Durata della pubblica utilità: l'articolo 13 del dPR 327/2001

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> ART. 13 DPR 327/2001

La previsione di un termine unico è divenuta la regola nel D.P.R. n. 327 del 2001, il cui art. 13 ha unificato i due termini finali fissandone la durata massima in 5 anni, prorogabili dall'autorità preposta per un periodo non superiore ad altri due, ove ricorrano le condizioni stabilite nel comma 5 della norma.

L'obbligo d'indicare nella delibera di approvazione del progetto di opera pubblica i termini di inizio e di ultimazione dei lavori della procedura espropriativa, già posto dall'art. 13 della Legge 25.6. 1865 n. 2359, è stato abolito dall'art. 13 del T.U. 8.6.2001 n. 327, il quale ha previsto, ma soltanto in via facoltativa, l'indicazione del termine entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio ed ha stabilito che, in mancanza di detta previsione, si applica il termine massimo di cinque anni.

Ai sensi dell’art. 13... _OMISSIS_ ...R. n. 327 del 2001, il provvedimento oblatorio può essere emanato entro il termine di cinque anni decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera.

L'obbligo di indicare nella delibera di approvazione del progetto di opera pubblica i termini di inizio e di ultimazione dei lavori della procedura espropriativa, già prescritto dall'art. 13 della Legge 25.6.1865 n. 2359, è stato abolito dall'art. 13, del T.U. 8.6.2001 n. 327, il quale ha previsto, ma solo come facoltativa, l'indicazione del termine entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio ed ha stabilito che, in mancanza di detta previsione, si applica il termine massimo di cinque anni.

Non assume rilievo l’omessa indicazione dei termini di inizio e fine delle procedure espropriative, in asserita violazione dell’art. 13, comma 4, del d.P.R. 327/2001: ciò in quanto l'obbligo di indicare nella delibera d... _OMISSIS_ ...del progetto di opera pubblica i termini di inizio e ultimazione dei lavori e della procedura espropriativa, già prescritto dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è stato abolito dall'art. 13 del t.u. 8 giugno 2001 n. 327.

L'art.13 del D.P.R. n.327 del 2001 al comma 3 prevede che "nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato"; al successivo comma 4 poi è espressamente contemplato che "se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera".

L’art. 13, commi 3 e 4 DPR 327/2001, ha reso facoltativa l'indicazione dei termini iniziali e finali delle procedure espropriative e dei lavori, prevedendo, in caso di omess... _OMISSIS_ ...'applicazione di quello quinquennale.

Con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001 (30 giugno 2001), ha perso ogni rilievo la fissazione dei termini relativi ai lavori, mentre, relativamente ai termini per le espropriazioni, all'art. 13, si prevede unicamente la facoltà (non l'obbligo) dell'autorità espropriante di indicare «il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato» (comma 3), aggiungendo che, in difetto dell'indicazione del termine, «il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità» (comma 4).

L’obbligo di indicare, nella delibera di approvazione del progetto di opera pubblica, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e della procedura espropriativa, già prescritto dall’art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, risulta sostanzialmente abolito dal vigente art. 13 d... _OMISSIS_ ...01, il quale ha previsto, ma solo come facoltativa, l’indicazione del termine entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio ed ha stabilito che, in mancanza di detta previsione, si applica il termine massimo di cinque anni.

La determinazione dei termini di inizio e fine dei lavori e delle espropriazioni può essere effettuata preventivamente dal legislatore; questa è divenuta la regola nel D.P.R. n. 327 del 2001, il cui art. 13 ha unificato i due termini finali fissandone la durata massima in 5 anni, prorogabili dall'autorità che l'ha dichiarata per un periodo non superiore ad altri due, ove ricorrano le condizioni stabilite nel comma 5 della norma.

Con l’entrata in vigore d.P.R. n. 327 del 2001, nell’atto comportante la dichiarazione di pubblica utilità, ha perso ogni rilievo la fissazione dei termini relativi ai lavori, mentre, relativamente ai termini per le espropriazioni, all’art. 13, si prevede unica... _OMISSIS_ ...à (non l’obbligo) dell’autorità espropriante di indicare il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato (comma 3), aggiungendo che, in difetto dell’indicazione del termine, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità.

In mancanza di indicazione dei termini per l’emanazione del decreto di esproprio, trova applicazione il termine quinquennale di cui all’art. 13, IV comma, del D.Lgs. n. 327/2001, scaduto il quale si esaurisce l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

La nuova disciplina in materia di espropri di cui al DPR 327/2001 esclude che dalla mancata fissazione dei termini di inizio e fine lavori possa essere fatta discendere l’illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto, in assenza di diversa previsione, i termini massimi entr... _OMISSIS_ ...mministrazione deve provvedere sono fissati ex lege. Risulta, quindi, del tutto superata la giurisprudenza formatasi sulla scorta dell’art. 13 della legge 2359 del 1865.

L'obbligo di indicare, nella delibera di approvazione del progetto di opera pubblica, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e della procedura espropriativa, già prescritto dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, risulta sostanzialmente abolito dal vigente art. 13, D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 327, il quale ha previsto, ma solo come facoltativa, l'indicazione del termine entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio ed ha stabilito che, in mancanza di detta previsione, si applica il termine massimo di cinque anni.

Sono i termini stabiliti “ex lege” per la dichiarazione di pubblica utilità previsti dall'art. 13 DPR 327/2001, a realizzare le garanzie costituzionali a tutela della proprietà ed a rendere superfluo l’obbligo di f... _OMISSIS_ ...rti per il compimento dei lavori, dovendo questi realizzarsi sempre all’interno dell’arco temporale imposto all’atto avente valenza di dichiarazione di p.u.

Con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001 ha perso ogni rilievo la fissazione dei termini relativi ai lavori, mentre, relativamente ai termini per le espropriazioni, all'art. 13, si prevede unicamente la facoltà (non l'obbligo) dell'autorità espropriante di indicare «il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato» (comma 3), aggiungendo che, in difetto dell'indicazione del termine, «il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità» (comma 4).

Alla luce della normativa di cui al DPR 327/2001 è priva di conseguenze giuridiche la mancata indicazione dei termini espropriativi: ma ciò non perché si tratti di termini inuti... _OMISSIS_ ... l'espropriante non può, comunque, superare il termine massimo quinquennale stabilito per legge a cui occorre riferirsi anche quando l'amministrazione non indica alcun termine.

Data l’essenzialità del termine finale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, il legislatore ha previsto (da ultimo nel testo dell’art. 13 del DPR 327/2001) che, in mancanza della fissazione di tale termine da parte dell’amministrazione esso non possa essere superiore a cinque anni, decorrenti dal momento in cui è divenuto efficace il provvedimento con cui è stata dichiarata la pubblica utilità, entro i quali deve essere adottato il decreto di esproprio.

Legittimamente l'Amministrazione con l'approvazione contestuale del progetto definitivo e di quello esecutivo fissa i relativi termini di espropriazione, con la precisazione che un'eventuale omissione sarebbe sanata dalla previsione dell’art. 13 D.P.R. n. 327/2001 che fissa il t... _OMISSIS_ ...i cinque anni per il completamento delle procedure espropriative.

La previsione di termini legali è divenuta la regola nel nuovo T.U. per le espropriazioni di p.u. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, il cui art. 13 ha unificato i due termini finali fissandone la durata massima in 5 anni, prorogabili dall'autorità che l'ha dichiarata per un periodo non superiore ad altri due, ove ricorrano le condizioni stabilite nel quinto comma della norma.

L’art 13 commi 3 e 4 d.p.r. 327/2001, nell’introdurre, con disposizione innovativa rispetto alla disciplina precedente, un generale termine legale quinquennale suppletivo dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità, ne consente la previsione di un termine diverso purché inferiore.

L'obbligo di indicare nella delibera di approvazione del progetto di un’opera pubblic... _OMISSIS_ ...inizio e ultimazione dei lavori e della procedura espropriativa, prescritto dall'art. 13, della L. n. 1865/1971, è stato abolito dall'art. 13 del DPR n. 327/2001 che ha previsto, ma solo come facoltativa, l'indicazione del termine entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio ed ha stabilito che, in mancanza di detta previsione, si applica il termine massimo di cinque anni decorso il quale si determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Qualora il provvedimento che ha dichiarato la pubblica utilità non abbia stabilito il termine entro il quale il decreto di espropriazione deve essere emanato, si applica il quarto comma dell’articolo 13 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

L'art. 13 del D.P.R. 327 del 2001 richiede solo l’indicazione del termine entro cui va emanato il decreto di espropriazione e in mancanza dell’espressa sua determinazione, nessuna nullità o illegittimità dell’att... _OMISSIS_ ...segue, ma soltanto la fissazione ex lege dello stesso in cinque anni decorrenti dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (4° comma).

L’obbligo di indicare nella delibera di approvazione del progetto di opera pubblica i termini di inizio e ultimazione dei lavori e della procedura espropriativa, già previsto dall'art. 13, l. 25 giugno 1865 n. 2359, è stato abolito dall'art. 13, t.u. 8 giugno 2001 n. 327, il quale ha previsto, ma solo come facoltativa, l’indicazione del termine entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio ed ha stabilito che, in mancanza di detta previsione, si applica il termine massimo di cinque anni.

Qualora la P.A. non abbia fissato i termini di conclusione delle procedure espropriative, queste ultime, conseguentemente, restano assoggettate al termine finale quinquennale di cui al comma 4 dell’art. 13 DPR 327/2001.

L'apposizione preventiva dei termini... _OMISSIS_ ...azioni e dei lavori da parte del legislatore è divenuta la regola nel D.P.R. n. 327 del 2001, il cui art. 13 ha unificato i due termini finali fissandone la durata massima in 5 anni, prorogabili dall'autorità che l'ha dichiarata per un periodo non superiore ad altri due, ove ricorrano le condizioni stabilite nel quinto comma della norma.

La nuova disciplina di cui all'art. 13 DPR 327/2001 prescinde da ogni specifico adempimento relativo alla scansione temporale del procedimento ablatorio, direttamente fissando il criterio per il quale il decreto espropriativo può intervenire nei cinque anni decorrenti dalla data in cui la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera diviene efficace.

Nel provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell’opera non è più necessario indicare espressamente i termini di avvio e di conclusione delle procedure espropriative giacché, mentre il primo è stato ormai soppresso definitivamente dal comma 3 dell... _OMISSIS_ ...del D.P.R. n. 327/2001, qualora non fosse stato fissato il secondo, si applica (ai sensi del successivo comma 4) il termine suppletivo legale di 5 anni.

Con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001 ha perso ogni rilievo la fissazione dei termini relativi ai lavori, mentre, relativamente ai termini per le espropriazioni, all’art. 13, si prevede unicamente la facoltà (non l’obbligo) dell’autorità espropriane di indicare «il termine entro il...


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