La domanda di indennità per un periodo di occupazione legittima poi divenuta illecita

Estratto: «Con riferimento alla domanda di corresponsione dell’indennità da occupazione, occorre distinguere tra occupazione legittima e illegittima.In ordine alla domanda di corresponsione dell’ indennità da occupazione legittima, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (sez. II, 1 febbraio 2012, n. 132; sez. I, 13 aprile 2011, n. 513) che ogni domanda tesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, giusta il disposto di cui all’art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e all’art. 133, comma 1, lett. g) del CPA (in tal senso, tra le molte, TAR Campania, Napoli, sez. V, 16 aprile 2013, n. 1985; TAR Basilicata, sez. I, 13 marzo 2013, n. 132; TAR Toscana, sez. I, 7 marzo 2013, 372; TAR Campania, Napoli, sez. V, 1 marzo 2013, n. 1187; id 14 giugno 2012, n. 2831 ). Giova, anche, precisare che, secondo la più recente giurisprudenza che il Collegio ritiene di condividere, l’eventuale connessione tra questa domanda e la domanda di risarcimento del danno non può giustificare l’attribuzione di entrambe allo stesso Giudice, in deroga alle norme regolanti la giurisdizione (TAR Toscana, sez. I, 28 gennaio 2013 n. 134). Pertanto, limitatamente alla domanda tesa ad ottenere la corresponsione dell’indennità di occupazione legittima, il gravame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.»

Sintesi: L’eventuale connessione tra domanda tesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima e la domanda di risarcimento del danno non può giustificare l’attribuzione di entrambe allo stesso Giudice, in deroga alle norme regolanti la giurisdizione.

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla indennità di occupazione legittima, senza che l'eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l'attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione anche in presenza di motivi di connessione.

Estratto: «E’oramai consolidato l'orientamento che attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un' occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio...
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Sintesi: Secondo la più recente giurisprudenza, l’eventuale connessione tra a domanda tesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima e la domanda di risarcimento del danno non può giustificare l’attribuzione di entrambe allo stesso Giudice, in deroga alle norme regolanti la giurisdizione.

Estratto: «Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (sez. II, 1 febbraio 2012, n. 132; sez. I, 13 aprile 2011, n. 513) che ogni domanda tesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima spetta alla giurisdizione del giudice ordinario...
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Sintesi: Sebbene l'art. 133 c.p.a. riservi al giudice ordinario le controversie concernenti la misura delle indennità dovute "in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa", la cognizione dell'intera controversia, identificata sia dalla domanda relativa al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima sia dalla domanda relativa all'indennità per il periodo di occupazione legittima, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, occorrendo privilegiare la concentrazione, innanzi ad esso, di tutte le domande connesse all'occupazione intrapresa, per ragioni di logica processuale e di esigenza di garantire l'effettività della tutela.

Estratto: «4) In via preliminare, va rigetta l’eccezione di difetto di giurisdizione.5) Sul punto, il Collegio rileva che “sebbene l'art. 133 c.p.a. riservi al giudice ordinario le controversie concernenti la misura delle indennità dovute "in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa", la cognizione dell'intera controversia, identificata sia dalla domanda relativa al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima sia dalla domanda relativa all'indennità per il periodo di occupazione legittima, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, occorrendo privilegiare la concentrazione, innanzi ad esso, di tutte le domande connesse all' occupazione intrapresa, per ragioni di logica processuale e di esigenza di garantire l'effettività della tutela” (cfr. T.A.R. Lecce Puglia sez. I 12 luglio 2012 n. 1242).»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima, senza che l'eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l'attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione anche in presenza di motivi di connessione.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione devono essere effettuate alcune precisazioni.E’oramai consolidato l'orientamento che attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un' occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio; ciò in quanto in questi casi trattasi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della p.a. (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 22 ottobre 2007, nr. 12; id., 30 luglio 2007, nr. 9; id., 30 agosto 2005, nr. 4; C.g.a.r.s., 10 novembre 2010, nr. 1410; Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2008, nr. 5498).E’ stato anche affermato che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l'azione con la quale i proprietari di un'area hanno chiesto la restituzione del fondo o, in subordine il risarcimento dei danni, o viceversa, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione , ancorché originariamente adottati a seguito di una corretta dichiarazione di pubblica utilità; rientra, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima, senza che l'eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l'attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione anche in presenza di motivi di connessione (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 4 febbraio 2011 , n. 804).2.1. Nella specie, il procedimento sfociato nell’occupazione subita dai ricorrenti ha avuto la sua origine nell’approvazione del piano particolareggiato adottato con delibera consiliare n.31 del 19/6/1987 approvato definitivamente con atto del C.C. n.61 del 20/11/1987 il cui elaborato, oltre a contenere il progetto dell’opera da realizzare, contiene anche l’elenco delle ditte interessate.Ai sensi dell’art. 1 l. 3 gennaio 1978 n. 1, l’approvazione di un progetto di opera pubblica equivale ex lege a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori (C. Stato, sez. V, 23-05-2011, n. 3075), sicché la controversia appartiene alla sfera giurisdizionale del G.A.»

Sintesi: La domanda di corresponsione dell'indennità per un periodo di occupazione legittima di un fondo, poi divenuta illecita a seguito della scadenza del termine legale dell'occupazione medesima, deve essere conosciuta dal giudice ordinario e non da quello amministrativo anche se sia proposta a quest'ultimo congiuntamente a quella risarcitoria per il periodo di occupazione illecita. L'eventuale connessione tra le domande non può giustificare infatti l'attribuzione di entrambe al medesimo giudice in deroga alle norme che regolano la giurisdizione.

Estratto: «1. In ordine alla domanda di risarcimento per occupazione legittima, va accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in base alla lett. f) comma 1 dell’art. 133 c.p.a., che riserva al giudice ordinario le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (giurisprudenza pacifica, ex multis, tra le più recenti, T.A.R. Basilicata, 13 marzo 2013, n. 132; T.A.R. Napoli, sez. V, 01 marzo 2013, n.1187; T.A.R. Catania, sez. II, 01 febbraio 2013, n.. 385)Infatti, la domanda di corresponsione dell'indennità per un periodo di occupazione legittima di un fondo, poi divenuta illecita a seguito della scadenza del termine legale dell'occupazione medesima, deve essere conosciuta dal giudice ordinario e non da quello amministrativo anche se sia proposta a quest'ultimo congiuntamente a quella risarcitoria per il periodo di occupazione illecita. L'eventuale connessione tra le domande non può giustificare infatti l'attribuzione di entrambe al medesimo giudice in deroga alle norme che regolano la giurisdizione (T.A.R.Toscana, 07 marzo 2013, n. 372).»

Sintesi: La domanda di pagamento dell’importo richiesto quale indennità di occupazione legittima, è devoluta alla cognizione del G.O.; non si può obiettare che un’eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno giustifichi l’attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

Estratto: « 3.1. Tanto premesso, la fattispecie all’esame del Collegio rientra nella cd. occupazione acquisitiva o appropriativa, istituto di creazione pretoria, sulla cui base si era ritenuto che, con la trasformazione irreversibile del terreno, per effetto della sua occupazione e della costruzione su di esso dell’opera pubblica senza adozione nei termini del decreto di esproprio, la proprietà venisse acquistata a titolo originario dall’espropriante e, nel contempo, si estinguesse il diritto dominicale del privato (al quale rimaneva il diritto al risarcimento dei danni). In disparte la successiva evoluzione giurisprudenziale circa l’inidoneità della riferita trasformazione irreversibile del fondo a determinare l’acquisto della proprietà in capo alla P.A. (C.d.S., A.P., 29 aprile 2005, n. 2), per quanto concerne la questione del giudice competente a decidere sulle controversie in tema di occupazione acquisitiva o appropriativa (in specie, sulle domande risarcitorie) è prevalsa la soluzione della devoluzione di tali controversie alla giurisdizione esclusiva del G.A. (C.d.S., A.P., 30 agosto 2005, n. 4), poi fatta propria dal codice del processo amministrativo (cfr. art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a.; cfr., altresì, art. 53 del d.P.R. n. 327/2001). Ne deriva l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di S. Giorgio a Liri, tranne che per la domanda di pagamento dell’importo richiesto quale indennità di occupazione legittima, che è devoluta alla cognizione del G.O. in applicazione, ratione temporis, dell’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 (come sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. b), della l. n. 205/2000): né si potrebbe obiettare che un’eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno giustifichi l’attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (cfr. C.d.S., Sez. IV, 4 febbraio 2011, n. 804).»

Sintesi: In caso di più domande proposte insieme di risarcimento del danno da occupazione illecita di aree private e di determinazione dell'indennità di occupazione legittima temporanea preordinata all'espropriazione successivamente non disposta, tale seconda domanda spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, da identificare nella Corte d'appello territorialmente competente, ai sensi del D.P.R. 9 giugno 2001, n. 327, artt. 22 bis e 53.

Estratto: «Va quindi affermato il seguente principio di diritto "In caso di più domande proposte insieme di risarcimento del danno da occupazione illecita di aree private e di determinazione dell'indennità di occupazione legittima temporanea preordinata all'espropriazione successivamente non disposta, tale seconda domanda spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, da identificare nella Corte d'appello territorialmente competente, ai sensi del D.P.R. 9 giugno 2001, n. 327, artt. 22 bis e 53" (in tal senso cfr. S.U. 6 maggio 2009 n. 10362, ord. 9 febbraio 2010 n. 2789, 22 dicembre 2011 n. 28456 e 10 maggio 2012 n. 7154).»

Sintesi: Come emerge anche dall’assetto normativo delineato dall’art. 133 del cpa, il Tribunale Amministrativo difetta di giurisdizione sulla cognizione delle controversie riguardanti il pagamento dell' indennità per l'occupazione legittima finalizzata all'esproprio, né la connessione di tale domanda con quella di risarcimento può consentire di derogare alla normativa sulla giurisdizione.

Estratto: «Preliminarmente esulano dalla giurisdizione di questo giudice le richieste indennitarie in quanto espressamente devolute alla cognizione dell’A.G.O; ed, invero, come emerge anche dall’assetto normativo delineato dall’art. 133 del cpa, il Tribunale Amministrativo difetta di giurisdizione sulla cognizione delle controversie riguardanti il pagamento dell' indennità per l' occupazione legittima finalizzata all'esproprio, né la connessione di tale domanda con quella di risarcimento può consentire di derogare alla normativa sulla giurisdizione.»

Sintesi: Sussiste il difetto di giurisdizione del G.A. in ordine alla richiesta per la corresponsione dell’indennità relativa al periodo di occupazione legittima. L’eventuale connessione tra questa e la domanda di risarcimento del danno non può giustificare l'attribuzione di entrambe allo stesso Giudice.

Estratto: «3.1.1 Il Collegio, in via preliminare, dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alla richiesta formulata dai ricorrenti per la corresponsione dell’indennità relativa al periodo di occupazione legittima. In vicenda analoga la Sezione ha parimenti statuito il difetto di giurisdizione su medesima richiesta poiché, secondo la più recente giurisprudenza, l’eventuale connessione tra questa e la domanda di risarcimento del danno non può giustificare l'attribuzione di entrambe allo stesso Giudice, in deroga alle norme regolanti la giurisdizione (T.A.R. Toscana I, 28 gennaio 2013 n. 134). Limitatamente a tale richiesta il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile e le parti, conseguentemente, vengono rimesse al Giudice Ordinario ai sensi per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima, senza che l'eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l'attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione anche in presenza di motivi di connessione

Estratto: «E’ oramai consolidato l'orientamento che attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un' occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità...
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Sintesi: A norma dell’art. 53, comma 2, d.p.r. n. 327/2001 e dell’art. 34, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 80/1998, applicabili ratione temporis, è riservata alla giurisdizione del Giudice Ordinario la cognizione delle controversie in tema di determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti non solo a carattere espropriativo, ma più in generale di natura ablativa. In tale ultima dizione è ricompresa anche l’occupazione disposta in via d’urgenza per realizzare le opere cui il procedimento espropriativo è preordinato, senza che l’eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l'attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice.

Estratto: «2.1 In primo luogo deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo in ordine alla richiesta avanzata dalla ricorrente per il pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima.In tema di riparto di giurisdizione vige il principio di cui all’art. 5 c.p.c., secondo il quale la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento di proposizione della domanda che nella fattispecie è identificabile con la notificazione dell’atto di citazione innanzi al Giudice civile, avvenuta il 20 giugno 2006. A norma dell’art. 53, comma 2, d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e dell’art. 34, comma 3, lett. b) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, applicabili ratione temporis, è riservata alla giurisdizione del Giudice Ordinario la cognizione delle controversie in tema di determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti non solo a carattere espropriativo, ma più in generale di natura ablativa. In tale ultima dizione è ricompresa anche l’occupazione disposta in via d’urgenza per realizzare le opere cui il procedimento espropriativo è preordinato, senza che l’eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l'attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice. Il Collegio è consapevole che in tal modo viene a crearsi un conflitto negativo di giurisdizione, ma ritiene che non vi siano alternative poiché è indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (Cass. SS.UU. 7 giugno 2012, n. 9185; C.d.S. IV, 4 febbraio 2011 n. 804, T.A.R. Toscana I, 1 marzo 2012 n. 407).Su tale parte del ricorso in esame questo Giudice ritiene pertanto di dover declinare la propria giurisdizione.»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima, senza che l'eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l'attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione anche in presenza di motivi di connessione.

Estratto: «Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l'azione con la quale i proprietari di un'area hanno chiesto la restituzione del fondo o, in subordine il risarcimento dei danni, o viceversa, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione, ancorché originariamente avvenuti a seguito di una corretta dichiarazione di pubblica utilità...
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Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla richiesta dell’indennità da occupazione legittima, senza che l’eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l’attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, e ciò in ragione dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

Estratto: «1 - Quanto all’azione volta all’accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità da occupazione legittima dei terreni di sua proprietà individuati al foglio 10 del catasto, particelle 1109, 1103, 1104, 1102, 110, da determinarsi, asseritamente, ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. n. 327 del 2001, dal 19 gennaio 2004 al 19 maggio 2008, data quest’ultima di cessazione dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, oltre interessi e rivalutazione, rileva il Collegio come la delibazione in ordine alla stessa sia preclusa per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la relativa domanda nell’ambito della cognizione del giudice ordinario (Cass. Civ., Sez. Un., ord., n. 17944/2009; Cass. Civ., Sez. Un., n. 15327/2010; Cons. St., Sez. IV, n. 804/2011), innanzi al quale il processo potrà essere eventualmente riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a..Infatti, per come statuito dal Consiglio di Stato (citata sentenza 4 febbraio 2011 n. 804), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla richiesta dell’indennità da occupazione legittima, senza che l’eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l’attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, e ciò in ragione dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (Cassazione Civile, SS.UU, 9 febbraio 2010 n. 2788).Sotto il profilo normativo, va richiamato, al riguardo, l’art. 133 del c.p.a., il quale, nel confermare quanto previsto in precedenza dall’art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, stabilisce che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.Ancora, l’art. 53 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 – recante il testo unico dell’espropriazione - nell’attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti, accordi e comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti all’applicazione del predetto testo normativo, stabilisce che “resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.Deve, pertanto, ritenersi che esula dalla giurisdizione amministrativa, per rientrare in quella ordinaria, ogni domanda intesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge), in relazione alla quale continua a valere, a tutti gli effetti, la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 133 comma 1, lett. g), c.p.a., senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio in dipendenza della contestuale proposizione della domanda risarcitoria (ex plurimis: TAR. Campania, Napoli, sez. V, 14 giugno 2012, n. 2831; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 13 aprile 2011, n. 513; TAR Campania, Salerno, sez. II, 14 gennaio 2011, n. 43; TAR Toscana, sez. I, 1marzo 2012, n. 407; TAR Toscana, sez. II, 24 novembre 2010, n. 6598).»

Sintesi: Il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da occupazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione pure è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54, T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «In punto di giurisdizione deve pertanto ritenersi, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità - ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa, intesa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o discrezionale di elidere o comprimere detto diritto, devolute come tali alla giurisdizione ordinaria - che sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (Cons. Stato, IV, 4.4.2011, n.2113; TAR Campania, Napoli, 8 ottobre 2012 n. 4030; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193). Mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria, il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da occupazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione pure è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54, T.U. 8 giugno 2001, n. 327, mentre sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.Aggiungasi che l’art. 53 del DPR n. 327 del 2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi(Cons. Stato, IV, 4 febbraio 2011 n. 804; 2 marzo 2010, n.1222), ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi, anche quando trattasi di procedimenti espropriativi diretti alla esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modificazione di un’opera pubblica e di atti strumentali alla realizzazione di detta finalità pubblica (Cass. Civ., SS. UU., ord.za 16 dicembre 2010, n.25393). Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.»

Sintesi: In relazione alla domanda intesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima, continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001.

Estratto: «2. Non ricade nella sfera della Giurisdizione di questo Giudice, ma va ricondotta nell’alveo della competenza dell'A.G.O., la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima, in relazione alla quale continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001 ("Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa"), in base alla quale deve ritenersi tuttora applicabile la previsione del comma quarto dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971 (ancorché formalmente abrogata dal testo unico del 2001), la quale prevede: "Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili".»

Sintesi: La giurisdizione esclusiva del G.A., adito con domanda risarcitoria, si estende anche alla domanda di pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima, occorrendo privilegiare la concentrazione, innanzi ad esso, di tutte le domande connesse all’occupazione intrapresa in ossequio al precetto del giusto processo.

Estratto: «Il ricorrente ha chiesto anche la condanna del Comune al pagamento dell’indennità ex art. 50 TU Espropri, per il quale “Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua”.La domanda in questione spetterebbe alla giurisdizione del giudice ordinario.Tuttavia, si ritiene che la stessa possa essere decisa da questo giudice in base a quanto statuito dalla Corte di cassazione., la quale ha rilevato che “la connessione indicata costituisce di regola la stessa ratio della scelta legislativa che riconosce la giurisdizione esclusiva ai giudici amministrativi nei casi in cui essa sussiste e quindi per economia processuale appare opportuno che un solo giudice dia tutela a diritti e interessi legittimi” (Cass. Sez. un.,24 giugno 2009, n. 14805) e che la stretta connessione delle domande comporta la attrazione alla giurisdizione amministrativa delle vicende spettanti alla cognizione del giudice ordinario in ossequio al principio del giusto processo ( Cassa.SS.UU.,nn.4336 del 2007 e 12252 del 2009 ).Pertanto, deve essere condannata l’amministrazione comunale al pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima del bene così come sancito dall’art. 50 TU Espropri,indennità parametrata per ogni anno di occupazione legittima al valore che in quell’anno aveva il bene,produttiva di interessi .»

Sintesi: La giurisdizione esclusiva del G.A. si estende anche alla domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima, occorrendo privilegiare la concentrazione, innanzi ad esso, di tutte le domande connesse all’occupazione intrapresa in ossequio ai precetti costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.) ed all’esigenza di assicurare la tutela piena ed effettiva del diritto di difesa, garantita dall’art. 24 Cost.

Estratto: «Occorre poi precisare che la giurisdizione esclusiva si estende anche alla domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima.Si osserva che l’art. 133 cit. riserva al G.O. le controversie concernenti la misura delle indennità dovute “in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”. Tuttavia, la cognizione dell’intera controversia, cioè sia della domanda relativa al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima sia della domanda relativa all’indennità per il periodo di occupazione legittima, spetta alla giurisdizione esclusiva del G.A., occorrendo privilegiare la concentrazione, innanzi ad esso, di tutte le domande connesse all’occupazione intrapresa, alla stregua del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, dettato da ragioni di logica processuale e dall’esigenza di garantire l’effettività della tutela (cfr., tra le altre, SS.UU., 10 febbraio 2010 n. 2906).Il Collegio non ignora che la stessa Corte di Cassazione ha ravvisato l’impossibilità di operare lo spostamento della giurisdizione per ragioni di connessione (da ultimo, cfr. la sentenza delle Sezioni Unite del 7 giugno 2012 n. 9185), per cui è stato ritenuto che la domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima resta riservata al G.O. (cfr. Cons. Stato – Sez. IV, 4 febbraio 2011 n. 804).Sennonché, va precisato che la recentissima decisione della Cassazione, appena citata, a sua volta non ha smentito il precipuo rilievo che assume lo svolgimento della causa innanzi ad un solo Giudice, in ossequio ai precetti costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.) ed all’esigenza di assicurare la tutela piena ed effettiva del diritto di difesa, garantita dall’art. 24 Cost. (cfr. il punto 13 della sentenza SS.UU. del 7 giugno 2012 n. 9185).»

Sintesi: La giurisdizione esclusiva del G.A. si estende anche alla domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima, occorrendo privilegiare la concentrazione, innanzi ad esso, di tutte le domande connesse all’occupazione intrapresa in ossequio ai precetti costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.) ed all’esigenza di assicurare la tutela piena ed effettiva del diritto di difesa, garantita dall’art. 24 Cost.

Estratto: «In via preliminare, il Collegio deve ribadire la sussistenza della propria giurisdizione, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. g), cod. proc. amm., in quanto nella fattispecie in esame l’amministrazione è entrata in possesso del bene in forza di specifici atti amministrativi di approvazione del progetto e di occupazione di urgenza (deliberazione di G.M. n. 148 del 6/2/1990 e decreto sindacale del 13/2/1990, relativi all’esecuzione dei lavori di “costruzione di una piazzetta sita tra la Via Piemonte e Viale N. di Palma”: cfr. il verbale di presa di possesso del 7/3/1990).Ne discende che non è rinvenibile in questo caso una totale assenza di titolo e un comportamento della P.A. non riconducibile all’esercizio di un pubblico potere.Occorre poi precisare che la giurisdizione esclusiva si estende anche alla domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima.Si osserva che l’art. 133 cit. riserva al G.O. le controversie concernenti la misura delle indennità dovute “in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.Tuttavia, la cognizione dell’intera controversia spetta alla giurisdizione esclusiva del G.A., occorrendo privilegiare la concentrazione, innanzi ad esso, di tutte le domande connesse all’occupazione intrapresa, alla stregua del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, dettato da ragioni di logica processuale e dall’esigenza di garantire l’effettività della tutela (cfr., tra le altre, SS.UU., 10 febbraio 2010 n. 2906).Il Collegio non ignora che la stessa Corte di Cassazione ha ravvisato l’impossibilità di operare lo spostamento della giurisdizione per ragioni di connessione (da ultimo, cfr. la sentenza delle Sezioni Unite del 7 giugno 2012 n. 9185), per cui è stato ritenuto che la domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima resta riservata al G.O. (cfr. Cons. Stato – Sez. IV, 4 febbraio 2011 n. 804).Sennonché, va precisato che la recentissima decisione della Cassazione, appena citata, a sua volta non ha smentito il precipuo rilievo che assume lo svolgimento della causa innanzi ad un solo Giudice, in ossequio ai precetti costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.) ed all’esigenza di assicurare la tutela piena ed effettiva del diritto di difesa, garantita dall’art. 24 Cost. (cfr. il punto 13 della sentenza SS.UU. del 7 giugno 2012 n. 9185).Nella fattispecie in esame, si tratta di evitare che l’interessato debba proporre un distinto giudizio, davanti al Giudice ordinario, per ottenere il pagamento dell’indennità di occupazione legittima, dopo aver chiesto al G.A. la restituzione del bene e il risarcimento per il periodo successivo alla scadenza dell’occupazione.In tal caso, la concentrazione innanzi al Giudice amministrativo fornito della giurisdizione esclusiva assolve pienamente alle esigenze di assicurare il giusto processo e garantire appieno il diritto di difesa, impedendo la duplicazione di processi aventi, sostanzialmente, lo stesso oggetto (ristoro economico per la sottrazione del godimento del bene).»

Sintesi: La pretesa al ristoro economico per la sottrazione del bene nel periodo dell’occupazione legittima è attratta nella sfera del G.A. (pur attenendo a diritti soggettivi attribuiti alla cognizione del giudice ordinario ex art. 133,comma 1 lett. F) c.p.a.) in ossequio al principio del giusto processo e della concentrazione dei giudizi, qualora la stessa sia strettamente connessa alla pretesa risarcitoria dedotta in giudizio.

Estratto: «La pretesa al ristoro economico per la sottrazione del bene nel periodo dell’occupazione legittima è attratta nella sfera di questo giudice (pur attenendo a diritti soggettivi attribuiti alla cognizione del giudice ordinario ex art. 133,comma 1 lett. F) c.p.a.) in ossequio al principio del giusto processo e della concentrazione dei giudizi,in quanto la stessa è strettamente connessa alla pretesa risarcitoria dedotta in questo giudizio (per il principio,vedi Cass. SS.UU.n.4336/2007;idem ,12252/2009).»

Sintesi: L’evidente comunanza tra la domanda risarcitoria e quella di carattere indennitario non può giustificare l’attribuzione di entrambe allo stesso giudice, essendo indiscusso il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione, anche per motivi di connessione.

Estratto: «2.- Va preliminarmente dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in materia di pagamento di indennità per occupazione legittima e, pertanto, la conseguente inammissibilità del gravame, per questa parte.Invero, il giudice amministrativo, nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima...
[...omissis...]

Sintesi: Esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella dell'A.G.O., ogni domanda intesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio in dipendenza della contestuale proposizione della domanda risarcitoria.

Estratto: «Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione con cui il Comune deduce l’insussistenza della giurisdizione amministrativa in relazione alla domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima. L’eccezione è fondata atteso chè esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella dell'A.G.O., ogni domanda intesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge), in relazione alla quale continua a valere, a tutti gli effetti, la riserva al Giudice ordinario disposta dall'art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 (cfr. ora art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a.) senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio in dipendenza della contestuale proposizione della domanda risarcitoria (cfr. fra le molte T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 13 aprile 2011 , n. 513; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 14 gennaio 2011 , n. 43; T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 24 novembre 2010 , n. 6598).»

Sintesi: Le domande promosse dal privato di condanna dell'ente pubblico al pagamento dell'indennità di occupazione legittima e al risarcimento del danno da irreversibile trasformazione del suolo a seguito di esecuzione su di esso di un'opera pubblica, ancorché proposte nello stesso giudizio, spettano rispettivamente alla Corte di appello, in unico grado, ed al giudice di primo grado, perché l'illecito aquiliano non può concettualmente realizzarsi durante il periodo di occupazione legittima.

Estratto: «Invero, le domande promosse dal privato di condanna dell'ente pubblico al pagamento dell'indennità di occupazione legittima e al risarcimento del danno da irreversibile trasformazione del suolo a seguito di esecuzione su di esso di un'opera pubblica, ancorché proposte nello stesso giudizio...
[...omissis...]

Estratto: «3. L’eccezione di prescrizione introdotta dalla difesa comunale deve essere respinta parzialmente. Essa è infondata laddove presuppone che sia avvenuta l’occupazione appropriativa dell’area da parte del Comune intimato poiché questo istituto, creato in via pretoria, è stato dichiarato non conforme alla Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo (sentenza CEDU 30 maggio 2000, ric. 31524/96) ed espunto dall’ordinamento, sicché non è in alcun modo predicabile l’avvenuta acquisizione dell’area da parte dell’Amministrazione (T.A.R. Toscana I, 22 dicembre 2011 n. 2013). Ne segue che il fondo in discussione è tuttora in proprietà dei ricorrenti e che l’Amministrazione lo occupa senza titolo, ponendo in essere un illecito permanente che cesserà nel momento in cui avverrà l’effetto traslativo a suo favore, con l’acquisizione sanante ex art. 42 bis. D.P.R. 327/2001 o con un contratto di compravendita, senza che possa eccepirsi alcuna prescrizione dei diritti vantati dai ricorrenti medesimi. Infatti, una volta escluso che il dies a quo della prescrizione possa coincidere con l’irreversibile trasformazione dell’immobile, il termine quinquennale di prescrizione decorre a partire da ogni momento dell’illecita occupazione (C.d.S. IV, 2 dicembre 2011 n. 6375). L’eccezione deve invece essere accolta relativamente ai ratei che risultino dovuti dall’Amministrazione ai ricorrenti per il mancato godimento dei terreni nel periodo compreso tra il momento in cui l’occupazione è divenuta illegittima e il quinquennio antecedente la data del primo atto interruttivo della prescrizione.4. La pretesa risarcitoria avanzata dai ricorrenti riguarda l’intero periodo di occupazione, che risulta essere stata legittimamente posta in essere fino al 12 luglio 1996, data di scadenza dell’ultima proroga disposta con decreto sindacale n. 3/1996. Per il periodo antecedente tale data non appare predicabile una pretesa risarcitoria in capo ai ricorrenti, i quali invece hanno titolo ad un indennizzo per occupazione legittima e la relativa pretesa deve essere formulata innanzi alla giurisdizione ordinaria a norma dell’art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a., stante l’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (C.d.S. IV, 4 febbraio 2011 n. 804).I danni subiti dai ricorrenti nel periodo successivo sono invece ascrivibili ad un comportamento illecito dell’Amministrazione e relativamente a tale pretesa questo Tribunale Amministrativo può pronunciarsi.»

Sintesi: Per il periodo antecedente l'occupazione illegittima non appare predicabile una pretesa risarcitoria in capo ai proprietari, i quali invece hanno titolo ad un indennizzo per occupazione legittima; la relativa pretesa deve essere formulata innanzi alla giurisdizione ordinaria a norma dell’art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a., stante l’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

Sintesi: Va affermata la giurisdizione del G.O. sulla parte della domanda inerente la corresponsione dell’indennità di occupazione, non potendosi estendere la giurisdizione del GA per ragioni di connessione con le domande risarcitorie, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

Estratto: «Ciò premesso, diversamente da quanto statuito dal Tribunale di Foggia, va affermata la giurisdizione del G.O. sulla parte della domanda inerente la corresponsione dell’indennità di occupazione (Cassazione sez I, 3 gennaio 2011, n.23, T.A.R. Toscana sez II 24 novembre 2010, n.6598, Consiglio di Stato sez IV 4 febbraio 2011, n.804, T.A.R. Campania Salerno sez II 14 gennaio 2011, n.43) non potendosi estendere la giurisdizione del GA per ragioni di connessione con le domande risarcitorie, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale della inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (ex multis Consiglio di Stato sez IV 4 febbraio 2011 n.804, T.A.R. Campania Salerno sez II 14 gennaio 2011 n.43).Tali conclusioni risultano per lo più confermate anche da recenti interventi del giudice della giurisdizione (Cassazione Sezioni Unite 25 febbraio 2011 n. 4615) laddove - pur richiamandosi al principio di concentrazione delle tutele, a fini di economia processuale e della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), già enunciato per casi analoghi dalle Sezioni Unite con le sentenze 24 giugno 2009, n. 14805 e 28 febbraio 2007, n. 4636 - viene si estesa la giurisdizione del G.A. anche sulla domanda di condanna al pagamento della predetta indennità, ma soltanto ove quest'ultima sia alternativa alla tutela chiesta in via principale rientrante nella giurisdizione del G.A. e le domande siano proposte sulla base dei medesimi fatti, dipendendo l'accoglimento dell'una o dell'altra da un accertamento avente carattere prioritario di competenza del G.A..Nella fattispecie per cui è causa, la domanda di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione non ha carattere alternativo rispetto a quella risarcitoria, cumulandosi ad essa, e deve pertanto essere rilevato il difetto di giurisdizione, ex art 53 c. 2 t.u. espropriazioni, in favore del G.O.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.