La Decisione Quadro 2005/212/GAI: confisca dei beni per contrastare la criminalità organizzata

Uno degli strumenti di maggiore impatto nel contrasto alla criminalità organizzata e terroristica, sia a livello nazionale, che internazionale, è l’aggressione ai patrimoni di provenienza illecita o comunque utilizzati per finanziare tali attività criminali.

Infatti, i risultati delle attività investigative e giudiziarie, come pure le rilevazioni degli studiosi [2], dimostrano che la capacità operativa ed il potere delle organizzazioni criminali si fonda principalmente sull’abilità nell’accumulare, occultare e reimpiegare gli ingenti profitti illeciti; come pure sulla capacità di infiltrarsi in diversi settori della vita economica e di esercitare su di essi un potere occulto, idoneo a condizionare l’economia lecita e, in alcuni casi, alcuni aspetti della vita pubblica [3].

A fronte di ciò, le più moderne strategie di politica criminale hanno messo in campo una vasta gamma di strumenti di contrasto, sia utilizzando i m... _OMISSIS_ ...o penale classico, sia utilizzando una serie di misure ante delictum o praeter delictum [4].

In particolare, sotto quest’ultimo profilo, si sono compresi gli evidenti limiti del diritto penale classico e dei tradizionali modelli di confisca, fondati sull’accertamento del nesso tra il profitto ed uno specifico reato.

Infatti, l’esigenza di individuare un legame diretto tra una condotta determinata, riconducibile allo schema tipico delle fattispecie incriminatrici, ed un bene o un’utilità economica, mal si concilia con gli articolati e rapidi meccanismi che caratterizzano la circolazione internazionale delle risorse finanziarie, come pure con la peculiare struttura nebulosa dell’impresa criminale.

In altri termini, gli ingenti profitti di talune condotte illecite particolarmente redditizie (i reati connessi al crimine organizzato, i traffici di stupefacenti, armi ed esseri umani, la corruzione) risu... _OMISSIS_ ...no legati alla condotta individuale dell’autore di un determinato reato, per assumere una dimensione sempre più oggettiva.

E ciò, sia grazie ai sofisticati canali di riciclaggio che elidono ogni traccia del legame tra profitto e condotta, sia alla dimensione oggettiva delle organizzazioni criminali, in cui la ricchezza, schermata attraverso il paravento di società fiduciarie ed imprese controllate da prestanome, appare sempre più riferibile al gruppo criminale che al singolo.

A fronte di ciò, lo schema operativo del diritto penale, necessariamente orientato alle tecniche di qualificazione, individuazione e sanzione delle condotte individuali ritenute illecite, non consente di raggiungere i due obiettivi fondamentali di una moderna politica di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata: la neutralizzazione del potere economico dell’organizzazione criminale nel suo complesso ed il contrasto all’infiltrazione del... _OMISSIS_ ...minale nel circuito economico lecito.

Dunque, tenuto conto dell’enorme potere di mimetizzazione dei patrimoni delle organizzazioni criminali e terroristiche, risulta sempre più difficile, se non impossibile, sia l’individuazione di un legame diretto tra i beni controllati dall’organizzazione criminale e le persone fisiche che la dirigono, sia la diretta imputazione dell’origine di tali beni ad una specifica condotta attribuibile ad un membro del sodalizio.

D’altra parte, è un dato acquisito che l’eventuale sanzione individuale ha scarsi effetti pratici di fronte a quelli che appaiono come veri e proprio fenomeni sistemici, frutto della convergenza di interessi ed attività complesse, governate da centrali decisionali occulte [5].

A fronte di tale situazione obiettiva, sempre più legislazioni nazionali si sono dotate di moderne forme di confisca, destinate a colpire in maniera incisiva i frutt... _OMISSIS_ ...à illecite ed i patrimoni controllati dalle organizzazioni criminali [6].

In particolare, tali interventi mirano a colpire i patrimoni nella disponibilità di soggetti ritenuti responsabili di gravi condotte criminose, perché condannati o gravemente indiziati, in generale utilizzando due tipiche tecniche normative:


la semplificazione probatoria;
la confisca di valore.

Sotto il primo profilo, gli standard probatori richiesti per ordinare il sequestro e la confisca sono differenziati rispetto a quelli richiesti per l’affermazione della responsabilità penale.

In particolare, i parametri necessari per dimostrare l’origine illecita di determinati beni sono adeguati alla peculiare struttura volatile delle transazioni economiche ed all’utilizzazione crescente di prestanome e schermi societari; sicché, tenuto conto dell’elevatissima difficoltà di dimostrare il n... _OMISSIS_ ...ione causale tra il provento di una o più condotte illecite ed i capitali immessi in complesse strutture imprenditoriali, spesso gestiti da persone giuridiche, si pone più l’accento sulla capacità di dimostrare l’origine dei capitali immessi in tali attività e sulla trasparente utilizzazione degli stessi nello schema societario.

In buona sostanza, si rende meno oneroso l’onere probatorio o si fa ricorso alla presunzione dell’origine o della destinazione illecita dei patrimoni nella disponibilità di soggetti condannati o sospettati di determinati reati o delle persone fisiche o giuridiche ad essi collegate. Ovviamente, tale presunzione potrà essere superata dimostrando l’origine lecita dei beni sottoposti ad accertamento.

Sotto il secondo profilo, una volta dimostrata l’accumulazione di ricchezza illecita, nel caso in cui non venga rinvenuto il provento della condotta criminosa (perché occultato, disperso o... _OMISSIS_ ... consente la possibilità di aggredire anche altri beni di provenienza lecita, eventualmente nella disponibilità del soggetto coinvolto, nella misura equivalente al valore delle acquisizioni illecite.

Va detto che il maggior numero di legislazioni europee ha fatto in vario modo ricorso allo schema della presunzione di origine illecita dei beni, direttamente o indirettamente posseduti da un soggetto condannato per determinati reati, per lo più connessi alla criminalità organizzata.

In particolare, l’inversione dell’onere probatorio è utilizzata dall’Erweiterter Verfall tedesco (§ 73d StGB), dal Confiscation inglese, dalla confisca prevista dalla legislazione penale italiana all’art. 12 sexies l. 356/92 [7].

Peraltro, come si vedrà meglio appresso, la consapevolezza dell’inadeguatezza dello schema penalistico, ha portato numerose legislazioni a concentrare l’azione di contrasto al solo asp... _OMISSIS_ ...le, utilizzando a tal fine delle procedure ad hoc non soltanto fondate sulla semplificazione probatoria, ma addirittura slegate dalla necessaria pronuncia di una sentenza di condanna penale.

Un tipico esempio di tale tipologia di sanzioni patrimoniali è la confisca di prevenzione antimafia, prevista dalla legislazione italiana all’art. 2ter l. 575/’65, fondata sulla semplificazione probatoria e sull’inversione dell’onere probatorio, mentre dal punto di vista personale si richiede soltanto la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale qualificata a carico del soggetto proposto [8].

Inoltre, l’applicazione della sanzione patrimoniale della confisca con procedure a vario titolo autonome dal processo penale è prevista in varie legislazioni europee (Regno Unito, Svizzera, Germania, Austria) ed extraeuropee (Stati Uniti, Australia) [9].

Altra tendenza innovativa è quella che individua la perico... _OMISSIS_ ... non tanto per la loro origine illecita, quanto per la loro attuale o potenziale utilizzazione per scopi criminosi, sicché prevede la possibilità di confiscare i beni nella disponibilità di soggetti condannati o indiziati per reati di criminalità organizzata e/o terroristica in base alla dimostrazione che gli stessi siano stati utilizzati per scopi illeciti o possano concretamente essere messi al servizio dell’organizzazione criminale di cui il soggetto fa parte.

Forme di confisca riconducibili a tale modello sono presenti nell’ordinamento svizzero (§ 72 StGB svizzero), nell’ordinamento austriaco (§ 20 b StGB austriaco), nonché nell’ordinamento britannico (la confisca antiterrorismo prevista dalla sezione 13 del Prevention of Terrorism Act del 1989) [10].