La Corte europea dei diritti dell’uomo sulle “espropriazioni indirette” in Italia

Già in passato abbiamo cercato di focalizzare gli elementi più rilevanti delle sentenze della CEDU che, occupandosi delle vicende delle espropriazioni in Italia, sono andate progressivamente evidenziando un vulnus sistemico dei meccanismi di protezione del proprietario rispetto all’agire espropriativo posto in essere tanto illecitamente che nell’orbita di un regolare procedimento espropriativo.

E se i moniti con riguardo all’occupazione illecita avevano riguardato tanto l’ortodossia del meccanismo ablatorio che il versante riparatorio di matrice legislativa, anch’esso pienamente legittimato dalle Corti nazionali, le accuse al sistema indennitario in favore dell’espropriato sembravano toccare il cuore dell’art.42 Cost. 2^ comma, fino al punto da mettere in discussione la stessa compatibilità della protezione di matrice europea con quella costituzionale.

In definitiva, se la particolare avversione dell... _OMISSIS_ ... per le condotte arbitrarie e per forme di ristoro parziale del pregiudizio sofferto dal proprietario illecitamente espropriato sembrava in qualche modo offrire all’Italia la possibilità di trovare delle vie di fuga che non ponessero in discussione l’architettura dell’art.42 Cost. la questione relativa alla congruità dell’indennizzo espropriativo sembrava potenzialmente idonea a fare emergere in tutta la sua problematicità le “diversità” contenutistica fra la tutela costituzionale del diritto di proprietà e quella ad esso riservata dall’art.1 Prot.n.1 alla CEDU, essenzialmente correlata all’assenza in quest’ultima disposizione, del parametro della funzione sociale che invece campeggia nell’art.42 Cost. comma 2 [1].

A fomentare le paure, d’altra parte, contribuiva la considerazione che l’estensione del concetto di bene operata a livello sovranazionale aveva finito con l’avvicinare... _OMISSIS_ ...o;art.1 del primo Protocollo al valore proprietà che le Dichiarazioni dei diritti dell’uomo susseguitesi nel periodo della Rivoluzione francese erano andate scolpendo, insistendo tanto sull’inerenza della proprietà alla tutela della persona, quanto sulla non necessaria correlazione tra materialità del bene e proprietario [2].

Per altro verso, l’attenzione della Corte europea rivolta alle scelte legislative di protezione degli interessi socio-politici del corpo dei cittadini ivi stanziati, realizzate anche incidendo sul valore proprietà, ancorché non compaia nel tessuto normativo dell’art.1 Prot.n.1, sembravano comunque lasciare un margine di apertura verso quelle esigenze solidaristiche di matrice nazionale.

Era sembrato, in definitiva, proprio questo il terreno di confronto ( e di scontro) fra i due sistemi di protezione del diritto di proprietà, l’uno - quello sovranazionale - apparentemente più solerte n... _OMISSIS_ ...proprietario [3], l’altro - quello nazionale- smaccatamente indirizzato a considerare la prevalenza sul diritto di proprietà della funzione sociale – intesa dalla Corte costituzionale come dovere di partecipare alla soddisfazione di interessi generali [4].

Ciò che pareva cogliere la giurisprudenza italiana -Cass.n.6173/04, cit.- nell’affermare che “il diritto protetto dall’art.1 del Protocollo addizionale n.1 alla Convenzione, ossia il pacifico godimento dei propri beni, se ben può ascriversi a contenuto implicito anche delle garanzie costituzionali del diritto di proprietà e della libertà di iniziativa economica, trova negli artt.41 e 42 Cost. una protezione condizionata dai limiti dell’utilità o della funzione sociale e si colloca, quindi, in posizione recessiva rispetto ai interessi sovraordinati”.

Questa differenza di fondo, d’altra parte sembrava rispecchiata dalla giurisprudenza costituz... _OMISSIS_ ...rava voler rimarcare la differenza fra il diritto di proprietà ed i diritti inviolabili dell’uomo che pure albergano nella Carta costituzionale e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, erano da considerare assolutamente intangibili, anche da parte dell’amministrazione [5].

E’ in questo contesto che la giurisprudenza nazionale ha inizialmente vissuto con angoscia e preoccupazione i numerosi arresti che provenivano da Strasburgo sulle violazioni dell’art.1 Prot.n.1 alla CEDU, ogni volta capaci di fomentare un clima di “scontro” che finiva col coinvolgere non solo e tanto le legislazioni ed i sistemi “astratti”, quanto i gangli viventi che quei sistemi animavano.

Questo clima, solo in parte comprensibile, era poi riflesso inevitabile del particolare meccanismo sotteso alla protezione dei diritti fondamentali di matrice CEDU, fondato sul principio di sussidiarietà e, dunque, necessariamen... _OMISSIS_ ...ca dell’operato nazionale da parte del giudice di Strasburgo.

La conseguenza di tale meccanismo era dunque tale da porre lo Stato autore della violazione in un’assai scomoda posizione di “condannato” rispetto ad un singolo soggetto, con tutta la carica di negatività e discredito che una condanna comporta verso gli artefici della violazione medesima.

A rimanere coinvolta da tale clima di discredito, in primo luogo, è generalmente la giurisdizione nazionale, proprio per il meccanismo della sussidiarietà e proprio perché nell’ottica della CEDU e del suo “diritto vivente” il momento giudiziario della verifica della violazione a livello interno dovrebbe rappresentare il principale filtro alla commissione di violazioni rilevanti quali sono quelle che seguono all’aggressione di un diritto umano.

Quando tale filtro non ha funzionato, l’accertamento della violazione da parte della C... _OMISSIS_ ...rgo suona, così, come una sconfitta dello Stato nel suo complesso, coinvolgendo anche e soprattutto le Istituzioni giudiziarie, alle quali in definitiva si attribuisce la responsabilità di non avere posto in essere quei meccanismi capaci di porre nel nulla gli effetti perniciosi che possono derivare non solo dall'agire stesso delle giurisdizioni ma anche, e soprattutto, dalla legislazione nazionale.