La conoscenza “integrale” del provvedimento non influisce sul termine decadenziale di impugnazione

Sintesi: La piena conoscenza dell’atto lesivo, il verificarsi della quale determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, non deve essere intesa quale conoscenza piena ed integrale del provvedimento che si intende impugnare ma come percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.

Estratto: «6. Il Collegio ritiene fondati il terzo motivo dell’appello principale (sub c) dell’esposizione in fatto) ed il primo motivo dell’appello incidentale autonomo (sub a1 dell’esposizione in fatto), nella parte in cui si censura la sentenza impugnata per avere rigettato l’eccezione di irricevibilità del ricorso instaurativo del giudizio di I grado, per essere stato lo stesso proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla “piena conoscenza” del provvedimento impugnato, realizzatasi con l’accesso agli atti (ed al permesso di costruire impugnato). Il Collegio rileva che - come già diffusamente esposto nella propria decisione 28 maggio 2012 n. 3159 - quanto al concetto di “piena conoscenza” dell’atto lesivo, lo stesso, anche con riferimento alla previgente disciplina, non deve essere inteso quale “conoscenza piena ed integrale” dei provvedimenti che si intendono impugnare, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale.Ciò che è invece sufficiente ad integrare il concetto di “piena conoscenza” - il verificarsi della quale determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale - è la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.Ed infatti, mentre la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività, integra la sussistenza di una condizione dell’azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all’impugnazione dell’atto (così determinando quella “piena conoscenza” indicata dalla norma), invece la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi.In tali sensi, è rilevante osservare che l’ordinamento prevede l’istituto dei “motivi aggiunti”, per il tramite dei quali il ricorrente può proporre ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento di proposizione del ricorso ma ignoti) o dalla conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta. Ciò comprova la fondatezza dell’interpretazione resa della “piena conoscenza” dell’atto oggetto di impugnazione.Ed infatti, se tale “piena conoscenza” dovesse essere intesa come “conoscenza integrale”, il tradizionale rimedio dei motivi aggiunti non avrebbe ragion d’essere, o dovrebbe essere considerato residuale.In altre parole, solo l’assenza dell’istituto dei motivi aggiunti consentirebbe di interpretare la “piena conoscenza” come conoscenza integrale dell’atto impugnabile e degli atti endoprocedimentali ad esso preordinati, poiché in questo (ipotetico) caso si produrrebbe – diversamente opinando - un vulnus per il diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto il soggetto che si reputa leso dall’atto si troverebbe compresso tra un termine decadenziale che corre ed una impossibilità di conoscenza integrale dell’atto, e quindi di completa e consapevole articolazione di una linea difensiva.Al contrario, la previsione dei cd. motivi aggiunti comprova ex se che la “piena conoscenza” indicata dal legislatore come determinatrice del dies a quo della decorrenza del termine di proposizione del ricorso giurisdizionale, non può che essere intesa se non come quella che consenta all’interessato, di percepire la lesività dell’atto emanato dall’amministrazione, e che quindi rende pienamente ammissibile – quanto alla sussistenza dell’interesse ad agire - l’azione in sede giurisdizionale.»

Sintesi: L’indicazione dei dati catastali e l’identità dei proprietari espropriandi, non è requisito richiesto dalla vigente disciplina e indispensabile ai fini della conoscibilità della lesività del provvedimento (nel caso di specie) di approvazione del progetto preliminare delle opere strategiche di interesse nazionale.

Estratto: «La realizzazione di opere di preminente interesse nazionale è disciplinata dalla L. n. 443/2001 e dal relativo D.lgs. 190/2002 (ora trasfuse nel decreto legislativo n. 163 del 2006), il cui art. 3, comma 3, stabilisce espressamente che per la realizzazione delle infrastrutture strategiche o di interesse nazionale...
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Sintesi: La disciplina in materia di accesso nulla ha innovato in materia di principi in punto di onere di tempestiva impugnazione dei provvedimenti amministrativi nel senso che questa postulava e continua a postulare la «piena conoscenza» del provvedimento.

Estratto: «5. Si può ora passare ai motivi aggiunti depositati in data 18 marzo 2010.Essi, a parte ogni altra considerazione di carattere processuale, sono inammissibili in quanto tardivi.La ricorrente ha infatti depositato in allegato ai motivi aggiunti una istanza di accesso datata 13 ottobre 2009 e inviata in pari data all’A.N.A.S. con cui essa...
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Sintesi: La mera indicazione di un codice tributo, in assenza di una contestuale legenda che rinvii chiaramente alla corrispondente sovrattassa di nuova istituzione ed agli estremi degli atti istitutivi della stessa, non è palesemente idoneo a provare la “piena conoscenza” ex art. 21 L. 6.12.1971, n. 1034 (ora art. 41 c.p.a.), che ricorre soltanto laddove vi sia la chiara percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la portata lesiva della sfera giuridica del potenziale ricorrente.

Estratto: «L’esame delle censure dedotte va preceduto dalla verifica della fondatezza dell’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’Autorità portuale, la quale afferma che I. s.p.a. avrebbe avuto conoscenza dell’applicazione della sovrattassa (e – dunque - della sua istituzione) già a far data dal 31.12.2003, secondo quanto risulterebbe dal preavviso di bolletta doganale n. 39 depositato agli atti (doc. 9 delle produzioni 13.3.2004 di I. s.p.a.).Anche a voler prescindere dalla circostanza – già di per sé decisiva – che il preavviso in questione risulterebbe essere stato ritirato dal dipendente delegato dell’I. soltanto in data 9.1.2004, è dirimente il rilievo che la mera indicazione di un codice tributo (n. 934), in assenza di una contestuale legenda che rinvii chiaramente alla corrispondente sovrattassa di nuova istituzione ed agli estremi degli atti istitutivi della stessa, non è palesemente idoneo a provare la “piena conoscenza” ex art. 21 L. 6.12.1971, n. 1034 (ora art. 41 c.p.a.), che ricorre soltanto laddove vi sia la chiara percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la portata lesiva della sfera giuridica del potenziale ricorrente (Cons. di St., IV, 26.7.2012, n. 4255).»

Sintesi: La conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, ma non sul decorso del termine decadenziale di impugnazione.

Estratto: «Quanto al concetto di “piena conoscenza” dell’atto lesivo, lo stesso, anche con riferimento alla previgente disciplina, non deve essere inteso quale “conoscenza piena ed integrale” dei provvedimenti che si intendono impugnare, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici...
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Sintesi: La piena conoscenza non postula necessariamente la conoscenza di tutti i suoi elementi, essendo sufficiente quella degli elementi essenziali quali l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento e degli atti presupposti emergano ulteriori profili di illegittimità.

Estratto: «La questione posta all’esame di questo Consiglio impone di stabilire – distinguendo due diverse possibili evenienze – quando si realizza la piena conoscenza ai fini della decorrenza del termine perentorio di sessanta giorni per impugnare il permesso di costruire da parte di terzi. In primo luogo, può venire in rilievo la conoscenza del titolo giuridico. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, con orientamento costante, ritiene che sia sufficiente che l’interessato all’impugnazione venga «informato dall’amministrazione degli estremi del provvedimento», in quanto la piena conoscenza «non postula necessariamente la conoscenza di tutti i suoi elementi, essendo sufficiente quella degli elementi essenziali quali l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento e degli atti presupposti emergano ulteriori profili di illegittimità». La ragione sottesa a questo orientamento è quella di assicurare «il principio della certezza delle situazioni giuridiche» che impone che l’interessato «non si possa lasciare nella perpetua incertezza sulla sorte del proprio titolo edilizio» (Cons. Stato, sez. IV, 13 giugno 2011, n. 3583). In secondo luogo, può venire in rilievo la conoscenza della realtà materiale. Infatti, «la prova della piena ed effettiva conoscenza della concessione edilizia può essere desunta anche da elementi presuntivi, come l’intervenuta ultimazione dei lavori o almeno quando questi siano giunti ad un punto tale che non si possa avere più alcun dubbio sulla consistenza, entità e reale portata dell’intervento edilizio assentito» (Cons. Stato, sez. V, 12 luglio 2010, n. 4482). Nel caso in esame la difesa dell’amministrazione comunale ha depositato il verbale dell’assemblea del condominio del 5 dicembre 2005 in cui – dopo essere stati indicati nell’intestazione «discussione e decisione per ricorso al Tar» e subito dopo i nomi dei condomini presenti – è riportato che l’amministratore ha informato i partecipanti «di essersi recato presso l’avvocato D: per chiedere un parere relativo alla concessione edilizia richiesta dall’amministratore V., per la p.m. 191 e di avere contattato il geometra I.N. esperto in materia di edilizia ed urbanistica». Sempre dal verbale risulta che il predetto geometra ha illustrato la situazione e che «in base alla relazione si può capire che vi sono dei punti sufficienti per giustificare il ricorso». Nell’ultima parte si afferma che «dopo la discussione l’assemblea decide di intraprendere tutte le azioni amministrative e penali contro la modifica della destinazione dell’area destinata al verde secondo le norme urbanistiche, piano di lottizzazione (…)».Da quanto esposto risulta, pertanto, che, alla data del 5 dicembre 2005, il Condominio e gli altri appellanti N.E. e A.L.,erano a conoscenza della concessione edilizia rilasciata dal Comune, del suo contenuto dispositivo e anche del suo effetto lesivo rappresentato dalla intervenuta modifica dell’area destinata a verde pubblico. Né in senso contrario può valere quanto dedotto dalla parte appellante, con memoria del 12 gennaio 2012, e cioè che la conoscenza del «progetto approvato con la concessione edilizia 11 ottobre 2005» non possa considerarsi sufficiente a fare iniziare il decorso del termine non essendo ancora tale progetto «materializzatosi». Nel caso in esame, come già rilevato, ai fini della decorrenza del termine ricorre la prima delle evenienze sopra riportate e cioè la conoscenza del titolo giuridico e non la conoscenza della realtà materiale. In questa prospettiva, non assume, pertanto, rilevanza la questione relativa alla effettiva realizzazione del progetto approvato con la concessione. In definitiva, essendo la notifica del ricorso di primo grado stata effettuata soltanto il 4 aprile 2006, il ricorso deve ritenersi tardivo. La tardività dell’impugnazione della concessione edilizia rende tardiva, a prescindere da qualunque altra valutazione, anche la contestuale impugnazione della denuncia di inizio attività richiamata dalla predetta concessione.»

Sintesi: Nel caso in cui il provvedimento amministrativo incida in modo diretto, immediato e concreto sulla posizione giuridica di un soggetto, comprimendogli o disconoscendogli diritti o altre utilità di cui questi è titolare, il termine per chiederne l'annullamento decorre dalla sua conoscenza, che, in difetto di formale comunicazione, si concretizza nel momento della piena percezione dei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, contenuto del dispositivo ed effetto lesivo).

Estratto: «In altre parole, si deve ritenere che nel luglio (o, al massimo, il 5 ottobre) del 2001 la ricorrente fosse a conoscenza degli elementi essenziali di una procedura amministrativa lesiva della sua sfera giuridica. Tanto avrebbe dovuto innescare una reazione processuale tempestiva, attraverso un ricorso giurisdizionale da proporre nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza di tali atti; salva la possibilità di proporre poi eventuali motivi aggiunti per far valere ulteriori illegittimità a seguito della piena conoscenza degli atti. L’onere di sollecita impugnazione non risulta invece essere stato rispettato nel caso concreto, dato che la ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe solo in data 8 febbraio 2002, dopo aver acquisito copia della delibera di G.M. n. 1013/1999, a seguito di domanda di accesso agli atti presentata il 10 dicembre 2010 (quando, cioè, erano già decorsi più di sessanta giorni dalla conoscenza “in linea generale” degli atti lesivi).Ne consegue la irricevibilità del gravame in epigrafe, come correttamente eccepito dalla difesa del Comune resistente.In proposito, si richiama la consolidata giurisprudenza secondo la quale “Per costante giurisprudenza, nel caso in cui il provvedimento amministrativo incida in modo diretto, immediato e concreto sulla posizione giuridica di un soggetto, comprimendogli o disconoscendogli diritti o altre utilità di cui questi è titolare, il termine per chiederne l'annullamento decorre dalla sua conoscenza, che, in difetto di formale comunicazione, si concretizza nel momento della piena percezione dei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, contenuto del dispositivo ed effetto lesivo) (C.G.A. Sez. giurisd. 31 dicembre 2007, n. 1194 e Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2542). (…) Invero, collegare il dies a quo al momento in cui l’interessato percepisca gli eventuali vizi del provvedimento sfavorevole significa vanificare ogni certezza sul termine iniziale per l’impugnazione (Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2006, n. 5721; 2 aprile 1996 n. 381 e 4 ottobre 1994 n. 1120).” (C.G.A. 583/2008).»

Sintesi: In tema di impugnazione di una concessione edilizia o di un titolo abilitativo da parte dei vicini, non è sufficiente la conoscenza degli estremi del provvedimento o l’inizio dei lavori, occorrendo la piena consapevolezza del contenuto prescrittivo e lesivo dell’autorizzazione rilasciata e ciò si consegue solo quando la costruzione riveli in modo certo ed inequivoco le essenziali caratteristiche dell’opera e la non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica.

Estratto: «Neppure si rivela condivisibile l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività pure ex adverso fatta valere.La decorrenza della conoscenza dell’atto abilitativo, ai fini dell’utile contestazione giudiziale viene nella specie, in particolare, ancorata, da parte di chi eccepisce la tardività del gravame...
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Sintesi: La "piena conoscenza" idonea a far decorrere il termine decadenziale va identificato nella data di cognizione piena ed effettiva del carattere pregiudizievole del provvedimento, vale a dire dal momento in cui è possibile valutare il suo grado di lesività giuridica effettiva.

Sintesi: La conoscenza di una situazione potenzialmente lesiva non obbliga il titolare dell’interesse legittimo oppositivo alla realizzazione di una costruzione abusiva ad attivarsi immediatamente in sede contenziosa; egli può solo essere obbligato ad attivare sollecitamente gli strumenti per acquisire piena conoscenza dell’operato dell’Amministrazione. Una volto assolto quest’onere, spetta all’Amministrazione fornire tempestivamente la documentazione necessaria, dalla cui consegna decorre il termine decadenziale per l’impugnazione.

Estratto: «3b. L’appellante sostiene, in subordine, che il termine d’impugnazione decorre dall’11 giugno 2004 per avere l’appellato in quella data estratto copia delle concessioni in sanatoria, ed avuto quindi conoscenza del contenuto precettivo dei provvedimenti.A suo avviso, il termine non decorre dalla data in cui il ricorrente...
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Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l'impugnazione di un atto innanzi al giudice amministrativo ciò che rileva, ai sensi dell'art. 21 legge 1034/1971, qualora il predetto atto non sia stato notificato, è la sua piena ed effettiva conoscenza, indipendentemente dal mezzo con cui tale conoscenza sia stata acquisita, con la precisazione che non è necessaria la conoscenza completa dell'atto, essendo invece sufficiente la conoscenza dei suoi elementi essenziali (quali l'organo che lo ha adottato, la data ed il contenuto del dispositivo).

Estratto: «6.1. Con il primo motivo di gravame le appellanti amministrazioni comunali hanno innanzitutto contestato la declaratoria di irricevibilità dell’impugnativa dei provvedimenti commissariali n. 1 e n. 2 del 28 dicembre 2005 (aventi ad oggetto rispettivamente, il primo, “Organizzazione del Servizio Idrico Integrato, ex art. 9...
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Sintesi: Per il decorso del termine per impugnazione la piena conoscenza di un provvedimento amministrativo non postula necessariamente la conoscenza di tutti i suoi elementi, essendo sufficiente quella degli elementi essenziali quali l'autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento e degli atti presupposti emergano ulteriori profili di illegittimità.

Estratto: «VI. Comodità espositiva ed esigenze sistematiche rendono opportuno, ad avviso della Sezione, esaminare innanzitutto l’appello iscritto al NRG. 4509 dell’anno 2009, con il quale è stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. II, n. 389 del 17 febbraio 2009.
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Sintesi: La decorrenza del termine di impugnazione può avere inizio anche quando l’interessato, pur non avendo mai avuto la possibilità di consultare il provvedimento, sia comunque venuto a conoscenza dei suoi elementi essenziali, vale a dire dell’autorità emanante, della data, del suo contenuto dispositivo e della sua portata lesiva.

Estratto: «Né può essere obiettato che la ricorrente non ha mai preso visione di quel provvedimento nella sua integrità giacché, per pacifica giurisprudenza, la decorrenza del termine di impugnazione può avere inizio anche quando l’interessato, pur non avendo mai avuto la possibilità di consultare il provvedimento, sia comunque venuto a conoscenza dei suoi elementi essenziali, vale a dire dell’autorità emanate, della data, del suo contenuto dispositivo e della sua portata lesiva.Nel caso concreto, va rilevato che, con la comunicazione del 21 luglio 2009, la ricorrente era stata messa a conoscenza dei suindicati elementi ed in particolare della allocazione dell’opera, tanto che la stessa aveva avuto modo, già in sede procedimentale, di proporre soluzioni alternative.»

Sintesi: Secondo il prevalente orientamento, il termine di impugnativa di un provvedimento comincia a decorrere, per l’interessato, dalla conoscenza del provvedimento lesivo da intendere come l’insieme dei suoi elementi essenziali consistenti nell’autorità emanante, nella data, nel contenuto dispositivo e nell’effetto lesivo; non è viceversa necessaria la puntuale conoscenza e/o consapevolezza soggettiva dei vizi che inficiano l’atto.

Estratto: «5.3 A questo punto occorre dare conto dell’orientamento dominante, ai sensi del quale il termine di impugnativa comincia a decorrere, per l’interessato, dalla conoscenza del provvedimento lesivo da intendere come l’insieme dei suoi elementi essenziali consistenti nell’autorità emanante...
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Sintesi: La pubblicazione del decreto di concessione mineraria sulla banca dati della Giunta Regionale toscana ai sensi dell'art. 18 L.R. Toscana 23/2007 non fa presumere la conoscenza dell'atto in capo ai terzi.

Estratto: «2.2. La Regione eccepisce innanzitutto l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, che sarebbe stato notificato oltre il termine per impugnare, decorrente dalla pubblicazione del decreto di concessione mineraria sulla banca dati della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 23/07. Al riguardo basti osservare che, nel sistema della citata legge regionale n. 23/07, l’istituzione delle banche dati di cui all’art. 18 risponde alla finalità informativa di facilitare la diffusione e la consultazione di tutti gli atti regionali che, per il loro contenuto, debbano essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini, ivi compresi gli atti non destinati alla pubblicazione sul BURT; quest’ultimo, ora pubblicato in forma esclusivamente digitale, resta tuttavia il solo strumento legale di conoscenza degli atti pubblicati (artt. 1 e 2 l.r. n. 23/07), di talché, nella specie, la circostanza dell’avvenuta pubblicazione del decreto di concessione sulla banca dati della Giunta non fa di per sé presumere la conoscenza dell’atto in capo ai terzi. Si aggiunga che la stessa difesa regionale neppure ha precisato in quale data la pubblicazione sarebbe avvenuta, il che rende l’eccezione inaccoglibile anche in punto di fatto, chi afferma la tardività dell’impugnazione essendo onerato di allegare e provare gli elementi dai quali desumere in maniera univoca che il gravame è stato proposto dopo la scadenza del termine di decadenza.»

Sintesi: Con la locuzione “piena conoscenza” del provvedimento lesivo, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, non deve intendersi che il destinatario debba conoscere l’atto in tutti i suoi elementi, essendo invece sufficiente che egli sia stato edotto di quelli essenziali, quali l’autorità amministrativa che l’ha emanato, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo; in presenza di siffatti elementi sull’interessato incombe l’onere dell'immediata impugnazione, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla sua conoscenza integrale emergano ulteriori profili di illegittimità.

Estratto: «4- Dal quadro provvedimentale e documentale sopra esposto emerge con assoluta certezza che i due confinanti sin dal 1995 erano ben a conoscenza dell’iniziativa edificatoria avviata dal loro vicino e dei suoi contenuti progettuali negativamente incidenti sui loro dichiarati interessi dominicali a vedere rispettate le distanze...
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Sintesi: In materia di decorrenza del termine per l'impugnazione di una concessione edilizia rilasciata a terzi, l'effettiva conoscenza, rilevante ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, si ha quando la nuova costruzione riveli in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, per cui, in assenza di altri univoci elementi probatori, il termine per l'impugnazione inizia a decorrere dal completamento dei lavori, a meno che non si sostenga l'assoluta inedificabilità dell'area o si producano censure rilevabili sin dalla fase iniziale dei lavori, come per il rispetto delle distanze fra fabbricati.

Sintesi: La c.d. piena conoscenza di un provvedimento amministrativo, da cui decorre il termine per l’impugnazione, si realizza non già quando l’interessato abbia ottenuto copia di quest’ultimo, ma quando egli abbia avuto modo di percepire gli elementi essenziali dell’atto, necessari e sufficienti a renderne valutabile la lesività.

Estratto: «In rito, il Collegio deve darsi carico di esaminare la eccezione con la quale sia la società controinteressata che il Comune di Lignano Sabbiadoro hanno dedotto la irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto i ricorrenti avrebbero potuto verificare le esatte dimensioni e perfino l’esatta rappresentazione grafica del progetto già dalla primavera del 2007, poiché tali dati erano riportati nel cartellone posto all’ingresso del cantiere nel’aprile 2007: il ricorso veniva, invece, notificato il 26 giugno 2008, ben oltre, quindi, il termine perentorio di sessanta giorni fissato dall’art. 21 della legge n. 1034 del 1971.L’eccezione è fondata.I ricorrenti – lo si è visto - nell’estate del 2007, a seguito dell’inizio dei lavori di demolizione dei due fabbricati confinanti con il proprio, i ricorrenti constatavano che quest’ultimo, del tutto verosimilmente a causa dei predetti lavori, presentava degli evidenti danneggiamenti sia alle strutture che alle finiture; i ricorrenti si sono da ultimo recati a Lignano Sabbiadoro presso l’immobile di proprietà, al fine di riaprire l’abitazione rimasta chiusa durante l’inverno: in quell’occasione prendevano atto che, in luogo degli edifici demoliti, erano in corso di edificazione (ma già ben visibili) due nuovi condomini, l’uno di nove, l’altro di dieci piani (oltre 30 mt. di altezza) incombenti sul modesto edificio dei ricorrenti, radicalmente diversi dai precedenti, alti all’incirca 8 mt.Pertanto – osserva il Collegio - per loro stessa ammissione, i deducenti erano venuti a conoscenza del reale ingombro del contestato edificio sin dall’estate del 2007 sulla base sia di una rilevazione diretta che del cartello di cantiere, recante la esatta rappresentazione grafica dell’edificio stesso, quale sarebbe apparso a lavori ultimati: tutto ciò ha messo i ricorrenti nelle condizioni di conoscere gli elementi essenziali della concessione edilizia (data, autorità emanante e contenuto) e di avere piena contezza delle caratteristiche e della reale portata dell’intervento assentito, con particolare riguardo alla questione sollevata con il ricorso, ossia alla lamentata violazione della normativa delle distanze rispetto al proprio edificio (art. 5, lettera B), punto 1, lett. D) delle N.T.A. del P.R.G.C. e dall’art. 9 del D.M. 1444/1968).Al riguardo va ricordato che, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, l'impugnazione di atti ritenuti illegittimi deve essere proposta entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla loro notificazione o, comunque, dalla loro piena conoscenza.In particolare, quanto alla decorrenza del termine per l'impugnazione di una concessione edilizia rilasciata a terzi, è stato avvertito in giurisprudenza che l'effettiva conoscenza dell'atto si ha quando la nuova costruzione riveli in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, per cui, in assenza di altri univoci elementi probatori, il termine per l'impugnazione inizia a decorrere dal completamento dei lavori (di norma sotto il profilo strutturale), a meno che non si sostenga l'assoluta inedificabilità dell'area o si producano censure rilevabili sin dalla fase iniziale dei lavori, come per il rispetto delle distanze fra fabbricati (Cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5394; TAR Veneto, II, 4 novembre 2004, n. 3840).Nel caso di specie, quando il ricorso è stato notificato, cioè il 26 giugno 2008, come risulta dagli atti di causa, le opere assentite con gli atti impugnati erano iniziate da oltre un anno e non è controversa fra le parti la presenza in loco di un cartello di cantiere, recante, fra l’altro, gli estremi del titolo concessorio rilasciato.Come si è detto, la lesione alla sfera giuridica dei ricorrenti era rilevabile sia dall’inizio dell’attività edificatoria. Occorre, ulteriormente, precisare in linea di principio che la c.d. piena conoscenza di un provvedimento amministrativo, da cui decorre il termine per l’impugnazione, si realizza non già quando l’interessato ha ottenuto copia di quest’ultimo – giacché, se così fosse, il suddetto termine sarebbe lasciato in balia di costui – ma quando egli abbia avuto modo di percepire gli elementi essenziali dell’atto, necessari e sufficienti a renderne valutabile la lesività: ciò all’evidente scopo di tutelare sia l’effettiva possibilità dell’impugnazione degli atti amministrativi lesivi, sia l’esigenza che detti atti divengano inoppugnabili, fornendo ai loro destinatari posizioni giuridiche certe.In questo contesto, la successiva acquisizione del contenuto integrale dell’atto legittima solo (eventualmente) la proposizione di motivi aggiunti in relazione agli aspetti non conosciuti prima (Cfr. Cons. St., IV, 6 novembre 1998, n. 1462; V, 7 marzo 1997, n. 214).»

Sintesi: La c.d. piena conoscenza di un provvedimento amministrativo, da cui decorre il termine per l’impugnazione, si realizza non già quando l’interessato ne ha ottenuto copia, bensì quando egli abbia avuto modo di percepire gli elementi essenziali dell’atto, necessari e sufficienti a renderne valutabile la lesività.

Estratto: «Al riguardo va ricordato che, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, l'impugnazione di atti ritenuti illegittimi deve essere proposta entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla loro notificazione o, comunque, dalla loro piena conoscenza.In particolare, quanto alla decorrenza del termine per l'impugnazione di una concessione edilizia rilasciata a terzi, è stato avvertito in giurisprudenza che l'effettiva conoscenza dell'atto si ha quando la nuova costruzione riveli in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, per cui, in assenza di altri univoci elementi probatori, il termine per l'impugnazione inizia a decorrere dal completamento dei lavori (di norma sotto il profilo strutturale), a meno che non si sostenga l'assoluta inedificabilità dell'area o si producano censure rilevabili sin dalla fase iniziale dei lavori, come per il rispetto delle distanze fra fabbricati (Cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5394; TAR Veneto, II, 4 novembre 2004, n. 3840).Nel caso di specie, quando il ricorso è stato notificato, cioè il 25 e 26 giugno 2008, come risulta dagli atti di causa, le opere assentite con gli atti impugnati erano iniziate da almeno undici mesi e non è controversa fra le parti la presenza in loco di un cartello di cantiere, recante, fra l’altro, gli estremi del titolo concessorio rilasciato.Come si è detto, la lesione alla sfera giuridica dei ricorrenti era rilevabile sia dall’inizio dell’attività edificatoria. Occorre, ulteriormente, precisare in linea di principio che la c.d. piena conoscenza di un provvedimento amministrativo, da cui decorre il termine per l’impugnazione, si realizza non già quando l’interessato ha ottenuto copia di quest’ultimo – giacché, se così fosse, il suddetto termine sarebbe lasciato in balia di costui – ma quando egli abbia avuto modo di percepire gli elementi essenziali dell’atto, necessari e sufficienti a renderne valutabile la lesività: ciò all’evidente scopo di tutelare sia l’effettiva possibilità dell’impugnazione degli atti amministrativi lesivi, sia l’esigenza che detti atti divengano inoppugnabili, fornendo ai loro destinatari posizioni giuridiche certe.In questo contesto, la successiva acquisizione del contenuto integrale dell’atto legittima solo (eventualmente) la proposizione di motivi aggiunti in relazione agli aspetti non conosciuti prima (Cfr. Cons. St., IV, 6 novembre 1998, n. 1462; V, 7 marzo 1997, n. 214).»

Sintesi: In tema di termine per l'impugnazione della concessione edilizia rilasciata a terzi, l'effettiva conoscenza dell'atto si concretizza, in via presuntiva, quando la costruzione realizzata riveli in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e la non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica dell'area; a meno che non si deduca l'assoluta inedificabilità dell'area, nel qual caso risulta sufficiente la conoscenza dell'iniziativa in corso.

Estratto: «Il collegio preliminarmente prende in esame l’eccezione di carenza di interesse in capo alla ricorrente, formulata dal controinteressato, e ne rileva l’infondatezza, atteso che, per giurisprudenza assolutamente costante, l'interesse a ricorrere avverso il provvedimento di rilascio di concessione edilizia è sussistente in presenza di una situazione di stabile collegamento con la zona ove sorge la costruzione che, se illegittimamente assentita, è idonea ad arrecare un pregiudizio ai valori urbanistici della zona medesima; pertanto, la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante, che nello specifico sussiste, per come pacifico tra le parti (si veda anche il verbale di sopralluogo del 13.11.2006 prodotto dalla ricorrente in allegato al ricorso) ed accertato dal verificatore, è sufficiente a creare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo altresì la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse specifico.Il ricorso risulta altresì tempestivo, alla luce del pacifico principio, di recente riaffermato dalla Sezione, secondo il quale “in tema di termine per l'impugnazione della concessione edilizia rilasciata a terzi, l'effettiva conoscenza dell'atto si concretizza, in via presuntiva, quando la costruzione realizzata riveli in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e la non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica dell'area; a meno che non si deduca l'assoluta inedificabilità dell'area (o analoghe censure), nel qual caso risulta sufficiente la conoscenza dell'iniziativa in corso (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 08 febbraio 2008 , n. 225)”.Nel caso specifico il controinteressato non ha comprovato la data di inizio lavori, di guisa che la notifica del ricorso, avvenuta il 14.12.2006, deve ritenersi tempestiva, non potendosi tener conto, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso, della data (6.10.2006) di rilascio della C.E. impugnata, della quale non viene comprovata la piena conoscenza, in capo alla ricorrente, in data anteriore a quella dalla stessa dichiarata nell’epigrafe del ricorso introduttivo (17.10.2006).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.