uo;Unione Europea, consapevole dell’importanza del tema nell’attuazione delle politiche di sicurezza tipiche del terzo pilastro, è intervenuta secondo i principi giuridici e le prerogative tipiche dello Spazio Giudiziario Europeo, introducendo provvedimenti finalizzati sia all’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri, sia alla realizzazione della circolazione delle decisioni giudiziarie.
Il primo atto normativo in materia è l’azione comune 98/699/GAI, del 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato.
In tale atto si promuove la piena attuazione della convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul r...
_OMISSIS_ ...ltre, si invita ciascuno Stato membro a garantire che la propria legislazione e le proprie procedure gli consentano, su richiesta di un altro Stato membro, di individuare e rintracciare i presunti proventi di attività illecite, sin dall’avvio delle indagini, qualora vi siano validi motivi per sospettare che sia stato commesso un reato.
In tale prospettiva, nel quadro del funzionamento della rete giudiziaria europea, ciascuno Stato membro è invitato ad incoraggiare i contatti diretti tra autorità giudiziarie, nonché ad approntare una guida di facile consultazione, che indichi in che modo sia possibile ottenere assistenza in materia di individuazione, rintracciamento, congelamento, sequestro e confisca degli strumenti e dei proventi di reato.
Infine, gli S...
_OMISSIS_ ... di un altro Stato membro e per impedire che sia vanificata una successiva richiesta di confisca.
Va ugualmente rammentato che la confisca è pure considerata un efficace strumento per rafforzare il meccanismo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione; tanto che, il Secondo Protocollo della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (P.I.F.), emanato nel corso del 1997, prevede, all’art. 5, che ciascuno Stato membro “adotta le misure che gli consentono il sequestro e, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, la confisca o la privazione degli strumenti o proventi della frode, della corruzione attiva o passiva e del riciclaggio di denaro o di proprietà del valore corrispondente a tali proventi” [1].
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_OMISSIS_ ...RLF|
la Decisione Quadro n. 2001/500/GAI riguardante il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato [2];
la Decisione Quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;
la Decisione Quadro 212/2005/GAI relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, approvata dal Consiglio il 24 febbraio 2005 [3];
la Decisione Quadro 2006/783/GAI, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.
Tanto premesso, va detto che l’azio...
_OMISSIS_ ...urgo, in materia di contrasto alla criminalità economica.
Un primo importante aggiornamento di tali principi è stato attuato con l’introduzione della citata Decisione quadro del 2001, sul congelamento e la confisca dei proventi criminosi; tanto che i due strumenti normativi sono considerati unitariamente come il primo tentativo di indurre gli Stati membri ad adottare un approccio fondato sull’implementazione di un comune standard minimo in materia di confisca.
Si prevede, infatti , l’adottabilità della confisca (sia ordinaria che di valore) per tutti i reati punibili con una pena edittale massima superiore a un anno di reclusione.
Sotto altro profilo, la Decisione Quadro 2003/577/GAI promuove il mutuo riconoscimento degli ordi...
_OMISSIS_ ...a probatoria.
D’altra parte, la Decisione quadro introduce l’importante innovazione del superamento del requisito della doppia incriminazione quando si proceda per alcuni gravi reati come il riciclaggio, la frode, la partecipazione a reati di criminalità organizzata. Si chiede, inoltre, l’adozione di tutte quelle misure necessarie a promuovere il contatto diretto tra autorità giudiziarie ed a rispondere allo Stato richiedente sull’eseguibilità di un provvedimento di congelamento di beni, entro un lasso di tempo di 24 ore.