Della domanda di rideterminazione dell'indennità di esproprio conosce il G.O.

Estratto: «La cognizione della questioni relative alla determinazione dell’indennità di espropriazione appartiene pacificamente, infatti, alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario.»

Sintesi: La questione indennitaria è riservata alla giurisdizione dell’AGO.

Estratto: «8.3. Quanto alla presunta erronea determinazione dell’indennità provvisoria (dovuta a sua volta ad un errore di tipizzazione dell’area, come anche rilevato con atto di motivi aggiunti), trattasi di questione indennitaria come noto riservata alla giurisdizione dell’AGO. E ciò a tacere della probabile assenza di errori in questa direzione, atteso che – come adeguatamente dimostrato in giudizio (anche mediante il disposto adempimento istruttorio) – l’area degli interessati è caratterizzata da una duplice qualificazione urbanistica: l’una di carattere edificatorio, classificata come zona C (esclusa dal procedimento ablatorio); l’altra a carattere non edificatorio, classificata come “fascia verde di rispetto” (interessata invece, almeno in parte, dal richiamato intervento espropriativo).»

Sintesi: Ogni questione relativa al quantum dell’indennità appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ex art. 53, terzo comma, DPR 327/2001.

Estratto: «16. Per quanto concerne la determinazione provvisoria dell’indenità di esproprio (atto dirigenziale 6 marzo 2003), ogni questione relativa al quantum dell’indennità appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. art. 53, terzo comma, d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, testo unico in materia espropriativa).17. Le censure di ordine formale dedotte nei confronti di detta determinazione dirigenziale sono infondate. La mancata nomina del responsabile del procedimento non vizia l’atto amministrativo, dovendosi ritenere responsabile, finché essa non venga effettuata, il funzionario preposto all’unità organizzativa competente (cfr. Cons Stato VI, 14.4.99 n. 433; Cons. Stato 2^, 3.11.99 n. 1401/99).18. Quanto alla proposta di cessione, nella disciplina di cui all’art. 20 del testo unico espropri (d.p.r. 327/2001) la cessione volontaria postula (comma 9) l’accettazione dell’indennità provvisoria di esproprio e il deposito della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene: presupposti che qui non ricorrono (cfr. Cass. 1^ 11.3.06 n. 5390, 21.11.03 n. 17709). E’ peraltro evidente che la proposta non fu accettata perché il Comune non intendeva indennizzare un bene (tettoia) che riteneva non condonabile.»

Sintesi: Ogni contestazione in merito alla quantificazione dell’indennità di esproprio relativamente agli immobili legittimamente acquisiti al patrimonio dell'Ente, deve essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

Estratto: «Ogni contestazione in merito alla quantificazione dell’indennità di esproprio relativamente agli immobili legittimamente acquisiti al patrimonio provinciale deve essere infine devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Ne discende che ogni doglianza avverso la determina dirigenziale n. 217 del 5 giugno 2002 e quelle successive di determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione deve ritenersi in questa sede inammissibile.»

Sintesi: La pretesa indennitaria, di carattere puramente patrimoniale, rientra nella previsione dell’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nella parte in cui riserva al giudice ordinario le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità, in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. La dizione della norma, estremamente ampia, comprende, pertanto, l’indennità di esproprio, il prezzo della cessione volontaria, l’indennità per servitù.

Estratto: «Il giudicante ha sottolineato che gli istanti hanno agito in giudizio al fine di ottenere l’attuazione di una convenzione per la cessione volontaria di beni immobili da espropriare, destinata, nell’ambito del procedimento espropriativo, a sostituire il decreto di esproprio.
[...omissis...]

Sintesi: Ogni contestazione relativa all’indennità provvisoria di esproprio esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «14. Quanto alle altre doglianze dedotte col quarto motivo, va rilevato che ogni contestazione relativa all’indennità provvisoria di esproprio esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.»

Sintesi: In forza di principio granitico, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (e, in particolare, della corte d'appello competente per territorio), la controversia concernente l’indennità connessa ad una procedura espropriativa.

Estratto: «E’ principio granitico che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia che ha ad oggetto l'impugnazione di un decreto che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione (T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, 12 novembre 2003, n. 5685).Peraltro i ricorrenti si limitano a porre la questione della determinazione dell'indennità, qualificandola inesistente o inferiore al giusto, ma nessuna censura, neanche di illegittimità in via derivata, viene specificamente dedotta rispetto all'atto impugnato appalesandosi il ricorso, vieppiù, sotto tale profilo, inammissibile per assoluta genericità.Ne deriva che la giurisdizione in ordine alla controversia in oggetto, in quanto concernente l’indennità connessa ad una procedura espropriativa, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo riservata alla cognizione del giudice ordinario e, in particolare, alla corte d'appello competente per territorio.»

Sintesi: Le questioni concernenti opposizione alla stima dell’indennità dovuta, sono riservata alla giurisdizione del G.O., a norma dell’art. 53, n.3, e 54 del DPR. n. 327/2001.

Estratto: «IL terzo ricorso attiene alla determinazione dell’indennità di espropriazione e dell’occupazione temporanea, di una porzione di terreno (complessivi mq. n. 4800) facente parte dell’agglomerato industriale di S. Salvo; i ricorrenti invocano l’applicazione dell’art. 36 del DPR. n. 327/2001.La questione concretizza un’opposizione alla stima dell’indennità dovuta, che è controversia riservata alla giurisdizione del G.O., a norma dell’art. 53, n.3, e 54 del DPR. n. 327/2001, come confermato dalla recente giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 10362/6.5.2009 e C.S., IV, n. 2695/6.6.2008).»

Sintesi: Alla luce del disposto di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 80/1998 (come modificato dalla legge n. 205/2000), sussiste il difetto di giurisdizione del GO in ordine alla pretesa indennitaria.

Estratto: «Orbene, con riguardo alla pretesa indennità per il periodo di occupazione legittima, il Collegio ritiene che la richiesta debba essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.Come correttamente eccepito dalle difese resistenti, l’art. 34 del D.lgs. n. 80/1998 (come modificato dalla legge n. 205/2000), nel devolvere alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia di urbanistica ed edilizia, ha espressamente stabilito che nulla risulta innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.Con riguardo a tale pretesa, quindi, deve essere declinata la giurisdizione ed in parte qua il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.»

Sintesi: Se l'intervento chiesto al giudice mira all’accertamento dell’inadeguatezza dell’indennità dovuta a seguito dell’espropriazione di un bene sia pure per l’errata stima effettuata dall’amministrazione, si configura la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del d.lgs. n. 80/98, modificato dalla legge n. 205/2000.

Estratto: «Occorre in via pregiudiziale esaminare il profilo della sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale.Giova ribadire, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l’interpretazione della domanda deve essere finalizzata a cogliere, indipendentemente dalle espressioni letterali usate dal ricorrente, il contenuto sostanziale della stessa...
[...omissis...]

Sintesi: Le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (art. 53, comma 3 D.P.R. n. 327/2001).

Estratto: «Non appare inutile ricordare, inoltre, che le controversie riguardanti “la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa” appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (art. 53, comma 3, d.P.R. n. 327/2001).»

Sintesi: La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia espropriativa introdotta dall'art. 34, comma 1, d.lgs.vo n. 80 del 1998, successivamente ripresa dall'art. 7, comma 1, L. n. 205 del 2000 e dall'art. 53, D.P.R. n. 327 del 2001, non si estende alle questioni inerenti alla determinazione ed alla corresponsione delle indennità conseguenti ad atti di carattere ablativo, che - in quanto attinenti a diritti soggettivi perfetti - rimangono di spettanza del giudice ordinario.

Estratto: «Appartiene, infatti, alla giurisdizione del Giudice Ordinario la domanda con la quale si chiede la corresponsione dell'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 53, comma 3, d.P.R n. 327 del 2001; la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia espropriativa introdotta dall'art. 34, comma 1, d.lg. n. 80 del 1998, successivamente ripresa dall'art. 7, comma 1, l. n. 205 del 2000 e dall'art. 53, d.P.R. n. 327 del 2001, non si estende alle questioni inerenti alla «determinazione ed alla corresponsione delle indennità» conseguenti ad atti di carattere ablativo, che - in quanto attinenti a diritti soggettivi perfetti - rimangono di spettanza del giudice ordinario. Il Collegio rileva peraltro che, per giurisprudenza consolidata, anche nei casi in cui è radicata la giurisdizione, l’ azione di annullamento del silenzio – rifiuto della P.A. non è applicabile qualora essa sia finalizzata all’accertamento di un comportamento dell’amministrazione inadempiente rispetto ad un obbligo patrimoniale imposto dall’ordinamento e, quindi, diretta ad ottenere una pronuncia di condanna dell’amministrazione intimata al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile. Infatti, nel procedimento ex art. 21 – bis il giudice amministrativo esercita i poteri propri della giurisdizione di legittimità, mentre, nei casi di giurisdizione esclusiva, per giungere alla condanna dell’Amministrazione, le pretese patrimoniali che hanno fondamento in una precisa disposizione normativa, senza necessità di intermediazione di ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, devono passare attraverso un giudizio ordinario diretto ad accertare, prima di tutto, la reale consistenza della posizione giuridica vantata, la titolarità della stessa e, da ultimo, la sussistenza dell’inadempimento dell’amministrazione, tenuta a soddisfare in via diretta ed immediata la pretesa (cfr. ex multibus Consiglio di Stato 6138/2007, 2459/2005).»

Sintesi: L'art. 34 del D.L.vo n. 80/98, nel testo rivisitato dall’art. 7 L. n. 205/00, mantiene in capo all’A.G.O. la competenza in materia di indennità di espropriazione.

Estratto: «Privo di giurisdizione deve poi ritenersi questo giudice amministrativo nella parte in cui si lamenta l’esiguità del valore attribuito a fini espropriativi al terreno di proprietà delle ricorrenti (risultando così assorbita la marginale doglianza di incompetenza dedotta nei confronti della giunta comunale, doglianza del resto da ritenersi infondata, trattandosi di atto esecutivo di una volontà consiliare e quindi legittimamente adottato dalla giunta) essendo inequivoco l’art. 34 del D.L.vo n. 80/98,nel testo rivisitato dall’art. 7 L. n. 205/00, nel mantenere in capo all’A.G.O. la competenza in materia di indennità di espropriazione.»

Sintesi: Nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di espropriazione e di occupazione, in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa.

Estratto: «In tale situazione, le Sezioni Unite, dopo le note sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale rispettivamente, del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come recepito e modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nonché del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, hanno ritenuto (Cass. 7442/2008; 14794/2007; 7256/2007) che la controversia avente per oggetto il risarcimento del danno dalla c.d. occupazione espropriativa o meramente illegittima rientra nella nuova fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: in quanto entrambe le disposizioni legislative si sottraggono alla censura di illegittimità costituzionale nelle ipotesi in cui i "comportamenti" causativi di danno ingiusto - e cioè, nella specie, l'occupazione e/o la realizzazione dell'opera - costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili riconducibili, all'esercizio del pubblico potere del l'amministrazione: costituendo anche tali "comportamenti" esercizio, ancorché viziato dall'illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione.La vigenza dell'atto introduttivo del procedimento ablatorio vale a ricondurre la condotta dell'amministrazione nell'ambito del potere ablatorio, e a giustificare la creazione della giurisdizione esclusiva nella materia espropriativa; laddove solo se la dichiarazione di p.u. manchi, il collegamento con l'azione amministrativa secondo la Consulta, viene meno e la controversia, sia che il proprietario invochi la tutela restitutoria, sia che attraverso una abdicazione implicita al diritto dominicale opti per il risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.Pertanto le Sezioni Unite devono affermare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non soltanto per le aree comprese nell'uno e/o nell'altro degli indicati decreti di occupazione temporanea, ma anche per le restanti (eventuali) superfici, peraltro menzionate solo genericamente dalla società, una volta che neppure essa ha prospettato che le stesse non rientravano tra gli immobili oggetto dell'una e/o dell'altra dichiarazione di p.u.. Mentre per quanto riguarda la richiesta di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea in conseguenza dei Decreti Prefettizi 10 aprile 1995, 20 dicembre 1996 e 5 maggio 1998, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, ha stabilito al comma 3, lett. b), che nulla e innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa: perciò comprendenti non soltanto quella di espropriazione (qui non richiesta), ma anche le indennità per l'occupazione d'urgenza, espressamente attribuite dalla L. n. 865 del 1971, artt. 19 e 20, alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello.Conclusivamente, il ricorso del la CREEP va accolto limitatamente alle domande di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea, per le quali il Collegio deve dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario; mentre per quelle fondate sulla ulteriore detenzione illegittima degli immobili nonché sulla loro irreversibile trasformazione va dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.»

Sintesi: Ogni contestazione in punto quantificazione dell’indennità di esproprio e sua valutazione prodormica, è devoluta alla giurisdizione del GO e in particolare della Corte d’appello.

Estratto: «Il motivo 2c) censura i criteri di determinazione dell’indennità di esproprio e la scelta tra l’alternativa di addivenire ad una cessione bonaria ovvero proseguire con la procedura di esproprio, circostanze estranee alla giurisdizione del giudice amministrativo, considerato che ogni contestazione in punto quantificazione dell’indennità di esproprio e sua valutazione prodormica è devoluta alla giurisdizione del GO e in particolare della Corte d’appello.»

Sintesi: Della domanda di rideterminazione dell'indennità di esproprio conosce il GO.

Estratto: «che così riassunte le posizioni delle parti, giova rammentare che in considerazione dell'epoca dei fatti e della data d'instaurazione del giudizio davanti al Tribunale, deve farsi riferimento al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b), che a seguito della dichiarazione d'illegittimità pronunciata da Corte cost. 2004/204, va letto nel senso che le controversie in materia urbanistica od espropriativa - quale è quella di cui si discute - rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo salvo che non si riferiscano a comportamenti non riconducibili, neppure in via mediata e indiretta, all'esercizio di un pubblico potere (Corte. Cost. 2006/191);che alla luce delle predette norme nonché di quella secondo cui nelle cause devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo dispone anche il risarcimento del danno (D.Lgs n. 80 del 1998, art. 35, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7), queste Sezioni Unite hanno già ripetutamente stabilito che il ristoro del pregiudizio conseguito all'irreversibile trasformazione di terreni occupati con ordinanze sindacali emesse sulla base di precedenti dichiarazioni di pubblica utilità dev'essere chiesto al giudice amministrativo (C. Cass. 2008/2030), restando riservate al giudice ordinario soltanto le controversie in tema d'indennità di occupazione od esproprio (C. Cass. 2007/24632) ovvero di danni da occupazione usurpativa (C. Cass. 2007/26737) che, com'è noto, ricorre soltanto nei casi d'inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità (che, oltretutto, diviene inefficace soltanto dopo la scadenza di entrambi i termini per il compimento dei lavori e delle espropriazioni: C. Cass. 2003/16907, 2005/2870 e 2007/10375);che nel caso in questione si discute di terreni che dopo essere stati appresi con regolare decreto di occupazione emesso in costanza di valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, sono stati utilizzati proprio per il raggiungimento delle finalità da quest'ultima individuate e perseguite; che trattandosi perciò di fattispecie caratterizzata dall'esercizio del potere, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo (dinanzi al quale si rimettono le parti) sulla domanda principale e subordinata di risarcimento dei danni e quella del giudice ordinario sulla domanda "ulteriormente subordinata" di rideterminazione dell'indennità di esproprio;»

Sintesi: L’impugnazione dell’indennità di espropriazione non appartiene alla cognizione del Giudice amministrativo, bensì a quella del Giudice ordinario, in specifico, la Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 19 della L. 22.10.1971, n. 865.

Estratto: «Per quanto riguarda, invece, la “memoria aggiuntiva”, con la quale è stata impugnata “l’indennità provvisoria di espropriazione relativa ai beni immobili oggetto del piano regolatore di esproprio, atto conseguente a quello impugnato”, cioè la delibera del Consiglio Comunale di Briona 26.9.2006, n. 19, l’impugnazione dell’indennità di espropriazione non appartiene alla cognizione del Giudice amministrativo, bensì a quella del Giudice ordinario, in specifico, la Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 19 della legge 22.10.1971, n. 865.»

Sintesi: La questione concernente sostanzialmente il pregiudizio patrimoniale per l’asserito insufficiente importo dell’indennità, fuoriesce dalla giurisdizione del giudice amministrativo ed è, invece, devoluta alla giurisdizione del G.O. ai sensi degli artt. 53, comma 3, e 54 del D.P.R. n. 327/2001.

Estratto: «Venendo, infine, all’esame del terzo ed ultimo motivo di ricorso, con esso i ricorrenti si dolgono, in sostanza, dell’insufficienza della proposta di indennità di esproprio formulata dal Comune nei loro confronti, a tal proposito negando l’esistenza della situazione di particolare urgenza ex art. 22 del d.P.R. n. 327/2001 (che consente la determinazione urgente dell’indennità provvisoria di esproprio senza la previa osservanza della procedura di cui al precedente art. 20). Sul punto è, però, agevole ribattere che la questione, concernendo sostanzialmente il pregiudizio patrimoniale per l’asserito insufficiente importo dell’indennità, fuoriesce dalla giurisdizione di questo giudice amministrativo ed è, invece, devoluta alla giurisdizione del G.O. ai sensi degli artt. 53, comma 3, e 54 del d.P.R. n. 327/2001. Una volta dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale su tale questione, per la stessa dovrà darsi attuazione – sulla scorta della più recente giurisprudenza – al principio della translatio judicii, onerando la parte più diligente della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice fornito di giurisdizione (il G.O.), affinché dia luogo al processo di merito.»

Sintesi: La cognizione delle controversie concernenti la determinazione dell'indennità di esproprio spetta alla cognizione del G.O.

Estratto: «2- Quanto, più specificamente, ai motivi aggiunti, si deve in primo luogo evidenziare che gli stessi non seguono la sorte del ricorso principale, nella parte in cui, con essi, sono state proposte anche censure in via autonoma ai provvedimenti sopravvenuti, quali il decreto di espropriazione e il decreto provinciale di determinazione della relativa indennità.In relazione alle censure rivolte contro detta quantificazione è notorio che la cognizione delle controversie nascenti spetta, notoriamente, alla cognizione del G.O. (del resto, gli stessi ricorrenti hanno proposto opposizione alla stima davanti alla Corte di appello di Venezia, che ha sospeso il relativo giudizio in attesa della presente decisione).»

Sintesi: Sussiste il difetto di giurisdizione del GA in ordine alle controversie concernenti l'indennità.

Estratto: «3.2 L’azione di accertamento del diritto a percepire i corrispettivi monetari a fronte di atti dispositivi che investano i sedimi autostradali oggetto del provvedimento è inammissibile per difetto di giurisdizione.In proposito, è sufficiente osservare che l’art. 5 L. 1034/1971, nel devolvere alla competenza del giudice amministrativo i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ha stabilito che resta salva la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.D’altra parte, anche per i pubblici servizi, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 204/2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, co. 1, D.Lgs. 80/1998 nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli” anziché “le controversie in materia di pubblici servizi, relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi …”.»

Sintesi: Sussiste il difetto di giurisdizione del GA in ordine alle questioni inerenti alla determinazione ed alla corresponsione delle indennità conseguenti ad atti di carattere ablativo, che, in quanto attinenti a diritti soggettivi perfetti, rimangono di spettanza del giudice ordinario.

Estratto: «Peraltro, in relazione alla contestata determinazione dell’indennità d’espropriazione introdotta con il terzo capo di domanda il Collegio, ex officio, non può che procedere in via pregiudiziale alla declararatoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.Difatti, il Collegio, rinviando ad un insegnamento giurisprudenziale, ritiene di dover riaffermare che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia (anche) espropriativa introdotta dall'art. 34, comma 1, d.lg. n. 80 del 1998, successivamente ripresa dall'art. 7, comma 1, l. n. 205 del 2000 e dall'art. 53, d.P.R. n. 327 del 2001, non si estende alle questioni inerenti alla «determinazione ed alla corresponsione delle indennità» conseguenti ad atti di carattere ablativo, che - in quanto attinenti a diritti soggettivi perfetti – che rimangono, pertanto, di spettanza del giudice ordinario (ex multis C. Stato, Sez. VI 6.6.2008, n. 2695).»

Sintesi: La questione relativa alla determinazione dell’indennità d’esproprio si colloca al di fuori della sfera di cognizione del giudice amministrativo.

Estratto: «Per ciò che concerne l’ottava ed ultima censura, anche essa – trattandosi di questione relativa alla determinazione dell’indennità d’esproprio – si colloca evidentemente al di fuori della sfera di cognizione del giudice amministrativo (giurisprudenza pacifica: cfr da ultimo T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 8 maggio 2008, n. 441: “Ai sensi dell’art. 34 comma 3, d. lg. 31 marzo 1998 n. 80, sostituito dall’art. 7 1. 21 luglio 2000 n. 205, è inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la controversia relativa alla determinazione dell’indennità di esproprio, postulata dal ricorrente come errata ed illegittima, dato che tali controversie restano riservate alla giurisdizione del giudice ordinario”).»

Sintesi: Il GA non conosce della corretta quantificazione dell’indennità.

Estratto: «.2) Con le residue censure (sempre allocate nel ricorso introduttivo) parte ricorrente deduce:- che un’interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di procedere alla comunicazione individuale degli atti prodromici all’occupazione d’urgenza anche nel caso di pluralità di destinatari; - l’incongruità della quantificazione dell’indennità di esproprio.Tali motivi sono l’uno infondato e l’altro inammissibile. E difatti la tesi esegetica prospettata dal ricorrente urta contro il riconoscimento, a livello legislativo, della possibilità di ricorrere, in presenza dei presupposti prescritti, a forme di pubblicità alternative alla comunicazione individuale; e tanto in quanto l’art.8 c.3 della legge n.241 del 1990 è una norma di chiusura dell'ordinamento che, in presenza di ipotesi marginali di procedimenti di massa, ove sussista un pericolo concreto di pregiudizio dell'interesse pubblico, rende possibile lo svolgimento sollecito del procedimento indipendentemente dalla comunicazione personale (cfr. per una fattispecie analoga a quella in trattazione ove veniva in considerazione un procedimento per l'approvazione del progetto di realizzazione di un elettrodotto che coinvolge un elevato numero di soggetti interessati dal passaggio della linea su terreni di loro proprietà: Cons. St. n.2136 del 2005).Quanto invece alla residua doglianza la stessa, nella trama attorea, attiene alla corretta quantificazione dell’indennità la cui cognizione non pertiene all’adito Giudice; da tanto la sua chiara inammissibilità.»

Sintesi: Le questioni concernenti le indennità offerte dall’Amministrazione ai proprietari, rientrano nella cognizione del giudice ordinario.

Estratto: «Per quanto concerne invece la censura secondo cui il provvedimento di approvazione del progetto definitivo non avrebbe motivato in ordine al rigetto delle osservazioni presentate dai ricorrenti, la stessa deve essere disattesa, sussistendo una sufficiente motivazione "per relationem" mediante il rinvio agli allegati in n. 2, 3, 4 e 5.Inammissibili risultano le doglianze concernenti le indennità offerte dall’Amministrazione ai proprietari, essendo questioni di cognizione del giudice ordinario.»

Sintesi: Restano riservate al giudice ordinario le controversie in tema di pagamento delle indennità di occupazione od esproprio.

Estratto: «Ciò posto, rileva il Collegio che nell'esaminare la questione di legittimità del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b)) e D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, la Corte costituzionale ha chiarito che le controversie in materia espropriativa rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo...
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.