Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale

Ai sensi dell’articolo 9 della Decisione Quadro 2002/475/GAI, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 quando:


  • il reato è commesso, anche solo parzialmente, nel suo territorio; ciascuno Stato membro può estendere la sua competenza quando il reato è stato commesso nel territorio di uno Stato membro;

  • il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera del suo paese o di un aeromobile ivi registrato;

  • l'autore del reato è uno dei suoi cittadini o vi è residente;

  • il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita nel suo territorio;

  • il reato è commesso contro le sue istituzioni o la sua popolazione o contro un'istituzione dell'Unione europea o di un organismo creato conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea o al trattato sull'Unione europea, e che ha sede nello Stato membro in questione.


Se il reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato ad esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà gli autori del reato al fine di accentrare, se possibile, l'azione penale in un unico Stato membro. A tale scopo gli Stati membri possono avvalersi di qualsiasi organo o struttura istituiti in seno all'Unione europea per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie, nonché coordinare le loro azioni.

Le strutture in questione possono essere in primo luogo Eurojust, nonché la rete giudiziaria europea ed i magistrati di collegamento.

Al fine di individuare la giurisdizione di uno Stato, in caso di c.d. conflitto positivo, si tiene conto, per gradi successivi, dei seguenti elementi di collegamento:


  • trattasi dello Stato membro nel cui territorio sono stati commessi i fatti,

  • l'autore ha la nazionalità di tale Stato membro o vi è residente,

  • trattasi dello Stato membro di origine delle vittime,

  • trattasi dello Stato membro nel cui territorio è stato trovato l'autore dei reati.


Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione anche sui reati di cui agli articoli da 1 a 4 se rifiuta di consegnare o di estradare verso un altro Stato membro o un paese terzo una persona sospettata di uno di tali reati o per esso condannata.

Ciascuno Stato membro si adopera affinché sia stabilita la sua giurisdizione nei casi riguardanti un reato di cui agli articoli 2 e 4 commesso anche solo parzialmente nel suo territorio, a prescindere dal luogo in cui l'organizzazione terroristica è basata o svolge le sue attività criminali.

L’art. 14 della Convenzione Europea CETS 196 del 16.5.2005 richiama I criteri elencati da 1 a 3 nella Decisione Quadro 2002/475/GAI e prevede altri criteri per stabilire la giurisdizione degli Stati nei reati in materia di terrorismo, quali la nazionalità delle vittime, ovvero lo Stato nel cui territorio sono stati commessi gli atti di terrorismo o contro le cui sedi diplomatiche all’estro i reati di terrorismo sono stati commessi ed introduce altri criteri quali il territorio di uno Stato dove è stato perpetrato di terrorismo ai danni di un apolide.

Analoghi criteri si rinvengono altresì nell’art. 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla repressione del finanziamento al terrorismo del 1999.

L’applicazione dell’art. della Decisione Quadro 2002/475/GAI dovrà comunque coordinarsi con quanto previsto dall’art. 4 della Decisione Quadro 2002/584/GAI in materia di mandato di arresto europeo (si tenga conto che ai sensi dell’art. 2 della decisione Quadro 2002/584/GAI la partecipazione ad un'organizzazione terroristica rientra tra i reati che danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla Decisione Quadro 2002/584/GAI ed indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato) e dall’art. 18 l. 69/2005, che ha dato attuazione alla Decisione Quadro 2002/584/GAI.

In base al citato articolo 4 della Decisione Quadro 2002/584/GAI (motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo), l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo:

[Omissis]

Se il mandato d'arresto europeo riguarda reati:


  • che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; oppure

  • che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge dello Stato membro di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.


Sul punto Cass. sez. 6, con sentenza n.7580 del 25/02/2011 Cc. (dep. 28/02/2011) Rv. 249233 ha statuito che «in tema di mandato d'arresto europeo, sussiste il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), della l. n. 69 del 2005, solo quando la consumazione dei reati oggetto del mandato di arresto europeo sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano, e le relative condotte, sufficientemente precisate nei loro estremi oggettivi con riferimento a fonti specifiche di prova, siano idonee a fondare una notizia di reato che consenta all'autorità giudiziaria italiana l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero».

La citata pronuncia della Corte di Cassazione va letta in coordinamento con il principio in base al quale si ritiene commesso nel territorio dello Stato, anche se in parte avvenuto all'estero, il reato la cui condotta, anche omissiva, sia stata commessa anche in minima parte nello Stato, seppure priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo ( Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n.17026 del 17/12/2008 Ud. (dep. 22/04/2009) Rv. 243476).

Ancora, con riferimento al reato associativo, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, «è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che se pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile collegando la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero».

In applicazione di tale principio, la Corte, in tema di mandato di arresto europeo, ha ritenuto commesso in parte nello Stato il reato di partecipazione al reato associativo contestato ad alcuni correi che dall'Italia avevano mantenuto contatti telefonici con l'organizzazione criminosa la cui struttura e operatività erano radicate all'estero (Cass. pen. -Sez. 6, Sentenza n.40287 del 28/10/2008 Cc. (dep. 29/10/2008) Rv. 241519).

Ai sensi dell’art. 11 della Decisione Quadro 2002/475/GAI, Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2002.

Ai sensi dell’art. 3 della Decisione Quadro 2008/919/GAI, gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi alla Decisione Quadro in questione entro il 9 dicembre 2010.

Il monitoraggio sulla decisione-quadro del 2002/475/GAI effettuato dalla Commissione europea con il documento del 6 novembre 2007 (COM(2007) 681 def.) ha riscontrato, per quanto riguarda la posizione italiana, un non perfetto adeguamento della legislazione italiana a quella europea per due articoli.

In primo luogo, in relazione all’articolo 1 della Decisione Quadro 2002/475/GAI, che elenca con disposizione analitica i reati terroristici, si afferma che l’Italia identifica solo un numero limitato di reati specificamente terroristici, mentre qualifica alcuni reati comuni a finalità terroristica (solo) come circostanza aggravante. In secondo luogo, si afferma che l’Italia non ha trasposto in maniera corretta l’articolo 5, paragrafo 3, della decisione-quadro, relativamente alla misura delle sanzioni per quanto concerne le varie forme di partecipazione ad attività terroristiche.