BOSCHI E FORESTE

Stai vedendo 1-12 di 6 risultati

Legislazione regionale in materia di interventi forestali

I boschi e le foreste costituiscono un bene giuridico di valore primario ed assoluto: la tutela ad essi apprestata dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza. Ciò peraltro non toglie che le Regioni, nell'esercizio delle specifiche competenze costituzionali possano stabilire anche forme di tutela ambientale più elevate.

Definizione di bosco e foresta

Una zona boschiva è tale per le caratteristiche che la stessa possiede, a prescindere da una sua riproduzione in una cartografia, la quale assume un connotato descrittivo delle aree aventi, per diretta ed espressa previsione normativa, i requisiti strutturali per essere qualificate come "boschi".

Natura giuridica e portata del vincolo forestale

In caso di costruzione che si trovi in zona sottoposta sia a vincolo forestale che a vincolo paesistico, occorrano tre distinti atti autorizzativi: l’autorizzazione forestale; l’autorizzazione paesaggistica da parte dell’ente preposto; il permesso di costruire da parte del Comune, che può essere rilasciato soltanto nel caso in cui siano state previamente rilasciate le predette autorizzazioni paesaggistiche e forestali che ne costituiscono il presupposto legale.

Boschi e foreste: imboschimento e rimboschimento

La natura di “ bosco” è data dalla presenza, su un terreno, e in una certa percentuale, di piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, senza che la legge faccia riferimento alcuno alle modalità con cui queste piante si sono insediate: il legislatore regionale, come pure quello nazionale, non definisce mai il concetto di “ terreno artificialmente rimboschito”, proprio in ragione del fatto che le modalità di nascita del bosco sono irrilevanti ai fini della sua tutela.

Gli incendi boschivi: definizione ed elemento oggettivo

Per incendio boschivo, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353 si intende un fuoco con suscettibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. Conseguentemente la realizzazione su dette superfici di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive configura il delitto di cui all'art. 10, commi 1 e 4, della citata legge n. 353 del 2000.

Interventi di trasformazione su boschi e foreste

La inedificabilità sulle zone boschive previsto dalla L.R. Sicilia 16/1996 è operativa anche in assenza di apposito provvedimento amministrativo di visualizzazione del relativo vincolo sugli elaborati grafici del P.R.G. e la relativa valutazione sulla effettiva natura delle aree boscate non presenta alcun “effetto costitutivo” del vincolo boschivo, ma meramente “dichiarativo” e con funzione di ricognizione della presenza, in rerum natura, di aree aventi le caratteristiche di “bosco”.