La confisca dei proventi illeciti: le convenzioni internazionali

Su tali premesse, si introduce il concetto di confisca di valore, con il preciso scopo di colpire in ogni caso il vantaggio patrimoniale derivante dall’attività delittuosa, a prescindere dalla possibilità materiale di individuare i proventi diretti o indiretti di tale condotta.

Infatti, la Convenzione invita le Parti ad adottare i provvedimenti che necessari per consentire la confisca dei proventi ricavati dai reati connessi al traffico di stupefacenti o, comunque, di beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi [10].

In buona sostanza, viene per la prima volta introdotto il concetto che, una volta quantificato il vantaggio economico derivante da un’attività delittuosa, la sanzione patrimoniale può colpire anche beni di provenienza lecita, proprio al fine di eliminare sempre e comunque i risultati vantaggiosi di condotte delittuose particolarmente gravi, come il traffico di stupefacenti, oggetto specifico della Conven... _OMISSIS_ ...l 1988.

Tuttavia, i risultati pratici di tale Convenzione sono stati molto ridotti, sia per la rilevanza limitata ai soli reati connessi al traffico di stupefacenti, sia per l’ampia discrezionalità lasciata alle Parti contraenti.

In ogni caso, vale la pena di sottolineare che la Convenzione di Vienna ha avuto il merito di mettere a fuoco alcuni concetti fondamentali come la necessità di attuare efficaci strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale in materia di confisca, l’armonizzazione delle legislazioni interne, il superamento del necessario nesso di pertinenzialità tra cosa da confiscare e reato, l’introduzione di meccanismi di inversione dell’onere della prova, l’introduzione della confisca di valore; concetti tutti successivamente ripresi da altri importanti strumenti normativi internazionali in materia di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata e comune.

Tra tali strumen... _OMISSIS_ ... particolare importanza va riconosciuto alla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato, aperta alla firma a Strasburgo l’8 novembre del 1990 [11], nel preambolo della quale “priver le délinquant des produits du crime” è indicato come il metodo moderno di efficace lotta contro la grande criminalità.

Tale convenzione, infatti, ha costruito un sistema di cooperazione internazionale fondato sull’idea di obbligatorietà della prestazione dell’assistenza, non solo giudiziaria, ma anche amministrativa e di polizia, che ancora oggi è la base fondamentale di gran parte dell’attività di cooperazione ed assistenza giudiziaria e di polizia in materia di contrasto al potere economico della criminalità [12].

Si tratta di uno strumento normativo le cui ragioni derivano dalla constatazione che, a fronte delle rilevanti capacità di accumulo patrimoniale del... _OMISSIS_ ...ni criminali, solo alcuni paesi del Consiglio d’Europa prevedevano la confisca dei proventi illeciti e la procedura di confisca variava notevolmente da paese a paese (procedure penali, civili ed amministrative).

A fronte di ciò, la convenzione persegue un duplice scopo: agevolare le indagini relative alla ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato ed obbligare gli Stati parte ad adottare le necessarie misure a livello interno per criminalizzare le condotte di riciclaggio dei proventi di origine illecita [13].

A tal fine, il capitolo II della Convenzione stabilisce che ciascuno Stato deve adottare a livello nazionale le misure necessarie sia ad introdurre la confisca dei proventi di origine illecita, sia ad incriminare le condotte di riciclaggio.

La cooperazione giudiziaria ed investigativa è disciplinata dal capitolo III, ove si disegna un sistema finalizzato a garantire la più ampia cooperazione tra gli Stati ... _OMISSIS_ ...0), arrivando addirittura a prevedere la cooperazione non sollecitata, consistente nella trasmissione spontanea di informazioni.

Correlativamente, la Convenzione si preoccupa di assicurare la collaborazione tra gli Stati parte anche nella fase cautelare, prevedendo che gli stati cooperino al fine di congelare e successivamente procedere alla confisca dei proventi criminosi (artt. da 11 a 17).

A tal proposito, l’obiettivo di ottenere il massimo effetto utile nella collaborazione tra Stati nell’esecuzione delle decisioni di confisca, traspare dalla scelta lasciata allo Stato richiesto di eseguire una decisione di confisca di procedere sia eseguendo direttamente una decisione di confisca adottata da un altro Stato [14], sia avviando una propria procedura interna che possa comunque condurre alla confisca [15].

Un elemento qualificante della politica perseguita attraverso la Convenzione, si coglie nella previsione che s... _OMISSIS_ ...a cooperazione giudiziaria in materia di confisca, sia in fase investigativa, che in fase di esecuzione dei provvedimenti cautelari e definitivi, è dovuta anche quando l’ordine di confisca non sia correlato alla pronuncia di una sentenza di condanna, in quanto si ritiene sufficiente una decisione giudiziaria della Parte richiedente.

Si tratta di una previsione che trae il suo fondamento dall’esigenza di non bloccare la cooperazione quando si proceda nell’ambito di uno dei numerosi procedimenti in rem, autonomi dal processo penale, che, come si è avuto modo di vedere, sono stati adottati in numerosi paesi europei [16].

Dunque, come emerge anche dal rapporto esplicativo alla Convenzione, l’applicazione di un provvedimento di confisca in sede di cooperazione internazionale è dovuta anche quando il provvedimento ablativo scaturisca da ogni tipo di procedimento giudiziario, indipendentemente dalla sua relazione con procedi... _OMISSIS_ ...dalle regole procedurali applicabili.

Ciò che è necessario è che la competenza sia affidata all’autorità giudiziaria e che riguardi strumenti o proventi di reato [17].

La Convenzione è stata oggetto di aggiornamento e revisione ad opera di una Convenzione aperta alla firma a Varsavia il 3 maggio 2005, ove, alla scopo principale di contrastare il finanziamento al terrorismo, sono state introdotte misure di prevenzione del riciclaggio ed è stata espressamente prevista l’estensione degli strumenti già previsti dalla Convenzione stessa al contrasto del finanziamento del terrorismo.

La Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro il crimine organizzato transnazionale, aperta alla firma a Palermo il 15 dicembre 2000, persegue ulteriormente la prospettiva della cooperazione in materia di confisca, sostanzialmente riprendendo gli strumenti innovativi introdotti dalla Convenzione di Vienna e dalla Convenzione di Stra... _OMISSIS_ ...
Infatti, la convenzione utilizza i medesimi concetti di sequestro, confisca e provento di reato, supera il nesso di pertinenzialità diretta tra oggetto della confisca e reati da perseguire ed afferma il principio dell’inversione dell’onere della prova [18].

In particolare, invita gli stati parte ad adottare non solo la confisca dei profitti del crimine, dei beni, delle attrezzature e degli altri strumenti usati o destinati ad essere usati per i reati previsti dalla Convezione, ma anche la confisca di valore, la confisca delle utilità e la confisca dei surrogati.

Sotto altro profilo prevede che il reo sia chiamato a giustificare non soltanto l’origine dei beni individuati come possibili proventi della sua condotta criminosa, ma anche di qualsiasi altro bene astrattamente confiscabile che rientri nella sua disponibilità; con l’effetto di allargare ulteriormente l’operatività dell’inversione dell... _OMISSIS_ ...rova rispetto a quanto previsto dalla Convezione di Vienna, che, invece, faceva riferimento ai soli proventi.

Al fine di promuovere la cooperazione internazionale, anche in tale convenzione si prevede la duplice possibilità di dare direttamente esecuzione al provvedimento straniero, nei limiti in cui si riferisca a beni previsti dalla Convenzione stessa, oppure di richiedere alle autorità interne la pronuncia di un ordine di confisca (art. 7 bis).

La Convenzione di Palermo, infine, ha formalizzato uno degli strumenti ritenuti maggiormente efficaci nella promozione della cooperazione internazionale in materia di esecuzione di provvedimenti di sequestro e confisca di beni di origine illecita: l’asset sharing.

Infatti, gli Stati Parte sono invitati a concludere accordi finalizzati a dividere con altri Stati Parte, sistematicamente o caso per caso, i beni da confiscare, nel rispetto del diritto interno o delle procedure ammi... _OMISSIS_ ...F|
Alla base della promozione di tale strumento sta la convinzione che uno stato, di fronte alla prospettiva di trattenere una parte dei beni che ricadranno sotto l’effetto del provvedimento ablativo, sarà maggiormente indotto a cooperare.

La Convenzione ONU contro la corruzione, aperta alla firma a Merida nel dicembre del 2003 [19], ha lo scopo principale di promuovere la cooperazione giudiziaria in materia di corruzione ed ha uno dei suoi punti qualificanti nelle disposizioni relative all’individuazione, sequestro e confisca degli ingenti profitti che derivano da tale grave tipologia delittuosa [20].

In particolare, tale convenzione riprende, per la specifica materia della corruzione, le previsioni già introdotte in tema di confisca dei proventi illeciti dalle altre convenzioni internazionali appena menzionate: sviluppo della cooperazione giudiziaria, inversione dell’onere della prova e confisca di valore.
... _OMISSIS_ ...ontro, un elemento di novità emerge dalla previsione che incoraggia gli Stati parte ad adottare tutte le misure necessarie per consentire l’applicazione della confisca indipendentemente dalla pronuncia di una sentenza di condanna penale, quando tale risultato non sia possibile per morte, fuga o contumacia dell’imputato o per altri motivi [21].