Il margine di apprezzamento e la regolamentazione dell'uso di beni

Un primo approccio al margine di apprezzamento degli Stati contraenti nell’attuazione dei diritti di matrice CEDU Un’iniziale riflessione può già fin d’ora essere elaborata, considerando che la centralità assunta dal diritto di proprietà nel panorama europeo non tralascia affatto di considerare la rilevanza del dominio nelle dinamiche interne e la sua funzionalizzazione agli interessi generali, ritagliando su tali questioni uno spazio significativo in favore dei singoli Stati proprio attraverso il margine di apprezzamento.

Della rilevanza del margine di apprezzamento riservato all’autorità nazionale rispetto alla conformazione concreto di alcuni diritti fondamentali tutelati dalla CEDU, del resto, si è accorta la Corte Costituzionale che, con due pronunzie rese a pochi giorni di distanza (sent.n.311 e sent. 317 del 2009), è tornata sul tema dei rapporti fra ordinamento nazionale e CEDU soffermandosi, per quel che qui importa, in ... _OMISSIS_ ...te proprio sul concetto di “margine di apprezzamento”, individuato come “limite” all’operatività della norma CEDU.

Nella prima decisione - sent.n.311/09 - infatti, il giudice costituzionale, non ravvisando alcun vulnus nella legge di interpretazione autentica resa dal legislatore italiano con riguardo al personale Ata proprio in ragione delle motivazioni che avevano giustificato l’intervento normativo, osservava che “…fare salvi i «motivi imperativi d’interesse generale» che suggeriscono al legislatore nazionale interventi interpretativi nelle situazioni che qui rilevano non può non lasciare ai singoli Stati contraenti quanto meno una parte del compito e dell’onere di identificarli, in quanto nella posizione migliore per assolverlo, trattandosi, tra l’altro, degli interessi che sono alla base dell’esercizio del potere legislativo.”

In quella prospett... _OMISSIS_ ...ostituzionale riteneva riservata all’ordinamento statale la “….valutazione sistematica di profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali che la Convenzione europea lascia alla competenza degli Stati contraenti, come è stato riconosciuto, ad esempio, con la formula del margine di apprezzamento, nel caso di elaborazione di politiche in materia fiscale” [1].

Ancor più incisivamente, Corte cost. n. 317/09, chiamata a valutare la legittimità costituzionale della disciplina processuale penale in materia di contumacia dell’imputato, evidenziava che “Il richiamo al «margine di apprezzamento» nazionale – elaborato dalla stessa Corte di Strasburgo, come temperamento alla rigidità dei principi formulati in sede europea – trova la sua primaria concretizzazione nella funzione legislativa del Parlamento, ma deve essere sempre presente nelle valutazioni di questa Corte, cui non sfugge che... _OMISSIS_ ...diritti fondamentali deve essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro. Naturalmente, alla Corte europea spetta di decidere sul singolo caso e sul singolo diritto fondamentale, mentre appartiene alle autorità nazionali il dovere di evitare che la tutela di alcuni diritti fondamentali – compresi nella previsione generale ed unitaria dell’art. 2 Cost. – si sviluppi in modo squilibrato, con sacrificio di altri diritti ugualmente tutelati dalla Carta costituzionale e dalla stessa Convenzione europea.”

Aggiungeva, ancora, la Corte che “il «margine di apprezzamento» nazionale può essere determinato avuto riguardo soprattutto al complesso dei diritti fondamentali, la cui visione ravvicinata e integrata può essere opera del legislatore, del giudice delle leggi e del giudice comune, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze”.

Quel c... _OMISSIS_ ...itabile è che le due decisioni del novembre 2009 della Corte costituzionale pur orientandosi, secondo il ben noto meccanismo del livello più elevato di tutela -cfr.artt.53 Carta di Nizza e art.53 CEDU-, verso la ricerca di soluzioni favorevoli al riconoscimento di un’estensione anche (più) accentuata della tutela dei diritti fondamentali rispetto alla decisioni del 2007 ed a prescindere dalla fonte ove gli stessi trovano riconoscimento, intendono in modo non meno netto ribadire una “riserva” in favore delle istituzioni statali - fra le quali accanto al legislatore si individuano, appunto, il giudice costituzionale ma anche il giudice comune- che si pone, in definitiva, come argine alla piena prevalenza delle norme CEDU nel sistema nazionale sia pure in una prospettiva consentita dalla Corte dei diritti umani- v. di recente, conf.Corte cost. 11 novembre 2011 n.303-.



La regolamentazione dell’uso dei beni Quanto alla... _OMISSIS_ ...quo;uso dei beni, è la terza norma contenuta nell’art.1 del primo Protocollo a consentire agli Stati contraenti il potere di disciplinare l’uso dei beni secondo l’interesse generale, mettendo in vigore le leggi all’uopo necessarie [2].

Occorre piuttosto precisare che il versamento di un indennizzo non appare indispensabile affinché l'ingerenza non risulti sproporzionata in tutte le ipotesi di un provvedimento disciplinante l'uso dei beni. Ed invero, se tale provvedimento dovrà certamente rispettare il principio di proporzionalità, tuttavia l'assenza di indennizzo sarà uno dei metri di valutazione per appurare se la misura del sacrificio imposto al singolo appare giustificata tenuto conto dell'interesse generale perseguito.

Ed infatti, la Corte dei diritti dell'uomo ha ammesso la fondatezza della confisca e della distruzione senza indennizzo di materiale pornografico, considerando tali misure come una forma di r... _OMISSIS_ ... dell'uso dei beni la quale dà luogo, da parte della Corte, al solo controllo della legittimità e della finalità della restrizione apportata al diritto di proprietà [3].

In questo senso la normativa urbanistica e di tutela del paesaggio giustifica la compressione dello ius aedificandi e rende pienamente legittime le norme interne sempreché queste realizzino una corretta proporzionalità fra interesse pubblico perseguito e limitazione della proprietà privata che la norma interna persegue.

Piuttosto, in tali casi occorre chiarire se il vincolo d’inedificabilità prodotto dalla norma urbanistico- paesaggistica va inquadrato tra le limitazione del godimento e dell’uso del bene o piuttosto integri un’espropriazione di fatto.

Se così fosse, infatti, il parametro da considerare dovrebbe essere quello che disciplina le ipotesi di privazione della proprietà- e dunque la seconda frase dei primo alinea dell... _OMISSIS_ ...lt. cit.- che comprende non solo i casi di provvedimenti formali di espropriazione, ma anche l’espropriazione de facto –di cui già si è detto -in cui sono ricomprese quelle misure che hanno il contenuto sostanziale dell’espropriazione pur non determinando il trasferimento della proprietà [4].

Il problema è dunque quello di individuare la linea di confine fra ciò che secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ricade tra le misure privative, per le quali si pone ovviamente un problema d’indennizzabilità dell’espropriazione - legittima o de facto - e ciò che rappresenta una mera limitazione del godimento del bene, rispetto alla quale non si pone alcun problema di indennizzo, ma piuttosto di proporzionalità fra interesse pubblico e sacrificio imposto al privato.

Tale confine, alla luce della giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo, non è affatto semplice da focalizzare, come emerge dalle de... _OMISSIS_ ...orte europea che hanno riguardato le vicende (italiane) collegate alla legittimità della reiterazione dei vincoli espropriativi-casi Elia c. Italia [5] e Terazzi c. Italia [6]-.

Particolare attenzione merita, poi, Corte dir. uomo 15 luglio 2004, Scordino c. Italia. Si è qui ritenuto che le limitazioni imposte ai fondi dei proprietari - vincolo di inedificabilità assoluta preordinato all’espropriazione apposto dal piano regolatore generale comunale nel 1970 ed approvato dalla regione nel 1975 - si erano protratte almeno per 29 anni e che durante quel periodo i proprietari erano stati lasciati in una situazione di incertezza totale circa le sorti delle loro proprietà. Per tale motivo si era verificata un’ingiusta e sproporzionata compressione del diritto di proprietà in favore dell’interesse pubblico.

Il giudice sovranazionale, per tali motivi, dato atto che la Corte costituzionale italiana aveva riconosciuto il diritto a... _OMISSIS_ ...ndennizzo per la reiterazione dei vincoli espropriativi o di inedificabilità protrattisi oltre il quinquennio (Corte cost. n.179/1999 [7]) e che il T.U. espropriazione (d.lgs.n.327/2001) aveva espressamente riconosciuto il diritto ad ottenere un indennizzo in caso di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio o di inedificabilità da commisurare al pregiudizio effettivo patito, senza tuttavia precisare le modalità di liquidazione ed i criteri attraverso i quali parametrare tale ristoro, ha anzitutto riconosciuto l’ammissibilità della domanda ritenendo che, malgrado i principi affermati da Corte cost.n.179/1999, nell’ordinamento interno non esiste un meccanismo accessibile che può soddisfare in modo sufficiente la pretesa avanzata dai proprietari [8].

I giudici di Strasburgo, inoltre, hanno ritenuto che l’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione non aveva prodotto un totale annichilimento del diritto domin... _OMISSIS_ ...rme di un’espropriazione larvata o di fatto [9], nemmeno producendo una lesione del diritto di libero godimento del bene [10].

Esclusa così l’applicabilità della seconda parte del primo paragrafo e del secondo paragrafo dell’art.1 cit., restava dunque alla Corte di valutare il rispetto della norma enunciata alla prima frase del primo comma dell’art.1 Prot.n.1 alla CEDU e dunque di ricercare se è stato mantenuto un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità ed i dettami della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo [11].