L'impugnazione del provvedimento acquisitivo ex art. 43 D.P.R. 327/2001 è competenza del G.A.

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001

Sintesi: L'impugnativa dei provvedimenti di acquisizione ex art. 43 del d.P.R. n. 327/2001, rientra incontestabilmente nella sfera giurisdizionale amministrativa, come del pari è indubitabile che nella medesima rientri la cognizione degli effetti restitutori e/o risarcitori connessi all'annullamento del decreto di acquisizione sanante.


Estratto: «Quanto poi al motivo sub 2), deve negarsi la prospettata litispendenza tra il giudizio civile per il risarcimento del danno riferito ad una minore porzione (circa la metà) del compendio immobiliare, e quello amministrativo.Sul piano generale, infatti, l'istituto della litispendenza, disciplinato dall'art. 39 c.p.c., postula non solo l'identità della controversia, bensì la sua pendenza dinanzi a giudici diversi della giurisdizione ordinaria, non essendo configurabile invece tra giudizi instaurati in diversi ambiti giurisdizionali, rispetto ai quali l'eventuale e potenziale conflitto può risolversi solo attraverso regolamento di giurisdizione, oppure denunciando il conflitto di giurisdizione (cfr. per tutte Cass., Sez. V, 30 luglio 2007, n. 16834).Nel caso di specie, peraltro, e in disparte la considerazione che il giudice preventivamente adito è quello amministrativo (sicché e semmai l'eccezione andava formulata dinanzi al giudice civile successivamente adito), è evidente che il giudizio amministrativo ha oggetto ben diverso e distinto, costituito dall'impugnativa dei provvedimenti, giuntale e dirigenziale, di acquisizione ex art. 43 del d.P.R. n. 327/2001, rientrante incontestabilmente nella sfera giurisdizionale amministrativa, come del pari è indubitabile che nella medesima rientri la cognizione degli effetti restitutori e/o risarcitori connessi all'annullamento del decreto di acquisizione sanante.Peraltro, nel caso di specie, anche a volersi rapportare alla situazione qua ante l'emanazione dell'annullato decreto ex art. 43 d.P.R. n. 327/2001, è evidente che resterebbe ferma la giurisdizione amministrativa non si è in presenza di un mero comportamento, sebbene di una condotta dell’amministrazione direttamente collegata all’esercizio del potere pubblico concernente l’apprensione del bene ai fini della realizzazione opere pubbliche, nei sensi precisati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 191 dell’11 maggio 2006.La Consulta ha chiarito, a proposito, che “deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a "comportamenti" (di impossessamento del bene altrui) collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto”.Il confine tra le due giurisdizioni è così tracciato in modo chiaro e netto: laddove il comportamento sia riconducibile, anche “mediatamente”, all’esercizio del potere pubblico, compete al G.A. di conoscere le controversie relative al comportamento e ai suoi effetti, con la stessa ampiezza di poteri giurisdizionali propri della tutela risarcitoria, ossia, come chiarito ancora dalla Corte Costituzionale “sia per equivalente sia in forma specifica”.E’ tale anche il caso in cui l’occupazione sia seguita ad una dichiarazione di pubblica utilità, e dunque ad un iniziale esercizio di potere pubblicistico, anche se il procedimento non si sia concluso con un decreto di esproprio o si sia concluso con un decreto di esproprio tardivo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2012, n. 3269; vedi anche nello stesso senso, 6 novembre 2008, n. 5498).»

Sintesi: Va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. g), del codice del processo amministrativo, in ordine alla controversia concernente l’emanazione del provvedimento di “acquisizione sanante” di cui all’art. 43 del T.U. N. 327/2001.

Estratto: «Preliminarmente, va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. g), del codice del processo amministrativo, in ordine alla controversia in epigrafe, concernente l’emanazione del provvedimento di “acquisizione sanante” di cui all’art. 43 del T.U. n° 327/2001 del fondo dei ricorrenti, modificato per l’intervenuta realizzazione dell’opera.»

Sintesi: Dell'impugnazione del provvedimento acquisitivo ex art. 43 DPR 327/2001 conosce il giudice amministrativo.

Estratto: «Occorre in via pregiudiziale esaminare il profilo della sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale.Giova ribadire, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l’interpretazione della domanda deve essere finalizzata a cogliere, indipendentemente dalle espressioni letterali usate dal ricorrente, il contenuto sostanziale della stessa, che è desumibile dalla vicenda concreta dedotta in giudizio e dallo scopo che si vuole raggiungere.Sotto tale ultimo profilo se l’intervento chiesto al giudice mira all’accertamento dell’inadeguatezza dell’indennità dovuta a seguito dell’espropriazione di un bene sia pure per l’errata stima effettuata dall’amministrazione, si configura la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del d.lgs. n. 80/98, modificato dalla legge n. 205/2000.Non rileva, infatti, ai fini della interpretazione della domanda, la proposizione di censure nei confronti degli atti amministrativi che determinano l’effetto acquisitivo della proprietà, laddove il Tribunale è comunque chiamato a liquidare una diversa indennità.Nel caso di specie l’istante chiede in via esclusiva una nuova determinazione dell’indennità dovuta dall’amministrazione a seguito dell’acquisizione al patrimonio indisponibile della Provincia del terreno di sua proprietà, ritenendo inadeguato l’ammontare indicato dalla Provincia nella cifra di euro 13.698,91.Nessuna contestazione è diretta al procedimento acquisitivo seguito dalla Provincia che rimane incontestato, essendo in discussione solo i parametri utilizzati dall’Ente per la quantificazione dell’indennità da corrispondere; la ricorrente ritiene, infatti, che si debba utilizzare come criterio il “valore di mercato del bene”, e non seguire il dettato dell’art. 43 del TU n. 327/2001.Non sussiste, quindi, la giurisdizione del Giudice Amministrativo poiché non è stata impugnata la determinazione a monte della liquidazione dell’indennità, cioè il provvedimento acquisitivo emesso dalla P.A., che avrebbe, viceversa, radicato la giurisdizione del TAR (crf ex multis Cass. SU n. 5925/2008; Cass. SU n. 3041/07).»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del GA in ordine alle controversie relative alle espropriazioni cd."sananti" previste dall'art. 43 DPR 327/2001.

Estratto: «1. Con il ricorso in esame viene impugnato l'atto in epigrafe con cui il Comune Castelfiorentino ha deliberato di disporre, ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 327/2001, l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile dei terreni di proprietà della società Castelli di Cerreto e Granaiolo s.a.s., catastalmente individuati...
[...omissis...]

Sintesi: In ordine alla quantificazione del risarcimento del danno effettuata in sede di adozione del provvedimento acquisitivo ex art. 43 DPR 327/2001, sussiste la giurisdizione del GA; ciò in quanto trattasi in specie non di indennità di esproprio ma di un risarcimento del danno conseguente ad provvedimento autoritativo di acquisizione emanato dall’Amministrazione “a sanatoria” di una procedura ablativa dichiarata illegittima.

Estratto: «Viene in ultimo in esame la nona censura con cui parte ricorrente contesta la violazione di legge in relazione all’art.43 D.P.R.327/01 e art.21 co.3 L.80/77, oltre all’eccesso di potere, con riferimento alla quantificazione del risarcimento del danno.Va in primo luogo disattesa l’eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato in ordine alla contestata quantificazione del danno risarcibile. Invero, trattasi in specie non di indennità di esproprio ma di un risarcimento del danno conseguente ad provvedimento autoritativo di acquisizione emanato dall’Amministrazione “a sanatoria” di una procedura ablativa dichiarata illegittima in s.g.. Né dal combinato disposto degli art.43 e 53, letti per altro alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale 161/06, può evincersi alcun argomento a sostegno del dedotto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.»

Sintesi: E' il giudice amministrativo a conoscere del potere discrezionale, attribuito all'amministrazione dall'art. 43 DPR 327/2001, di disporre l'acquisizione del bene al proprio patrimonio indisponibile e di negarne la restituzione; l'esercizio del potere pubblico è, sulla base della norma, accertato anche solo attraverso l’identificazione della “qualifica di “autorità” del soggetto agente e delle strumentalità del suo agire ai fini della realizzazione degli “scopi di interesse pubblico” .

Estratto: «2. Non si pone più, con riferimento alla questione in oggetto, il problema dell’individuazione della giurisdizione, a fronte dell’esperimento del regolamento preventivo da parte della Società istante. In ogni modo, la Sezione , con la sentenza già menzionata aveva fatto riferimento all’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 12 del 2007, aveva svolto un rinnovato esame in ordine all’individuazione nel g.a. del giudice cui spetta di pronunciarsi in tema di accessione invertita, ovvero in riferimento al caso in cui sia spirato il termine per la definizione del procedimento ablatorio e per la conseguente emanazione del formale decreto di espropriazione.Peraltro, con specifico riferimento alla materia delle espropriazioni, la Corte costituzionale, con la sentenza 11 maggio 2006, n. 191, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 co. 1 d.lgs.31 marzo 1990, n. 80, come sostituito dall’art. 7 lett. b. della l. 21 luglio 2000, n. 205, dell’art. 34 co. 1 del medesimo decreto, nonché dell’art. 53, co.1, del d.lg.vo 8 giugno 2001, n. 325 ( v. d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53 ) nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva le controversie relative a “ i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediamente, all’esercizio di un pubblico potere” (secondo i principi già espressi dalla sent. 6 luglio 2004, n. 204 ). Tuttavia, i “comportamenti”, che rimangono sottratti alla giurisdizione amministrativa esclusiva sono solo quelli che non risultino riconducibili all’esercizio di un pubblico potere. Come ricordato, dunque, dalla menzionata pronuncia dell’Adunanza Plenaria, “La illegittimità di questo o quel momento procedimentale, cioè di quella serie formale strumentalmente rivolta a realizzare l’interesse pubblico e sintomatica dell’agire autoritativo consentito dalla legge , può sì far concludere per la illegittimità e, nei congrui casi, per la illiceità del comportamento con effetti anche analoghi o uguali a quelli propri della accertata carenza del potere, ma tale conclusione spetta al giudice cui, con garanzie ed effettività di certo non inferiori a quelle apprestate dal giudizio ordinario, compete alla stregua dell’ordinamento: al “giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica”. Con la conseguenza che è al giudice amministrativo che spetta la cognizione piena - in termini di potere annullatorio e risarcitorio - delle domande dirette a tutelare la posizione giuridica lesa dall’azione della pubblica amministrazione illegittima e talora illecita, secondo quanto disposto dalla rinnovata disciplina del giudizio amministrativo (v. art. 7 e 8 L. n. 205 del 2000). Ciò in considerazione del fatto che lo strumento del risarcimento del danno offerto al soggetto, ulteriormente alla demolizione dell’atto lesivo, concreta non una materia nuova assegnata al giudice amministrativo, ma solo il completamento delle forme di tutela poste a garanzia del privato a fronte dell’azione viziata della p.a..Cio’ assume rilievo, per quanto qui interessa, con riferimento alla questione della c.d. pregiudiziale amministrativa, poiché la difesa comunale fa menzione del comportamento della parte, che non avrebbe ostacolato né l’immissione in possesso né si sarebbe opposta ai successivi atti. Con riferimento alla causa in oggetto va rilevato che, prescindendo dalle conclusioni da ultimo raggiunte dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza, pronunziata a Sezioni unite, n. 30254 del 2008, il medesimo Supremo Consesso della giustizia amministrativa, con la pronunzia citata, pur ribadendo la tesi favorevole alla sussistenza della c.d. pregiudiziale amministrativa, ha fatto riferimento alla nuova disciplina contenuta nel T.U. approvato con d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che, nel suo art. 43, detta una innovativa normativa in tema di c.d. ‘accessione invertita’, derivi essa da occupazione acquisitiva o usurpativa. Infatti, ha rilevato che “In presenza di utilizzazione di un bene immobile per scopi di interesse pubblico che sia modificato “in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità” l’autorità cui risale l’utilizzazione “anche quando sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio” può disporre che l’immobile stesso “vada acquisito al suo patrimonio indisponibile” con provvedimento discrezionale che, verso determinazione e preventivo pagamento della misura del risarcimento del danno, comporta il trasferimento del diritto di proprietà. La norma, che rimette alla valutazione discrezionale dell’amministrazione di negare la restituzione del bene e che attribuisce al giudice amministrativo di sindacare, nell’ambito della giurisdizione attribuitagli ai sensi del successivo art. 53, le ragioni del diniego - secondo alcuni con competenza non solo esclusiva ma estesa al merito - da un lato, rileva poiché conferma la spettanza alla giurisdizione del giudice amministrativo, laddove sia identificabile un esercizio del potere pubblico, cui ricondurre l’azione o il comportamento della pubblica amministrazione, dall’altro, estende la possibilità di accertare tale dato anche solo attraverso l’identificazione della “qualifica di “autorità” del soggetto agente e delle strumentalità del suo agire ai fini della realizzazione degli “scopi di interesse pubblico” la cui cura è ad essa commessa”. La fattispecie ora in esame è definita chiaramente dalle caratteristiche identificative della accessione avvertita, a seguito della c.d. ‘occupazione acquisitiva’, cioè fondata su un iniziale legittimo esercizio del potere pubblico, a fronte dell’individuazione di un’esigenza urgente della collettività, cui però non ha fatto seguito il regolare svolgersi del procedimento ablatorio nei termini consentiti dalla legge, con una conseguente irragionevole compressione del patrimonio del soggetto privato ed una inalterabile destinazione del bene all’uso pubblico, a fronte della trasformazione raggiunta. Orbene, nella specie, pur a fronte della mancata impugnazione del verbale di dichiarazione di pubblica utilità deve ritenersi che l’istante mantenga un interesse al regolare esplicarsi dell’azione pubblica. Ne deriva che, pur essendo stato ammessa dalla giurisprudenza l’immediata impugnabilità del verbale predetto in quanto immediatamente lesivo sia in relazione al possibile configurarsi di un successiva fattispecie di occupazione acquisitiva che in relazione al conseguente decreto di esproprio, il privato mantiene la possibilità di impugnare il successivo decreto di esproprio, censurandone i profili di illegittimità. Tuttavia, nel caso in cui siffatto decreto non intervenga a concludere il procedimento ablatorio avviato d’urgenza, non può negarsi alla parte, incisa dall’azione pubblica, la tutela – in termini di risarcimento per equivalente – da azionarsi allora nell’ambito dei termini di prescrizione.»

Sintesi: La cognizione delle questioni afferenti il risarcimento del danno conseguente al provvedimento acquisitivo ex art. 43 TU, trattandosi della tutela risarcitoria del diritto soggettivo del proprietario sacrificato da una condotta illecita dell’Amministrazione i cui effetti costituiscono oggetto di un provvedimento di sanatoria, resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001; ciò in quanto si tratta di vicenda comunque collegata all’esercizio di una funzione amministrativa.

Estratto: «Dispone l’art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001 che “… l’Autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico … può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni” (comma 1), che “l’atto di acquisizione: a) …; b) … ; c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l’eventuale azione già proposta; d) …” (comma 2), che “salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato: a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l’occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell’articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7; b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo” (comma 6). Pertanto, trattandosi della tutela risarcitoria del diritto soggettivo del proprietario sacrificato da una condotta illecita dell’Amministrazione i cui effetti costituiscono oggetto di un provvedimento di sanatoria, la cognizione delle relative questioni resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, in quanto riguarda una vicenda comunque collegata all’esercizio di una funzione amministrativa (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 27 novembre 2008 n. 5856).»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> DANNO

Sintesi: Qualora oggetto della controversia non sia la quantificazione della somma da corrispondere a titolo di indennità di esproprio (per la quale sussisterebbe la giurisdizione del G.O.), ma unicamente un provvedimento di acquisizione coattiva in funzione sanante ex art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, in relazione al quale la somma corrispondente al valore venale del bene a titolo di risarcimento del danno per l’acquisizione, costituisce unicamente un presupposto di legittimità dell’impugnato decreto, va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Estratto: «1.- Il primo ordine di censure denunzia a carico della sentenza la violazione dell’art. 43 (ora 42 bis) del t.u. n. 327/2001, nonché difetto di giurisdizione ed “error in iudicando”.1.1.- Va premesso che, nonostante la questione di giurisdizione sia presente nella rubrica dei motivi in esame, il Collegio non reperisce poi nello sviluppo delle censure alcun preciso riferimento che possa dimostrare l’errata affermazione della giurisdizione amministrativa da parte del primo giudice. In ogni caso, anche ove si dovesse ritenere dedotto , il motivo non avrebbe alcun fondamento . Sul punto il Comune appellante aveva eccepito e sostenuto che la pretesa azionata riguardasse la quantificazione delle somme da corrispondere per indennità d’esproprio e che pertanto la questione era da devolvere alla giudice ordinario. Il primo giudice ha invece ritenuto la giurisdizione amministrativa, osservando che “nel caso di specie, non è all’esame del Collegio la quantificazione della somma da corrispondere a titolo di indennità di esproprio (per la quale sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario), ma unicamente un provvedimento di acquisizione coattiva in funzione sanante ex art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, in relazione al quale la somma corrispondente al valore venale del bene a titolo di risarcimento del danno per l’acquisizione, costituisce unicamente un presupposto di legittimità dell’impugnato decreto implicante, quindi il permanente carattere illecito dell’occupazione”. L’orientamento accolto dal TAR deve essere condiviso, alla luce anche della più recente giurisprudenza amministrativa (CGA, n.181/2011, in g.a., 2011,I,p.485; cfr. anche Cass. n. 16093/2009 e n.16043/2010); non viene quindi in rilevo l’art. 133 lett g, del nuovo codice del processo amministrativo richiamato dall’appellante che conferma infatti la giurisdizione esclusiva in materia solo per le controversie effettivamente afferenti alla determinazione delle indennità. La controversia in esame investe un ambito più ampio, dovendosi tenere conto che l’illegittimo protrarsi dell’occupazione oltre la scadenza di legge e seguita da acquisizione sanante determina il sorgere di una pretesa del diritto al risarcimento del danno da espropriazione legittima che non si vede come non possa appartenere alla giurisdizione del giudice amministrativo . Di ciò non tiene conto la posizione del Comune ove insiste nell’opposta tesi di ridurre il contenzioso proposto ai soli aspetti relativi alla determinazione dell’indennità d’esproprio.»

Sintesi: L'art. 43 d.p.r. n. 327/2001, per quanto attiene alla perdita del diritto di proprietà, parla espressamente non di indennizzo, ma di risarcimento del danno; ciò radica la giurisdizione del G.A.

Estratto: «Tale precisazione si rende necessaria in quanto il Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 1438/2012) ha recentemente affermato che l’art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001 disciplina uno speciale procedimento ablatorio “ex post” a fronte del quale, come espressamente stabilito dal legislatore, al proprietario spetta un indennizzo...
[...omissis...]

Sintesi: Qualora oggetto della controversia non sia la quantificazione della somma da corrispondere a titolo di indennità di esproprio (per la quale sussisterebbe la giurisdizione del G.O.), ma unicamente un provvedimento di acquisizione coattiva in funzione sanante ex art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, in relazione al quale la somma corrispondente al valore venale del bene a titolo di risarcimento del danno per l’acquisizione, costituisce unicamente un presupposto di legittimità dell’impugnato decreto, va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Estratto: «1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Teverola per risultare la richiesta di una diversa quantificazione delle somme dovute ai ricorrenti per effetto dell’acquisizione disposta ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001 demandata alla giurisdizione del giudice ordinario.1.1. In contrario deve evidenziarsi che, nel caso di specie, non è all’esame del Collegio la quantificazione della somma da corrispondere a titolo di indennità di esproprio (per la quale sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario), ma unicamente un provvedimento di acquisizione coattiva in funzione sanante ex art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, in relazione al quale la somma corrispondente al valore venale del bene a titolo di risarcimento del danno per l’acquisizione, costituisce unicamente un presupposto di legittimità dell’impugnato decreto implicante, quindi il permanente carattere illecito dell’occupazione.1.2. Ne deriva la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella controversia in esame.»

Sintesi: Le impugnazioni dei provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n.327/2001 sono espressamente attribuite alla giurisdizione amministrativa, senza alcuna limitazione in ordine alle varie componenti del danno risarcibile, se (ovviamente) strettamente connesse e conseguenti alle opere realizzate per motivi di pubblica utilità.

Estratto: «II- Riassunti come sopra i termini della controversia, il Collegio considera infondato il dedotto (parziale) difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo, in quanto le impugnazioni dei provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n.327/2001 sono espressamente attribuite alla giurisdizione amministrativa, senza alcuna limitazione in ordine alle varie componenti del danno risarcibile, se (ovviamente) strettamente connesse e conseguenti alle opere realizzate per motivi di pubblica utilità, e nel caso specifico tutte le componenti di danno rivendicate nel ricorso ed in dettaglio riportate e quantificate nella perizia di parte, all’uopo depositata, hanno questa connessione, essendo, di contro, la loro oggettiva esistenza ed entità una questione successiva attinente al merito e non alla giurisdizione.»

Sintesi: Del risarcimento del danno liquidato in sede di imposizione di servitù in forza di provvedimento emesso ai sensi dell'art. 43 comma 6 DPR 327/2001 non conosce il giudice d'Appello in forza della speciale competenza in primo grado, trattandosi di fattispecie risarcitoria e non indennitaria.

Estratto: «E' fondata e va accolta l'eccezione di incompetenza funzionale di questa Corte a decidere della controversia.E' lo stesso Pi. ad affermare - sia nell'atto di citazione che nella memoria depositata l'11.12.07 - che il decreto da lui impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. n. 327/01, in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, essendo scaduto il termine di efficacia della stessa senza che fosse stato emesso il decreto di esproprio, ed a qualificare come "risarcitorie" le somme riconosciutegli nel provvedimento.In effetti, l'articolo citato, rubricato "Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico" recita testualmente al comma 1: Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace decreto di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti l danni; al comma 5: "Le disposizioni... si applicano... anche quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario" ed, infine, al comma 6: "Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti dai precedenti commi il risarcimento del danno è determinato...".Si versa quindi in fattispecie risarcitoria, per la quale non sussiste la speciale competenza in primo grado della Corte d'Appello, che ricorre solo quando, in presenza di un'ancor efficace dichiarazione di pubblica utilità e dell'emissione all'esito della conclusione del procedimento ablativo di un valido decreto di esproprio (o di asservimento), il proprietario contesti la misura delle indennità (di occupazione o di espropriazione o di asservimento).»

Sintesi: Non sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo qualora ad essere impugnato non sia il provvedimento acquisitivo ex art. 43 DPR 327/2001, bensì l'ammontare dell'indennità risarcitoria ivi prevista a fronte dell'acquisizione in proprietà del bene, ritenuto inadeguato.

Estratto: «Occorre in via pregiudiziale esaminare il profilo della sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale.Giova ribadire, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l’interpretazione della domanda deve essere finalizzata a cogliere, indipendentemente dalle espressioni letterali usate dal ricorrente...
[...omissis: vedi sopra...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.