La ratio dichiarata e le altre finalità dell'articolo 10-bis della legge 241/1990

quo;analisi dei lavori preparatori permette di svolgere una prima considerazione sulla ratio legis del nuovo art. 10-bis. «Tale disposizione» si legge nella Relazione dell’On. Bressa, «è tesa ad introdurre un istituto procedimentale attraverso il quale ci si propone di limitare il contenzioso tra cittadino e pubblica amministrazione mediante la previsione di un ulteriore canale di comunicazione tra le parti precedente alla decisione finale» . Se ne ricava che il legislatore ha ben presente che il sistema prevede già delle occasioni di dialogo tra soggetto pubblico e privato : rispetto ad essi, tuttavia, l’introduzione della comunicazione dei motivi ostativi ha un obiettivo specifico, mirando senz’altro all’effetto deflattivo del contenzioso .
Il dichiarato obiettivo deflattivo del contenzioso è riconosciuto - e talvolta criticato - dalla dottrina maggioritaria , che mostra però anche una certa tendenza ad attri... _OMISSIS_ ...;art. 10-bis delle finalità ulteriori . A questo proposito è frequente l’affermazione che, con la nuova norma, il legislatore avrebbe inteso incrementare la trasparenza dell’azione amministrativa , finalmente riconosciuta dalla l. 15/2005 tra i principi generali del procedimento amministrativo . Ancor più spesso, poi, la dottrina collega all’introduzione dell’art. 10-bis il rafforzamento della partecipazione del privato - segnatamente in funzione dialogica o collaborativa - al procedimento amministrativo, del quale l’aumento della trasparenza sarebbe peraltro un indiretto effetto : il potenziamento del principio del giusto procedimento , del resto, è tenuto presente anche dal legislatore, atteso che, secondo i già citati lavori preparatori della l. 15/2005, la ricordata modifica dell’ultimo periodo ha luogo «in considerazione della natura fortemente garantista della disposizione» . A ciò si aggiunga, peraltro, la vicinan... _OMISSIS_ ...e logica tra l’art. 10-bis ed il successivo art. 11 della l. 241/1990, da cui si ricava - secondo alcuni Autori - l’ulteriore intento legislativo di costituire una nuova sede finalizzata alla conclusione di accordi tra privati e amministrazione . In dottrina, infine, non sono mancati tentativi di collegare all’art. 10-bis anche l’esigenza di far «risparmiare tempo e denaro» all’amministrazione - con la precisazione che molti Autori ritengono al contrario che il nuovo istituto costituisca un aggravamento procedimentale di dubbia utilità - e quella di «responsabilizzazione del privato» .
L’art. 10-bis è quindi una norma piuttosto ambiziosa, con la quale si sono voluti perseguire obiettivi numerosi e tutt’altro che modesti, la cui concreta attuazione, a distanza di alcuni anni dall’entrata in vigore della l. 15/2005, merita di essere opportunamente scandagliata. Per altro verso, i tempestivi c... _OMISSIS_ ... dottrina e le numerose pronunce giurisprudenziali in tema di comunicazione dei motivi ostativi offrono lo spunto per domandarsi se - sul piano della teoria generale del diritto - il nuovo istituto vada semplicemente ad aggiungersi ai preesistenti canali di comunicazione tra cittadino e pubblica amministrazione o se da essi tenda in qualche modo ad allontanarsi. Una simile verifica, tuttavia, richiede preliminarmente una puntuale analisi della fattispecie, da svolgersi dapprima individuando con esattezza l’ambito applicativo della comunicazione dei motivi ostativi e successivamente esaminando i tre atti - comunicazione , osservazioni e provvedimento finale - dei quali si occupa l’art. 10-bis. Al termine dell’analisi sarà certo più agevole ritornare sul tema degli ambiziosi obiettivi dell’art. 10-bis e vagliare l’effettivo impatto sull’ordinamento della nuova comunicazione dei motivi ostativi .