L'eccezione di tardività del ricorso nel processo amministrativo

Estratto: «Le parti resistenti eccepiscono, altresì, in via preliminare, l’irricevibilità per tardività dell’impugnazione proposta avverso la concessione edilizia n. 27 del18 agosto 1998.I lavori assentiti con tale concessione, infatti, sarebbero stati completati entro il 10 febbraio 2000 (data di presentazione dell’istanza per la nuova concessione edilizia), e si sarebbero concretizzati in opere ben visibili dall’esterno.Pertanto, il ricorso in esame, affidato per la notifica l’11 luglio 2000, sarebbe tardivo quanto meno rispetto a tale titolo edilizio.Osserva in proposito il Collegio che, per quanto si ricava dagli atti di causa, i lavori assentiti con la concessione edilizia n. 27/1998 hanno riguardato la realizzazione, al piano seminterrato, di una cantina/deposito e di due vani accessori, e al piano rialzato di uno studio professionale costituito da 3 camere adibite a studio, da un archivio, da un bagno con areazione forzata e da un servizio ripostiglio, senza aumento di volume.In sostanza, si trattava di opere interne rispetto alle quali non appare affatto provata, come sarebbe stato onere della parte eccepiente, né la loro visibilità esterna da parte di terzi ai fini dell’acquisizione della conoscenza della loro realizzazione, né, tantomeno, il loro completamento alla data del febbraio 2000, giacché la presentazione della nuova domanda di concessione, riguardando altro e autonomo intervento (sopraelevazione) da realizzarsi sul fabbricato in questione, non costituisce decisivo elemento di prova in ordine al completamento dei lavori assentiti col precedente titolo edilizio.Considerato, pertanto, che nel processo amministrativo la data di conoscenza legale dell’atto lesivo da parte del suo destinatario dev’essere provata in modo particolarmente rigoroso dall’eccepiente, giacché da tale piena conoscenza decorrono i termini di natura decadenziale per la tutela delle situazioni giuridiche soggettive, l’eccezione di tardività va respinta.»

Sintesi: Nel processo amministrativo, la data di conoscenza legale dell’atto lesivo da parte del suo destinatario dev’essere provata in modo particolarmente rigoroso dall’eccepiente, giacché da tale piena conoscenza decorrono i termini di natura decadenziale per la tutela delle situazioni giuridiche soggettive.

Estratto: «Nel processo amministrativo la data di conoscenza legale dell’atto lesivo da parte del suo destinatario dev’essere provata in modo particolarmente rigoroso dall’eccepiente, giacché da tale piena conoscenza decorrono i termini di natura decadenziale per la tutela delle situazioni giuridiche soggettive.E tale riscontro probatorio s’impone specie quando la trasmissione dell’atto mediante servizio postale non dia contezza della qualità e capacità del soggetto che materialmente ha ricevuto il plico.Nel caso di specie, l’ENEL ritiene che la proposizione del ricorso oltre il termine decadenziale (oltretutto dimidiato, secondo quanto previsto dall’art. 19 della legge n. 135/97, di conversione del D.L. n. 67/97), sarebbe comprovata dal report delle poste italiane (allegato 2 delle produzioni in data 26 maggio 1998) dal quale risulta che il plico in questione sarebbe stato consegnato dall’ufficio di Capoterra il 4 aprile 1998. Non è stata, invece, versata agli atti la cartolina di a.r. con la data della sottoscrizione e l’indicazione della qualità del ricevente. Ritiene il Collegio che il predetto corredo probatorio risulti palesemente insufficiente a sostenere l’eccezione, anche a prescindere dalle ulteriori argomentazioni difensive sul punto (non ultima, la mancata indicazione nell’atto del termine di impugnazione e dell’Autorità competente a decidere) contenute nella memoria di replica del ricorrente depositata nel ricorso n. 813/98 in data 10.6.1998. Deve infatti ritenersi non tardivo il ricorso giurisdizionale se il documento che dovrebbe suffragare la piena conoscenza degli atti impugnati da parte del ricorrente, non reca alcuna indicazione in ordine agli atti effettivamente rilasciati a costui e della di lui sottoscrizione, a nulla rilevando che il documento medesimo sia intestato a quest'ultimo, non costituendo prova certa in ordine al momento della reale acquisizione e conoscenza degli atti impugnati stessi (cfr: Consiglio Stato , sez. V, 03 ottobre 1997 , n. 1100).»

Sintesi: L'eccezione di tardività del ricorso, essendo destinata ad incidere sul fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale, postula una prova rigorosa, che deve essere fornita dalla parte che la formula.

Estratto: «Va disattesa, in via preliminare, l’eccezione di irricevibilità del ricorso, per tardività, sollevata dalla difesa dei controinteressati sul rilievo che parte ricorrente avrebbe avuto piena conoscenza del progetto e, in particolare, degli aspetti di esso considerati lesivi, ancora prima del rilascio della concessione edilizia, avendo partecipato al relativo procedimento amministrativo.Osserva il Collegio che, secondo un costante e condiviso orientamento giurisprudenziale, il termine per l'impugnazione di una concessione edilizia ad opera dei confinanti decorre dall’ultimazione dei lavori, affinché gli interessati siano in grado di avere cognizione dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistico-edilizie eventualmente derivanti dalla concessione. L’effettiva conoscenza dell’atto, infatti, si verifica quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità di essa al titolo o alla disciplina urbanistica, con la conseguenza che, in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, il termine per l’impugnazione decorre non con il mero inizio dei lavori, ma con il loro completamento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 febbraio 2007, n. 452; Sez. IV, 12 febbraio 2007, n. 599 e TRGA Bolzano 10 marzo 2005, n. 82).Va aggiunto che l'eccezione di tardività, essendo destinata ad incidere sul fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale, postula una prova rigorosa, che deve essere fornita dalla parte che la formula. E’ pur vero che, nel caso di specie, i controinteressati hanno dimostrato che uno dei due ricorrenti (il signor J. Von Widmann Staffelfeld Ulmburg) ha partecipato al procedimento amministrativo relativo al rilascio della concessione edilizia (cfr. doc. ti 4 e 9 dei controinteressati), ma agli atti non vi è prova della sua conoscenza del progetto nella versione definitivamente approvata in data 28 giugno 2007.In ogni caso, il Collegio è dell’avviso che solo con il completamento dell'opera (nel corso della quale è sempre possibile una serie di varianti) il privato confinante può compiutamente valutare se proporre ricorso in sede giurisdizionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 6 febbraio 2008, n. 322).»

Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un atto amministrativo, per il quale non vi è stata la notifica o la comunicazione, occorre la piena conoscenza dello stesso da parte dell'interessato. Tale piena conoscenza deve essere provata in modo certo ed inequivocabile da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso ed il relativo onere non può ritenersi adempiuto sulla base della prospettazione di mere presunzioni che non assurgono a dignità di prova.

Estratto: «L’Amm.ne resistente sostiene che i ricorrenti non avrebbero avuto conoscenza dei provvedimenti impugnati solo con la nota del Comune di Cursi del 19.3.2008, ricevuta da ciascuno di essi in data 25.3.2008, ma avrebbero partecipato al procedimento negli incontri intervenuti presso la sede municipale in data 8.2.2008 e 15.2.2008, nonché ricevuto gli avvisi di convocazione del 28.1.2008 e 12.2.2008 , contenenti sia la delibera di C.C. n.3 del 28.2.2005, sia la delibera di G.C.n. 116 del 20.09.2007.Tuttavia deve rilevarsi che, secondo costante indirizzo giurisprudenziale dal quale non vi è motivo per discostarsi “ chi eccepisce la tardività del ricorso deve dare rigorosa dimostrazione del fatto che il ricorrente ha conosciuto l'atto impugnato in un momento anteriore di almeno sessanta giorni rispetto alla notificazione del ricorso stesso."(Consiglio Stato , sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8264); infatti, fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un atto amministrativo, per il quale non vi è stata la notifica o la comunicazione, occorre la piena conoscenza dello stesso da parte dell'interessato. Tale piena conoscenza deve essere provata in modo certo ed inequivocabile da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso ed il relativo onere non può ritenersi adempiuto sulla base della prospettazione di mere presunzioni che non assurgono a dignità di prova. Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un atto o provvedimento amministrativo, non può essere sufficiente la probabilità che l'interessato in un determinato momento abbia avuto cognizione dell'atto contro il quale ha prodotto ricorso, altrimenti risulterebbero violati i principi costituzionali stabiliti dagli art. 24 e 113 cost., secondo cui tutti possono agire in giudizio contro gli atti della p.a. a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.".(Consiglio Stato , sez. IV, 31 marzo 2005, n. 1445 ,Consiglio Stato , sez. IV, 15 dicembre 2003, n. 8219).»

Sintesi: La piena conoscenza rilevante ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione di un atto amministrativo, deve essere provata in modo certo ed inequivocabile da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso; a tal fine non è sufficiente la probabilità che l'interessato in un determinato momento abbia avuto cognizione dell'atto contro il quale ha prodotto ricorso.

Estratto: «È sufficiente al riguardo ricordare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione si ricollega all'intervenuta individuazione del contenuto dell'atto (C.d.S., Sez. IV, 15 giugno 1999 n. 1012 n. 1012; 13 agosto 1997 n. 845)...
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.