della vicenda in relazione alla specifica violazione urbanistica che si assume commessa. (C.d.S. sez. V 17.01.1994 n. 29).»

Sintesi: Il termine di impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi comincia a decorrere solo quando vi siano elementi univoci da cui si possa evincere la sua effettiva conoscenza in relazione alle essenziali caratteristiche dell’opera, rilevanti per la verifica di conformità della disciplina urbanistica.

Estratto: «5. Ritiene la Sezione che vada confermata la statuizione con cui il TAR ha rilevato la ricevibilità del ricorso originario (notificato il 15 novembre 2006).Per la consolidata giurisprudenza, che il collegio condivide e fa propria, il termine di impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi comincia a decorrere solo quando...
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Sintesi: La conoscenza della pendenza del procedimento e la possibilità di esercitare i diritti partecipativi previsti dalla legge n. 241/1990, non determinano alcuna presunzione di conoscenza dell’atto finale, rilevante ai fini della tempestività del ricorso, né, tanto meno un onere dell’interessato di attivarsi per ottenere l’effettiva conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo (nel caso di specie dichiarativo di pubblica utilità).

Estratto: «L’appellante osserva che la ricorrente di primo grado era stata destinataria della comunicazione di avvio del procedimento sfociato nella contestata delibera, comportante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Tale circostanza rappresenterebbe un indice presuntivo univoco della conoscenza del provvedimento finale...
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Sintesi: Non e’ sufficientemente provata la piena conoscenza del provvedimento, rilevante per la decorrenza del termine decadenziale di impugnazione, se il documento che dovrebbe ciò suffragare non reca alcuna indicazione in ordine agli atti effettivamente rilasciati ed alla sottoscrizione del ricevente (nel caso di specie report delle poste italiane anziché la cartolina di a.r.), a nulla rilevando che il documento medesimo sia intestato a quest'ultimo, non costituendo ciò prova certa in ordine al momento della reale acquisizione e conoscenza degli atti impugnati stessi.

Estratto: «Nel processo amministrativo la data di conoscenza legale dell’atto lesivo da parte del suo destinatario dev’essere provata in modo particolarmente rigoroso dall’eccepiente, giacché da tale piena conoscenza decorrono i termini di natura decadenziale per la tutela delle situazioni giuridiche soggettive.
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Sintesi: L’impugnazione presuppone la conoscenza del provvedimento lesivo.

Estratto: «Circa l’affermazione che i vizi del procedimento ablatorio – siccome autonomo da quello relativo all’assegnazione delle aree – andrebbero dedotti mediante rituale e tempestiva impugnazione del provvedimento di assegnazione delle aree basti osservare che l’impugnazione presuppone la conoscenza del provvedimento...
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Sintesi: Il termine di decadenza per l’impugnazione di concessioni edilizie rilasciate a terzi inizia a decorrere, di massima, da quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le caratteristiche dell’opera, dovendo l’elemento della conoscenza essere rapportato al concreto svolgersi della situazione di fatto in relazione alla violazione urbanistica che si assume commessa.

Estratto: «Le eccezioni non sono fondate.Per quanto attiene al lamentato difetto di legittimazione attiva, fermo restando che l’amministratore è legittimato “a rappresentare il condominio in giudizio per qualunque controversia concernente le parti comuni senza la necessità di autorizzazione dell’assemblea, con l’inerente legittimazione a proporre impugnazione” (cfr. Cass. Civ., n. 3460/2007), va osservato che, come risulta dal verbale di assemblea straordinaria dd. 1.9.2004, tutti i condomini, ad eccezione del rappresentante della controinteressata, hanno conferito mandato all’avv. M. Emer di rappresentare il condominio Bortolotti “negli aspetti legali riguardanti il condominio stesso e la condomina Ilia Conti in Di Vietri“.Inoltre, dal verbale di assemblea straordinaria del 14.6.2006, approvato all’unanimità, risulta, altresì, che il condominio Bortolotti, confermava in tale sede l’incarico conferito all’avv. Emer, “facendo proprie tutte le iniziative giudiziali assunte dall’amministratore nell’interesse del condominio, in particolare l’impugnativa della concessione edilizia avanti al TAR con ricorso 11.11.2004”.Un tanto, in ogni caso, esplicherebbe effetto sanante della mancata espressa menzione dell’amministratore del condominio nel verbale dell’assemblea straordinaria dd. 1.9.2004 (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 13 dicembre 2006, n. 26689). Parimenti infondata è l’eccezione di non tempestività di proposizione del ricorso, atteso che, per pacifica giurisprudenza, il termine di decadenza per l’impugnazione di concessioni edilizie rilasciate a terzi inizia a decorrere, di massima, da quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le caratteristiche dell’opera, dovendo l’elemento della conoscenza essere rapportato al concreto svolgersi della situazione di fatto in relazione alla violazione urbanistica che si assume commessa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 febbraio 2007, n. 452; Sez. IV, 19 giugno 2006, n. 3615; Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2295).»

Sintesi: Il termine per l'impugnazione del titolo edilizio da parte dei proprietari dei fondi vicini decorre non è dalla pubblicazione del titolo abilitativo, ma da quando emerge la difformità del fabbricato dalla concessione edilizia oppure la sua conformità ad un provvedimento concessorio ab origine llegittimo perché contrastante con gli strumenti urbanistici.

Estratto: «I controinteressati hanno introdotto un’ulteriore eccezione preliminare, ritenendo il ricorso tardivo rispetto alle concessioni edilizie nn. 151/98 e 132/02 e, sostanzialmente, anche rispetto alla n. 189/04, asseritamente meramente confermativa delle prime due.[...]Ricostruito in fatto la vicenda, il Collegio, conformemente ad un precedente della medesima Sezione (cfr. T.A.R. Catania, I, 16.4.2007, n. 647), rammenta che <<la concessione edilizia è un atto assolutamente ostensibile e che, come è noto, viene pubblicata all’Albo del Comune.La giurisprudenza afferma il principio secondo cui la piena conoscenza per i proprietari dei fondi vicini dell’avvenuto rilascio di una concessione edilizia ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnativa stessa si ha soltanto con il completamento dell’involucro esterno o dalla ultimazione dei lavori (TAR Toscana, Firenze, II, 06 agosto 2005, n. 3871; cfr. anche TAR Lombardia Milano, II, 22 ottobre 1992, n. 651; TAR Marche, 07 dicembre 1989, n. 356; T.A.R. Catania, I, 15.12.2006, n. 2491)>>.La detta decisione n. 647/07 ha chiarito che <<ove la lesività della difformità di un fabbricato da una concessione edilizia ovvero la conformità dello stesso ad un provvedimento concessorio originariamente illegittimo (perché contrastante con gli strumenti urbanistici) emergano in epoca posteriore, sollecitando interessi dei vicini prima non intaccati, è possibile proporre tempestiva impugnativa avuto riguardo al termine decadenziale decorrente proprio dall’emersione del fatto lesivo e non dalla effettiva conoscenza acquisita della concessione.L’assunto viene valorizzato dal controllo partecipativo previsto dall’art. 37 della l.r. n. 71/1978 che espressamente così statuisce:“Chiunque ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali delle domande e delle concessioni edilizie.I comuni sono tenuti, a richiesta, a fornire copie dei relativi atti, ponendo a carico dei richiedenti le spese per la riproduzione.L'estratto delle concessioni dovrà essere esposto per quindici giorni all'albo del comune”.Ragionare in termini diversi consentirebbe una ingiustificata dilatazione dei termini di impugnazione avverso atti certi e conoscibili per chiunque e, quindi, il condizionamento della certezza dell’efficacia del provvedimento amministrativo alla volontà di terzi>>.In buona sostanza, quindi, non è tanto la pubblicazione della concessione edilizia, ma è la lesività del manufatto che determina il “dies a quo” per una tempestiva acquisizione degli atti, prima, e per l’impugnazione, dopo.Ciò posto, è pacifico che l’immobile non è stato ultimato, che, per come si evince dai rilievi fotografici allegati alla CTU, sono stati completati al rustico i primi due piani f.t. (e ciò solo dopo il rilascio della c.e. n. 189/04 notificata l’1.8.2004) e che, in precedenza, stante l’ordinanza di demolizione del 2000, i lavori erano fermi alla fondazioni, al piano scantinato ed al seminterrato.Sicché, la percezione della lesività dell’immobile si è manifestata soltanto nel 2004, posto che, fondamentalmente, i ricorrenti si dolgono delle altezze, per altro determinate da un mancato illegittimo conteggio della volumetria di base relazionata al piano cantinato ed al seminterrato, la cui percezione, di per sé, non manifestava alcun pregiudizio, prima dell’elevazione ulteriore, invece, tempestivamente contestata in sede amministrativa, con l’esposto del 30.8.2004, e con il ricorso in esame, notificato il 4.11.2004.Consegue la tempestività delle doglianze e, quindi, la ricevibilità del ricorso.»

Sintesi: L’affissione del cartello esposto in cantiere, indicante gli estremi dell’atto impugnato, non può ritenersi mezzo idoneo per affermare con certezza la conoscenza dello stesso.

Estratto: «Il Consorzio eccepisce poi la tardività dell’impugnativa del provvedimento autorizzatorio unico n. 64, rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive del Comune di Olbia in data 10.5.2007.Anche questa eccezione deve essere respinta in quanto il Consorzio, si limita ad affermare, che il 7.6.2007 è stata data la comunicazione di inizio dei lavori e che, quindi, la società Sirio avrebbe esposto nel cantiere il cartello indicante gli estremi del titolo edificatorio.La tesi non può essere condivisa in quanto la comunicazione di inizio lavori, a parte che non prova l’effettivo inizio degli stessi, ma soltanto l’intenzione dell’intestatario della concessione di voler iniziare i lavori nella data da esso indicata, in ogni caso è indirizzata all’amministrazione ed il Consorzio non fornisce alcuna prova sulla piena conoscenza della concessione da parte dell’interessato, così la affissione del cartello indicante gli estremi dell’atto impugnato non può ritenersi mezzo idoneo per affermare con certezza la conoscenza dello stesso»

Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un atto amministrativo, occorre la piena conoscenza dello stesso da parte dell'interessato.

Estratto: «È sufficiente al riguardo ricordare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione si ricollega all'intervenuta individuazione del contenuto dell'atto...
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Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.