Il risarcimento del danno da stalking

Il reato di stalking è reato di…



[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]



La persona offesa dagli atti persecutori, pregiudicata tanto sul piano patrimoniale quanto e maggiormente su quello non patrimoniale, potrà richiedere il ristoro dei danni subiti sia in sede penale che in sede civile [2].

Innanzitutto, una volta avviato il processo penale, la vittima potrà contestualmente richiedere il risarcimento dei danni, costituendosi parte civile ai sensi dell’art. 76 c.p.p. In questo caso, però, l’accoglimento della sua richiesta risarcitoria sarà subordinato all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, non residuando alcun ristoro in caso di assoluzione.

La medesima sentenza, una volta divenuta irrevocabile, spiegherà la forza di giudicato anche nel successivo ed eventuale giudizio civile (non azionato in sede penale) precludendo la condanna al risarcimento.

Diversamente, se il danneggiato promuovesse l’azione risarcitoria nella sua sede naturale e prima della definizione del processo penale, potrà beneficiare della tutela senza subire gli effetti del giudicato, anche in caso di assoluzione [3].

Il giudice civile opera, infatti, un autonomo accertamento sulla sussistenza del reato, come fatto generatore di danni concretamente verificati. Tale accertamento non richiede lo standard probatorio dell’«oltre ogni ragionevole dubbio», tipico della valutazione della prova in sede penale, bensì quello della «preponderanza dell’evidenza».

In altri termini, a prescindere dalla sussistenza del reato come fatto penalmente qualificabile, sarà certamente risarcibile il danno ogniqualvolta le condotte illecite siano state realmente lesive di diritti inviolabili, ricorrendo pertanto l’ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c.

Il danno occorso alle vittime è principalmente di natura…



[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]



Le tipologie di danni verificabili sono diverse, in base alla sfera di incidenza degli atti persecutori. Se gli stessi siano stati di una gravità tale da provocare o solo esacerbare una malattia psichica, potrà parlarsi di danno biologico.

Ma vi sono una serie di altri effetti descritti dalla stessa norma incriminatrice che non sono riconducibili a patologie medicalmente accertabili e che si sostanziano in quello che viene di regola definito danno esistenziale (e che sembrerebbe essere stato, in tal modo, codificato), consistente nella limitazione delle scelte dell’individuo e nel sovvertimento delle sue abitudini di vita.

La categoria del danno esistenziale ha trovato un ambito elettivo di applicazione proprio con riferimento al fenomeno dello stalking e la sua risarcibilità è riconducibile all’art. 2 della Costituzione, che «tutela i diritti inviolabili dell’individuo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

Ovviamente, la vittima è tenuta a provare le conseguenze negative cagionate alla sua vita di relazione, nonché il malessere esistenziale subito per via delle persecuzioni e il nesso causale necessario ad addebitare i danni alla condotta dell’agente.

«La prova di un evento psichico, qual è il turbamento dell’equilibrio mentale di una persona, non può che essere ancorata alla ricerca di fatti sintomatici del turbamento stesso, atteso che non può diversamente scandagliarsi “il foro interno” della persona offesa. Assumono allora importanza tanto le dichiarazioni della predetta persona offesa, quanto le sue condotte, conseguenti e successive all’operato dell’agente, quanto - infine - la condotta stessa di quest’ultimo, che ovviamente va valutata, tanto in astratto (dunque sotto il profilo della sua idoneità a causare l’evento), quanto in concreto, vale a dire con riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui essa si è manifestata». [4]



[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]



Il giudice dovrà, infatti, scandagliare le ragioni di tale stravolgimento e valutare se la nuova condotta sia «idonea a neutralizzare, a scongiurare, ad evitare quei comportamenti molesti e minacciosi addebitati all’agente». Considerando le ragioni, con ragionamento a contrario, potrà risalire alle cause.

All’accertamento del nesso di causalità si può, quindi, giungere anche sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, sufficienti a fondare l’accusa, purché risultino attendibili e non contraddittorie.

In merito alle voci di danno risarcibili abbiamo già chiarito come le famose sentenze di San Martino [5] abbiano eliminato le diverse poste utilizzate fino ad allora dalla giurisprudenza (danno biologico, danno morale e danno esistenziale), enucleando un’unica categoria onnicomprensiva di danno non patrimoniale.

Ma la novità si limita al dato terminologico perché non cambia la sostanza.

Pur inserite nel calderone del danno non patrimoniale le singole figure di danno devono essere oggetto di rigoroso accertamento.

Con riferimento al reato in questione, inoltre, il danno esistenziale…



[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]



La liquidazione di tale danno può essere fatta dal giudice solo in via equitativa e nella determinazione del quantum egli dovrà tenere conto della personalità e della sensibilità del soggetto leso, delle attività svolte, e delle alterazioni provocate dall’illecito nella sua vita di relazione.

Il risarcimento del danno esistenziale…



[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]