Legittimità e procedure del ricorso alla Corte di Cassazione

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE

Sintesi: Con il giudizio di cassazione non si possono correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice del merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, a norma dell'art. 287 c.p.c. anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione.


Estratto: «3.5. - Con il ricorso la P. ha chiesto anche la correzione di taluni errori materiali occorsi nella sentenza d'appello, in ordine al nome degli avvocati che hanno rappresentati e difeso la P., al prenome della P. e al calcolo delle spese.3.5.1. - La richiesta non può avere ingresso in questa sede.Il giudizio di cassazione è di mera legittimità e la Corte regolatrice non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice del merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, a norma dell'art. 287 cod. proc. civ., anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (Cass., Sez. lav., 6 febbraio 1995, n. 1348; Cass., Sez. 3^, 27 luglio 2001, n. 10289; Cass., Sez. Lav., 12 maggio 2005, n. 9968; Cass., Sez. 3^, 20 febbraio 2006, n. 3656; Cass., Sez. 3^, 15 maggio 2009, n. 11333).4. - Insieme al controricorso per resistere al ricorso dell' A. e della R., la P. ha sollevato ricorso incidentale, con cui ripropone i quattro motivi di censura già articolati con il ricorso inscritto al NRG 12465/06. 4,1. - Tale ricorso incidentale (inscritto al RGN 15772/06) va dichiarato inammissibile per intervenuta consumazione del potere di impugnazione, avendo la medesima P. proposto, contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, già altro e valido ricorso per cassazione.Al riguardo, va data continuità al principio di diritto secondo cui, allorquando il diritto di impugnazione sia stato ritualmente esercitato, il principio di consumazione dell'impugnazione esclude che, ricevuta la notificazione del ricorso di altro contendente, possa essere proposto un secondo ricorso per cassazione in via incidentale, per gli stessi motivi o per motivi diversi da quelli dedotti con il primo atto di impugnazione, ancorché la seconda impugnazione risulti tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima, essendosi esaurito, con la proposizione del ricorso, il diritto di impugnazione, atteso che l'ordinamento non consente la reiterazione od il frazionamento dell'iniziativa impugnatoria in atti separati (Cass., Sez. 1^, 24 dicembre 2004, n. 23976; Cass., Sez. Un., 10 marzo 2005, n. 5237; Cass., Sez. 3^, 28 luglio 2005, n. 15813; Cass., Sez. 3^, 27 ottobre 2005, n. 20912; Cass., Sez. 3^, 14 novembre 2006, n. 24219; Cass., Sez. 3^, 22 maggio 2007, n. 11870; Cass., Sez. lav., 28 gennaio 2010, n. 1863).»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ACCERTAMENTO DI FATTO

Sintesi: L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Estratto: «E' noto, del resto, che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (da ultimo, Cass. n. 6288 del 2011; Cass. n. 27162 del 2009).D'altra parte, deve ricordarsi che è altrettanto consolidato il principio per cui "l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. n. 17097 del 2010; Cass. n. 12362 del 2006).»

Sintesi: Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali, diverso da quella espresso dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, potendo il ricorrente sindacare tale valutazione solo sotto il profilo della congruità e sufficienza della motivazione, che, se dedotto, conferisce alla Corte di legittimità il potere di controllare, sotto il profilo logico-formale, l'esame e la valutazione dei fatti compiuta dal giudice del merito, non già quello di effettuare un nuovo esame ed una nuova valutazione degli stessi.

Estratto: «L'ottavo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 62 e 194 c.p.c. e art. 872 c.c. e vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere respinto la domanda in relazione al garage del fondo confinante, sulla base della considerazione che si trattava di manufatto interrato, senza però considerare l'esistenza del muro e della rampa di accesso all'interrato, che la documentazione fotografica in atti mostrano non completamente interrati, e senza alcuna indagine sulla quota dei terreni prima e dopo l'intervento edilizio ed in relazione alla sopraelevazione del terreno confinante.Il motivo è chiaramente inammissibile.L'esame circa la fondatezza della censura presuppone, infatti, una rivisitazione delle prove al fine di giungere ad un accertamento dei fatti divergente da quello compiuta dal giudice di merito. E' noto, per contro, che nel giudizio di legittimità, non essendo questa Corte giudice del fatto, non sono proponibili censure dirette a provocare un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali, diverso da quella espresso dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, potendo il ricorrente sindacare tale valutazione solo sotto il profilo della congruità e sufficienza della motivazione, che, se dedotto, conferisce alla Corte di legittimità il potere di controllare, sotto il profilo logico-formale, l'esame e la valutazione dei fatti compiuta dal giudice del merito, non già quello di effettuare un nuovo esame ed una nuova valutazione degli stessi (Cass. n. 14972 del 2006; Cass. n. 4770 del 2006; Cass. n. 16034 del 2002).»

Sintesi: Pur configurando la violazione dell'art. 112 c.p.c., un "error in procedendo", per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", non essendo, però tale vizio rilevabile d'ufficio, il potere - dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli.

Estratto: «Inammissibile è il settimo motivo,con cui il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non aver esaminato l'eccezione di inammissibilità della domanda per avere l'Istituto realizzato l'opera entro il termine di 4 anni e mezzo di scadenza del vincolo preordinato all'espropriazione, a partire dalla data di immissione in possesso. E ciò per almeno due ragioni, e cioè per la mancanza di autosufficienza della censura che non spiega di quale vincolo si tratti,quando sia stato imposto e per quale ragione,e soprattutto come lo stesso possa influire sul diritto dell'espropriando a percepire l'indennità di occupazione attribuitagli ex art. 42 Cost., per il fatto stesso che è stato adottato il relativo decreto; ed a prescindere dalla sorte del bene al termine della vicenda ablativa (restituzione, espropriazione, cessione volontaria, ovvero occupazione espropriativa), che nel caso la Corte di appello ha accertato non essersi ancora conclusa. E quindi perché la parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione, ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza l'ha formulata, onde consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, e quindi la decisività della questione; e perché, pur configurando la violazione dell'art. 112 c.p.c., un "error in procedendo", per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", non essendo, però tale vizio rilevabile d'ufficio, il potere - dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli.»

Sintesi: I motivi del ricorso per Cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, non potendo prospettarsi per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuove contestazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili d'ufficio.

Estratto: «Al riguardo il Collegio deve rilevare, anzitutto, che è inammissibile la censura con cui la ricorrente principale prospetta per la prima volta l'avvenuto annullamento da parte del giudice amministrativo (sentenza 26 aprile 1991 del TAR Campania) del provvedimento di occupazione temporanea, nonché di quello di individuazione dell'area perché il Funzionario delegato dalla P.C.M. avrebbe agito con i poteri conferitigli dal D.L. 3 dicembre 1987, n. 429, non è stato convertito in legge perché trattasi di circostanze e fatti del tutto nuovi, non prospettati ai giudici di merito e da costoro non esaminati; laddove i motivi del ricorso per Cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, non potendo prospettarsi per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuove contestazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili d'ufficio (Cass. 9 maggio 2000 n. 5845; 12 giugno 1999 n. 5809 19 maggio 1999 n. 4852). E perché in contrasto con le proprie tesi difensive sostenute nel giudizio di merito, fondate tutte sulla legittimità del decreto di occupazione temporanea sulla quale peraltro la V. ha insistito nell'ultimo motivo del ricorso per richiedere la liquidazione dell'indennnità di occupazione temporanea.»

Sintesi: L'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione data dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, senza che lo stesso giudice del merito incontri alcun limite al riguardo, salvo che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, non essendo peraltro tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata

Estratto: «La censura si riferisce al fatto che la Corte d'appello non ha accolto l'istanza di rinnovo della c.t.u., omettendo completamente l'esame della nuova documentazione fotografica e il progetto esecutivo da essa prodotti in appello. In particolare, dalle fotografie, già allegate alla relazione del consulente di parte del 2000, si poteva evincere che nessun innalzamento del fabbricato vi era stato e che l'altezza dei vani interni del suo fabbricato era rimasta immutata; e la Corte d'appello non ha in alcun modo risposto alle specifiche doglianze che sulla base di tale documentazione erano state formulate.Il motivo è inammissibile, risolvendosi esso in una censura sull'accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito.E' noto che "il disposto dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione data dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, senza che lo stesso giudice del merito incontri alcun limite al riguardo, salvo che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, non essendo peraltro tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata" (ex plurimis, Cass., n. 9234 del 2006; Cass., S.U., n. 5802 del 1998).Con particolare riferimento alla valutazione del giudice di merito in ordine alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, poi, è consolidato il principio per cui "la parte che addebita alla consulenza tecnica d'ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (e nella sentenza che l'ha recepita) ha, innanzitutto l'onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente di ufficio. In definitiva, le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso" (di recente, Cass-, n. 13845 del 2007; Cass., n. 7078 del 2006; Cass., n. 4885 del 2006).Nel caso di specie, appare evidente come, attraverso la denuncia di un vizio di motivazione, per non avere la Corte d'appello disposto l'auspicata rinnovazione della c.t.u., la ricorrente solleciti in realtà un apprezzamento di fatto, richiedendo un esame comparativo di immagini fotografiche inammissibile in questa sede, senza tuttavia evidenziare lacune specifiche o vizi logici e giuridici della motivazione della sentenza impugnata.»

Sintesi: Non possono essere prospettate per la prima volta in Cassazione, ai fini di affermare, tra l'altro in contrasto con la tesi iniziale, il diritto al risarcimento del danno in luogo dell'attribuito e non impugnato indennizzo espropriativo, questioni inerenti l'invalidità, o inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità o del decreto di esproprio, ulteriori rispetto a quelle sollevate nel precedente grado di giudizio, che esigono anche accertamenti in fatto preclusi in quella sede.

Estratto: «- nel giudizio promosso dall'espropriato dinanzi al giudice ordinario per la determinazione dell'indennità di espropriazione in misura più elevata di quella fissata in via amministrativa, la questione relativa alla legittimità del provvedimento ablatorio non costituisce premessa logicamente e giuridicamente necessaria della pronuncia richiesta, la quale postula soltanto l'esistenza del provvedimento medesimo (cfr. cass. 199309448; 199011041);- nel verificare l'esistenza del provvedimento di esproprio, risultato adottato il 18.10.1999, la Corte distrettuale ha correttamente esteso l'accertamento anche all'esistenza della relativa dichiarazione di pubblica utilità, rinvenuta nella Delib. giuntale 31 dicembre 1993, dopo avere rilevato che l' A. aveva eccepito la mancanza di detta declaratoria soltanto con rilevato erroneo riguardo al contenuto dell'ordinanza sindacale n. 17 del 24.11.1995, che aveva autorizzato l'occupazione preespropriativa;- il ricorrente non ha affermato di avere posto nel corso del precedente grado del giudizio anche questioni inerenti all'invalidità, o inefficacia pure della dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera giuntale del 31.12.1993, valorizzata dai giudici di merito, o del decreto di esproprio, ulteriori rispetto a quella sollevata e sfavorevolmente apprezzata dalla Corte distrettuale, le quali esigono anche accertamenti in fatto preclusi in questa sede, e, dunque, non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione, ai fini di affermare, tra l'altro in contrasto con la tesi iniziale, il diritto al risarcimento del danno in luogo dell'attribuito e non impugnato indennizzo espropriativo (in tema cfr Cass. 200810560).»

Sintesi: La valutazione equitativa è incensurabile in sede di legittimità, ove il decidente dia l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale l'ha effettuata.

Estratto: «3.1 Col terzo motivo l'impugnante denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697 cod. civ., per avere il giudice di merito sopperito con la liquidazione equitativa alle deficienze probatorie dell'attore in punto di entità dei danni subiti, essendo stato tale accertamento irrimediabilmente pregiudicato dal ritardo col quale l'attore ne aveva chiesto la verifica. Deduce inoltre che del tutto arbitraria e sproporzionata sarebbe la liquidazione, nella misura del 6% annuo, del lucro cessante, e cioè delle utilità economiche che il T. avrebbe ricavato dalla tempestiva disponibilità degli importi a lui dovuti a titolo di risarcimento, trattandosi di quantificazione che non terrebbe conto dei reali valori di rendimento del risparmio e degli investimenti finanziari.3.1 Le critiche non hanno pregio.La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame volto a denunciare l'erroneo ricorso alla liquidazione equitativa del danno, rilevando che correttamente era stato applicato l'art. 1226 cod. civ., posto che i pregiudizi subiti dal fondo del T. non erano stati provati nel loro preciso ammontare, ma erano certi nella loro esistenza ontologica. Quanto poi al danno da lucro cessante, ha ritenuto che la scelta operata dal giudice di prime cure non fosse lontana dal reale rendimento degli investimenti, all'epoca dei fatti di causa.A confutazione delle censure è allora sufficiente rilevare che la norma codicistica innanzi menzionata da accesso alla liquidazione equitativa del danno perciò solo che di esso sia certa l'esistenza, mentre risulti impossibile o gravemente difficoltosa la prova del suo esatto ammontare (confr. Cass. civ. 2^, 11 luglio 2007, n. 15585). Ne deriva che nessuna valenza ostativa alla sua applicazione può avere la circostanza che determinati mezzi processuali, non azionati dal danneggiato, quali ad esempio l'accertamento tecnico preventivo, lo avrebbero invece posto in condizioni di provare con maggiore esattezza i pregiudizi subiti. Sta di fatto che la mancata utilizzazione di quei rimedi non può certo valere a escludere tout court il diritto al risarcimento, trattandosi di un effetto penalizzante non previsto dall'ordinamento.Quanto poi alle critiche rivolte alla misura della liquidazione del lucro cessante, merita ricordare che la valutazione equitativa è incensurabile in sede di legittimità, ove il decidente dia l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale l'ha effettuata (Cass. civ., 3^, 9 agosto 2007, n. 17492).Ora, nella fattispecie, il giudice di merito ha richiamato, come criterio di quantificazione del lucro cessante, un dato concreto, e cioè il reale rendimento del risparmio e degli investimenti finanziari, all'epoca dei fatti di causa, che è parametro sicuramente congruo, alla luce di nozioni di fatto di comune esperienza.Ne deriva che la liquidazione appare frutto di una discrezionalità correttamente esercitata.»

Sintesi: L'accertamento in concreto di tutti gli elementi che concorrono ad integrare la responsabilità della Pubblica amministrazione per omessa osservanza dell'obbligo di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento rilevanti nella specifica materia di cui, di volta in volta si tratta, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, spetta al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.

Estratto: «4.1 Col quarto motivo il ricorrente lamenta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il giudice di merito rigettato la domanda di manleva avanzata dal Comune nei confronti della cooperativa senza dare di tale decisione idonea motivazione.Evidenzia che l'evento pregiudizievole si verificò come conseguenza dei lavori effettuati dalla Cooperativa Edilizia Pisonia Gens, e che dunque responsabile dei danni era la società committente o, per essa, Edilquattro.4.2 Anche tali censure non hanno fondamento.La Corte territoriale ha motivato il suo convincimento rilevando che il Comune di Pisoniano, la Cooperativa edilizia ed Edilquatro avevano contribuito, ciascuno con proprio autonomo comportamento colposo, alla causazione dei danni.All'esito della ricognizione dei fatti di causa, per come emersi dalla compiuta istruttoria, il giudice di merito ha cioè ritenuto che gli effetti pregiudizievoli lamentati dal T. furono determinati dalle condotte concorrenti dei convenuti, senza che, nei rapporti interni, la responsabilità per la cattiva esecuzione del tombino nell'area di proprietà della cooperativa, potesse avere un valore esclusivo ed assorbente, rispetto alla responsabilità dell'Amministrazione per la colpevole omissione di vigilanza sulla tenuta della condotta e il colpevole ritardo col quale intervenne ad accertare e a rimuovere le cause delle ostruzioni, e ciò tanto più che i danni furono altresì determinati dalla mancata manutenzione di una strada vicinale. Tale impianto motivazionale resiste alle critiche formulate in ricorso.Mette conto in proposito ricordare che l'accertamento in concreto di tutti gli elementi che concorrono ad integrare la responsabilità della Pubblica amministrazione per omessa osservanza dell'obbligo di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento rilevanti nella specifica materia di cui, di volta in volta si tratta, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, spetta al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (confr. Cass. civ., 3^, 18 settembre 2007, n. 19359).»

Sintesi: L'accertamento dell'esistenza, della sufficienza e della rilevanza della prova idonea a superare la presunzione relativa di demanialità di cui all'art. 22 all. F legge 2248/1865 implica un indagine di fatto, compito del giudice di merito, e sindacabile in sede di legittimità solo per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Estratto: «Con il primo motivo del ricorso principale T.I. denuncia violazione dell’art. 2729 c.c. e della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22, all. F sostenendo che la Corte di appello ha erroneamente applicato il citato art. 2729 c.c. poiche’ ha ritenuto che la demanialita’ della strada in questione possa essere desunta da elementi presuntivi. Il giudice di secondo grado ha inoltre errato nell’affermare che esso T. non aveva fornito la prova contraria della natura privata della detta strada. In realta’ l’inclusione di una via nell’ambito degli elenchi di quelle comunali ha valore meramente dichiarativo e non comporta alcuna presunzione di demanialita’ della via stessa. Quindi, non esistendo alcuna presunzione in favore del Comune, incombeva a quest’ultimo l’onere di provare di aver acquistato la proprieta’ della strada denominata via (OMISSIS). Tale prova non puo’ darsi attraverso gli elementi presuntivi richiamati nell’impugnata sentenza. Inoltre nel corso del giudizio di primo grado e’ stata fornita la prova testimoniale e documentale contraria. Pertanto, mancando la prova dell’appartenenza della strada all’ente comunale, la sentenza di primo grado andava confermata.Il motivo non e’ meritevole di accoglimento.Occorre premettere che, in tema di appartenenza o meno di una strada all’ente pubblico territoriale, questa Corte ha avuto modo di affermare i seguenti principi:- l’inserimento di una strada nell’elenco di cui alla L. n. 126 del 1958, art. 8 integra una presunzione semplice di destinazione del tracciato al pubblico transito che puo’ essere vinta dalla valutazione, da parte del giudice di merito, degli elementi certi acquisiti al processo, idonei a dimostrare la natura privata della strada stessa (sentenza 11/2/2009 n. 3391);- nonostante il difetto dell’iscrizione di una strada nell’elenco delle strade comunali, l’appartenenza della strada stessa all’ente pubblico territoriale puo’ essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravita’, precisione e concordanza prescritti dall’art. 2729 c.c., quali, in particolare, le risultanze delle mappe del catasto (sentenza 10/4/2001 n. 5339);- al fine di determinare l’appartenenza di una strada al demanio comunale costituiscono indici di riferimento oltre l’uso pubblico, cioe’ l’uso da parte di un numero indeterminato di persone (il quale isolatamente considerato potrebbe indicare solo una servitu’ di passaggio), la ubicazione della strada all’interno dei luoghi abitati, l’inclusione nella toponomastica del comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della p.a. nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica. Per converso non puo’ ritenersi elemento da solo sufficiente, l’inclusione o rispettivamente la mancata inclusione nell’elenco delle strade comunali, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’elenco anzidetto (sentenza 7/4/2000 n. 4345);- la presunzione di demanialita’ stabilita dalla L. n. 2248 del 1865, art. 22, all. F - la quale non si riferisce ad ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle che, per l’immediata accessibilita’, appaiono integranti della funzione viaria della rete stradale, cosi’ da costituire pertinenza della strada (non assumendo rilievo la non illuminazione dell’area, la sua quasi completa interclusione e il suo sfociare nella proprieta’ privata, la sua accessibilita’ attraverso gradini ed un cancello) - ha carattere relativo e, come tale, e’ destinata a cadere di fronte all’esistenza di elementi probatori idonei a dimostrare il carattere privato degli spazi medesimi, quali la produzione del titolo di proprieta’ (sentenza 10/3/2006 n. 5262);- la L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22, all. F, disponendo che nell’interno delle citta’ fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi e i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, pone una presunzione, sia pure "iuris tantum", di appartenenza al demanio comunale di dette aree, purche’ effettivamente incluse nel sistema viario. Ne consegue, da un lato, che la presunzione e’ superabile mediante prova contraria, e, dall’altro, che l’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza di tale prova implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimita’ solo per carenza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione (sentenza 12/1/2004 n. 238).Cio’ posto va osservato che nella specie il giudice di appello si e’ attenuto ai detti principi giurisprudenziali di questa Corte e, procedendo alla attenta e puntuale disamina di tutti gli atti acquisiti al processo, e’ pervenuto alla conclusione - attraverso un iter logico ineccepibile con richiamo alla giurisprudenza di legittimita’ e sulla base di elementi e circostanze qualificanti - di dover dichiarare la natura di strada comunale della via (OMISSIS) ubicata nel Comune di Rovigo.In particolare il giudice di secondo grado - come riportato nella parte narrativa che precede - ha evidenziato che: nelle mappe catastali la strada in questione risultava come comunale; la detta strada era stata classificata come comunale dal Consiglio Comunale;il Comune aveva svolto attivita’ di manutenzione della strada; era risultato provato l’uso della strada da parte della comunita’ dei cittadini; alla strada (inclusa nella toponomastica cittadina) era stata attribuita una numerazione civica; il T. non aveva fornito validi elementi a sostegno della asserita natura privata della strada.Il procedimento logico - giuridico sviluppato nell’impugnata decisione a sostegno delle riportate affermazioni e conclusioni e’ ineccepibile in quanto coerente e razionale e frutto di un’indagine accurata e puntuale delle risultanze di causa e dei documenti acquisiti.Del tutto insussistente e’ pertanto l’asserita violazione delle norme indicate nel motivo di ricorso in esame e che presuppone una ricostruzione dei fatti diversa da quella correttamente effettuata dal giudice di appello.»

Sintesi: Spetta solo al giudice di merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, e dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

Estratto: «Con il secondo motivo del ricorso principale il T. denuncia vizi di motivazione deducendo che la corte di appello ha fondato il proprio convincimento sulla base solo di alcune testimonianze rese nel giudizio di primo grado ritenendo non attendibile altra fondamentale testimonianza resa dalla teste T.. La Corte di merito ha omesso di considerare non solo altre testimonianze fondamentali (per tutte il teste B.) ma anche e soprattutto la documentazione prodotta da esso ricorrente e, precisamente, gli atti relativi al procedimento penale conclusosi con sentenza assolutoria dal reato di cui al D.L. 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1.Il motivo e’ manifestamente infondato risolvendosi essenzialmente - pur se titolato come vizi di motivazione - nella prospettazione di una diversa :analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimita’, nonche’ nella pretesa di contrastare valutazioni ed apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie che sono prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non e’ sindacabile in sede di legittimita’ se - come appunto nella specie - sufficiente ed esente da vizi logici e giuridici. Spetta infatti solo al giudice di merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Ne’ per ottemperare all’obbligo della motivazione il giudice di merito e’ tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi - come nel caso in esame - gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Inoltre si ha carenza di motivazione soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza pero’ un’approfondita disamina logico - giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.Nella specie non e’ ravvisabile il lamentato difetto di motivazione:la sentenza impugnata e’ corretta e si sottrae alle critiche di cui e’ stata oggetto con le censure in esame.La corte di appello e’ pervenuta alle conclusioni sopra riportate (e dal ricorrente criticate) attraverso complete argomentazioni, improntate a retti criteri logici e giuridici - nonche’ frutto di un’indagine accurata e puntuale delle risultanze di causa riportate nella decisione impugnate e relative, in particolare, ai documenti acquisiti ed alle deposizioni testimoniali raccolte - ed ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilita’ di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non e’ certo consentito discutere in questa sede di legittimita’, cio’ comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non puo’ avere ingresso nel giudizio di cassazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di merito, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi del Comune di Rovigo, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi del T..Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.In definitiva, poiche’ resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimita’ ogni possibilita’ di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non puo’ il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perche’ la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dalla corte territoriale non collima con le sue aspettative e confutazioni.Occorre infine evidenziare che le critiche concernenti l’asserito omesso o errato esame della documentazioni prodotta e della prova testimoniale non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l’incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericita’ in ordine all’asserita erroneita’ in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell’interpretare e valutare le dette risultanze istruttorie.Le censure in esame non riportano il contenuto specifico e completo di tali risultanze probatorie e non forniscono alcun dato valido per ricostruirne, sia pur approssimativamente, il senso complessivo.In proposito e’ sufficiente ribadire che nel giudizio di legittimita’ il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell’asserito errore di valutazione: solo cosi’ e’ consentito alla Corte di Cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessita’ di indagini integrative - l’incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisivita’ delle prove erroneamente valutate perche’ relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si e’ formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.Le censure mosse dal ricorrente sono carenti sotto l’indicato aspetto e tale omissione non consente di verificare l’incidenza causale e la decisivita’ dei rilievi al riguardo mossi dal T..Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l’impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all’evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui e’ esperibile il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per Cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimita’.»

Sintesi: L’accertamento dell’esistenza e dell’entità dell’indebito arricchimento e della correlativa diminuzione patrimoniale costituiscono oggetto di un giudizio di merito che si sottrae al vaglio di legittimità se immune da vizi logici o giuridici.

Estratto: «L’argomentazione risulta corretta, atteso che di nessun rilievo e’ la circostanza che, a norma della L. 19 gennaio 1942, n. 24, art. 1 l’EAS fosse istituzionalmente preposto alla costruzione di acquedotti in centri abitati, alla sistemazione di quelli esistenti ed alla manutenzione ed all’esercizio degli acquedotti e delle opere connesse.Va anzitutto osservato che l’accertamento dell’esistenza e dell’entita’ dell’arricchimento e della correlativa diminuzione patrimoniale costituiscono oggetto di un giudizio di merito che si sottrae al vaglio di legittimita’ se immune da vizi logici o giuridici (v. Cass. 30.1.1990, n 638).»

Sintesi: Nel caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito al contenuto o all’ampiezza della domanda, tali attività integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto.

Estratto: «Vanno anzitutto ribaditi i seguenti principi di diritto: -A) "In sede di legittimita’ occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un "error in procedendo ", in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere - dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini delle pronuncia richiestale; nel caso in cui venga invece in considerazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attivita’ integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto." (Cass. Sentenza n. 20373 del 24/07/2008); -B) "In tema di fatto illecito imputabile a piu’ persone, la questione della gravita’ delle rispettive colpe e dell’entita’ delle conseguenze che ne sono derivate puo’ essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggialo, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilita’ nel diverso rapporto con il danneggiato". (Cass. Sentenza n. 18497 del 25/08/2006; in senso conforme: Cass. n. 15687 del 2001).Cio’ premesso va rilevato che la Corte di merito ha proceduto all’interpretazione della domanda in questione sulla base di argomentazioni sufficienti, logiche, non contraddirtene e rispettose della normativa sopra citata (mentre le argomentazioni della parte ricorrente non tengono adeguatamente conto del principio di diritto sub B).»

Sintesi: Non costituisce accertamento di fatto la vigenza o meno di una certa norma alla data rilevante nella fattispecie, per cui il giudice di legittimità ha il dovere di verificare se la disposizione applicata dai giudici di merito fosse effettivamente in vigore e quindi applicabile al caso esaminato.

Estratto: «1) Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione della L. n. 1150 del 1942, art. 10, R.D. n. 383 del 1934, art. 62, art. 2697 c.c., e vizi di motivazione in relazione all'applicabilità alla specie del Regolamento comunale del 4 aprile 1970. Deduce che la data del 4 aprile 1970 non corrisponde a quella di entra La in vigore della normativa, ma alla prima approvazione di essa, destinata a entrare in vigore solo con l'affissione all'albo comunale, dopo il completamento del procedimento previsto nelle norme citate. Ne desume che alla suddetta data, da accertare ex officio, e probabilmente di molto successiva a quella di iniziale approvazione, l'opera avrebbe potuto essere già stata eseguita, restando insensibile alle disposizioni più restrittive.Il motivo è fondato. Invano i controricorrenti oppongono che si tratta di questione nuova, sollevata per la prima volta in sede di legittimità e inoltre superata dalla espressa non contestazione sulla data di entrata in vigore del regolamento, desumibile dagli atti difensivi depositati dal ricorrente in corso di causa.La giurisprudenza di questa corte insegna infatti che le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872 e 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza, o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, o attraverso la richiesta di informazioni ai comuni. (Cass. 4372/02).La vigenza o meno di una certa norma alla data rilevante nella specie non costituisce nuova questione di fatto, non deducibile in sede di legittimità, poiché rientra nella scienza ufficiale del giudice, il quale in sede di legittimità ha il dovere, prescindendo dalle deduzioni delle parti, di verificare se la disposizione applicata dai giudici di merito fosse effettivamente in vigore e quindi applicabile al caso esaminato (v. Cass. 12561/02).La Corte di Ancona ha ritenuto che il regolamento edilizio fosse operante dal 4 aprile 1970, data che - come dedotto in ricorso, riportando fedelmente il documento invocato ai fini dell'autosufficienza del motivo - corrisponde a quella di approvazione del Regolamento e non a quella rilevante per l'entrata in vigore. Sul punto la censura del ricorrente coglie nel segno. Fondatamente il Me. invoca la disciplina al tempo vigente, secondo la quale, come già più volte ha osservato questa Corte, "i piani regolatori generali ed i regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione, per diventare esecutivi ed acquistare efficacia normativa, devono, dopo l'approvazione, essere portati a conoscenza dei destinatari nei modi di legge, ossia mediante pubblicazione da eseguirsi con affissione all'albo pretorio, essendo tale pubblicazione condizione necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello strumento urbanistico (cfr Cass. 10561/01; 14279/99; 188/99).La data di entrata in vigore non è stata quindi correttamente individuata dal giudice di merito, che ha violato il disposto normativo, ancorandosi a un momento non decisivo della formazione del testo regolamentare, senza offrire in motivazione altri spunti (oltre la data riportata sul frontespizio del regolamento prodotto) idonei a spiegare esaurientemente il perché di tale decisione in ordine al procedimento pubblicistico di approvazione. Tale errore si riverbera sulla decisione finale della causa, giacché è noto che, sopravvenuta una nuova regolamentazione urbanistica locale in tema di distanze fra edifici, le nuove costruzioni. devono ad essa adeguarsi, con il limite, in caso di maggiore restrittività della nuova normativa, del già avvenuto esercizio dello "jus aedificandi", mediante la concreta attuazione dell'opera; in tal caso infatti la nuova disciplina non può spiegare efficacia retroattiva, né vulnerare situazioni pregresse e già consolidate (Cass. 11633/03; 13267/04; 19197/04; 24429/07). Ne consegue intuitivamente che l'accertamento sul punto dovrà essere nuovamente effettuato dai giudici di merito dopo l'accertamento della data effettiva di entrata in vigore del Regolamento per cui è causa.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.