Azione di responsabilità contabile: litisconsorzio

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> LITISCONSORZIO

A seguito delle innovazioni legislative all'istituto della responsabilità amministrativa recate dalla legge 14 gennaio 1994 n. 20, come poi modificata dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639, con l'introduzione del principio della personalità e parziarietà in luogo di quello previgente della solidarietà, l'integrazione cosiddetta "facoltativa" del contraddittorio è rimessa alla valutazione di opportunità del Collegio ove si versi in una fattispecie di comunanza di cause; in ogni caso, la Sezione può attribuire al soggetto convenuto esclusivamente la quota di danno allo stesso imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 1 quater della legge n. 20 del 1994, che impone al giudice contabile, nell'ipotesi di danno determinato da più persone, di valutare le singole responsabilità e condannare "ciascuno per la parte che vi ha preso".

Il carattere parziario dell'obbligazi... _OMISSIS_ ...bilità amministrativa è positivamente sancito dall’art. 1-quater, della legge 14 gennaio 1994, n.20 (come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 1996, n.543, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n.639) “se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso”. La posizione processuale del convenuto non riceve, pertanto, alcun nocumento, dalla mancata chiamata in causa di altri soggetti di cui è asserita la concorrenza nella causazione del danno.

Non è necessario, ai fini del corretto riparto del danno, che il giudizio per danno erariale si svolga in presenza di tutti i soggetti eventualmente responsabili, potendo il giudice contabile tener conto, se del caso, della parte di esso causalmente riconducibile ai soggetti non evocati in giudizio.

L’orientamento costante della giurisprudenza ... _OMISSIS_ ...tte la sussistenza del litisconsorzio necessario soltanto in alcune specifiche ipotesi, considerando di regola come autonome le posizioni di ciascun compartecipe, stanti i principi della personalità e della parziarietà della responsabilità amministrativa.

L’eventuale assenza in giudizio di soggetti che dovessero risultare partecipi della condotta causativa di danno non altera la complessiva valutazione della responsabilità imputabile ai singoli, atteso che il suo carattere strettamente personale consente sempre al collegio giudicante di ponderare l’apporto causale concretamente ascrivibile a ciascuno.

Va escluso il litisconsorzio necessario tra più corresponsabili dello stesso danno; ciò in quanto non sussiste inutilità della decisione nel caso in cui solo alcuni dei corresponsabili siano condannati al risarcimento (di una parte) del danno.

Un'ipotesi di litisconsorzio necessario tale da imporre l'integrazione del ... _OMISSIS_ ... con la chiamata in giudizio di altri soggetti, si verifica esclusivamente qualora l'azione sia suscettibile di incidere su un rapporto plurisoggettivo unico o sia finalizzata ad ottenere l'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti, per cui si renda necessario il contraddittorio di tutte le parti interessate affinché la sentenza sia utiliter data.

Poiché la responsabilità amministrativa è personale, essendo tra l’altro venuto meno il principio di solidarietà passiva (art. 1 L. n. 20/1994), l'accertamento della responsabilità nei confronti del soggetto convenuto non può comportare alcun litisconsorzio necessario. Anzi, la fisiologia (e natura) del nuovo processo di responsabilità erariale comporta l'obbligo del giudice adito di giudicare in ogni caso la responsabilità del convenuto e quindi di condannarlo, se ritenuto colpevole, per la parte di danno a lui imputabile.

Nel giudizio di responsabilità amministrat... _OMISSIS_ ... un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., nel senso che non può dirsi che la decisione sul merito della causa, sarebbe inutilmente resa se non pronunciata anche nei confronti di quei soggetti che avrebbero partecipato alla realizzazione dell'evento dannoso di cui è causa. Per il noto principio della parziarietà su cui si fonda la responsabilità amministrativo–contabile, la tesi dell’ammissibilità dell'istituto del litisconsorzio necessario è accolta soltanto in alcune precise e rare evenienze.

E' ammissibile la sussistenza del litisconsorzio necessario sia in primo che in secondo grado soltanto in talune specifiche ipotesi (ipotesi marginali di concorso doloso: art. 1, comma 1 quinquies legge 20/1994), considerando autonome le posizioni di ciascun compartecipe, stante il principio della parziarietà della responsabilità amministrativo - contabile contenuto nell'art. 3, 1° comma, lett. a), D.L. 23.10.1996 n. 453, convertit... _OMISSIS_ ...2.1996 n. 639, che ha introdotto il comma 1 quater nell'art. 1 legge 20/1994.

Per effetto dell'ordine del giudice l'originario litisconsorzio facoltativo diventa litisconsorzio necessario processuale e la conseguenza dell'omessa chiamata non determina, nel giudizio contabile, la cancellazione della causa dal ruolo e la successiva estinzione.

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> LITISCONSORZIO --> CONTRADDITTORIO, INTEGRAZIONE

Costituisce carattere indefettibile della responsabilità amministrativa – fatte salve le ipotesi di illecito arricchimento e di condotte connotate dal dolo – la personalità, dalla quale deriva la parziarietà dell’obbligazione risarcitoria da essa scaturente nonché, sul piano processuale, la facoltatività del litisconsorzio tra più soggetti eventualmente coinvolti nella fattispecie dannosa.

Un'eventuale compartecipazione al prodursi del danno (anche in ragione ... _OMISSIS_ ...ompetenze istituzionali), non determina per ciò solo un vincolo di solidarietà tra i presunti responsabili e non impone al Collegio di procedere all’integrazione del contraddittorio. Ad eccezione della specifica ipotesi prevista all’art. 1, comma 1 quinquies legge 20/1994 (concorso doloso), infatti, va considerato che il principio della parziarietà della responsabilità amministrativo - contabile (introdotto dall'art. 3, 1° comma, lett. a), D.L. 453/1996, convertito in legge 639/1996) rende autonome le posizioni dei soggetti coinvolti in fattispecie di responsabilità e ciò comporta, quale conseguenza, che l’eventuale molteplicità di apporti concausali al prodursi dell’evento lesivo assuma rilevanza ai soli fini della quantificazione e ripartizione del danno da addebitare ai convenuti in giudizio.

A seguito delle innovazioni legislative all’istituto della responsabilità amministrativa introdotte dalle L. 19 e 20/1994, modif... _OMISSIS_ ...639/1996, con l’introduzione del principio della personalità e parziarietà in luogo di quello pre-vigente della solidarietà, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario ex art.102 c.p.c.,l’integrazione d’ufficio del contraddittorio può eventualmente trovare ingresso soltanto in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (“comunanza di cause”) cioè quando dall'impianto accusatorio emergano condotte autonome di terzi che abbiano potuto incidere nel processo di causazione del danno, in tal modo rendendosi opportuna la loro chiamata per ragioni di economia processuale, anche al fine di evitare conflitto di giudicati.

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> LITISCONSORZIO --> CONTRADDITTORIO, INTEGRAZIONE --> JUSSU JUDICIS

Sulla base delle peculiarità del giudizio contabile rispetto a quello civile, va respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio iussu iudicis, anche tenuto conto del fa... _OMISSIS_ ...udicare la parte citata, il giudice ha il potere di modulare, se del caso, il quantum debeatur ossia di determinare il danno da imputare anche in considerazione delle condotte di soggetti estranei al processo qualora dovesse emergere che con le loro condotte vi abbiano avuto parte, così da evitare che i soggetti citati in giudizio debbano sopportare il peso di un risarcimento che invece sarebbe spettato ad altri se ritualmente convenuti.

Dopo la riforma dell’istituto della responsabilità amministrativo-contabile introdotta dalle leggi n. 19 e n. 20 del 1994, poi modificate dalla L. n. 639/1996, al di fuori del litisconsorzio necessario ex art.102 c.p.c., l’integrazione d’ufficio del contraddittorio può eventualmente trovare ingresso, ai sensi dell’art.107 c.p.c., soltanto in ipotesi di “comunanza di cause”. Detta integrazione rientra nel potere discrezionale dell’organo giudicante, il quale ben può decide... _OMISSIS_ ... esclusivo riferimento alla posizione dei convenuti citati, oppure ritenere la comunanza della causa con altri soggetti ed estendere nei loro confronti la domanda attrice per evitare il contrasto di giudicati e per ragioni di economia processuale.

La disciplina codicistica in materia di chiamata del terzo, citazione ex officio del giudice per ragioni di opportunità (art. 107) e per il caso di litisconsorzio necessario (artt. 102), deve essere vista alla luce delle peculiarità che connotano il processo per responsabilità contabile, in cui la fase giudiziale della controversia prende avvio con l'azione risarcitoria, il cui esercizio è di esclusiva competenza della Procura; al giudice spetta modulare, se del caso, il quantum debeatur, ossia di determinare il danno da imputare anche in considerazione delle condotte di soggetti che rimangono estranei al processo.

Ai fini di assicurare la parità di posizioni tra accusa e difesa, è necessario che i... _OMISSIS_ ...essuale sia tenuto al riparo da alterazioni o condizionamenti, che potrebbero provenire proprio dallo stesso giudice contabile se esercitasse attività sindacatoria anche quando essa non sia necessaria per la definizione del processo; tale sarebbe il caso della citazione di un soggetto che il procuratore contabile non abbia ritenuto di convenire in un giudizio per danno erariale dovuto al mancato perfezionamento di una procedura di esproprio.

Con l’atto di citazione, chiusa la fase preliminare delle indagini del Procuratore regionale, inizia l’attività processuale stricto sensu e, ormai consumato l’esercizio dell’azione da parte dello stesso procuratore regionale, che ne è titolare esclusivo, la medesima domanda, causa petendi e petitum, entra nella valutazione del giudice che, alla luce degli elementi forniti sia dall’attore che dai convenuti, esamina la congruità del contraddittorio e, ove lo ritenga, ne dispone l’inte... _OMISSIS_ ...ando all’attore di chiamare in causa altri soggetti estendendo ad essi la medesima domanda.

Nel giudizio contabile è ritenuto possibile un intervento iussu iudicis in applicazione dell’art. 107 c.p.c.; al di là delle possibili questioni sugli effetti di una tale chiamata in relazione al principio della domanda è comunque indubbio che si tratta di un intervento che consegue all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice e che per l’art. 344 c.p.c. non può essere esercitato per la prima volta in grado di appello.

Ai fini di assicurare la parità di posizioni tra accusa e difesa è necessario che il rapporto processuale sia tenuto al riparo da alterazioni o condizionamenti, che potrebbero provenire proprio dallo stesso giudice contabile se esercitasse attività sindacatoria anche quando essa non sia necessaria per la definizione del processo; tale sarebbe il caso della citazione di un soggetto che il pro... _OMISSIS_ ...ile non abbia ritenuto di convenire in un giudizio per danno erariale.

L'intervento su ordine del giudice, secondo quanto previsto dall'art. 47 del r.d. 13 agosto 1933 n. 1038 (regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), nonché dall'art. 107 c.p.c., presuppone la comunanza di causa ed esige che il giudice lo reputi opportuno.

Nell'esaminare la posizione dei convenuti nel giudizio di responsabilità il giudice può e deve tener conto anche di altri soggetti, nel rispetto del principio secondo cui, ove il giudice individui altri responsabili oltre a quelli chiamati in giudizio dal pubblico ministero, può decidere il merito della causa, previa incidentale valutazione delle posizioni dei non convenuti, ridimensionando il danno addebitabile ai convenuti, o azzerandolo, qualora ritenga che la responsabilità non sia da attribuire ai convenuti, bensì, per l'intero, ad altri soggetti estranei al processo, senza che sia ... _OMISSIS_ ...fine di valutare la posizione dei convenuti, che i soggetti terzi siano chiamati in giudizio.

Nel giudizio di responsabilità amministrativa la prospettata responsabilità, in via esclusiva o concorrente, di più soggetti, non ne impone la vocatio in ius iussu iudicis. Nel giudicare sulla responsabilità ...


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