Occupazione illegittima: danno erariale e compensatio lucri cum damno

Non può essere compensato il danno per interessi e spese versate in esecuzione della sentenza civile né con il valore dell’opera realizzata e della relativa area né con gli interessi attivi che il Comune, non soggetto alle norme sulla tesoreria unica, avrebbe tratto dalla disponibilità delle somme. In materia di compensatio lucri cum damno, va escluso che i dedotti vantaggi si pongano in correlazione genetica con il fatto da cui ha avuto origine il danno.

Va esclusa la configurabilità del danno erariale in relazione al risarcimento del danno di ammontare esattamente equivalente a quello dell'indennità di esproprio. Non così per il depauperamento ingiustificato subito dall'Ente con il pagamento degli oneri accessori che non può in alcun modo ritenersi compensato dalla mantenuta disponibilità del denaro per un lungo periodo di tempo in considerazione dell'improduttività del denaro nel sistema della tesoreria unica (istituito con la legge n. 720/... _OMISSIS_ ...LF| Non può essere invocata, ex legge n 19/94 come modificata dalla legge n 639/96, ai fini della quantificazione del danno erariale conseguente alla mancata conclusione del procedimento e conseguente condanna dell'Ente al risarcimento del danno, l'utilitas con riferimento al valore dell’opera realizzata e della relativa area; tali beni, infatti, potrebbero essere acquisiti al patrimonio dell'Ente anche mediante la corresponsione delle indennità di esproprio e di occupazione legittima.

Il danno erariale non può ritenersi compensato dagli interessi attivi per il comune qualora la vicenda per cui è causa copra un arco temporale molto ampio, durante almeno una parte del quale il comune è stato soggetto al sistema di tesoreria unica ex lege n 720/84 e qualora non sia in alcun modo dimostrato il nesso causale che, per regola generale, deve intercorrere tra l’impoverimento e l’ingiustificato arricchimento , vale a dire che le somme,che avre... _OMISSIS_ ...sere erogate a titolo di indennità di esproprio, siano state accantonate producendo in tal modo interessi attivi.

In ipotesi di mancata conclusione del procedimento, il danno risarcibile non può essere ridotto o addirittura eliso in considerazione dei vantaggi che sarebbero derivati all’amministrazione comunale dalla realizzazione dell’opera pubblica, non solo in termini di accrescimento del proprio patrimonio ma anche di canoni di locazione, trattandosi di utilità che ovviamente sarebbero state conseguite anche se la procedura fosse stata conclusa legittimamente, con la conseguenza che viene a mancare quell’unicità causale che per principi di carattere generale deve sussistere tra arricchimento ed impoverimento.

Non può essere riconosciuta alcuna riduzione dell’importo determinato a titolo di danno erariale qualora nessuna utilitas sia derivata per l'Amministrazione

La disposizione di cui al comma 1 ... _OMISSIS_ ...art.1 della L. n. 20 del 1994, introdotto dall’art.3, comma 1, della l.n.639 del 1996 richiede la sussistenza di determinate condizioni (in parte mutuate dalla giurisprudenza dall’analogo istituto civilistico della “compensatio lucri cum damno” ) precisamente l’effettività del vantaggio, l’identità causale tra il fatto produttivo del danno e quello produttivo dell’utilitas, la rispondenza di quest’ultima ai fini istituzionali dell’amministrazione ovvero della comunità interessata.

Ai fini della determinazione del quantum del danno erariale deve ritenersi che gli oneri accessori gravanti sull’Ente (nel caso di specie interessi da ritardato pagamento dell’indennità di espropriazione), non possano essere compensati con il vantaggio conseguente ai presunti interessi attivi maturati in ragione della fruttuosità del denaro, che, tra l’altro non è generato dallo stesso fatto che ha originato ... _OMISSIS_ ... la condotta dei soggetti responsabili.

Nella quantificazione del danno erariale (nel caso di specie) conseguente alla mancata conclusione della procedura, non possono essere valutati i vantaggi conseguiti dalla collettività a seguito della realizzazione dell'opera pubblica; ciò in quanto il vantaggio prospettato non è in alcun modo, in termini di nesso causale, ricollegabile alla condotta inerte antigiuridica imputata ai soggetti ritenuti responsabili.

In materia di responsabilità per danno erariale, in ossequio al criterio valutativo indicato all’art. 1, comma 1-bis della L n. 20/1994, va riconosciuta una riduzione dell’importo di condanna in considerazione dei vantaggi comunque derivanti per la comunità amministrata, dalla possibilità di aver dato immediata e proficua realizzazione all'opera pubblica (nel caso di specie centro ippoterapico) e dall’avvenuto recupero di un’area del territorio.

In ... _OMISSIS_ ...la richiesta risarcitoria in sede di giudizio contabile riguardi importi consistenti in oneri accessori (nel caso di specie conseguenti all'attualizzazione del credito spettante alla proprietà “espropriata” ovvero derivati dallo svolgersi di una procedura giudiziaria), non può trovare ingresso alcuna valutazione in termini di vantaggi conseguiti dalla collettività ex art. 1 comma 1 – bis L. n. 20/1994.

Non può sostenersi l'insussistenza di danno da interessi a motivo del fatto che gli stessi troverebbero compensazione nei supposti vantaggi derivati all’Ente dall'aver trattenuto il capitale, beneficiando dei frutti per tutto il periodo del ritardato pagamento. Tale tesi equivarrebbe ad elevare a principio di buona e corretta amministrazione, in evidente spregio dell'art. 97 della Cost., l'inadempimento ovvero il sistematico ritardo di pagamenti dovuti.

Il danno erariale costituito dal pagamento di somme determinanti ... _OMISSIS_ ...ingiustificato del patrimonio dell’ente, non può ritenersi compensato dalla mantenuta disponibilità del denaro per un lungo periodo di tempo da parte dell’ente; ciò in considerazione dell'improduttività del denaro nel sistema della Tesoreria unica e del fatto che le risorse degli enti pubblici, non sono destinate ad investimenti speculativi ma al soddisfacimento dei bisogni della collettività .

Tra i vantaggi conseguiti dall'amministrazione a seguito della condotta illecita del proprio dipendente (nel caso di specie occupazione illecita a seguito di condotta omissiva), da valutarsi a norma dell’art. 1 bis l. 20/1990 ai fini della quantificazione del danno erariale, non va computato il vantaggio economico discendente dall'introduzione, medio tempore, di una nuova disciplina normativa in materia di equo indennizzo comportante la valutazione del terreno non sulla base del suo valore effettivo bensì in termini di valore dimidiato; d... _OMISSIS_ ... infatti, non scaturisce direttamente ed immediatamente dalla condotta omissiva.

Ai fini della quantificazione del danno erariale da occupazione illegittima per scadenza dei termini, non va considerato tra i vantaggi conseguiti dall’Ente, da valutarsi a norma dell’art. 1 bis l. 20/1990, il vantaggio economico discendente dalla introduzione, medio tempore, di una nuova disciplina normativa in materia di equo indennizzo che ha comportato la valutazione del terreno non sulla base del suo valore effettivo bensì in termini di valore dimidiato, non essendo detto vantaggio economico conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito.

Non è possibile compensare il pregiudizio col maggior valore dell’immobile acquisito al patrimonio comunale, in quanto il vantaggio presenta una valenza meramente economica laddove, trattandosi di funzionari o amministratori di un Ente territoriale e non già di soggetti privati ch... _OMISSIS_ ...ampo dell’intermediazione finanziaria, le scelte dei medesimi avrebbero dovuto essere effettuate nel rispetto dei parametri pubblicistici [in primo luogo quello del buon andamento] posti dalla normativa che regola la loro azione a tutela dei preminenti interessi della collettività.

L'utilità sociale dell'opera non può essere valutata in compensazione con il danno prodotto dalla mancata conclusione della procedura espropriativa.

La compensatio lucri cum damno è possibile se sussistano l'effettività del vantaggio, la identità causale tra il fatto produttivo del danno e quello produttivo dell'utilitas, la rispondenza di quest'ultima ai fini istituzionali dell'amministrazione che se ne appropria.

Non vige il principio della “compensatio lucri cum damno”.

Le conseguenze negative per l'Erario prodotte dal comportamento antidoveroso non possono essere compensate dal vantaggio derivante se del caso dal... _OMISSIS_ ...cchimento.

Gli interessi compensativi, qualora dovuti a causa di un ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, costituiscono depauperamento patrimoniale dell'Ente, non compensabile con la detenzione del denaro costituente il debito.

Non è possibile al compensatio lucri cum damno.

A detrazione del danno erariale non può farsi valere in ordine agli interessi compensativi la “compensatio lucri cum damno”.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.