La diffida sembra coincidere, nel suo contenuto, con l’intimazione o richiesta necessaria e sufficiente ai fini della costituzione in mora del debitore. Presenta, in realtà, una maggiore complessità, richiedendo, oltre all’intimazione, altri due elementi, che devono necessariamente caratterizzare il contenuto dell’istituto in esame: la fissazione del termine entro il quale l’adempimento deve avvenire e la monizione al debitore circa le conseguenze giuridiche dell'inadempimento alla diffida