AGRICOLTURA --> CONTRATTI AGRARI --> AFFITTO --> INDENNITÀ PER LE MIGLIORIE
Il diritto all'indennizzo per le migliorie non sorge con la mera esecuzione di esse ma per effetto della espressa previsione tra le parti prima della loro esecuzione o a seguito della espressa e formale autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Il diritto all'indennità riconosciuto all'affittuario ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 17 presuppone il preventivo consenso del concedente (o, in difetto, l'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), il quale deve sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non risultando, perciò, sufficiente ai fini della configurazione di tale requisito - un'autorizzazione meramente generica per tipi e/o categorie di opere
La L. 11 febbraio 1971, n...
_OMISSIS_ ... ss. e la L. 3 maggio 1982, n. 203, n. 11, art. 17 e segg. disciplinano la materia dei miglioramenti apportati al fondo dall'affittuario, ma non derogano in alcun modo al principio ordinario in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e pongono, quindi, in capo a chi deduca di avere effettuato i miglioramenti la prova del consenso o dell'autorizzazione dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura.
Il diritto di ritenzione, che è riconosciuto in via generale dall'art. 1152 c.c. e si configura come una situazione non autonoma ma strumentale all'autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito, è contemplato in favore dell'affittuario di fondo rustico nell'art. 20 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (così come lo era, già, nell'art. 15 della precedente legge n. 11 del 1971) in stretta correlazione al diritto di credito per le indennità spettanti al coltivatore diretto per i miglioramenti, le addizioni e ...
_OMISSIS_ ...ni da lui apportati al fondo condotto, sicché, presupponendo l'esistenza di un credito derivante dalle opere indicate e realizzate dal coltivatore diretto, non è scindibile dall'esistenza di detto credito o dall'accertamento di questo. Pertanto, eccepito dall'affittuario che si opponga all'esecuzione del rilascio di un fondo rustico il diritto di ritenzione a garanzia del proprio credito per i miglioramenti apportati al fondo, il giudice non può limitarsi ad accertare l'esistenza delle opere realizzate dall'affittuario, ma deve verificarne anche l'indennizzabilità, rigettando l'eccezione ove tale verifica dia esito negativo.
L'indennità spettante all'affittuario per i miglioramenti apportati al fondo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, l. n. 203 del 1982, si determina con riferimento al momento della cessazione del contratto che si identifica con la data in cui il rapporto è dismesso alla scadenza contrattuale o legale, o con quella di anticipata risoluzione,...
_OMISSIS_ ...o rilascio del terreno. Qualora il rapporto non venga dismesso alla scadenza (o all'atto della sua anticipata risoluzione), risultando la stessa controversa, il momento della cessazione del rapporto va individuato nella data fissata dalla sentenza di condanna al rilascio del fondo (che coincide, "ex lege", con l'annata agraria in cui la sentenza è pronunciata), posto che da tale momento il proprietario concedente può ottenere coattivamente il rilascio del fondo ed il conduttore può far valere il diritto agli eventuali miglioramenti apportati.
L'affittuario ha diritto al pagamento della indennità per i miglioramenti apportati al fondo rustico da lui condotto in locazione solo dal momento della cessazione del rapporto, e non mentre è ancora nel godimento del fondo, usufruendo dei miglioramenti, con la conseguenza che alla data di cessazione del rapporto, ai sensi della L. 17 maggio 1982, n. 203, art. 17, comma 2, deve aversi riguardo per la determi...
_OMISSIS_ ...redetta indennità nella misura corrispondente alla differenza tra l'attuale valore di mercato del fondo non trasformato ed il valore conseguito dal fondo in seguito ai miglioramenti; pertanto solo dalla predetta data l'affittuario ha diritto agli interessi legali sul relativo credito.
L'esistenza del consenso, anteriore rispetto alla realizzazione delle opere, da parte del concedente del fondo rustico è condizione legittimante il diritto all'indennizzo riconosciuto all'affittuario - che questi è tenuto a provare con ogni mezzo - alternativa a quella che richiede l'osservanza delle procedure di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 11 e 14.
Il diritto all'indennità per i miglioramenti apportati al fondo, spettante all'affittuario ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 17, comma 2, ha carattere risarcitorio, in quanto sostituisce la diminuzione al patrimonio del medesimo derivante e, pertanto, sulla stessa compete la rivalutazione ...
_OMISSIS_ ...rrendo determinare il valore dell'incremento conseguito dal fondo con riferimento alla data di cessazione del contratto, sicché non rilevano gli eventi successivi, quali il degrado sopravvenuto tra la data di cessazione del rapporto e quella successiva della riconsegna.
Le opere di miglioramento compiute sul fondo dall'affittuario sono legittime e conferiscono il diritto all'ottenimento della relativa indennità soltanto se la loro esecuzione sia avvenuta con il preventivo consenso del proprietario concedente, con il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.
In materia di contratti di agrari, la mera circostanza che il conduttore abbia accettato di condurre in affitto terreni impervi non si appalesa di per sé sufficiente a far sorgere il diritto alla indennità di miglioramento ai sensi dell'art. 17 della L. 3 maggio 1982, n. 203.
L'esecuzione di eventuali miglioramenti da parte dell'affittuario di fondo rustico senza il ...
_OMISSIS_ ...ncedente e senza l'adozione delle procedure di legittimazione previste dagli artt. 11 e 14 della L. 11 febbraio 1971, n. 11, costituisce un inadempimento contrattuale (cfr. articoli 16 e 17 della L. n. 203 del 1982, applicabili anche alle opere "eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge").
Nel determinare l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'affittuario per le migliorie preventivamente autorizzate realizzate sul fondo, il giudice deve determinare pertanto l'incremento di valore del fondo al momento del rilascio, quantificando il valore delle opere realizzate, tenendo conto dei diversi indici per l'individuazione del valore degli immobili, tra i quali gli eventuali costi di ristrutturazione e di rimozione di materiali da costruzione insalubri o vietati. Qualora detti costi siano stati tenuti in considerazione per l'effettiva determinazione dell'indennizzo dovuto, abbattendone in proporzione l'importo, essi non potrann...
_OMISSIS_ ...ente addebitati all'affittuario decurtando l'importo dell'indennizzo liquidato, realizzandosi altrimenti un doppio abbattimento e di conseguenza un calcolo dell'indennizzo non più proporzionale all'effettivo incremento di valore del fondo.
Ai fini del riconoscimento del diritto dell'affittuario all'indennità per le migliorie apportate al fondo rustico occorre che queste siano state eseguite per fatto o patto successivi al perfezionamento del contratto di affitto e non in esecuzione di un patto anteriore o coevo rispetto ad esso, non potendosi d'altronde non riconoscere che, altrimenti, l'effettuazione delle migliorie viene attratta e assorbita dal sinallagma contrattuale.
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.