Il deposito dei provvedimenti lesivi in un altro giudizio è sufficiente per ritenerne avvenuta la conoscenza?

Sintesi: La conoscenza degli atti prodotti dall'altra parte del giudizio è riferibile al solo difensore, con il corollario che dall'avvenuto deposito degli stessi non si può far discendere "ex se" una presunzione di conoscenza in capo alla parte ricorrente e il decorso del termine decadenziale per la loro impugnazione.

Estratto: «7.- Con la sesta censura di appello principale è stato dedotto che il Comune ha depositato in data 20.7.2998 la documentazione, in riferimento alla quale sono stati poi notificati i motivi aggiunti solo in data 17.11.1998, quindi tardivamente.La tesi, a prescindere dalla effettività della lesività di detta documentazione, non è condivisa dalla Sezione perché la conoscenza degli atti prodotti dall'altra parte del giudizio è riferibile al solo difensore, con il corollario che dall'avvenuto deposito degli stessi non si può far discendere "ex se" una presunzione di conoscenza in capo alla parte ricorrente.»

Sintesi: Il deposito dei provvedimenti lesivi in un altro giudizio, seppur pendente tra le stesse parti, non è di per sé idoneo a far ritenere avvenuta la conoscenza degli stessi ai fini della decorrenza del termine di impugnazione giurisdizionale.

Estratto: «2. Ciò posto, sempre in via preliminare, occorre procedere innanzi tutto all’esame delle eccezioni processuali sollevate dalle signore De Rosa e Beneduce e dal Comune di Vico Equense in relazione al ricorso n. 1721/2010.La prima eccezione (formulata dal Comune di Vico Equense nella memoria depositata in data 20 aprile 2010 e dalla signora Beneduce nella memoria depositate in data 21 aprile 2010) è incentrata sulla tardività del ricorso 1721/2010. A tal riguardo la signora Beneduce nella memoria depositata in data 23 dicembre 2011 ha conclusivamente evidenziato che: a) l’ordinanza n. 687/2009 è stata depositata in data 16 gennaio 2010 nel giudizio introdotto con il ricorso n. 7353/2007; b) il successivo 21 gennaio 2010 il signor Pia, per il tramite del suo difensore, ha presentato un’istanza di cessazione della materia del contendere sul presupposto della intervenuta adozione del provvedimento di revoca; c) ciò dimostrerebbe che, quanto meno nel lasso di tempo compreso tra il 16 ed il 20 gennaio 2010, il signor Pia aveva avuto conoscenza di tale provvedimento di revoca e, quindi, il ricorso è tardivo; d) né rileverebbe la circostanza che il provvedimento di revoca sia stato prodotto in diverso giudizio perché attiene alla medesima vicenda amministrativa e giudiziaria e, quindi, i termini per l’impugnazione hanno comunque iniziato a decorrere dal momento del suo deposito in giudizio (16 gennaio 2010); e) del resto, se il signor Pia avesse impugnato (come consentito dalla legge) il provvedimento di revoca con ricorso per motivi aggiunti (ossia nel giudizio introdotto con il ricorso n. 7353/2007), di certo non si dubiterebbe del fatto che il termine per ricorrere ha iniziato a decorrere dal deposito dell’atto in sede giudiziale; f) appare irrazionale che una parte possa sottrarsi al rispetto del termine decadenziale (in tal modo procrastinando i tempi di impugnativa) semplicemente optando per la proposizione di un ricorso autonomo in luogo del ricorso per motivi aggiunti. Tale eccezione non può essere condivisa. Non ignora il Collegio l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 31 gennaio 2005, n. 576) che, nel caso di deposito di documenti in giudizio, configura un onere del ricorrente di accertare in segreteria l’eventuale deposito, con la conseguenza che il termine per la proposizione di motivi aggiunti generalmente decorre dalla data del deposito stesso, e soltanto quando i termini di deposito, peraltro ordinatori, siano rimasti inosservati, non avendo il ricorrente un siffatto onere, la decorrenza del termine rimane legata all'effettiva conoscenza del deposito stesso, con dimostrazione di questa a carico della controparte che eccepisce la tardività. Tuttavia si ritiene di dovere aderire al diverso orientamento (ex multis, T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 8 luglio 2004, n. 1489) secondo il quale, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la piena conoscenza del provvedimento amministrativo si ricollega all’intervenuta individuazione del contenuto dell’atto e tale conoscenza, per essere rispondente al principio costituzionale della effettività del diritto di difesa, deve essere della parte e non del suo difensore. Pertanto il deposito dei provvedimenti lesivi in un altro giudizio, seppur pendente tra le stesse parti, non è di per sé idoneo a far ritenere avvenuta la conoscenza degli stessi ai fini della decorrenza del termine di impugnazione giurisdizionale (Cons. Stato, Sez. IV, 7 settembre 2000, n. 4725).Stante quanto precede – posto che l’ordinanza n. 687/2009, impugnata con il ricorso n. 1721/2010, è stata depositata in data 16 gennaio 2010 nel diverso giudizio introdotto con il ricorso n. 7353/2007, e considerato che l’istanza di cessazione della materia del contendere presentata il successivo 21 gennaio 2010 non risulta sottoscritta dal signor Pia, ma solo dal suo difensore – nel caso in esame non sussistono i presupposti per far decorrere il termine di impugnazione dell’ordinanza n. 687/2009 dalla data del 21 gennaio 2010 (o addirittura dalla data 16 gennaio 2010), non essendo pienamente dimostrato che sin da tale data il signor Pia abbia avuto piena conoscenza della lesione derivante dall’adozione della predetta ordinanza.»

Sintesi: Non può essere utile ad integrare la piena conoscenza l’invito rivolto agli interessati di accedere agli atti presso la sede dell’Ente, in quanto detto invito non può in alcun modo supplire l’obbligo dell’Amministrazione di notificare ai proprietari (da essa individuati) gli atti procedimentali sin dal momento dell’atto dichiarativo della pubblica utilità dell’opera, ovvero l’ulteriore obbligo di procedere, quanto meno, alla trascrizione in sintesi del contenuto rilevante di detti atti nella comunicazione all’uopo notificata.

Estratto: «3. Quanto al merito della presente controversia, la Sezione osserva in via preliminare che parte ricorrente ha ricevuto notificazione del provvedimento mediante comunicazione ex art.17 del DPR n.327/2001; in ordine all’eccezione di tardività formulata dall’Amministrazione e alle repliche sul punto di parte ricorrente, si prende atto che tradizionalmente la giurisprudenza (cfr., T.A.R. Liguria, I, 12.12.2008, n.2101; Cons. Stato, VI, 18.1.2007, n. 86) ha ritenuto che l'individuazione del dies a quo da cui decorre il termine d'impugnazione e vigente per i soggetti espropriati è regolato dalla disciplina speciale di cui all'art. 17, comma 2, del citato D.P.R. n.327/2001, ove si prescrive che al proprietario sia data notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, della data in cui è divenuto efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, restando irrilevante la conoscenza aliunde eventualmente acquisita dell'atto di adozione del piano. Peraltro questa stessa Sezione (17.5.2005, n.6346) ha affermato che l'Ente locale con raccomandata con avviso di ricevimento deve rendere edotto l'interessato della data in cui è divenuto efficace il provvedimento che ha approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica e della facoltà di prendere visione dei relativi atti.3.1 D’altra parte questi principi appaiono coniugabili con quanto esposto da parte ricorrente con riguardo a recente pronuncia (Cons. Stato, IV, n.30 del 2010) che comunque richiama precedenti (Cons. Stato, IV, 12.12.2008, n.6173; V, 18.3.2002, n.1562), ove si è affermato che non è sufficiente ad integrare la presunzione di piena consapevolezza della lesività dell’atto né la semplice comunicazione dell’esistenza di una delibera di approvazione di un progetto di opera pubblica comportante la dichiarazione di pubblica utilità, né ancor meno la comunicazione che genericamente contenga notizia del mero impulso dato al procedimento espropriativi, specialmente se detta comunicazione intervenga, sia nell’uno che nell’altro caso, con molto ritardo rispetto alla data di approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Occorre, invece, che gli atti del procedimento espropriativo per cui è fatta la comunicazione siano allegati a quest’ultima, a fini di notifica, ovvero che la stessa comunicazione ne riporti, quanto meno in sintesi, il contenuto più rilevante, così che possa ritenersi verificata la condizione della piena conoscenza degli atti del procedimento.3.2 Nella specie, la comunicazione ricevuta dagli appellanti è datata 31/7/2009, laddove l’avvio del procedimento espropriativo si era verificato due anni prima con Delibera Consiliare n.68 del 17/9/2007 di approvazione del progetto definitivo e declaratoria della pubblica utilità delle opere, mediante una nota che per la sua estrema genericità può essere ritenuta null’altro che una mera comunicazione della possibilità di prendere visione della documentazione di merito depositata presso il Comune di Marcianise, indicandosi soltanto il fondo interessato dalla variante allo strumento urbanistico generale vigente.Né può essere utile ad integrare la piena conoscenza l’invito rivolto con la stessa nota agli interessati di accedere agli atti presso la sede del Comune, in quanto detto invito non può in alcun modo supplire l’obbligo dell’Amministrazione di notificare ai proprietari (da essa individuati) gli atti procedimentali sin dal momento dell’adozione della Delibera che dichiara la pubblica utilità dell’opera, ovvero l’ulteriore obbligo di procedere, quanto meno, alla trascrizione in sintesi del contenuto rilevante di detti atti nella comunicazione all’uopo notificata.Conseguentemente l’eccezione di tardività formulata dalla difesa del Comune sul punto non è meritevole di pregio.»

Sintesi: Il deposito dei provvedimenti in giudizio, poi impugnati con motivi aggiunti, non è di per sé idoneo a far ritenere avvenuta la conoscenza degli stessi ai fini della decorrenza del termine di impugnazione giurisdizionale, occorrendo che sia data dimostrazione, dalla parte che eccepisce la tardività, della data in cui la parte personalmente ne abbia avuta piena contezza.

Estratto: «La difesa della Regione eccepisce la tardività della proposizione dei motivi aggiunti che, a suo avviso, andavano notificati entro il termine di 60 giorni dal deposito in giudizio dei documenti da parte dell’Amministrazione regionale. I motivi aggiunti sono stati notificati il 25.10.2007...
[...omissis...]

Sintesi: Il termine per impugnare decorre dal momento in cui la parte interessata ha piena conoscenza degli estremi formali del titolo edilizio, con particolare riguardo ai suoi allegati tecnici.

Estratto: «Il collegio rileva che la giurisprudenza ha raggiunto in proposito una sufficiente linearità, e ritiene:insufficiente la pubblicazione del titolo all’albo pretorio per affermare la presunzione di conoscenza dello stesso in capo agli interessati ad impugnarlo (tar Liguria, 25.7.2008, m. 1543);che un cartello apposto in cantiere non sia sufficiente far decorrere il termine per impugnare il titolo indicato nella segnalazione (tar Liguria, 30.12.2008, n. 2203);che la prova della tardività dell’impugnazione del titolo, in relazione alla sua piena conoscenza, debba essere offerta rigorosamente dalla parte che propone il gravame (tar Liguria, 6.6.2008, n. 1228, cons. Stato, IV, 10.12.2007, n. 6342);che il termine per impugnare decorre dal momento in cui la parte interessata ha piena conoscenza degli estremi formali dell’atto in questione, con particolare riguardo ai suoi allegati tecnici (cons. Stato, IV, 27.6.2007, n. 3751).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.