Il condominio come locus commissi delicti del reato di stalking

Abbiamo già visto in precedenza come la particolare realtà condominiale rappresenti terreno fertile per la nascita di frequenti contrasti e dissidi, che possono dirompere nell’area del penalmente rilevante qualora vengano lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici.

Le ipotesi di reato integrate dal comportamento del vicino dispettoso o poco accorto ai diritti altrui sono diverse, stante la variegata natura di condotte realizzabili.

Ma cosa succede quando il vicino non si limiti a porre in essere sporadici atti di molestia tout court, ma perpetua simili condotte in una dimensione seriale e teleologicamente orientata alla persecuzione della vittima?



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Per comprendere questo nuovo fenomeno occorre partire dall’analisi della sentenza della Corte di Cassazione [2] che per prima ha configurato tale reato nell’ambito del condominio.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte un condomino, con una forte sindrome maniacale, aveva posto in essere una condotta persecutoria le cui destinatarie erano tutte e indistintamente le donne coabitanti nell’edificio. Le pedinava e le braccava nell’ascensore minacciandole di morte e insultandole in vario modo. Il suo bersaglio non era, dunque, una singola donna ma l’intero genere femminile residente nel condominio.

È interessante e illuminante capire il ragionamento della Corte nella configurazione del delitto di stalking per la condotta ivi descritta.

Il supremo consesso ha ritenuto riduttiva la lettura della norma nel senso che gli atti persecutori devono essere rivolti necessariamente nei confronti di una sola persona ed ha sussunto le varie condotte moleste, commesse ai danni di più persone di sesso femminile, nel reato di cui all’art. 612-bis, integrandone un’unica violazione.

Secondo il pensiero della Corte il fatto può essere costituito da due sole condotte e può configurarsi reato anche nei confronti di chi non è stato direttamente oggetto di atti persecutori.

Difatti, la minaccia rivolta ad una persona può coinvolgere…



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È «ineludibile l’implicazione che l’offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere». E «se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionalmente destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all’evidenza turbamento in entrambe».

Pertanto, nel caso di specie, l’imputato è stato condannato per il reato di stalking ai danni dell’intero genere femminile residente nel condominio, in quanto, benché vittime dirette degli atti persecutori siano state solo alcune donne, il fatto ha generato nelle altre paure e stati d’ansia nell’eventualità di incontrare l’aggressore nell’edificio, costringendole a mutare le proprie abitudini.

Si può concludere che la lettura della norma operata dalla Corte per l’applicazione estensiva…



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