Giurisdizione sulle controversie relative al decreto d'esproprio nullo o tardivo

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DECRETO DI ESPROPRIO

Sintesi: Il giudizio promosso dall’azione diretta a chiedere l’annullamento del decreto di esproprio è pacificamente riconducibile alla giurisdizione esclusiva in materia di espropriazioni per pubblica utilità.


Estratto: «2. I rapporti tra usucapione ed espropriazione sono rilevanti anche con riferimento alla giurisdizione.L’art. 133 comma 1, lett. g) c.p.a. devolve, come noto, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi ed i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere della p.a. in materia di espropriazione per pubblica utilità.Il G.A., inoltre, ex art. 8 c.p.a. può conoscere, seppur solo in via incidentale e senza efficacia di giudicato “tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale”; pertanto, ai sensi dell’art. 8 sunnominato, il giudice amministrativo ha il potere di pronunciarsi, incidenter tantum, soltanto su questioni pregiudiziali, ancorché veicolate in via di eccezione, attinenti a diritti (con esclusione, in ogni caso, dell’incidente di falso e delle questioni sullo stato e capacità delle persone), ai circoscritti fini della soluzione della vertenza ad esso demandata in via principale.In particolare, per ciò che riguarda la materia oggetto d’esame può sottolinearsi, quindi, la possibilità per il Giudice amministrativo di esaminare l’eccezione (di tipo riconvenzionale) avanzata in via incidentale ai sensi dell’art. 8 citato, trattandosi di una questione rientrante tra quelle indicate dal primo comma di tale articolo.Al giudice ordinario, per contro, sono devolute tutte le controversie relative all’accertamento del possesso ventennale ininterrotto necessario per l’usucapione in quanto ove l’interesse dei ricorrenti fosse da correlarsi unicamente al dedotto diritto di proprietà, derivante dall’acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, sulla controversia deve pronunciarsi il giudice ordinario.3. Ciò premesso in via generale, si può passare all’esame dei motivi di appello avanzati dall’amministrazione.Per parte appellante il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso.3.1. Per l’Amministrazione la giurisdizione sulla controversia spetterebbe al giudice ordinario perché la domanda originaria non poteva essere decisa separatamente dall’accertamento dell’intervenuta usucapione (pagina 6 dell’atto di appello) e comunque perché la domanda di primo grado avrebbe dovuto più correttamente qualificarsi in termini di azione tendente a far accertare il mancato perfezionamento dell’usucapione stessa sul bene degli appellati (pagina 4 dell’atto di appello).3.2. Relativamente alla seconda deduzione il Collegio rileva che il ricorso in primo grado deve qualificarsi come azione diretta a chiedere l’annullamento del decreto di esproprio assessoriale e dunque come giudizio pacificamente riconducibile alla giurisdizione esclusiva in materia di espropriazioni per pubblica utilità; la domanda degli originari ricorrenti, difatti, non è volta a contestare la maturata usucapione ma ad ottenere l’annullamento dell’atto impugnato.Con riferimento al primo rilievo, invece, questo Consiglio ritiene di aderire al principio, recentemente esposto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “fermo restando il principio generale dell’in-derogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione, derivante dal fondamento costituzionale del riparto, nel caso di domande e cause tra di loro connesse soggette a diverse giurisdizioni, in via di principio va attribuita ciascuna delle cause contraddistinte da diversità di petitum al giudice che ha il potere di conoscerne, secondo una valutazione da effettuarsi sulla base della domanda” (Cass., s.u., 7 giugno 2012, n. 9185). Da quanto detto emerge, pertanto, la correttezza dell’operato del giudice di primo grado che ha “trattenuto” la sua giurisdizione con riferimento alla richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.4.1. Col secondo motivo di gravame l’appellante correttamente richiama l’art. 8 c.p.a. in applicazione del quale il giudice amministrativo può accertare l’intervenuta usucapione al fine di pervenire ad un’eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso originario per difetto di interesse. Sostiene l’Amministrazione, infatti, che l’annullamento del decreto di esproprio non sortirebbe alcun effetto satisfattorio delle pretese dei ricorrenti in primo grado poiché questi ultimi non potrebbero più considerarsi proprietari – essendo maturata l’usucapione in favore dell’amministrazione appellante – e conseguentemente vi sarebbe una carenza di interesse all’annullamento di un provvedimento riferito ad un bene ormai non rientrante nella loro sfera giuridica.4.2. Anche questo secondo motivo di appello non può trovare accoglimento.Se per un verso, non v’è dubbio che il giudice amministrativo può accertare la maturata usucapione incidenter tantum, senza efficacia di giudicato ex art. 8 c.p.a., per altro verso, deve rilevarsi, però, che l’eccezione così come proposta dall’appellante è inammissibile.La circostanza che l’amministrazione ha la proprietà dell’immobile in forza di usucapione per possesso ultraventennale è priva di prova e rappresenta una pretesa circa la quale non sussiste, allo stato, alcun accertamento avente rilevanza giuridica. Infatti, il possesso ventennale dell’immobile da parte dell’Amministrazione è rimasto privo di riscontro probatorio essendo la mera dichiarazione circa il possesso ultraventennale del suolo occupato non sufficiente se non sorretta dalla necessaria dimostrazione di tutti i presupposti richiesti dalla disciplina civilistica in tema di usucapione. L’insussistenza di prove a sostegno della pretesa avanzata dall’Amministrazione comporta, pertanto, il rigetto anche di tale motivo di gravame.»

Sintesi: Qualora sia impugnato il decreto d’esproprio, la relativa controversia rientra senz’altro nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.

Estratto: «2. In via preliminare occorre prendere in considerazione l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla difesa della AR.GI. s.c.p.a.L’eccezione non ha pregio.Ed invero, è in via principale impugnato un decreto d’esproprio, sicché la controversia rientra senz’altro nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DECRETO DI ESPROPRIO --> NULLITÀ

Sintesi: Tenuto conto che la materia espropriativa risulta devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A., in base sia all’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 80/1998 che all'art. 133, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 104/2010, ne deriva l’appartenenza della controversia concernente la nullità del decreto di espropriazione alla succitata giurisdizione esclusiva del G.A.

Estratto: «Venendo, infatti, al quarto ed ultimo motivo del ricorso, con cui la società ha dedotto la nullità del decreto impugnato per impossibilità o illiceità dell’oggetto, si osserva che tale doglianza impone al Collegio, anzitutto, lo scioglimento dei dubbi – già prospettati ex officio alle parti in sede di udienza pubblica...
[...omissis...]

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DECRETO DI ESPROPRIO --> TARDIVO

Sintesi: L’adozione del provvedimento di trasferimento della proprietà dopo la scadenza del termine fissato dalla dichiarazione di pubblica utilità non esclude la riconducibilità procedimentale dell’attività amministrativa all’esercizio di un pubblico potere autoritativo; ne consegue che la cognizione della controversia inerente gli effetti lesivi dell’occupazione è da ricondurre alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Estratto: «Le difficoltà ricostruttive ora segnalate, che pongono obiettivamente il problema dell’intervenuta scadenza dei termini della dichiarazione di pubblica utilità al momento dell’adozione dei successivi atti del procedimento espropriativo, inducono a qualche riflessione riguardo, da un lato, al profilo della giurisdizione in ordine alla controversia e, dall’altro, alla qualificazione giuridica ed al regime degli atti indicati, intervenuti, in ipotesi, dopo la scadenza dei termini fissati nell’atto implicante dichiarazione di pubblica utilità. 6.3 Quanto alla giurisdizione, ritiene il Collegio che la soluzione della problematica relativa all’intervenuta scadenza dei termini previsti in sede di dichiarazione di pubblica utilità debba ricercarsi nei recenti arresti della giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, a sua volta basata sui principi desumibili dalle sentenze 17 luglio 2000, n. 292, 6 luglio 2004, n. 204, 28 luglio 2004, n. 281, 11 maggio 2006, n. 191, 12 marzo 2007, n. 77 e 27 aprile 2007, n. 140 della Corte Costituzionale.È stato, infatti, affermato che “...nella materia dei procedimenti di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi” (Cons. St., Ad. Plen., 30 luglio 2007 n. 9).Si è, inoltre, precisato che, spetta al giudice amministrativo conoscere, ai fini risarcitori, dei danni conseguiti ad un provvedimento amministrativo annullato per intervenuta scadenza del suo termine di efficacia, anche se i danni stessi si sono verificati dopo la stessa scadenza (Cons. St., Ad. Plen., 30 luglio 2007 n. 10).Da qui l’affermazione secondo cui i comportamenti che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva non sono tutti i comportamenti, ma solo quelli che, tenuto conto dei riferimenti formali e fattuali di ogni concreta fattispecie, non risultano riconducibili all’esercizio di un pubblico potere. Da qui anche l’enunciazione del principio per il quale l’adozione del provvedimento di trasferimento della proprietà dopo la scadenza del termine fissato dalla dichiarazione di pubblica utilità non esclude la riconducibilità procedimentale dell’attività amministrativa all’esercizio di un pubblico potere autoritativo (Cons. St., Ad. Plen., 22 ottobre 2007 n. 12).Nella fattispecie oggetto del giudizio, nonostante i profili problematici segnalati, risulta fuori discussione la possibilità di ricondurre la disposta occupazione ad una manifestazione di potere pubblico autoritativo.I comportamenti posti in essere, infatti, si connotano quale attuazione di potestà amministrative esplicatesi mediante l’adozione di atti autoritativi e non quali condotte espressione di attività svolta in via di mero fatto.L’emissione del decreto di occupazione è pur sempre avvenuta sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità e la stessa occupazione dei beni non può definirsi quale comportamento meramente fattuale, stante la presenza del decreto ora menzionato.Ne consegue che la cognizione della controversia inerenti agli effetti lesivi dell’occupazione è da ricondurre alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.»

Sintesi: La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende alle controversie contro atti e comportamenti che costituiscono esecuzione di precedenti manifestazioni del potere ablatorio della pubblica amministrazione, ivi compresa la domanda concernente un decreto di esproprio adottato dopo la scadenza del termine stabilito nella dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «L’appellato eccepisce altresì il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, osservando che il decreto di esproprio è stato adottato quando il termine all’uopo previsto dalla dichiarazione di pubblica utilità era ormai decorso.Questa eccezione – singolarmente proveniente da colui che in prime cure ha adito il giudice amministrativo – deve essere disattesa, alla luce dell’orientamento recentemente valorizzato dalle SS.UU. con la nota sentenza n. 30254 del 2008.Con tale arresto la Suprema Corte ha chiarito che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende alle controversie contro atti e comportamenti che costituiscono esecuzione di precedenti manifestazioni del potere ablatorio della pubblica amministrazione, ivi compresa la domanda concernente un decreto di esproprio adottato dopo la scadenza del termine stabilito nella dichiarazione di pubblica utilità.D’altro canto già l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 12 del 2007, aveva affermato che esulano dalla giurisdizione esclusiva in materia di espropriazione solo quei comportamenti della P.A. che non risultano riconducibili all’esercizio del pubblico potere.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del GA in ipotesi in cui censurando l'emanazione del decreto di esproprio per essere intervenuto al di là dei termini previsti dalla legge o fissati dalla stessa Amministrazione, si intenda ottenere la caducazione del provvedimento amministrativo asseritamene viziato ma comunque assistito da una presunzione di legittimità, che lo rende valido ed efficace finché non venga giudizialmente ritenuto meritevole di annullamento.

Estratto: «4.Trattenuta la causa in decisione all’udienza del 14 gennaio 2009,il Collegio rileva anzitutto che l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione è infondata. Infatti,pur prospettando censure sostanzialmente mirate ad evidenziare che il decreto di espropriazione è stato emanato in carenza di potere perché intervenuto al di là dei termini previsti dalla legge o fissati dalla stessa Amministrazione,è ben chiaro che la difesa dei ricorrenti con tali censure intende ottenere la caducazione di un provvedimento amministrativo asseritamene viziato ma comunque assistito da una presunzione di legittimità che lo rende valido ed efficace finché non venga giudizialmente (in questa sede) ritenuto meritevole di annullamento in quanto illegittimo. In proposito,giova rilevare che detta difesa nella memoria del 1 ottobre 2008 ha esplicitamente ammesso di avere erroneamente affermato che in questo caso si sia verificato un passaggio in proprietà dei terreni in questione in favore del Comune per accessione invertita (espropriazione di fatto per illecito acquisitivo) ed ha rinunciato al relativo quarto motivo di ricorso, con ciò palesando che in questa sede si intende far valere soltanto un interesse legittimo all’annullamento degli atti impugnati e non un diritto soggettivo perfetto di proprietà sulle aree di cui si discute.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.