IL COMPENDIO UNICO

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profili critici e sgravi fiscali

Lacopo, Valentina

05 giugno 2013

pdf  / 181 Pagine in formato libro (17X24 cm)

La presente opera si propone di indagare, in una prospettiva pratico-applicativa, l’istituto del compendio unico cd. generale, quale introdotto con il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successivamente modificato dal d.lgs. 101/2005, con il quale il Legislatore, riprendendo la disciplina già stabilita con la legge 31 gennaio 1994, n. 97 per i terreni agricoli ubicati nei territori delle comunità montane, ha esteso a tutto il territorio nazionale, o più correttamente a tutti i terreni, anche a quelli non ubicati nelle zone montane, le agevolazioni fiscali ivi previste.

30,00

  • editore: Exeo
  • collana: territorio
  • numero in collana: 1
  • isbn: 978-88-97916-60-4
  • sigla: PL14
  • categoria: MONOGRAFIE
  • tipologia: giuridica
  • genere: studio applicato
  • altezza: cm 24
  • larghezza: cm 17
  • dimensione: A4
  • funzioni permesse: Stampa: SI - Modifica: NO - Copia/Incolla: SI
  • protezione: digital watermarking
  • disponibità: illimitata
  • destinatari: professionale accademico
  • soggetto: diritto

INTRODUZIONE
NOZIONI PRELIMINARI
1. Considerazioni introduttive
2. Il compendio unico generale: definizioni
3. Il quadro normativo di riferimento. Cenni e rinvio
4. Le finalità della normativa in tema di compendio unico
LA DISCIPLINA LEGISLATIVA IN MATERIA DI COMPENDIO UNICO. IL QUADRO NORMATIVO
1. Considerazioni preliminari
2. Il quadro normativo
IL COMPENDIO UNICO: PROFILI COSTITUTIVI, VINCOLI DI INDIVISIBIITÀ E AGEVOLAZIONI FISCALI
1.  I requisiti soggettivi
1.1. La qualifica di coltivatore diretto
1.2. La qualifica di imprenditore agricolo professionale
1.3. Le società agricole IAP
1.4. Le società di coltivazione diretta
2. Il tempo della sussistenza dei requisiti soggettivi
3. Il mancato conseguimento dei requisiti soggettivi: effetti sul vincolo
4. La perdita dei requisiti soggettivi
5. I requisiti oggettivi: i beni costituibili in compendio unico
5.1. L’estensione di terreno necessaria alla costituzione del compendio unico
5.2. La funzionalità dei fondi quale presupposto per la costituibilità del compendio unico
6. L’accertamento dei requisiti oggettivi
7. La costituzione del compendio unico
7.1. L’atto costitutivo
7.2. Natura giuridica
7.3. Sulla contestualità dell’acquisto ai fini della costituzione del compendio unico: l’estensione del compendio già costituito
7.4. L’oggetto dell’atto costitutivo ed il suo presupposto negoziale
7.5. Il regime formale dell’atto costitutivo del compendio unico
8. Effetti della costituzione del compendio unico: il vincolo di indivisibilità
8.1. La nullità degli atti compiuti in violazione del vincolo di indivisibilità
8.2. La natura del vincolo
8.3. La durata del vincolo
8.4. La trascrizione del vincolo: efficacia dichiarativa o efficacia costitutiva?
8.5. Casistica
9. Il vincolo da compendio unico e le successioni ereditarie
9.1. L’impegno dell’erede alla coltivazione e conduzione
9.2. La sussistenza dei requisiti soggettivi in capo all’erede o legatario
10. La costituibilità della garanzia ipotecaria sui beni ricompresi nel compendio unico
10.1. L’ipoteca parziale
11. Le agevolazioni fiscali: considerazioni preliminari
11.1. I presupposti per l’applicabilità del regime fiscale agevolato
11.2. La decadenza dai requisiti soggettivi: le conseguenze sul piano fiscale
11.3. Il mancato rispetto dell’impegno a coltivare e condurre
11.4. L’aggiornamento della ragione o denominazione sociale nelle società agricole. Il trattamento tributario
11.5. Sull’applicabilità del regime agevolato ai contratti preliminari di vendita
IL COMPENDIO MONTANO
1. Il compendio in territorio di Comunità Montana
CONCLUSIONI
Il d.lgs. 29 marzo 2004, n 99
BIBLIOGRAFIA
SITOGRAFIA
GIURISPRUDENZA

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Con il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 è stato introdotto nell’ordinamento
italiano la figura del compendio unico cd. generale, con il quale,
mutuando la disciplina già stabilita con la legge 31 gennaio 1994, n.
97 per i terreni agricoli ubicati nei territori delle comunità montane,
il Legislatore ha esteso a tutto il territorio nazionale – o più
correttamente a tutti i terreni, anche a quelli non ubicati nelle zone
montane – un trattamento fiscale agevolato per il trasferimento a
qualsiasi titolo di terreni agricoli a favore di coloro che si
impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo
in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo
professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento.
Con l’espressa previsione che i beni così costituiti sono indivisibili
per dieci anni e non possono essere frazionati, a pena di nullità, per
effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti fra vivi.



Il tema che sarà affrontato nella presente opera sarà dunque quello del
compendio unico in agricoltura e della disciplina per esso vigente,
alla luce del d.lgs. 99/2004, come successivamente modificato ed
integrato dal d.lgs. 101/2005, anche in rapporto alla disciplina di cui
alla legge 97/1994. In ragione di ciò, l’analisi che si andrà compiendo
sarà condotta a partire dalla definizione degli esatti aspetti del
rapporto fra le due discipline, e proseguirà nella disamina della
disciplina generale vigente in materia e quale risultante dal d.lgs.
99/2004. Non si tralascerà, peraltro, l’esame, seppur breve, degli
aspetti essenziali del compendio montano.


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Il compendio unico: profili critici e sgravi fiscali. La presente opera intende indagare, in una prospettiva pratico-applicativa, l’istituto del compendio unico in agricoltura e la disciplina per esso vigente, con particolare riguardo al cd. compendio unico generale, di cui al d.lgs. 99/2004.
L’attuale quadro normativo italiano comprende due tipologie di compendio unico in agricoltura: Il compendio in territorio di Comunità Montana (o compendio montano), cronologicamente anteriore, la cui disciplina trova accoglimento nell’art. 5-bis della legge 97/1994, come introdotto dalla legge 448/2001; Il compendio in altri territori (o compendio generale), la cui disciplina, interamente mutuata dalla legge 97/1994, trova accoglimento nel’art. 5-bis del d.lgs. 228/2001, introdotto dal d.lgs. 99/2004.
Le finalità perseguite dalla disciplina posta in tema di compendio unico (generale) e quali desumibili dalla stessa relazione illustrativa al d.lgs. 99/2004 e dall’esame degli stessi lavori parlamentari, sono quelle di: contribuire al processo di modernizzazione dei settori dell’agricoltura; evitare l’eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria; garantire il rafforzamento strutturale delle imprese agricole al fine di renderle più competitive; incentivare l’ingresso dei giovani in agricoltura.
Con l’espressione «compendio unico» (generale), stante la definizione di cui all’art. 5-bis del d.lgs. 228/2001, deve intendersi «l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999 e successive modificazioni». Detta espressione peraltro indica altresì la disciplina complessivamente stabilita in tale ambito. Per quanto concerne la definizione della estensione di terreno necessaria ai fini della costituibilità del compendio unico, preme rimandare – conformemente a quanto disposto dall’art. 117 Cost, - alle normative regionali stabilite in materia.
L’istituto del compendio unico generale di cui al d.lgs. 99/2004 prevede, per il caso di «trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, un trattamento fiscale agevolato consistente nell’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. Ora, a fronte del predetto regime fiscale agevolato, è stabilito un vincolo di indivisibilità decennale sui beni che compongono il compendio, il quale quindi, in pendenza del predetto termine, non potrà essere frazionato, a pena di nullità. Un meccanismo particolare è previsto poi in ambito successorio.
L’istituto del compendio montano, cronologicamente anteriore rispetto a quello generale, trova la propria applicazione esclusivamente per i terreni siti nelle zone montane, rispetto alle quali, in considerazione della condizione di disagio in cui si trovano, il Legislatore ha inteso predisporre una disciplina agevolata, nel tentativo di incentivare l’esercizio dell’attività agricola, onde renderla più competitiva, e di porre un freno allo spopolamento di tali aree. Con queste finalità, egli ha emanato la disciplina in oggetto con la quale, a fronte delle rilevanti agevolazioni fiscali stabilite per l’acquisto ed il trasferimento di terreni agricoli ubicati nelle predette zone, sono stati imposti a capo dell’acquirente (coltivatore diretto o iap) l’impegno a costituire un compendio unico indivisibile per quindici anni e a coltivarlo o condurlo per almeno dieci anni dall’acquisto.

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