LOTTIZZAZIONE ABUSIVA

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Il reato di lottizzazione abusiva

Integra un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l'assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, a determinare un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione, che viene posta di fronte al fatto compiuto, nonché un maggiore carico urbanistico che necessita adeguamento degli standards.

Tipologie di lottizzazione abusiva: formale, materiale, mista

È legittima la sanzione irrogata avverso una “lottizzazione giuridica”: detta aggettivazione connota infatti sia la lottizzazione materiale che la lottizzazione formale, nel senso che nelle stesse sono presenti atti qualificati giuridicamente dall’ordinamento.

Presupposti della lottizzazione abusiva

Costituisce lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opera in concreto idonea a stravolgere l'assetto del territorio preesistente ed a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, pertanto, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione del territorio, sia un nuovo e non previsto carico urbanistico.

La lottizzazione abusiva: sanzioni penali (art. 44 lett c) D.P.R. 380/2001)

Il reato penale di lottizzazione abusiva (punito con l'arresto fino a due anni e il pagamento di un'ammenda pecuniaria), definito all'art. 44 lett c) D.P.R. 380/2001, si configura quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione.

Il sequestro e la demolizione dell'opera edilizia abusiva

Le opere abusivamente realizzate possono essere sequestrate sia per impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori (sequestro preventivo), sia per finalità istruttorie (sequestro probatorio). Una volta accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, il responsabile del competente ufficio comunale ingiungerà al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione dell'opera