Esproprio illegittimo: responsabilità del segretario comunale

Del danno conseguente alla mancata tempestiva conclusione di procedura espropriativa non può essere ritenuto responsabile il vicesegretario generale che non abbia compiuto alcun atto procedimentale in proprio (né avrebbe potuto sulla base dello Statuto comunale), essendosi limitato alla redazione di “promemoria” sull’argomento, così esaurendo – attraverso una cooperazione istruttoria - la funzione collaborativa che gli competeva.

In ipotesi di omessa conclusione del procedimento, ove nella concreta strutturazione degli uffici comunali, manchi un ufficio tecnico alla cui conduzione sia preposto un responsabile di adeguata qualifica funzionale non è possibile escludere la responsabilità del segretario comunale in ragione dei compiti di vigilanza e organizzazione degli uffici assegnategli dalla legge, responsabilità conseguente ad una violazione di obblighi di servizio e di un conseguente apporto causale imputabile a titolo di ... _OMISSIS_ ...a produzione dell’evento dannoso, viceversa non ravvisabile nel caso in cui risulti preposto all’ufficio tecnico un responsabile con funzioni specifiche connesse alla definizione dei procedimenti espropriativi.

Alla luce dell’art. 81 del R.D. n.297/1911 (vigente ratione temporis), il segretario comunale era posto al vertice dell’organizzazione burocratica dell’Ente al quale spettava il compito di svolgere una funzione direttiva, di vigilanza ed impulso nei confronti di tutti i servizi dell’Ente. Tale posizione è rafforzata nei comune di piccole dimensioni dove il Segretario rappresentava la figura perno alla quale ricondurre la gestione di tutti i procedimenti e dei servizi comunali, tra cui quello dei lavori pubblici, comprese le procedure espropriative, in relazione alla quali avrebbe dovuto adoperarsi affinché fossero portate a compimento nei termini di legge. L’inerzia mantenuta, pertanto, configura c... _OMISSIS_ ...ta dal requisito della colpa grave.

Ai sensi dell’art. 89 del R.D. n. 383/1934, (applicabile ragione temporis), i segretari comunali potevano rogare contratti, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione comunale (la funzione è stata confermata dall’art. 97 del T.U. n. 267/2000) svolgendo, nell’occasione, una funzione del tutto assimilabile a quella del notaio; deve pertanto ritenersi responsabile il segretario che abbia rogato un atto nullo per illeceità della causa.

Il Segretario Generale risponde della maggior somma che l'amministrazione comunale abbia dovuto inutilmente spendere in conseguenza della protratta inattività dello stesso nel dare esecuzione a sentenza con cui la Corte di Appello ha stabilito l’indennità di espropriazione a cui l’Ente era tenuto per effetto di procedimento espropriativo, anche in conseguenza degli errori riscontrabili nella stipula delle convenzioni per la real... _OMISSIS_ ...ere di edilizia pubblica, laddove la misura dell’indennità di espropriazione non è stata adeguata a quella prevista nella sentenza del giudice civile, costituendo ciò un concomitante profilo di responsabilità, potendo le maggiori somme essere impiegate per ripianare il debito.

Il vicesegretario generale che non ha compiuto alcun atto procedimentale in proprio e che si è meritoriamente limitato alla redazione di “promemoria” sull’argomento, così esaurendo la funzione fiduciaria collaborativa che gli competeva, sia pure senza una formale attribuzione, non può essere chiamato a rispondere del danno conseguente alla mancata conclusione del procedimento.

Il segretario comunale, ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. 267/2000 ha compiti di assistenza giuridico amministrativa degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi: pertanto, egli è assoggettato ad azione di responsabi... _OMISSIS_ ...ualora ometta di segnalare, anche di iniziativa, l'illegittimità degli atti amministrativi.

I compiti intestati al segretario dalla legge 8.6.1990 n.142 ed anche dall’ordinamento ad essa precedente, r.d. 148/1915, sebbene contribuissero a fare di tale funzionario una figura assolutamente centrale nell’apparato organizzativo e burocratico del Comune, non comprendevano tuttavia anche funzioni di supplenza a fronte di condotte omissive tenute da altri organi dell’apparato amministrativo. Il segretario era competente per un insieme di attività complesse e vaste, ma non per questo può dirsi che avesse competenze specifiche nel settore degli espropri per pubblica utilità.

La disciplina di cui agli artt. art. 52 e 53 della L. n. 142/1990 (applicabile ratione temporia), collocava il Segretario del Comune al vertice della struttura burocratica dell’Ente civico, in quanto tenuto ad assicurare lo svolgimento dei servizi ed il bu... _OMISSIS_ ...quo;attività amministrativa, rispondendo, in caso di violazione, per i danni cagionati al patrimonio dell’Ente locale; ne consegue la responsabilità del Segretario che non abbia svolto la necessaria attività di coordinamento, impulso o segnalazione nei confronti della dirigenza o dei vertici politici, per i danni conseguenti al ritardato pagamento delle indennità di espropriazione.

Alla luce del regime di cui all’art. 81 R.D. n. 297/1911 (vigente ratione temporis) sussiste responsabilità del Segretario Generale per il danno conseguente alla mancata conclusione del procedimento; ciò in quanto alla luce della normativa richiamata suddetta figura è posta al vertice dell’organizzazione burocratica comunale ed ancorché posta alle dipendenze gerarchiche dal capo dell’amministrazione, non vi è dubbio che alla stessa spetti il compito di svolgere una funzione direttiva, di vigilanza ed impulso nei confronti di tutti i servizi facenti ... _OMISSIS_ ...ente.

Sussiste la responsabilità amministrativa del Segretario Generale per il danno subito dall’Ente a seguito della mancata conclusione nei termini, della procedura espropriativa, sulla base delle funzioni al medesimo attribuite dall’art. 52 comma 3 della legge n. 142/1990, applicabile ratione temporis, qualora lo stesso abbia tenuto comportamenti omissivi.

Nel caso di danno conseguente all’omessa conclusione nei termini della procedura espropriativa va esclusa la responsabilità del segretario generale che abbia ricoperto tale carica in epoca antecedente al 1990, dovendosi ravvisare, alla luce della normativa al tempo in vigore, la esclusiva responsabilità del sindaco al quale era attribuito il prevalente incarico e compito di guidare, regolare, predisporre ed indirizzare i diversi uffici ed istituti comunali.

Non è ravvisabile una responsabilità del segretario comunale per i danni provocati dalla ... _OMISSIS_ ...mento nei termini della procedura espropriativa, non essendo riconoscibili in capo a suddetta figura, nel regime antecedente alla riforma attuata con la legge 142/1990, compiti di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento della loro attività, viceversa sussistenti in capo al vertice politico.

E' colpevole il segretario comunale di un piccolo comune, il quale non ha esercitato il dovere di vigilanza sugli adempimenti di legge spettanti agli uffici comunali, la cui attività in materia di espropriazione ben avrebbe potuto e dovuto essere da egli conosciuta.

Il segretario comunale non ha funzioni di supplenza a fronte di condotte omissive tenute da altri organi dell'apparato amministrativo, né ha competenze nello specifico settore degli espropri per pubblica utilità.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.