Rivalutazione nell'espropriazione quale conseguenza della natura del debito indennitario o risarcitorio

INTERESSI E RIVALUTAZIONE NELL'ESPROPRIAZIONE - DEBITO DI VALUTA, DEBITO DI VALORE

Poiché la somma dovuta per l'indennità di espropriazione costituisce debito di valuta, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali , di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.

L'obbligazione di corrispondere l'indennità di espropriazione costituisce debito di valuta e non di valore.

L'indennità di esproprio è un debito di valuta e, come tale, è regolato dall'art. 1224 c.c.. Essa sorge da un'attività lecita (se non addirittura doverosa) della pubblica amministrazione, consistente nella demolizione del bene a tutela della pubblica e privata incolumità, e si riferisce a un preg... _OMISSIS_ ...cibile a un fenomeno lato sensu naturale per il quale l'intervento pubblicistico ha una finalità solidaristica. Il che suppone che i danneggiati siano tenuti indenni, non anche integralmente risarciti.

L'indennità di espropriazione, in quanto espressa ab origine in valori monetari, ha natura di valuta che né muta per il fatto che i criteri della sua determinazione vadano riferiti al valore del bene al tempo del provvedimento ablativo, in quanto, una volta che sia stato accertato, tale valore costituisce il ristoro, ormai in numerario, di cui all'art. 42 Cost., che si sostituisce al diritto reale, né è smentita dai principi relativi all'ipotesi diversa, ed alternativa all'espropriazione, della compensazione urbanistica di cui alla richiamata legislazione regionale.

La sentenza della Corte EDU del 14.4.2015 n. 22432/2003, Chinnici, non contrasta con la conclusione giurisprudenziale secondo cui l'indennità di espropriazione ha natura di valuta, tenuto ... _OMISSIS_ ...l'art. 1224 c.c., comma 2, il diritto interno appresta un efficace rimedio per ovviare agli effetti negativi connessi al ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, tanto che lo stesso è idoneo ad assicurare un risarcimento anche superiore (pari, ad esempio, agli interessi passivi versati alla banca in ipotesi di ricorso al credito) a quello riferito agli effetti dell'inflazione, ma ciò può avvenire, solo, quando sia stata ritualmente avanzata in giudizio la relativa domanda.

Il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta.

L'indennità di espr... _OMISSIS_ ...quanto espressa ab origine in valori monetari, ha natura di valuta, che non muta per il fatto che i criteri della sua determinazione vadano riferiti al valore del bene al tempo del provvedimento ablativo, in quanto, una volta che sia stato accertato, tale valore costituisce il ristoro, ormai in numerario, di cui all'art. 42 Cost., che si sostituisce al diritto reale.

Con l'art. 1224 c.c., comma 2, il diritto interno appresta un efficace rimedio per ovviare agli effetti negativi connessi al ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, tanto che lo stesso è idoneo ad assicurare un risarcimento anche superiore (pari, ad esempio, agli interessi passivi versati alla banca in ipotesi di ricorso al credito) a quello riferito agli effetti dell'inflazione, ma ciò può avvenire, solo, quando sia stata ritualmente avanzata in giudizio la relativa domanda.

Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono... _OMISSIS_ ...ta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuta all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.

L'indennità di espropriazione, in quanto espressa ab origine in valori monetari, ha natura di valuta (cfr. Cass. n. 17786 del 2015; 22923 del 2103; 3738 del 2012; 13456 del 2011; 719 del 2011), natura che non muta per il fatto che i criteri della sua determinazione vadano riferiti al valore del bene al tempo del provvedimento ablativo, in quanto, una volta che sia stato accertato, tale valore costituisce il ristoro, ormai in numerarlo, di cui all'art. 42 Cost., che si sostituisce al diritto reale.

Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di... _OMISSIS_ ...gittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.

Il debito conseguente alla liquidazione dell'indennità di espropriazione, anche laddove essa sia dovuta in adempimento di una cessione volontaria, ha natura di debito di valuta, sicché esso, all'esito della liquidazione che ne opera la Corte d'Appello, non è suscettibile di automatica rivalutazione e può essere solo fonte di un'obbligazione per interessi compensativi decorrenti dalla data dell'espropriazione.

Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma... _OMISSIS_ ...si esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta, fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal can... _OMISSIS_ ...vece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale.

L'obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta, mentre l'obbligazione risarcitoria derivante dall'occupazione illegittima resta configurabile come debito di valore, da liquidarsi con riferimento al valore che l'immobile aveva all'epoca della perdita della proprietà, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione sopravvenuta fino alla data della decisione definitiva.

Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indenn... _OMISSIS_ ...iva, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.

Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione (e di occupazione legittima) costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.

In caso di inadempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2, spetta a qualunque creditore ne chieda il risarcimento ed è determinato in via presuntiva nel parametro relativo all'eventuale differenza, d... _OMISSIS_ ... tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali. Tale presunzione riguarda, bensì, l'esistenza e l'entità del danno ma non copre, ovviamente, il relativo presupposto e cioè la sussistenza di una reale differenza tra rendimento dei titoli di Stato e saggio degli interessi legali, durante la mora.

La natura di debito di valuta dell'indennità di espropriazione che, a differenza dell'obbligazione risarcitoria, non è soggetta a rivalutazione monetaria automatica, impone al titolare del bene di proporre la domanda di ristoro del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., allegandone le circostanze necessarie e fornendone la relativa prova. Ciò vale anche per il deprezzamento della proprietà residua che, in caso di esproprio parziale, rientra nell'unica indennità di espropriazione.

Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legit... _OMISSIS_ ...ono debiti di valuta, non di valore.

Nel procedimento espropriativo, l'obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta e nel caso non vi sia prova di un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., va esclusa la riconoscibilità della rivalutazione monetaria.

Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.

Trattandosi l'indennità di esproprio di debito di valuta, qualora, in esito ad opposizione alla stima, venga riconosciuta all'espropriato una maggiore somma a titolo di indenni... _OMISSIS_ ...nte deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.

In caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali e va riconosciuto a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta, il quale è tenuto unicamente all'allegazione dell'esistenza di detto saggio.

Nel procedimento espropriativo, l'indennità di esproprio e di occupazione ha natura di debito di valuta e nel caso non vi sia prova di un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., va esclusa la riconoscibilità della rivalutazione monetaria.... _OMISSIS_ ...ndennità di espropriazione, in quanto espressa ab origine in valori monetari, ha natura di debito di valuta, natura che non muta per il fatto che i criteri della sua determinazione vadano riferiti al valore del bene al tempo del provvedimento ablativo.

Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicchè, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.

La natura di debito di valuta dell'indennità di esproprio, in quanto espressa ab origine in valori monetari, va rimarcata sottolineando che il rimedio previsto dal diritto interno all'art. 1224 c.c.,... _OMISSIS_ ...icace per ovviare agli effetti negativi connessi al ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Lo stesso risulta infatti idoneo ad assicurare un risarcimento anche superiore (là dove pari agli interessi passivi versati alla banca in ipotesi di ricorso al credito) a quello riferito agli effetti dell'inflazione, sempre che vi sia stata in giudizio la formulazione della relativa domanda, nel rilie...


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