A differenza degl'interessi moratori e corrispettivi, disciplinati rispettivamente dagli artt. 1224 e 1282 cod. civ., gli interessi compensativi sono dovuti indipendentemente sia dall'imputabilità del ritardo nella corresponsione dell'importo dovuto che dalla liquidità ed esigibilità del credito, purché ne sia provata la certezza e la definitività.