Gli incrementi sanzionatori previsti dai commi 2, 3 e 6 dell’articolo 186-bis

Gli incrementi sanzionatori previsti dai commi 2, 3 e 6 dell’articolo 186-bis


L’aumento della sanzione (non è rilevante che l’illecito abbia natura amministrativa o penale) è l’elemento che accomuna le varie ipotesi previste ai commi 2, 3 e 6 dell’articolo 186-bis del c.d.s. poiché queste norme prevedono un incremento delle sanzioni previste per gli illeciti “base” ossia per quelli commessi senza che ricorrano determinati presupposti che rendono necessario un aumento della sanzione.

Dopo avere trattato ciò che accomuna le varie ipotesi è venuto il momento di affrontare gli elementi che distinguono l’una dall’altra: innanzitutto non si può non rilevare la loro diversa ragion d’essere, poiché mentre la norma di cui al comma 2 lega l’aumento al verificarsi di un evento (ossia il sinistro stradale), quelle di cui ai commi 3 e 6 ritengono sufficiente che i soggetti sui qual... _OMISSIS_ ...eto assoluto di guidare dopo avere assunto sostanze alcoliche pongano in essere delle condotte giuridicamente illecite di per sé.

Si può altresì affermare che mentre l’ipotesi di cui al comma 2 attiene ad un’ “aggravante di danno”, quelle contenute ai commi 3 e 6 afferiscono ad “aggravanti di pericolo”. Infatti nel primo caso, il verificarsi dell’evento ha arrecato un pregiudizio concreto quantomeno al bene giuridico della sicurezza della circolazione stradale, qualora si tratti di un incidente con soli danni alle cose (ovviamente qualora vi siano anche danni a persone sarà stato pregiudicato anche il bene dell’incolumità dei singoli utenti della strada).

Invece nel secondo caso la condotta tenuta dal soggetto attivo (sia che si tratti d’illecito amministrativo che penale) può anche non ledere alcun bene giuridico tra quelli tutelati dal legislatore potendo limitarsi ad una loro me... _OMISSIS_ ....
Infine un altro elemento di differenza tra le varie ipotesi risiede nel quantum dell’aumento del trattamento sanzionatorio. Innanzitutto si osserva come mentre talune ipotesi prevedono degli aumenti fissi, altre stabiliscono degli incrementi variabili. Questa diversità non è dovuta al caso ma ad una valutazione della natura intrinseca delle fattispecie contenute in queste norme.

Analizzando ad esempio le fattispecie di cui al comma 2 appare evidente come mentre quella contenuta nel primo periodo può verificarsi in concreto in modo simile, le ipotesi contenute nel secondo periodo possono concretizzarsi storicamente in modo molto diverso (ad esempio è molto differente guidare un veicolo con un tasso alcolemico di 0,8 che con uno pari a 1,6 g/l).

Infine la stessa entità dell’aumento della pena è diverso nelle varie ipotesi: si parte da un minimo di 1/3 per l’ipotesi contenuta nel primo periodo del comma 3 ad un massim... _OMISSIS_ ...ella contenuta nel comma 2. Questa diversità si giustifica in quanto nel primo caso la condotta è rimasta nel campo della pericolosità, nel secondo essa è sconfinata in quello della dannosità sociale.

L’articolo 186-bis al comma 3 stabilisce che qualora i guidatori appartenenti alle categorie ad alcol zero compiano uno dei fatti illeciti previsti dall’articolo 186 comma 2, essi saranno soggetti ad un aumento del trattamento sanzionatorio rispetto a quanto sancito dalla norma di cui all’articolo precedente. Questo innalzamento attiene sia all’illecito amministrativo che a quelli penali. Infatti qualora un conducente che deve astenersi completamente dall’assumere alcol prima di guidare realizzi l’illecito di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), l’aumento sarà di 1/3; nel caso in cui sia violata la norma di cui all’articolo 186, comma 2, lettera b) ovvero quello di cui all’articolo 186, comma 2... _OMISSIS_ ...e sanzioni saranno aumentate in una proporzione che va da un minimo di 1/3 ad un massimo della metà.