Le contestazioni sul calcolo dell’indennità di espropriazione vanno proposte innanzi il G.O.

Estratto: «che il ricorso merita accoglimento, con conseguente risoluzione del denunciato conflitto negativo di giurisdizione nel senso che la giurisdizione a conoscere la controversia de qua spetta al giudice ordinario, e che la relativa competenza è attribuita alla Corte d'Appello di Catanzaro...
[...omissis...]

Sintesi: Una volta determinata, offerta e depositata l’indennità provvisoria, la controversia sulla misura attiene alla lesione di un diritto soggettivo, con la conseguente attribuzione della causa alla giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «Per quel che concerne le censure sub 4), 5), 6), 7) e 8) del secondo atto di motivi aggiunti, è d’uopo quindi operare un rinvio a quanto osservato, in relazione alle analoghe doglianze, rubricate sub 3), 4), 5), 6) e 7 – 8) del primo gravame aggiuntivo; quanto poi, in particolare, alla denunziata “assoluta inadeguatezza dell’indennità provvisoria” offerta, la stessa giammai potrebbe riverberarsi sulla legittimità degli atti impugnati, conformemente all’indirizzo, pacifico, espresso, ex multis, nella massima che segue: “In materia di espropriazione, una volta determinata, offerta e depositata l’indennità provvisoria, la controversia sulla misura attiene alla lesione di un diritto soggettivo, con la conseguente attribuzione della causa alla giurisdizione del giudice ordinario: ne consegue, da un lato, che le contestazioni in materia di liquidazione dell’indennità provvisoria di espropriazione non incidono sulla legittimità dell’espropriazione stessa, essendo sufficiente che l’indennità sia stata liquidata e depositata, ai sensi degli artt. 12 e 14, l. 22 ottobre 1971 n. 865, e, dall’altro, che è improponibile, in sede di impugnativa del decreto di espropriazione, la censura relativa al preteso obbligo della Pubblica Amministrazione di rideterminare la misura dell’indennità provvisoria suddetta in seguito alla mancata accettazione dell'interessato” (T. A. R. Toscana Firenze, sez. I, 28 marzo 2006, n. 1104).»

Sintesi: La questione attinente alla concreta determinazione della somma dovuta a titolo di indennità di espropriazione appartiene alla giurisdizione esclusiva della A.G.O.

Estratto: «Che poi l’errore ci sia stato o meno, la questione è affrontata con il secondo motivo, ed esula del tutto da questa giurisdizione, poiché attiene esclusivamente alla concreta determinazione della somma dovuta, ed appartiene alla giurisdizione esclusiva della A.G.O.»

Sintesi: Le questioni attinenti alla congruità dell’indennizzo corrisposto ai singoli espropriandi esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto devolute alla competenza dell’AGO in sede di opposizione alla stima.

Estratto: «38. Le questioni attinenti alla congruità dell’indennizzo corrisposto ai singoli espropriandi esulano invece dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto devolute alla competenza dell’AGO in sede di opposizione alla stima: opposizione che la ricorrente ha in effetti proposto dinanzi alla Corte d’appello e che è stata definita con la menzionata sentenza n. 2298/06, avverso la quale pende ricorso per cassazione.»

Sintesi: Esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella dell'A.G.O., ogni domanda inerente la misura dell'indennità dovuta al proprietario espropriato, considerato che l'eventuale erronea quantificazione dell'indennità non potrebbe, in ogni caso, inficiare la legittimità dei provvedimento e/o delle convenzioni poste in essere dall'ente espropriante.

Estratto: «Ne consegue che, in questo giudizio, non può trovare ingresso l’ultima doglianza con cui il ricorrente lamenta che l’indennità provvisoria di espropriazione non sarebbe stata corrisposta secondo il valore venale del bene, come previsto dalla normativa comunitaria, dal momento che esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella dell'A.G.O., ogni domanda inerente la misura dell'indennità dovuta al proprietario espropriato, considerato che l'eventuale erronea quantificazione dell'indennità non potrebbe, in ogni caso, inficiare la legittimità dei provvedimento e/o delle convenzioni poste in essere dall'ente espropriante.Invero, la riserva al giudice ordinario discende dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001 ("Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa"), in base al quale deve ritenersi tuttora applicabile la previsione di cui al comma quarto dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971 (ancorché formalmente abrogata dal testo unico del 2001), che recita: "Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili»

Sintesi: Le controversie afferenti l’atto di determinazione dell’indennità di espropriazione sono di competenza dell’A.G.O.

Estratto: «Va premesso che, in materia di espropriazione per pubblica utilità (e prescindendo in questa sede dall’analisi di problematiche particolari in tema di riparto di giurisdizione), gli atti impugnabili in quanto immediatamente lesivi sono i seguenti:a) provvedimento di apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione; b) dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;c) decreto di occupazione d’urgenza;d) decreto di esproprio;e) atto di determinazione dell’indennità di espropriazione.Ed è altrettanto noto che i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) vanno impugnati davanti al G.A. – e ovviamente nel termine decadenziale di cui all’art. 21 L. n. 1034/1971 – mentre l’atto sub e) va contestato davanti all’A.G.O. – ovviamente secondo le regole proprie del processo civile.4. Ora, applicando tali indiscutibili regole al caso di specie, si deve rilevare che il sig. Paparelli ha proposto ricorso avverso il decreto di occupazione d’urgenza a distanza di circa un anno dalla data in cui egli ha avuto piena conoscenza del provvedimento: quest’ultimo, infatti, gli è stato notificato il 16 giugno 2009 (il che è ammesso a pagina 2 del ricorso), mentre ancora in precedenza (11 marzo 2009), gli era stato comunicato il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica per la cui realizzazione si rende necessario l’espropriazione delle aree per cui è causa.Pertanto, l’inammissibilità va affermata sotto due profili:- sub specie di irricevibilità, in quanto i provvedimenti lesivi censurabili davanti al G.A. sono stati gravati abbondantemente oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 21 L. TAR. E a questo riguardo, non giova alla causa del ricorrente l’affermazione secondo cui l’atto di rideterminazione dell’indennità di espropriazione avrebbe modificato anche il decreto di occupazione d’urgenza, ergo il sig. Paparelli sarebbe stato rimesso in termini. In effetti, seppure è vero che il decreto di occupazione d’urgenza deve anche recare la determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione, è altrettanto vero che l’eventuale errata determinazione dell’indennità non incide sulla legittimità del provvedimento, tanto è vero che costituisce evento del tutto fisiologico che l’indennità venga successivamente rideterminata dall’autorità procedente, magari a seguito di reclamo da parte del soggetto espropriato, o nel corso del procedimento di cui all’art. 21 T.U. n. 327/2001. Non può quindi essere ammesso il sostanziale aggiramento del termine decadenziale mediante l’impugnazione di atti successivi a quello effettivamente lesivo (non impugnato tempestivamente) e non aventi natura provvedimentale; - sub specie di difetto di giurisdizione, in quanto, come detto in precedenza, le controversie afferenti l’atto di determinazione dell’indennità di espropriazione sono di competenza dell’A.G.O.»

Sintesi: Della questione concernente la misura dell’indennità conosce il giudice ordinario, in considerazione del disposto di cui all’art. 53, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001.

Estratto: «I ricorrenti, con formula di stile, impugnano, altresì, gli atti presupposti e, tra questi, è indicato il provvedimento n. 76 del 21.5.2004 di determinazione in via provvisoria dell’indennità di esproprio, indennità, peraltro, non accettata dai ricorrenti medesimi.Deve osservarsi che il provvedimento di determinazione provvisoria della misura dell’indennità dovuta all’espropriato non ha una sua autonomia, ma costituisce semplicemente uno degli atti presupposti del decreto conclusivo del procedimento e, quindi, come atto “in itinere” non è autonomamente impugnabile, con conseguente inammissibilità di una sua eventuale impugnazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 23 marzo 2010, n. 1706).Si dovrebbe, peraltro, giungere a conclusioni diverse ove si intendesse contestare la misura dell’indennità, come pare essere il caso di cui trattasi, ma in tal caso la questione è proponibile avanti al giudice ordinario.Invero, dal tenore del ricorso introduttivo e dalla memoria prodotta dai ricorrenti in vista dell’udienza di merito, è lecito dedurre che gli stessi intendano contestare la misura dell’indennità.Depongono in questo senso, sia l’oggetto del ricorso, che attiene a tutti gli atti presupposti e connessi a quelli espressamente impugnati e “relativi alla determinazione dell’indennità per la espropriazione”, sia il corpus del ricorso medesimo, dal quale si comprende come, nella sostanza, sia censurato l’importo come determinato nel provvedimento n. 76/2004. Nella memoria da ultimo depositata, poi, i ricorrenti espressamente riconoscono che per le questioni connesse alla determinazione delle indennità, “la competenza non sarebbe, per il caso in questione, dell’On. Tribunale adito”.Ritenuto, pertanto, che in tal senso debba essere qualificato il ricorso con riferimento alla determinazione n. 76/2004, non può che concludersi per il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in considerazione del disposto di cui all’art. 53, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001 (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2695; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 9 febbraio 2010, n. 315; TAR Campania, Napoli, sez. V, 8 febbraio 2010, n. 706; TAR Lazio, Roma, sez. I, 18 gennaio 2010, n. 302).»

Sintesi: Le controversie relative alla determinazione ed alla corresponsione dell’indennità di esproprio restano attribuite dall’art. 53, III comma, del D.P.R. n.327/2001, alla giurisdizione del Giudice ordinario.

Estratto: «3) violazione dell’art. 16 del D.Lgs. n.504/1992 e dell’art. 5 bis della legge n.359/1992, perché l’indennità di esproprio non è stata calcolata con riferimento al valore effettivo del terreno, come risultante dalle dichiarazioni ICI ed è stato indebitamente apportata la riduzione di cui all’art.37, I comma, del d.P.R. n.327/2001: questo gravame è stato ulteriormente illustrato nella memoria conclusionale depositata il 12.6.2010 anche con riferimento alle vicende legislative e giurisprudenziali nel frattempo intervenute in merito alla più corretta determinazione dell’indennità.Il Collegio considera il gravame inammissibile, perché le controversie relative alla determinazione ed alla corresponsione dell’indennità di esproprio restano attribuite dall’art. 53, III comma, del d.P.R. n.327/2001 alla giurisdizione del Giudice ordinario: peraltro, sul punto pende giudizio dinanzi alla Corte di Appello dell’Aquila;»

Sintesi: Relativamente al capo della domanda, con il quale si è chiesta la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'indennità relativa al periodo di occupazione legittima, continua a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001.

Estratto: «Preliminarmente in rito occorre dare atto della sussistenza della giurisdizione di questo adito giudice amministrativo (per il che è sufficiente il rinvio alle condivisibili statuizioni di Cons. Stato, ad. plen., 22 ottobre 2007, n. 12, nonché 30 agosto 2005, n. 4, 9 febbraio 2006, n. 2 e 30 luglio 2007, n. 9) e della irrilevanza, nella fattispecie...
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Sintesi: La determinazione dell’indennità, concernendo diritti soggettivi perfetti, è devoluta alla giurisdizione della giudice ordinario, ex art 53, comma 3, D.P.R. n. 327/2001 e art 34, D.Lgs. n. 80/1998 e ss.mm.

Estratto: «Il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, considerato che con gli stessi si denuncia essenzialmente lo stesso vizio. I ricorrenti affermano che sul terreno interessato dal provvedimento impugnato insiste un impianto di irrigazione forzata e, conseguentemente, il terreno di cui trattasi è da qualificarsi come “irriguo”. Ciononostante, l’Amministrazione procedente, come si evincerebbe dallo stralcio di indennità offerta, muovendo da un falso presupposto, avrebbe considerato il terreno in parola come seminativo e non irriguo, con la conseguenza di abbattere illegittimamente l’indennità spettante ai ricorrenti medesimi. Sotto questo profilo, pertanto, sarebbe evidente l’eccesso di potere, sub specie di travisamento dei fatti e falso presupposto, contraddittorietà ed irragionevolezza, in quanto la procedura avrebbe senza dubbio avuto un altro corso, così come la determinazione dell’indennità.Entrambi i motivi sono inammissibili.Invero, pur prescindendo dalla prova in ordine alla effettiva natura del terreno de quo, i ricorrenti sostenendo che il terreno doveva essere considerato irriguo e non seminativo, contestano, come espressamente dagli stessi riconosciuto, la determinazione dell’indennità. Come noto, però, la determinazione dell’indennità, concernendo diritti soggettivi perfetti, è devoluta alla giurisdizione della giudice ordinario, ex art 53, comma 3, d.P.R. n. 327/2001 e art 34, D.Lgs. n. 80/1998 e ss.mm., non potendo, quindi, avere ingresso in questa sede ogni considerazione in ordine alla misura della stessa (per tutte, Consiglio di Stato, sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5335; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 8 maggio 2008, n. 441). La considerazione dei ricorrenti in ordine al fatto che, ove il terreno fosse stato correttamente qualificato come irriguo, anche il procedimento avrebbe avuto altro corso, oltre a non essere supportata da alcuna prova in tal senso, non fornisce nemmeno elementi in ordine ai termini di una diversa conclusione del procedimento. Quanto dedotto dai ricorrenti, pertanto, si traduce in una mera petizione di principio.Quanto, infine, al fatto che nel verbale di consistenza si dia correttamente atto della presenza di un impianto irriguo, non comporta, evidentemente, il riconoscimento della qualità irrigua del terreno, né, tanto meno, consente di affermare – come vorrebbero i ricorrenti – l’esistenza di una contraddittorietà “interna” tra lo stesso verbale e il provvedimento impugnato, nel quale il terreno è considerato seminativo.»

Sintesi: La questione della misura dell’indennità dovuta al proprietario esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e rientra nella cognizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 53 DPR 327/2001.

Estratto: «5. Infine, è inammissibile la doglianza incentrata sulla violazione dell’art. 37 del D.P.R. n. 327 del 2001, con riguardo al decreto di esproprio ed alla convenzione stipulata tra il Comune e la Comunità Montana, che a dire del ricorrente stabilirebbero un’indennità inferiore a quella dovuta per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007.La questione della misura dell’indennità dovuta al proprietario esula, infatti, dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e rientra nella cognizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 53 del Testo unico in materia di espropriazione, e l’eventuale erronea quantificazione dell’indennità non può, in ogni caso, inficiare la legittimità dei provvedimenti e delle convenzioni poste in essere dall’ente espropriante.»

Sintesi: In merito alla pretesa attinente la quantificazione dell’indennità di espropriazione, la cui determinazione da parte dell’ente espropriante viene contestata, in quanto ritenuta irragionevolmente bassa, sussiste la giurisdizione del GO, in applicazione dell’art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001.

Estratto: «1.1. Lo speciale procedimento giurisdizionale disciplinato dall'art. 21 bis della L. n. 1034/1971 ha la finalità di conferire al privato un potere procedimentale, strumentalmente volto a rendere effettivo l'obbligo giuridico della P.A. di provvedere; tale strumento non risulta, quindi, compatibile con tutte quelle pretese, che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, in quanto concernono, invece, diritti soggettivi, la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall'autorità giurisdizionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6378; 5 dicembre 2005 n. 6884).A tale conclusione deve necessariamente pervenirsi, a fortiori, nelle fattispecie in cui non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al rapporto giuridico sottostante, allorché la controversia rientri nella sfera di attribuzioni proprie del giudice ordinario (ex plurimis: Consiglio di Stato, sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 33; sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6378; T.A.R. Basilicata Potenza, 17 maggio 2006 , n. 339).Nel caso in esame, la pretesa vantata dal ricorrente attiene alla quantificazione dell’indennità di espropriazione, la cui determinazione da parte dell’ente espropriante viene contestata, in quanto ritenuta irragionevolmente bassa.Rispetto a tale posizione soggettiva, non sussiste, all’evidenza, la giurisdizione di questo Tribunale, essendo competente a conoscere del rapporto sottostante il giudice ordinario, in applicazione dell’art. 53, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, a mente del quale: “1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico.2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per i giudizi aventi per oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. 3. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.”Ne consegue il difetto di giurisdizione di questo Tribunale sul rapporto sottostante, in applicazione del chiaro disposto del citato art. 53 del d.P.R. n. 327/2001, il quale ha devoluto alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 6 maggio 2009, n. 10362; 3 luglio 2006, n. 15201).»

Sintesi: Le censure dirette a contestare la misura dell'indennità indicata nel quadro economico contenuto nel progetto definitivo, finisce per concernere non tanto la legittimità in sé della delibera gravata, quanto piuttosto le modalità di calcolo dell’indennità di esproprio; tali censure sono pertanto sottratte alla cognizione del giudice amministrativo (cfr. art. 34 D.Lgs. 80/1998 e art. 53 DPR 327/2001).

Estratto: «Con il terzo motivo, si contesta la legittimità della delibera, in quanto quest’ultima sarebbe priva dell’adeguata copertura finanziaria, avendo sottostimato i costi dell’esproprio, in violazione dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).La censura è priva di pregio.Il comma quarto del citato art. 93 prevede che il progetto definitivo contenga studi ed indagini ad un livello tale da consentire «i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo», visto che i costi dell’opera e gli altri elementi tecnici saranno ovviamente individuati con maggiore analiticità dal successivo progetto esecutivo (art. 93, comma 5°).La delibera 118/2008 espone, sia nelle premesse sia nel dispositivo, un quadro economico sufficientemente dettagliato, con l’espressa indicazione dei costi da sostenersi a titolo di indennità di esproprio (cfr. doc. 1 ricorrente), e con ciò rispettando quindi l’obbligo di cui al comma quarto del citato art. 93.A detta dell’esponente, la misura di tale indennità sarebbe troppo bassa, in quanto non terrebbe conto del valore effettivo delle aree espropriate, ma – sotto tale profilo – le censure svolte nel gravame finiscono per concernere non tanto la legittimità in sé della delibera gravata, quanto piuttosto le modalità di calcolo dell’indennità di esproprio e sono – di conseguenza – inammissibili, riguardando questioni sottratte alla cognizione del giudice amministrativo (cfr. art. 34 D.Lgs. 80/1998 e art. 53 DPR 327/2001).»

Sintesi: Ogni richiesta concernente l’indennità di esproprio è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. art. 53 del DPR 327/2001 e art. 34 del D.Lgs. 80/1998).

Estratto: «Alla liquidazione del danno suddetto si procederà, come già esposto, con le modalità di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 80/1998.L’Anas – Ente Nazionale per le Strade - Spa dovrà pertanto, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa del testo integrale della presente sentenza, proporre ai ricorrenti il pagamento di una somma, da determinarsi secondo i seguenti criteri:a) tenuto conto che il mappale n. 97 in Comune di Carnate è stato espropriato con decreto prefettizio del 15.1.2002 ed il mappale n. 1123 in Comune di Lomagna è stato espropriato con decreto prefettizio del 7.2.2002, mentre l’occupazione legittima dei medesimi è cessata nel febbraio 1995 (vedesi pag. 8 e pag. 11 della menzionata sentenza della Corte d’Appello n. 297/2007), Anas dovrà risarcire il danno per la occupazione senza titolo dei suddetti mappali dal 1° marzo 1995 sino al momento dell’adozione dei due decreti di esproprio suindicati. La misura del danno, per tale illegittima occupazione, dovrà essere pari alla misura dell’indennità di occupazione legittima, come liquidata dalla Corte d’Appello alla luce delle risultanze della CTU dell’arch. Almici del 15.1.2006. Sul punto, preme ancora evidenziare, per completezza, che per effetto dei suindicati decreti di esproprio - divenuti inoppugnabili in seguito alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale RG 1579/2002 proposto contro gli stessi, come sopra evidenziato al punto 2 - la proprietà dei mappali è stata ovviamente trasferita ad Anas Spa e che ogni richiesta dei ricorrenti concernente l’indennità di esproprio non può essere esaminata da questo TAR, trattandosi di questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. art. 53 del DPR 327/2001 e art. 34 del D.Lgs. 80/1998);b) dovrà essere corrisposta ai ricorrenti la somma di euro 21.610,00, quale indennizzo per i manufatti diminuiti o distrutti a seguito dell’occupazione del terreno, come indicato dalla relazione del CTU in risposta al quesito n. 6 posto dalla Corte d’Appello (vedesi pagine 4, 26 e 30 della relazione peritale);»

Sintesi: Tutte le controversie inerenti a diritti di natura indennitaria (indennità di occupazione e/o di espropriazione), in funzione di controvalore del bene oggetto delle procedure ablatorie, non possono che essere devolute, sia in ordine all’an che al quantum, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo quanto prescritto dall’art. 34 d. lgs. n. 80/98 e dagli artt. 19 e 20 l. n. 865/71 ed oggi art. 53 comma 3 DPR 327/2001.

Estratto: «19. Passando alla disamina della terza censura dei primi motivi aggiunti, con la quale i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 37 del D.L. vo n. 327/2001 e dell’art. 70 L.R. Campania n. 3/23007, il Tribunale deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione. Sul punto la Sezione non può che ribadire che tutte le controversie inerenti a diritti di natura indennitaria (indennità di occupazione e/o di espropriazione), in funzione di controvalore del bene oggetto delle procedure ablatorie non possono che essere devolute, sia in ordine all’an che al quantum, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo quanto prescritto dall’art. 34 d. lgs. n. 80/98 e dagli artt. 19 e 20 l. n. 865/71 (Cass. SS.UU. n. 15471/03; Cass. ss. n. 541/91; Cass. n. 6493/88; T.A.R. Campania, Sez.V, 21.3.2007, n. 2617).L’opzione ermeneutica in esame è del resto coerente con la previsione attualmente vigente, di cui all’art. 53, punto 3, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità) che conferma la giurisdizione del giudice ordinario «per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa».»

Sintesi: Pacificamente, ai sensi dell'art. 53 comma 3, D.P.R. n. 327 del 2001, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

Estratto: «2.5 Inammissibile, per difetto di giurisdizione, è la quarta censura, relativa alla quantificazione dell’indennità di espropriazione. Infatti la censura riguarda la determinazione dell’indennità di espropriazione, appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario. Pacificamente, ai sensi dell'art. 53 comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (da ultimo Tar Lazio Roma 18.1.2010 n. 302).»

Sintesi: Ai sensi dell’art. 53, comma 3, D.P.R. 327/2001 ed art. 34, co. 3, lett. b), d.lg. 80/1998, come sostituito dall’art. 7 l. 205/2000, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

Estratto: «2.2 Viceversa, la domanda risarcitoria è fondata e va accolta nei limiti di quanto di seguito indicato.In primo luogo, occorre premettere che, dalla documentazione in atti, risulta che i lavori per la costruzione dell’impianto di CdR di Battipaglia sono stati ultimati (cfr. certificato di ultimazione dei lavori del 17 febbraio 2003), per cui, essendo intervenuta l’irreversibile trasformazione del fondo, con destinazione ad opera pubblica, la proprietà dello stesso è stata acquisita alla amministrazione pubblica.Infatti, nella fattispecie non può operare la norma di cui all’art. 43 d.P.R. 327/2001 in quanto, prima della sua entrata in vigore, l’accessione invertita si è già integralmente realizzata, sicché l’acquisizione del bene al patrimonio pubblico è già avvenuto.D’altra parte, la CMI ha sostenuto che l’omessa adozione del provvedimento ablatorio e l’irreversibile trasformazione del fondo configurerebbero un’ipotesi di occupazione appropriativa, dalla quale deriva l’acquisto della proprietà dei terreni occupati in capo all’amministrazione e la contestuale consumazione di un illecito a carico della medesima con conseguente responsabilità risarcitoria, tanto che, nonostante nelle conclusioni del ricorso abbia anche chiesto che sia accertato e dichiarato il suo diritto alla restituzione del bene, ha proposto il ricorso per ottenere il risarcimento del danno ed a tal fine ha articolato le argomentazioni contenute nella seconda parte dello stesso. L’art. 53, co. 1, d.P.R. 327/2001 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati e conseguenti all’applicazione delle disposizioni del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.La giurisprudenza ha quindi avuto modo di chiarire che, anche in presenza di comportamenti della pubblica amministrazione, essi, in quanto direttamente collegati all’esercizio del potere pubblico di espropriazione, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi della norma di cui al richiamato art. 53 d.P.R. 327/2001 (Cons. St., IV, 18 giugno 2008, n. 3026).La Corte Costituzionale, inoltre, con sentenza n. 191 del 2006, ha indicato che deve ritenersi conforme alla Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a “comportamenti” (di impossessamento del bene altrui) collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di “comportamenti” posti in essere in carenza di potere o in via di mero fatto.Nel caso di specie, l’attività posta in essere dall’amministrazione è collegata all’esercizio del potere di espropriazione, anche se il decreto di esproprio non risulta mai intervenuto, per cui deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio fa altresì presente che l’occupazione dei terreni del ricorrente, a far tempo dal 3 agosto 2008, è avvenuta sine titulo in quanto la circostanza che, ai sensi dell’art. 2, co. 4, d.l. 90/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 123/2008, i siti, le aree, le sedi degli uffici e degli impianti comunque connessi all’attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale non determina il venir meno del fatto che l’ordinanza del Commissario delegato n. 282 del 2 agosto 2006 ha prorogato per altri due anni i termini previsti per l’emanazione del decreto di esproprio e che, entro l’individuato dies ad quem, il decreto di esproprio non risulta essere stato emanato.Alla ricorrente, di conseguenza, vanno riconosciuti gli importi relativi al valore del bene ed all’occupazione sine titulo intervenuta a far tempo dalla scadenza del termine dell’occupazione legittima.L’art. 35, co. 1, d.lg. 80/1998 indica che il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto, mentre, al comma successivo, stabilisce che, nei casi previsti dal primo comma, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione pubblica deve proporre a favore dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine; se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall’art. 27, co. 1, n. 4) del R.D. 1054/1924, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta.Il Collegio ritiene di avvalersi di questa facoltà e – sulla base di quanto in precedenza considerato - indica i seguenti criteri ai quali l’amministrazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti della Regione Campania o altro organo succeduto nelle stesse competenze) dovrà attenersi per proporre a favore della ricorrente il pagamento, ai sensi dell’art. 43, co. 6, d.P.R. 327/2001, di una somma a titolo di risarcimento dei danni:• il valore attuale del bene, da determinare facendo riferimento anche ad eventuali stime dell’Agenzia del Territorio;• i relativi interessi moratori, da computare a decorrere dal giorno in cui il terreno è stato occupato senza titolo, vale a dire dal 3 agosto 2008, sino al soddisfo.La proposta risarcitoria, sulla base di tali criteri, dovrà essere formulata dall’amministrazione legittimata entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, decorso il quale la ricorrente potrà esperire il ricorso di cui all’art. 27, co. 1, n. 4), R.D. 1054/1924.Per quanto riguarda il periodo di occupazione legittima del terreno di proprietà della CMI, invece, il Collegio non può procedere all’accertamento del diritto alla relativa indennità ed alla fissazione dei relativi criteri in quanto la materia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.Infatti, ai sensi dell’art. 53, co. 3, d.P.R. 327/2001, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.D’altra parte, l’art. 34, co. 3, lett. b), d.lg. 80/1998, come sostituito dall’art. 7 l. 205/2000, stabilisce che nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.»

Sintesi: Esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella dell'A.G.O., il capo della domanda relativo al riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge), in relazione alla quale, infatti, continua a valere, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario, disposta dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001.

Estratto: «La Corte Costituzionale, con sentenza 11 maggio 2006 n. 191, intervenuta sulla questione del riparto nella materia delle cosiddette “occupazioni appropriative” della p.a., per esaminare il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)...
[...omissis...]

Sintesi: In ordine alla correttezza della stima dell'indennità di esproprio non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, restando la questione riservata al giudice ordinario ai sensi dell’art. 53, comma 3, D.P.R. n. 327/2001.

Estratto: «6.3. Per quanto concerne la censura concernente la non corretta stima della indennità di esproprio in quanto non rispondente ai criteri della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, restando la questione riservata al giudice ordinario ai sensi dell’art. 53, comma 3, d.P.R. n. 327/2001»

Sintesi: Non può sussistere alcun vaglio del giudice amministrativo sulle spettanze stricto sensu indennitarie, ai sensi dell’articolo 53 comma 3 del TUE, secondo cui “resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.

Estratto: «Il collegio ritiene invece non pertinenti le richieste di indennizzo pur analiticamente quantificate dalla ricorrente per i periodi di occupazione “legittima” (così qualificata dalla ricorrente medesima, in relazione alle occupazioni dal 21.3.02 al 20.6.02 e dal 6.8.02 al 5.8.05, disposte con appositi provvedimenti della PA civica), tenendo conto della rilevata natura del provvedimento impugnato, ed in considerazione del fatto che –a tutto voler concedere- non potrebbe sussistere alcun vaglio del giudice amministrativo sulle spettanze stricto sensu indennitarie, ai sensi dell’articolo 53 comma 3 del TUE, secondo cui “resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.»

Sintesi: Le contestazioni che riguardano il calcolo dell’indennità di espropriazione (nel caso di specie quantificazione ed applicazione della ritenuta del 20%), devono essere proposte dinanzi al Giudice ordinario.

Estratto: «2. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce l’illegittimità delle modalità di quantificazione dell’indennità di esproprio atteso che sarebbe illegittima la parametrazione nel limite massimo ai valori percentuali individuati ai fini del calcolo delle aliquote ICI, posto che ciò determinerebbe l’impossibilità di raggiungere una quantificazione parametrata al valore venale del bene.Inoltre, sarebbe illegittima la sottoposizione alla ritenuta d’acconto del 20% dell’indennità di esproprio.Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto proposti dinanzi a giudice privo di giurisdizione sul punto. Si tratta infatti, di contestazioni che riguardano il calcolo dell’indennità di espropriazione e che pertanto, ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, devono essere proposte dinanzi al Giudice ordinario con il giudizio di opposizione all’indennità di esproprio che la ricorrente asserisce, peraltro, di avere attivato.»

Sintesi: Ai sensi dell’art. 53 comma 3 del DPR 327/01 la giurisdizione per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità, in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, appartiene al giudice ordinario.

Estratto: «L’impugnazione con il secondo atto di motivi aggiunti della determinazione dirigenziale che ha liquidato l’indennità per reiterazione del vincolo è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 53 comma 3 del DPR 327/01 la giurisdizione per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa appartiene, infatti. al giudice ordinario.»

Sintesi: Alla luce del disposto di cui all'art. 53 DPR 327/2001 esula dalla giurisdizione amministrativa per spettare a quella del giudice ordinario la domanda relativa al riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge).

Estratto: «Il ricorrente si duole esclusivamente della misura dell’indennità di espropriazione: ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice adito.«Esula dalla giurisdizione amministrativa per spettare a quella del giudice ordinario la domanda relativa al riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge); domanda per la quale continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva del giudice ordinario disposta dall'art. 53 comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001» (TAR Campania, Sezione V, 5 giugno 2009, n. 3124).»

Sintesi: Ai sensi dell'art. 53 u. comma del D.P.R. n. 327/01, la cognizione del GO è limitata alla determinazione dell'indennità di espropriazione.

Estratto: «Il TAR della Campania, nella sentenza 6.6.08 resa inter partes, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a decidere sulle domande proposte dal Comune di Arzano, che sono le medesime svolte anche nel presente giudizio, rilevando che, attraverso l'impugnazione per nullità del decreto di esproprio e la denuncia del vizio procedimentale...
[...omissis...]

Sintesi: Sussiste il difetto di giurisdizione del GA in ordine alla questione di natura strettamente indennitaria.

Estratto: «8. L’ultima censura è infine inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di questione di natura strettamente indennitaria.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.