L'indennità spettante all'affittuario per i miglioramenti apportati al fondo ai sensi dell'art. 17, comma 2, L. 203/1982

AGRICOLTURA --> CONTRATTI AGRARI --> AFFITTO --> INDENNITÀ PER LE MIGLIORIE

Ai fini del riconoscimento del diritto dell'affittuario all'indennità per le migliorie apportate al fondo rustico occorre che queste siano state eseguite per fatto o patto successivi al perfezionamento del contratto di affitto e non in esecuzione di un patto anteriore o coevo rispetto ad esso, non potendosi d'altronde non riconoscere che, altrimenti, l'effettuazione delle migliorie viene attratta e assorbita dal sinallagma contrattuale.

Nel determinare l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'affittuario per le migliorie preventivamente autorizzate realizzate sul fondo, il giudice deve determinare pertanto l'incremento di valore del fondo al momento del rilascio, quantificando il valore delle opere realizzate, tenendo conto dei diversi indici per l'individuazione del valore degli immobili, tra i quali gli eventuali costi di ristruttura... _OMISSIS_ ...zione di materiali da costruzione insalubri o vietati. Qualora detti costi siano stati tenuti in considerazione per l'effettiva determinazione dell'indennizzo dovuto, abbattendone in proporzione l'importo, essi non potranno essere nuovamente addebitati all'affittuario decurtando l'importo dell'indennizzo liquidato, realizzandosi altrimenti un doppio abbattimento e di conseguenza un calcolo dell'indennizzo non più proporzionale all'effettivo incremento di valore del fondo.

È valida la clausola, inserita in un contratto di affitto di fondo rustico, di rinunzia preventiva all'indennità per i miglioramenti fondiari di cui alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 17, purché essa sia stata stipulata con l'assistenza delle organizzazioni professionali, ai sensi dell'art. 45 della suddetta legge. In mancanza di tale presupposto, la rinunzia preventiva è nulla, poiché essa è diretta a regolamentare un diritto dell'affittuario in maniera diversa da quella stabilito della... _OMISSIS_ ...1982, citato art. 17.

In tema di contratti agrari, l'affittuario che abbia eseguito, sul fondo del locatore, opere non conformi alle norme edilizie e insuscettibili di sanatoria, non ha diritto ad alcun indennizzo ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 16 e 17, la cui attribuzione sarebbe in contrasto con la funzione dell'amministrazione della giustizia, in quanto l'agente verrebbe a conseguire indirettamente, ma pur sempre in via giudiziaria, un vantaggio da attività illecita, che, in via diretta, è precluso dagli artt. 1346 e 1418 c.c., tanto più che le opere - proprio perché non sanabili - non sono idonee a determinare un effettivo aumento di valore del fondo.

L'esecuzione di eventuali miglioramenti da parte dell'affittuario di fondo rustico senza il consenso del concedente e senza l'adozione delle procedure di legittimazione previste dagli artt. 11 e 14 della L. 11 febbraio 1971, n. 11, costituisce un inadempimento contrattuale (... _OMISSIS_ ...6 e 17 della L. n. 203 del 1982, applicabili anche alle opere "eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge").

In materia di contratti di agrari, la mera circostanza che il conduttore abbia accettato di condurre in affitto terreni impervi non si appalesa di per sé sufficiente a far sorgere il diritto alla indennità di miglioramento ai sensi dell'art. 17 della L. 3 maggio 1982, n. 203.

Le opere di miglioramento compiute sul fondo dall'affittuario sono legittime e conferiscono il diritto all'ottenimento della relativa indennità soltanto se la loro esecuzione sia avvenuta con il preventivo consenso del proprietario concedente, con il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.

In materia di contratti agrari, il diritto all'indennità riconosciuto all'affittuario, ai sensi dell'art. 17 L. 3 maggio 1982, n. 203, presuppone il preventivo consenso del concedente (o, in difetto, l'autorizzazione dell'Ispet... _OMISSIS_ ...ale dell'agricoltura), il quale deve sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzati va che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non essendo sufficiente un'autorizzazione meramente generica per tipi e/o categorie di opere.

Il diritto all'indennità per i miglioramenti apportati al fondo, spettante all'affittuario ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 17, comma 2, ha carattere risarcitorio, in quanto sostituisce la diminuzione al patrimonio del medesimo derivante e, pertanto, sulla stessa compete la rivalutazione monetaria, occorrendo determinare il valore dell'incremento conseguito dal fondo con riferimento alla data di cessazione del contratto, sicchè non rilevano gli eventi successivi, quali il degrado sopravvenuto tra la data di cessazione del rapporto e quella successiva della riconsegna.

L'esistenza del consenso, anteriore rispetto alla realizzazione delle opere, da parte... _OMISSIS_ ... del fondo rustico è condizione legittimante il diritto all'indennizzo riconosciuto all'affittuario - che questi è tenuto a provare con ogni mezzo - alternativa a quella che richiede l'osservanza delle procedure di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 11 e 14.

Il diritto di ritenzione, che è riconosciuto in via generale dall'art. 1152 c.c. e si configura come una situazione non autonoma ma strumentale all'autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito, è contemplato in favore dell'affittuario di fondo rustico nell'art. 20 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (così come lo era, già, nell'art. 15 della precedente legge n. 11 del 1971) in stretta correlazione al diritto di credito per le indennità spettanti al coltivatore diretto per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni da lui apportati al fondo condotto, sicché, presupponendo l'esistenza di un credito derivante dalle opere indicate e realizzate d... _OMISSIS_ ...diretto, non è scindibile dall'esistenza di detto credito o dall'accertamento di questo. Pertanto, eccepito dall'affittuario che si opponga all'esecuzione del rilascio di un fondo rustico il diritto di ritenzione a garanzia del proprio credito per i miglioramenti apportati al fondo, il giudice non può limitarsi ad accertare l'esistenza delle opere realizzate dall'affittuario, ma deve verificarne anche l'indennizzabilità, rigettando l'eccezione ove tale verifica dia esito negativo.

L'indennità spettante all'affittuario per i miglioramenti apportati al fondo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, l. n. 203 del 1982, si determina con riferimento al momento della cessazione del contratto che si identifica con la data in cui il rapporto è dismesso alla scadenza contrattuale o legale, o con quella di anticipata risoluzione, con correlativo rilascio del terreno. Qualora il rapporto non venga dismesso alla scadenza (o all'atto della sua anticipata risoluzione), risultan... _OMISSIS_ ...ntroversa, il momento della cessazione del rapporto va individuato nella data fissata dalla sentenza di condanna al rilascio del fondo (che coincide, "ex lege", con l'annata agraria in cui la sentenza è pronunciata), posto che da tale momento il proprietario concedente può ottenere coattivamente il rilascio del fondo ed il conduttore può far valere il diritto agli eventuali miglioramenti apportati.

L'affittuario ha diritto al pagamento della indennità per i miglioramenti apportati al fondo rustico da lui condotto in locazione solo dal momento della cessazione del rapporto, e non mentre è ancora nel godimento del fondo, usufruendo dei miglioramenti, con la conseguenza che alla data di cessazione del rapporto, ai sensi della L. 17 maggio 1982, n. 203, art. 17, comma 2, deve aversi riguardo per la determinazione della predetta indennità nella misura corrispondente alla differenza tra l'attuale valore di mercato del fondo non trasformato ed il valore conseguit... _OMISSIS_ ...seguito ai miglioramenti; pertanto solo dalla predetta data l'affittuario ha diritto agli interessi legali sul relativo credito.

In materia di contratti agrari, il diritto all'indennità riconosciuto all'affittuario, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 203 del 1982, presuppone il preventivo consenso del concedente (o, in difetto, l'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), il quale deve sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non essendo sufficiente un'autorizzazione meramente generica per tipi e/o categorie di opere. Il consenso del concedente all'esecuzione dei miglioramenti, che può essere anche tacito, deve in ogni caso precedere e non seguire l'esecuzione delle opere, non potendo un assenso successivo far venir meno "ex tunc" l'illiceità della condotta del concessionario o del mezzadro, dovuta al difetto della condizione legi... _OMISSIS_ ...ventualmente, solo precludere conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, come la risoluzione per inadempimento.

La L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 10 e ss. e la L. 3 maggio 1982, n. 203, n. 11, art. 17 e segg. disciplinano la materia dei miglioramenti apportati al fondo dall'affittuario, ma non derogano in alcun modo al principio ordinario in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e pongono, quindi, in capo a chi deduca di avere effettuato i miglioramenti la prova del consenso o dell'autorizzazione dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura.

Il diritto all'indennità riconosciuto all'affittuario ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 17 presuppone il preventivo consenso del concedente (o, in difetto, l'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), il quale deve sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativ... _OMISSIS_ ...do, perciò, sufficiente ai fini della configurazione di tale requisito - un'autorizzazione meramente generica per tipi e/o categorie di opere.

Il diritto all'indennizzo per le migliorie non sorge con la mera esecuzione di esse ma per effetto della espressa previsione tra le parti prima della loro esecuzione o a seguito della espressa e formale autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

È valida la clausola, inserita in un contratto di affitto di fondo rustico, di rinunzia preventiva all'indennità per i miglioramenti fondiari di cui alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 17, purchè essa sia stata stipulata con l'assistenza delle organizzazioni professionali, ai sensi della suddetta legge, art. 45. In mancanza di tale presupposto, la rinunzia preventiva è nulla, poichè essa è diretta a regolamentare un diritto dell'affittuario in maniera diversa da quella stabilito dal citato L. n. 203 del 1982, art. 17.

... _OMISSIS_ ...ltimo comma, L. n. 203/1982 recita: "Nella determinazione dell'indennità di cui al secondo comma, i finanziamenti pubblici fatti propri dall'affittuario, che non abbia la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153, non sono computati". Tale norma va interpretata nel senso che il diritto del concedente di pretendere la detrazione dei finanziamenti erogati all'affittuario dall'indennità per i miglioramenti sussiste solo quando l'affittuario non abbia la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Dunque, secondo tale lettura, l'espressione "non sono computati" equivale a "sono scomputati" ovvero "sono detratti"; al contrario, ove l'affittuario sia un imprenditore agricolo a titolo principale, i finanziamenti pubblici "sono computati" ovverosia "non sono detratti".

Il diritto all'indennità per i miglioramenti apportati al fondo, spettante all'affittuario ai sensi della L. 3.5.... _OMISSIS_ ...rt. 17, comma, 2, ha carattere risarcitorio perché sostituisce la diminuzione al patrimonio del medesimo derivatane e pertanto gli spettano rivalutazione monetaria ed interessi - compensativi - anche d'ufficio, essendo entrambi componenti del danno e quindi parte integrante del risarcimento.

Sul piano normativo è positivamente riconosciuta dalla L. n. 203 del 1982, art. 16 la possibilità per l'affittuario di fondo rustico di realizzare "opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali", sì da essere tipizzata tra gli interventi ordinari nell'ambito dei contratti agrari.

Il principio secondo cui, in difetto di previo consenso del locatore, questi può chiedere il risarcimento del danno in forma specifica mediante l'eliminazione da parte del conduttore delle opere da lui abusivamente eseguite (solo) nel caso in cui le addizioni comportino deterioramento della cosa locata, s... _OMISSIS_ ... alla locazione di immobili e basato sulla norma di cui all'art. 1592 c.c., comma 2, non appare incompatibile con la speciale disciplina dettata per i miglioramenti e le addizioni della L. n. 203 del 1982, artt. 16 e 17 e, pertanto, in difetto di specifica diversa disposizione che regoli la sorte dei miglioramenti non regolarmente assentiti, data la sua portata di lex generalis, deve ritenersi applicabile anche all'affitto di fondo rustico.

Il diritto all'indennità per i miglioramenti apportati al fondo, spettante all'affittuario ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 17, comma 2, ha carattere risarcitorio, in quanto sostituisce la diminuzione al patrimonio del medesimo derivante e, pertanto, sulla ...


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