L'impugnazione del provvedimento di diniego di concessione in sanatoria

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DEL TITOLO EDILIZIO

Sintesi: I proprietari di immobili in zone confinanti o limitrofe con quelle interessate da un permesso di costruzione sono sempre legittimati ad impugnare i titoli edilizi che, incidendo sulle condizioni dell'area, possono pregiudicare la loro proprietà e, più in generale, possono modificare l'assetto edilizio, urbanistico ed ambientale della zona. Non è necessaria la prova di un danno specifico, in quanto il danno a tutti i membri di quella collettività è insito nella violazione edilizia.


Estratto: «3.– Nel merito l’appello è, comunque, infondato. 3.1.– Con un primo motivo, contenuto nell’appello principale, si assume che i signori Giaccari e Proto sono privi di legittimazione ad agire, in quanto, da un lato, il fabbricato in questione ricade interamente nella proprietà dell’appellante, dall’altro, l’opera non incide in modo apprezzabile sugli assetti edilizi, urbanistici o ambientali relativi all’intera zona.Il motivo non è fondato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma, con orientamento costante, che «in linea di principio, i proprietari di immobili in zone confinanti o limitrofe con quelle interessate da un permesso di costruzione sono sempre legittimati ad impugnare i titoli edilizi che, incidendo sulle condizioni dell'area, possono pregiudicare la loro proprietà e, più in generale, possono modificare l'assetto edilizio, urbanistico ed ambientale della zona. Nè è necessaria la prova di un danno specifico, in quanto il danno a tutti i membri di quella collettività è insito nella violazione edilizia» (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3055). La stessa giurisprudenza, in modo ancora più incisivo, ritiene che: «il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla c.d. vicinitas, cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell’intervento costruttivo autorizzato, esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino o non un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione» (ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 26 marzo 2013 n. 1693). Nel caso in esame i ricorrenti in primo grado sono confinanti con l’area ove è stato realizzato l’immobile per cui è causa. Ne consegue che gli stessi – in attuazione dei suddetti principi applicabili, a maggior ragione, nel caso in cui venga impugnato un titolo edilizio in sanatoria – hanno la legittimazione ad agire. 3.2.– Con un secondo motivo, contenuto nell’atto di appello principale, si afferma che in relazione alla domanda di condono del 28 marzo 1986 si sarebbe formato il silenzio assenso in data 25 ottobre 2006 e cioè ventiquattro mesi dopo il rilascio del parere favorevole del 25 ottobre 2004. Sul punto si rileva che tale formazione non può essere impedita dal mancato adempimento da parte della signora Giaccari alla richiesta di integrazione documentale, in quanto la documentazione che si assume essere stata tardivamente inoltrata non atterrebbe alla domanda di condono del 1986 ma alle opere pertinenziali escluse dalla domanda stessa. Nei motivi integrativi si è aggiunto che la documentazione, invero, era completa. In questa prospettiva, il provvedimento espresso di condono sarebbe meramente confermativo dell’atto tacito. Connesso con tale motivo è anche il motivo aggiunto, con cui si deduce che il ricorso di primo grado, n. 243 del 2010, non doveva essere dichiarato improcedibile ma tardivo. Infatti, gli appellati, stando a quanto risulta dal ricorso straordinario, poi trasposto in sede giurisdizionale, hanno avuto conoscenza degli atti, a seguito di richiesta di accesso, in data 10 luglio 2009, con la conseguenza che sarebbe tardivo il ricorso presentato all’autorità comunale in data 9 novembre 2009, senza, peraltro, la prova dell’avvenuta notifica ai controinteressati.I motivi non sono fondati.L’art. 35, comma 3, della legge n. 47 del 1985 prevede che alla domanda di condono deve essere allegato, tra l’altro, un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell’ipotesi in cui si voglia ottenere una riduzione dell’oblazione dovuta in ragione della destinazione dell’immobile a propria abitazione, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell’ipotesi in cui si intenda ottenere la rateizzazione dell’oblazione. L’art. 35, comma 18, della stessa legge dispone che «decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento». La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte avuto modo di affermare che se manca la documentazione sopra indicata non può decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso (da ultimo Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2012, n. 578). Nel caso in esame, risulta dagli atti del processo che l’appellante non ha depositato, entro il termine assegnato dall’amministrazione, la documentazione sopra indicata. Non può, pertanto, essersi formato alcun titolo tacito.»

Sintesi: Il ricorso con cui è impugnato il diniego di condono non deve essere notificato ai soggetti che, in quanto titolari di una posizione di vicinitas, potrebbero impugnare il titolo edilizio rilasciato in sanatoria.

Estratto: «1. In rito, l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controinteressato interveniente per omessa notifica nei propri confronti del gravame proposto va disattesa alla luce di Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7495, dai cui enunciati il Collegio non ritiene di doversi discostare.Sul punto, il Rossi deduce, da un lato, la circostanza di essere nominativamente indicato o, comunque, agevolmente individuabile nei provvedimenti impugnati (cfr. provvedimento del 6 febbraio 2009, prot. n. 19/2009 EP; parere sfavorevole del dirigente della Ripartizione tecnica del Comune di Mondragone, prot. n. 597, del 5 dicembre 2008) e, d’altro lato, il proprio interesse qualificato alla rimozione delle opere abusive realizzate dai ricorrenti, in quanto titolare di un fondo confinante con quello attinto da queste ultime.Il Rossi si trova, invero, rispetto al diniego di condono ed ai provvedimenti ad esso consequenziali oggetto del presente giudizio, in una indubbia posizione di controinteressato in fatto in forza dell’elemento della vicinitas, che, così come vale in re ipsa a conferire la legittimazione ad impugnare un titolo abilitativo edilizio rilasciato ad un soggetto terzo (risultando la posizione del vicino ex se differenziata rispetto a quella della collettività genericamente intesa), conferisce la possibilità di agire ad opponendum nel giudizio promosso per l’annullamento di un diniego di condono, in virtù del solo vantaggio indiretto o del beneficio di mero fatto, che l’atto sia suscettibile di arrecare al patrimonio giuridico del controinteressato. Egli non si trova, però, nella posizione di controinteressato in senso formale e sostanziale, propria di un soggetto titolare di un interesse che sia, bensì, qualificato ed opposto a quello di altro soggetto (e che, in quanto qualificato, deve trarre un vantaggio giuridicamente rilevante dal provvedimento impugnato dinanzi al giudice amministrativo), ma che sia anche idoneo ad integrare gli estremi di una posizione giuridica implicitamente contemplata dall’atto impugnato, con la previsione espressa di un beneficio in suo favore: requisito, quest’ultimo, assente nel provvedimento oggetto del giudizio, di definizione di un procedimento di condono, cui il Rossi è rimasto estraneo, non rilevando in proposito il contenzioso dallo stesso instaurato avverso la concessione edilizia del 13 novembre 1995, n. 60 e definito con sentenze di questo Tribunale amministrativo regionale, sez. II, n. 931 del 18 febbraio 2002 e del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2354 del 11 maggio 2007.L’interveniente ad opponendum non riveste, quindi, nel presente giudizio la qualifica di controinteressato in senso formale, cosicché non gli andava notificato a pena di inammissibilità il ricorso originario ai sensi dell'art. 21, comma 1, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.»

Sintesi: L'impugnazione del provvedimento di diniego di concessione in sanatoria deve essere notificato ai proprietari frontisti che siano in esso individuati.

Estratto: «2. In ordine al primo ricorso in epigrafe (n. 4559/2004), va preliminarmente vagliata l’eccezione di inammissibilità, per mancata notifica ai controinteressati, sollevata sia dalla difesa del Comune di Petrosino, sia dagli intervenienti ad opponendum.L’eccezione è fondata.2.1. Nel processo amministrativo assume la veste di “controinteressato”, ai sensi dell'art. 21 della L. n. 1034/1971, colui il quale sia nominativamente indicato nell'atto impugnato o, comunque, sia ugualmente individuabile in base ad esso, e che abbia tratto in via diretta e immediata dall'atto stesso un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento, di natura uguale e contraria a quella del ricorrente.In ordine a tale consolidata definizione del soggetto “controinteressato”, il Collegio ben conosce l’orientamento, secondo cui, a fronte di provvedimenti negativi (quali, ad esempio, un’ordinanza di demolizione), non è configurabile tale categoria di parte processuale, in quanto detto tipo di atti lascerebbe inalterata la situazione antecedente; ritiene, peraltro, che, nel peculiare caso di specie, la posizione degli intervenienti volontari ad opponendum sia effettivamente qualificabile come quella di “soggetti controinteressati”.Ed invero, su un piano formale, i predetti sono stati individuati, e indicati nominativamente, in seno all’impugnato provvedimento di diniego di autorizzazione in sanatoria.Sul piano sostanziale, va considerato che detto provvedimento è motivato, tra l’altro, anche con riferimento all’esistenza di una posizione qualificata già acquisita dai menzionati soggetti, esattamente identificati.Nessun rilievo, ai fini della pronuncia di inammissibilità, ha la circostanza che, successivamente, tale concessione edilizia sia stata annullata in autotutela, come si evince dal ricorso n. 2073/2005 connesso, in quanto, al momento dell’adozione dell’ordinanza n.2/2004, detto titolo concessorio era valido ed efficace, e i titolari dello stesso erano agevolmente identificabili, in quanto direttamente menzionati nel corpo dell’ordinanza.Che detti proprietari confinanti siano portatori di un interesse, contrario a quello delle ricorrenti, consistente nel mantenimento del provvedimento di diniego, e contestuale rimessione in pristino, si desume agevolmente dalla circostanza, pure evidenziata in seno al provvedimento impugnato, dell’avvenuto rilascio della concessione edilizia in relazione ad una previsione progettuale di realizzazione di pareti finestrate poste a distanza di ml 10 dal confine rappresentato dal fabbricato delle odierne ricorrenti, su cui le stesse – si precisa ulteriormente nel provvedimento – intendevano aprire, come hanno fatto, un vano porta.In altre parole, gli odierni intervenienti non erano, al momento dell’adozione dell’ordinanza di rimessione in pristino, dei vicini qualsiasi (proprietari frontisti), ma dei soggetti titolari di un interesse qualificato a difendere una posizione giuridica già acquisita, consistente nell’assentito ius aedificandi secondo le previsioni progettuali, incompatibili con l’apertura del vano porta da parte delle ricorrenti: agli stessi, pertanto, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il termine decadenziale.È il caso di precisare che, per costante orientamento della giurisprudenza, l’intervento volontario in giudizio del controinteressato, al quale il ricorso non sia stato notificato, non vale a salvare l’inammissibilità del gravame non notificato ad almeno uno di essi, con la conseguenza che, stante la mancata notifica del ricorso agli odierni intervenienti volontari, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile (Cons. St., sez. V, 3 aprile 2006. m. 1729; T.A.R. Piemonte, sez. I, 27 luglio 2009, n. 2085; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 10 agosto 2005, n. 10698; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 15 settembre 2000, n. 7101).»

Sintesi: Nel giudizio sulla legittimità dell'intervento edilizio su di un parcheggio, l'interesse vantato dai titolari degli esercizi commerciali e dai semplici automobilisti si delinea come indiretto, di mero fatto, non qualificato e, quindi, non tutelabile in termini di litisconsorzio necessario.

Estratto: «1. In rito, priva di pregio si appalesa, innanzitutto, l’eccezione con la quale il Comune di San Prisco oppone l’inammissibilità del gravame esperito ex adverso per omessa notificazione ad almeno uno dei soggetti controinteressati.Detti controinteressati sarebbero identificabili nei potenziali fruitori del parcheggio gratuito nell’area in proprietà dell’Istituto diocesano. Più in dettaglio, si tratterebbe degli automobilisti che frequentano la zona e, soprattutto, dei titolari degli esercizi commerciali ivi insediati, i quali si avvantaggerebbero dei posti auto gratuitamente disponibili in favore della propria clientela.Sul punto, occorre obiettare che, nella specie, i presunti controinteressati non risultano in concreto identificabili, non essendo tali, di certo, gli automobilisti di San Prisco, ma neppure i titolari dei cennati esercizi commerciali, in quanto non menzionati nel provvedimento impugnato e in quanto non delimitabili quali portatori di interessi confliggenti qualificati entro il novero indefinito dei potenziali utilizzatori del parcheggio in parola, per la sola circostanza di appartenere alla comunità locale o di esercitare la propria attività imprenditoriale nella zona.Il parcheggio de quo è, cioè, fruibile da una utenza indifferenziata e l’eventuale controinteresse vantato dai titolari degli esercizi commerciali, e, a maggior ragione, dai semplici automobilisti, si delinea come indiretto, di mero fatto, non qualificato e, quindi, non tutelabile in termini di litisconsorzio necessario, in quanto non riconducibile ad un’utilità specifica riconosciuta dal provvedimento impugnato.»

Sintesi: Rispetto all’impugnazione del diniego del permesso di costruire non sono configurabili, di regola, soggetti controinteressati, salvo il caso in cui essi risultino indicati direttamente nell’atto o siano da questo facilmente desumibili.

Estratto: «Quanto, infine, alla dedotta carenza di notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato, vi si oppone la circostanza che, per costante giurisprudenza (v., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. II, 18 gennaio 2006 n. 697), rispetto all’impugnazione del diniego del permesso di costruire non sono configurabili, di regola, soggetti controinteressati, salvo il caso in cui essi risultino indicati direttamente nell’atto o siano da questo facilmente desumibili. Nella fattispecie, invero, non sono tali i comproprietari – che semmai si trovano nella stessa situazione del ricorrente –, anche perché non emergono posizioni di dissenso, mentre restano del tutto indeterminati altri soggetti eventualmente titolari di un interesse contrario alla realizzazione dell’intervento edilizio senza i corrispondenti parcheggi di urbanizzazione primaria.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO

Sintesi: Sia le disposizioni contenute negli elaborati grafici del Piano Regolatore che le disposizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione, allegate al PRG, non hanno dei soggetti destinatari specifici, ma si riferiscono all’intero territorio comunale e perciò a tutti i soggetti residenti del Comune, per cui da tale circostanza scaturisce che il ricorso giurisdizionale, con il quale vengono impugnati gli strumenti urbanistici, va notificato soltanto al Comune, non essendovi controinteressati, ai quali tale provvedimento si riferisce.

Estratto: «Comunque, va messo in rilievo che non solo per le disposizioni contenute negli elaborati grafici del Piano Regolatore (come per es. le cd. zonizzazioni, la destinazione di alcune specifiche aree alla soddisfazione degli standards urbanistici e la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo su precise aree)...
[...omissis...]

Sintesi: E’ del tutto pacifico in giurisprudenza che il ricorso contro il provvedimento di approvazione del piano regolatore generale deve essere notificato, oltre che al Comune che ha adottato l’atto di pianificazione, anche alla Regione, in considerazione della natura complessa dell'atto impugnato e del concorso della volontà di entrambi gli Enti alla formazione definitiva del piano.

Estratto: «2.2. E’ del tutto pacifico in giurisprudenza che il ricorso contro il provvedimento di approvazione del piano regolatore generale deve essere notificato, oltre che al Comune che ha adottato l’atto di pianificazione, anche alla Regione, in considerazione della natura complessa dell'atto impugnato e del concorso della volontà di entrambi gli Enti alla formazione definitiva del piano.Ne consegue che l'omesso assolvimento di tale onere implica l'inammissibilità del ricorso, per la sua mancata notificazione ad una delle Autorità emananti ed il vizio non é suscettibile di sanatoria, in applicazione (estensiva o analogica) degli artt. 102 e 107 c.p.c., trovando, la proposizione del ricorso giurisdizionale di legittimità, specifica disciplina nell’art. 21, comma 1, della legge n. 1971, in forza del quale “il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale”.Nel caso in esame è dunque da confermare l’inammissibilità del ricorso proposto per l’annullamento del decreto del Dirigente generale dell’Assessorato regionale territorio ed ambiente n. 498 del 22 giugno 2005, recante approvazione del piano regolatore generale del Comune di San Giovanni La Punta notificato soltanto all’Ente locale e non anche all’Autorità regionale emanante.»

Sintesi: Di regola deve essere negata la configurabilità di controinteressati rispetto all’impugnazione di strumenti urbanistici: tuttavia ove nel caso concreto vi sia un soggetto che abbia presentato delle osservazioni allo strumento urbanistico, questo sia stato modificato accogliendo le sue osservazioni e il soggetto abbia un interesse concreto alla conservazione della previsione del piano il ricorso deve essere notificato anche a lui.

Estratto: «2 – Il ricorso è inammissibile per omessa notifica dello stesso al controinteressato.Come si evince dallo stesso atto introduttivo del giudizio, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo e lesivo della posizione vantata dal ricorrente, in quanto avrebbe mutato la precedente previsione di allargamento della strada (sulla quale è ubicato l’impianto di distribuzione di carburanti di proprietà dell’A.C.I.), a seguito dell’accoglimento dell’osservazione presentata dal terzo allo strumento urbanistico, proprietario di un’azienda florovivaistica posta su lato opposto della medesima strada.Ne consegue che il terzo, già individuato negli atti del procedimento, è direttamente interessato alla conservazione del provvedimento impugnato, il cui annullamento determinerebbe una lesione perfettamente uguale a quella lamentata dall’ente ricorrente.Ancorché in via generale debba essere negata la configurabilità di controinteressati rispetto all’impugnazione di strumenti urbanistici, ciò nondimeno, nella fattispecie, a fronte del concreto atteggiarsi delle previsioni di piano, deve farsi riferimento ai principi generali in tema di individuazione del controinteressato.Laddove, come nella fattispecie, sussistono i due requisiti necessari per la configurazione del controinteressato (il quale deve essere soggetto contemplato nell’atto impugnato o comunque agevolmente individuabile e, nello stesso tempo, essere titolare di un interesse concreto ed attuale alla conservazione del provvedimento), sussiste conseguentemente l’obbligo di estendere il contraddittorio al soggetto che verrebbe inciso dall’annullamento del provvedimento impugnato.Nella fattispecie, il ricorso è stato notificato solo al comune emanante l’atto e pertanto esso è inammissibile per omessa notifica al controinteressato.»

Sintesi: La giurisprudenza che afferma l'inesistenza di controinteressati rispetto all’impugnazione di strumenti urbanistici generali non può applicarsi nei casi in cui l'atto impugnato sia una variante avente un oggetto del tutto specifico e circoscritto; tale principio deve trovare una deroga infatti nei casi in cui, pur trattandosi di ricorsi contro strumenti urbanistici, vi sia l’evidenza di posizioni specifiche di soggetti interessati, tali da determinare, al loro favore, la qualità di controinteressati.

Sintesi: In caso di impugnazione di un piano urbanistico attuativo avente ad oggetto la realizzazione di un porto turistico, va riconosciuta la qualità di controinteressato al soggetto che abbia predisposto il progetto di piano attuativo.

Estratto: «Deve essere in primo luogo osservato che le stesse ricorrenti nel loro atto introduttivo del giudizio espongono, in sede di narrativa in fatto, che gli atti gravati (variante alla scheda 38/C del R.U. del Comune di Pisa e adozione/approvazione del Piano di Recupero ex Motofidelis) nascono a seguito di conferenza di servizi indetta dalla Regione Toscana al fine di esaminare il “progetto preliminare del piano attuativo relativo all’intera area presentato dalla Borello s.p.a.”, nella quale le varie Amministrazioni coinvolte avevano formulato le proprie osservazioni al progetto stesso (pp. 5 e 6 ricorso). Ciò a dimostrazione della piena consapevolezza delle stesse ricorrenti circa la presenza di un soggetto nominativamente indicato portante un interesse diretto e attuale di segno opposto a quello delle medesime ricorrenti, cioè alla conservazione degli atti gravati, da identificarsi appunto proprio nella società Borello s.p.a. quale soggetto promotore del piano ad iniziativa privata. D’altra parte sul piano processuale non possono esservi dubbi circa natura di controinteressata della società Borrello s.p.a. né in relazione al piano di recupero, giacché le delibere nn. 22 e 89 del 2006 del Comune di Pisa fanno espresso riferimento alla Borello s.p.a. quale soggetto proponente del Piano stesso (cfr. all. 12 Comune di Pisa), e quindi ovviamente portatore di un interesse di segno opposto a quello delle ricorrenti e cioè alla conservazione degli atti gravati, né in relazione alla impugnazione della variante al R.U. (coeve delibere nn. 21 e 88), stante la natura del tutto circoscritta e individuale della scheda del R.U. gravata, rispetto alla quale è senz’altro facilmente individuabile il soggetto controinteressato, come risulta dalla stessa narrativa del ricorso, ove le associazioni ricorrenti evidenziano che la variante alla scheda 38/C nasce dalla necessità di far approvare, nel rispetto delle osservazioni sorte in sede di conferenza di servizi, il Piano attuativo predisposto dalla stessa società Borrello. Questo Tribunale ha poi già avuto modo in passato di porre in evidenza, proprio in relazione alla variante a strumento urbanistico per realizzazione di porto turistico, che non può in simili casi richiamarsi la “giurisprudenza che afferma la inesistenza di controinteressati rispetto all’impugnazione di strumenti urbanistici generali, sia perché, nel caso di specie, la variante ha un oggetto del tutto specifico e circoscritto, sia perché tale principio deve trovare deroga nel caso in cui, pur trattandosi di ricorsi contro strumenti urbanistici, vi sia l’evidenza di posizioni specifiche di soggetti interessati, tali da determinare, al loro favore, la qualità di controinteressati” (TAR Toscana, sez.. III, 19 luglio 2000, n. 1713).»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE SANZIONE EDILIZIA

Sintesi: Pur condividendosi, in linea di principio, l’orientamento secondo cui in linea di principio il denunciante un abuso edilizio, o il vicino di casa, non sono controinteressati nel giudizio proposto avverso un ordine di demolizione o un atto di ritiro di un precedente titolo abilitativo edilizio, occorre invero distinguere, rispetto alla generica posizione del denunciante o del vicino di casa, quella del soggetto specificamente e direttamente danneggiato dall’abuso edilizio (nel caso di specie, per la violazione delle distanze d’obbligo tra il proprio edificio e quello del ricorrente).

Estratto: «7.3. Il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale, espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui “nell’impugnazione di un’ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio...
[...omissis...]

Sintesi: La sentenza va annullata con rinvio, per l’integrazione del contraddittorio e il rinnovo del giudizio di primo grado, se i controinteressati non sono stati evocati in giudizio alla luce di quella giurisprudenza che, in linea di principio, non ravvisa controinteressati nel caso di impugnazione di un ordine di demolizione.

Estratto: «7.6. Da quanto esposto emerge che sia il ricorso di primo grado che i motivi aggiunti si sarebbero dovuti notificare ad almeno un controinteressato.Si ritiene tuttavia che si possa concedere l’errore scusabile alla luce del dubbio sulla necessità o meno di notifica ai controinteressati, che poteva essere ingenerato dalla sopra citata giurisprudenza che in linea di principio non ravvisa controinteressati nel caso di impugnazione di un ordine di demolizione.Pertanto la sentenza va annullata con rinvio, per l’integrazione del contraddittorio e il rinnovo del giudizio di primo grado.»

Sintesi: Anche nei ricorsi proposti contro i provvedimenti di repressione di abusi edilizi, deve riconoscersi la qualità di controinteressato al soggetto il cui diritto di proprietà potrebbe ricevere un pregiudizio dall’intervento edilizio e che abbia, pertanto, titolo a dare il proprio consenso.

Estratto: «Il Collegio, a tale riguardo, condivide l’orientamento, consolidatosi di recente, in base al quale, anche nei ricorsi proposti contro i provvedimenti di repressione di abusi edilizi, deve riconoscersi la qualità di controinteressato al soggetto il cui diritto di proprietà potrebbe ricevere un pregiudizio dall’intervento edilizio e che abbia, pertanto, titolo a dare il proprio consenso (cfr. Cons. Stato, V Sez., 15 marzo 2001 n. 1507, V Sez., 20 settembre 2001 n. 4972, Tar Basilicata 15/2008 e, da ultimo, cfr. anche Sez. IV 4233/2011).La giurisprudenza citata dalla difesa del Comune e condivisa dal Collegio ha altresì precisato che l’Amministrazione può, anche in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, legittimamente richiedere il consenso del comproprietario dell’area interessata dall’intervento edilizio. Nel caso sub judice è contestato che le opere riguardino aree o beni comuni ovvero di pertinenza condominiale.A tale riguardo è sufficiente rilevare che le opere in questione sono state ritenute, con provvedimenti non impugnati, soggette alla autorizzazione antisismica a seguito di opportuni e puntuali sopralluoghi, per riconoscere ai condomini un interesse qualificato, analogo e contrario a quello dei ricorrenti, tale cioè da potere loro attribuire la qualità di controinteressati, interlocutori necessari nel presente giudizio.A tale pur sufficiente circostanza si aggiunga che le opere eseguite consistono anche in una scala in cemento armato appoggiata ad un muro perimetrale, e quindi collegata alle travi portanti dell’edificio, e nell’apertura di un vano porta nel sottotetto.Si tratta di interventi che incidono su parti comuni, quali i pilastri o il sottotetto (cfr. CdS Sez. VI 4744/2005).La giurisprudenza ha da tempo chiarito che l’individuazione delle parti comuni può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non opera riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari (Cass S.U. 7449/1993, più di recente, Cassazione civile , sez. II, 19 dicembre 2002 , n. 18091, ma in tal senso v. anche T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 08 febbraio 2011 , n. 208).La Cassazione ha precisato che in un edificio di più piani appartenenti a proprietari diversi, l'appartenenza del sottotetto (non indicato nell'art. 1117 c.c. tra le parti comuni dell'edificio) si determina in base al titolo ed in mancanza in base alla funzione cui esso è destinato in concreto. Pertanto, va annoverato tra le parti comuni se è utilizzabile, anche solo potenzialmente, per gli usi comuni , dovendosi in tal caso applicare la presunzione di comunione prevista dalla norma citata, la quale opera ogni volta che nel silenzio del titolo il bene sia suscettibile, per le sue caratteristiche, di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi ( Cassazione civile , sez. II, 19 dicembre 2002 , n. 18091).Atteso che nel caso di specie i ricorrenti non hanno prodotto alcun titolo da cui possa derivare il loro diritto esclusivo, anche per il varco nel sottotetto si rendeva necessario il consenso del condominio.»

Sintesi: Pur dovendosi ammettere che, in linea di principio, non sono ravvisabili controinteressati ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti di repressione di abusi edilizi, a diverse conclusioni deve giungersi qualora l'adozione di un'ordinanza di demolizione sia stata non solo sollecitata da un esposto del vicino del ricorrente, ma anche preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento al detto soggetto.

Estratto: «I ricorrenti, peraltro, nonostante il tenore dell’ordinanza del 10 giugno 2010 di questo Tribunale, non hanno notificato ai controinteressati neanche gli ultimi motivi aggiunti. La recente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, pur ammettendo che, “in linea di principio, non sono ravvisabili controinteressati ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti di repressione di abusi edilizi”, è di diverso avviso quando l'adozione di un'ordinanza di demolizione sia stata non solo sollecitata da un esposto del vicino del ricorrente, ma anche preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento al detto soggetto, dovendosi distinguere tra la posizione di colui che è titolare di un generico interesse a mantenere efficace il provvedimento impugnato e la posizione di colui che dal provvedimento medesimo viceversa riceve un vantaggio diretto e immediato, con la conseguente individuazione della posizione obbligatoriamente inclusa nel contraddittorio sia procedimentale che processuale e ciò sulla scorta sia del c.d. elemento ”sostanziale” (titolarità di un interesse analogo e contrario alla posizione legittimante del ricorrente), sia del c.d. elemento ”formale” (indicazione nominativa nel provvedimento di colui che ne abbia un interesse qualificato alla conservazione) (Così Cds IV 4233/2011). Per quanto sopra osservato questo è esattamente il caso che si è verificato nella vicenda in esame.I provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti sono tutti atti conseguenti alla accertata abusività delle opere ed al diniego di regolarizzazione impugnato con il ricorso principale, pertanto anche per essi parte ricorrente doveva notificare i motivi ai controinteressati individuati nel primo degli atti impugnati.Presupposto dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti sono sempre il mancato consenso dei condomini (vedi motivazione dell’invito diffida del 16 giugno 2011 e la nota del 17 marzo 2010) per i quali si ripropone la suddetta inammissibilità per omessa notifica ad almeno uno dei condomini anche dei motivi aggiunti.Benchè l’accoglimento della eccezione di inammissibilità per mancata integrità del contraddittorio non possa non condurre alla anticipata inammissibilità del ricorso e precluda l’esame di ulteriori questioni, appare opportuno, anche in considerazione della lunga vicenda processuale e della consistente documentazione versata in atti, evidenziare, in via incidentale, taluni profili di infondatezza delle domande proposte. L’intervento edilizio realizzato senza titolo, e nonostante le due diffide ad eseguire i lavori, quella del 29 aprile 1999, prot. n. 2355, emessa dal Comune di Montecalvo I., e quella del Dirigente del Settore Genio Civile della Regione, l’8 aprile 2009, necessitava altresì di autorizzazione sismica, atteso che l’edificio nel quale sono stati eseguiti gli interventi si trova in zona classificata sismica.L’art. 94 del DPR 380/2001, non diversamente dal previgente art. 18 della legge 64/1974, a tale riguardo dispone che, fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo, nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico regionale.Mancando tale autorizzazione non poteva essere rilasciato il titolo edilizio ai sensi del vigente art. 36 dpr 380/2001, da leggere in coordinato disposto con l’art. 20, comma 3, dpr cit. Con provvedimento n. 12, datato 12 aprile 2011, non impugnato, la suddetta autorizzazione è stata negata.Ne consegue l’impossibilità per il Comune di rilasciare la richiesta sanatoria, attesa la non conformità degli interventi eseguiti alle vigenti disposizioni della normativa antisismica.»

Sintesi: Nel giudizio di impugnazione di un provvedimento repressivo in materia edilizia non sono configurabili soggetti controinteressati, sia per l’ampiezza ed eterogeneità degli interessi, sottesi ad un’Ordinanza di demolizione, sia perché i soggetti, che hanno presentato un esposto, hanno soltanto fornito una notizia all’Amministrazione comunale, la quale poi attiva i poteri che l’ordinamento le attribuisce e nell’ambito dei quali i soggetti esponenti non assumono alcun carattere concorrente.

Estratto: «In via preliminare, va precisato che il ricorso in esame è stato correttamente notificato soltanto al Comune di Abriola, in quanto nel giudizio di impugnazione di un provvedimento repressivo in materia edilizia non sono configurabili soggetti controinteressati, sia per l’ampiezza ed eterogeneità degli interessi, sottesi ad un’Ordinanza di demolizione, sia perché i soggetti, che hanno presentato un esposto, hanno soltanto fornito una notizia all’Amministrazione comunale, la quale poi attiva i poteri che l’ordinamento le attribuisce e nell’ambito dei quali i soggetti esponenti non assumono alcun carattere concorrente (cfr. per es. C.d.S. Sez. IV Sent. n. 7417 del 15.11.2004).»

Sintesi: Nelle controversie aventi ad oggetto la demolizione di opere abusive non sono configurabili controinteressati, anche nel caso in cui sia palese il vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall’esecuzione della misura repressiva, essendo unicamente possibili interventi ad opponendum.

Estratto: «Il Collegio è innanzi tutto chiamato ad occuparsi delle questioni dedotte con l’atto introduttivo della lite. Disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad almeno un controinteressato – alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto la demolizione di opere abusive non sono configurabili controinteressati, anche nel caso in cui sia palese il vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall’esecuzione della misura repressiva, essendo unicamente possibili interventi ad opponendum (v. TAR Emilia-Romagna, Parma, 2 dicembre 2008 n. 451) –, nel merito si tratta di accertare se il diniego di accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento abusivo oggetto di richiesta di sanatoria sia o meno inficiato dall’addotta inesistenza di un reale vulnus ai valori ambientali da salvaguardare con il vincolo, o sia piuttosto viziato dalla circostanza che la lieve sopraelevazione del fabbricato non avrebbe determinato, a dire della ricorrente, un aumento “utile” di volumetria.»

Sintesi: Il proprietario del fondo su cui insiste l'immobile abusivo non è titolare di una posizione giuridica contrapposta a quella di colui che ne ha la disponibilità: in quanto cointeressato, quindi, ad esso non può riferirsi l’obbligo di notifica del ricorso giurisdizionale.

Estratto: «3.1) In primo luogo, essa rileva (con le memorie depositate il 5 maggio e il 15 giugno 2009) che il ricorso introduttivo del giudizio, proposto dalla signora Verica Javanovic nella sua qualità di delegata speciale per la proprietà del fondo su cui sorgono gli immobili abusivi, non è stato notificato al proprietario del fondo stesso e tale omissione renderebbe inammissibile il gravame giurisdizionale.L’eccezione va disattesa in quanto il proprietario del fondo non è titolare di una posizione giuridica contrapposta a quella della ricorrente e non avrebbe alcun interesse alla conservazione dei provvedimenti impugnati, atteso che la presenza degli immobili sui suoi terreni può solo operare nel senso di incrementarne il valore.Egli deve essere configurato, pertanto, come cointeressato al quale non può riferirsi l’obbligo di notifica del ricorso giurisdizionale.»

Sintesi: In caso di impugnazione di un'ordinanza di demolizione, non sono configurabili controinteressati con i quali sia necessario instaurare il contraddittorio, anche quando sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per i terzi dall'esecuzione della misura repressiva ed anche quando quest’ultima sia stata disposta a seguito della segnalazione dell’illecito edilizio da parte di terzi, essendo, al più, possibili interventi ad opponendum.

Estratto: «5. Venendo ora all’esame del secondo ricorso (r.g. n. 5658/2007), in rito, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità e irricevibilità dello stesso e dei relativi motivi aggiunti sollevate dall’amministrazione resistente.5.1. Priva di pregio è, innanzitutto, l’eccezione di inammissibilità del gravame per mancata notifica ai controinteressati, asseritamente identificabili nei proprietari dei lotti limitrofi, fruitori della via G. Falcone ed aspiranti a mantenere inalterato lo stato dei luoghi (tanto da aver presentato un esposto al Comune di Trentola Ducenta in data 11 settembre 2006, prot. n. 7167, al fine di contrastare le iniziative edilizie della Nugnes).Al riguardo, occorre, da un lato, rimarcare che, in via generale, in caso di impugnazione di un'ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati con i quali sia necessario instaurare il contraddittorio, anche quando sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per i terzi dall'esecuzione della misura repressiva ed anche quando quest’ultima sia stata disposta a seguito della segnalazione dell’illecito edilizio da parte di terzi, essendo, al più, possibili interventi ad opponendum (cfr. TAR Abruzzo, L'Aquila, 4 giugno 2004, n. 734; TAR Lazio, Roma, sez. I, 22 dicembre 2005, n. 14374; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 24 aprile 2006, n. 407; 1° luglio 2008, n. 1027; TAR Molise, Campobasso, 12 marzo 2009, n. 79; TAR Liguria, Genova, sez. I, 21 aprile 2009, n. 779).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.