Casistica giurisprudenziale e vittime di stalking condominiale

Casistica giurisprudenziale in tema di stalking condominiale

Il reato di stalking varca, dunque, le soglie del condominio, attestandosi come la forma più frequente di degenerazione di screzi e dispetti che si realizzano nel microcosmo condominiale.

Le statistiche rilevano che una consistente percentuale dei reati di stalking sono posti in essere proprio in questo contesto sicché affatto peregrina è stata la pronuncia della Cassazione che ha gettato le basi per un più efficace contrasto di tale fenomeno, per certi versi ancora sconosciuto, ma in crescente aumento.

Nel paragrafo della tutela penalistica…



[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]



Una recente e interessante pronuncia della Cassazione ha, infatti, confermato la condanna, ai sensi dell’art. 595 c.p. [1], per un amministratore che aveva affisso nell’atrio del condominio l’elenco dei condomini morosi, non riconoscendo in tale condotta la scriminante dell’art. 51 c.p. [2]

La sede maggiormente deputata ad esternare malcontenti e rancori è l’assemblea condominiale, nell’ambito della quale frequenti sono i casi di confronti colorati da reciproche accuse e aggressioni verbali.

Proferendo insulti si può facilmente incappare nel reato di ingiuria ex art. 594 c.p [3].

È costato caro, ad esempio, ad una coppia di condomini rivolgere l’epiteto di “zingara” alla vicina, solo perché appartenente ad una nazionalità diversa dalla loro.

Il giudice di pace ha condannato la coppia ad una multa salata ed ha escluso ogni sconto di pena, considerando i fatti di maggiore gravità proprio perché commessi in un condominio dove dovrebbe prevalere, invece, un sentimento di solidarietà. [4]

Non sempre, però i condomini ingiuriosi risultano punibili. La reciprocità delle offese esclude, infatti, il reato [5].

La Giurisprudenza ha, in tal caso, più volte affermato che le offese reciproche rappresentano «un caso eccezionale di rinunzia da parte dello Stato alla potestà punitiva, in quanto ciascuna offesa è considerata pena…



[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]



Riportando l’attenzione sul reato di stalking, ribadiamo che gli elementi rilevatori di una condotta persecutoria sono la reiterazione di molestie e minacce, unitamente alla cagione di un disequilibrio psichico ed esistenziale nella vittima.

In altri termini, gli atti di aggressione devono presentare un grado di invasività tale da compromettere il quadro psichico del danneggiato o da determinare uno stravolgimento nel normale agere della sua quotidianità.

Facciamo un esempio:

Se Tizio disturba la quiete domestica dei vicini con la musica ad alto volume per molte ore al giorno e richiamato più volte al rispetto delle regole risponde con strafottenza non modificando le sue abitudini, può essere già passibile di denuncia per stalking?

Proprio di recente si è statuito che se dopo una prima serie di condotte qualificabili come mere azioni di molestia e disturbo integranti la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., il reo persista nell’attuazione sistematica di tali atti abbinando reazioni minacciose all’indirizzo di chi ha l’ardire di lamentarsi ed esponendo il proprio programma criminoso con l’intento di provocare ansie e paure nei condomini, le azioni persecutorie assumono le caratteristiche astrattamente richieste dall’art. 612-bis, integrando pertanto il delitto di stalking.

È indefettibile, dunque, nella configurazione della fattispecie il quid pluris del turbamento psichico indotto dalla condotta molesta. La mera strafottenza di Tizio e la prosecuzione della condotta illecita descritta, nell’ipotetico caso prospettato, non varrebbe ancora a generare stati fobici o ansie nella vittima, ma solo un notevole disagio tutelabile in altro modo, ad esempio, configurando il reato di cui all’art. 660 c.p.

Il reato in questione…



[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]



La similitudine con il reato di stalking risiede nell’atteggiamento di petulanza [7], di eccessiva insistenza ed invadenza nella sfera della vita privata della vittima, ma il discrimen è agevolmente individuabile.

L’effetto prodotto dalla condotta molesta che integra la contravvenzione è quello di disturbo, inteso come ciò che altera le normali condizioni in cui si svolge l’occupazione del soggetto. Per cui, se la condotta biasimevole si attua col mezzo del telefono, il disturbo può concretarsi nella scelta per la vittima di staccare la linea telefonica o cambiarne il numero.

Altri e più gravi sono, invece, gli effetti della condotta persecutoria, come visti in precedenza, per cui l’alterazione delle abitudini di vita risulta più consistente e consegue, non ad uno stato di fastidio o semplice stress, bensì ad un trauma psichico e alla paura in cui sprofonda la vittima di stalking.

Uno sguardo alla casistica giurisprudenziale in materia può agevolare nella migliore comprensione del fenomeno.

La corte d’appello di Brescia, con ragionamento confermato dalla Cassazione, [8] ha condannato un condomino per il reato di atti persecutori realizzati ai danni del fratello insozzando quasi quotidianamente l’abitazione ed il cortile di questi col gettito di rifiuti di ogni genere. Così facendo gli cagionava un perdurante e grave stato d’ansia e il fondato pericolo per la propria incolumità, al punto da costringerlo a trasferirsi altrove per alcuni periodi, rinunciando a coltivare presso la propria abitazione relazioni con i terzi.


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]



Anche spiare insistentemente il vicino di casa integra solo il reato di molestie, benché una simile condotta possa generare uno stato d’ansia perturbante il normale vissuto dei condomini direttamente interessati. Ma non a tal punto, si dà il caso, da poter parlare di persecuzione con gli effetti ad essa normativamente connessi.

Nel caso cui si fa riferimento un condomino è stato condannato per il reato di cui all’art. 660 c.p. perché spiava i propri vicini posizionandosi su di un terrazzo prospiciente sulle finestre dell’appartamento di questi, scrutando in continuazione all’interno di esso, in modo tale da costringere le parti offese a ricorrere alla copertura dei tendaggi per proteggersi dalla sua intrusione.

Aveva, inoltre, fatto gesti con la bocca e con le mani sbeffeggiando gli stessi vicini, apostrofati altresì con frasi irridenti, sghignazzi e fischi, durante incontri casuali sulle scale dell’edificio o sulla pubblica via. [10]

Tutti atteggiamenti che hanno, senza dubbio, provocato notevole fastidio e irritazione negli interessati, ma che non sono idonei a generare le conseguenze pregiudizievoli tipiche del reato di stalking.

Ma vediamo qualche altra ipotesi in cui ricorrerebbe il delitto in questione.

Un recente fatto di cronaca giudiziaria vede imputati due coniugi vicentini per aver vessato la vicina di cui non sopportavano il cane. Secondo la Procura la coppia avrebbe compiuto atti persecutori lamentandosi di continuo per la presenza del cane nel cortile condominiale, arrivando sino a minacciare la proprietaria e ad offenderla, invitandola ripetutamente a cambiare casa.

In un altro caso una donna è stata presa di mira senza motivo dalla condomina residente nell’appartamento inferiore, che l’ha torturata per anni con dispetti progressivamente più gravi: teneva la musica a tutto volume per ore, provocava rumori insostenibili durante la notte che…



[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]



Per sottrarsi alle persecuzioni la vittima, che aveva cominciato a soffrire di stati ansiogeni e tachicardia, è stata costretta a modificare le proprie abitudini di vita, pernottando a casa di amici ed arrivando ad affittare una casa in collina per tutto il periodo estivo.

E proprio lo stato d’ansia continuo e i timori fondati per la propria incolumità insieme al fatto di essere costretta a modificare le abitudini della propria vita quotidiana fanno ricadere il caso de quo nella fattispecie del reato di stalking.


Come reagire se si è vittime dello stalking dei vicini

C’è da premettere, innanzitutto, che ci si può considerare vittime di stalking solo nel caso in cui si subisca unilateralmente le molestie assillanti senza trasformarsi, a propria volta, in molestatori. Nell’ipotesi, infatti, di vendette reciproche tra condomini nessuno può singolarmente lamentarsi di essere vittima di una condotta persecutoria.

Precisato tale fondamentale punto, risulta di seguito conveniente evitare di farsi giustizia da sé [11] rispondendo al vicino per le rime.

Il primo passo consigliato, anche in questo caso, è quello di rivolgersi all’amministratore condominiale, il quale è investito del ruolo di rappresentante e, quindi, anche di mediatore tra i condomini.

Il suo intervento consente di evitare conclusioni avventate, specie per chi tende ad esasperare talune situazioni.

Il delitto di stalking, come abbiamo visto, si connota per la sussistenza di specifici requisiti che non bisogna sottovalutare e la cui ricorrenza non può essere presunta.


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]



Diversamente è raro che l’intervento dell’amministratore riesca ad appianare la situazione quando ci si trovi dinanzi ad un vero stalker, anzi tale figura tende a degenerare il suo comportamento se rimproverato, dimostrando aggressività e violenza.

Tuttavia il coinvolgimento dell’amministratore è fondamentale nel caso in cui si voglia procedere a consultare un legale o a presentare una denuncia. Egli può, infatti, aiutare a ricostruire la vicenda facendosi portavoce dei vessati.

Prima di presentare la denuncia/querela [12] è utile raccogliere materiale probatorio che possa avvalorare i fatti narrati e procurarsi dei testimoni che siano disposti a deporre in un eventuale processo.

A tale fine, se la persecuzione ha già inciso sullo stato psico-fisico della vittima…



[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]



Qualora, come visto in alcune pronunce, le condotte persecutorie coinvolgano più persone o l’intero condominio è possibile effettuare una denuncia congiunta o delegare lo stesso amministratore ad adire le vie legali, in rappresentanza del condominio.